Cass. pen., sez. III, sentenza 20/06/2024, n. 33213
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Sentenza 20 giugno 2024

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In tema di reati tributari, l'integrale adempimento dell'obbligo tributario, determinando il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 13-bis, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non può essere favorevolmente apprezzato, ai sensi dell'art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., quale condotta susseguente al reato, ai fini della concessione anche delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., stante l'impossibilità di valorizzare in maniera duplice la medesima condotta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/06/2024, n. 33213
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33213
    Data del deposito : 20 giugno 2024

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