CASS
Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
Massime • 1
In tema di reati tributari, l'integrale adempimento dell'obbligo tributario, determinando il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 13-bis, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non può essere favorevolmente apprezzato, ai sensi dell'art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., quale condotta susseguente al reato, ai fini della concessione anche delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., stante l'impossibilità di valorizzare in maniera duplice la medesima condotta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/06/2024, n. 33213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33213 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
33213-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da GASTONE ANDREAZZA Presidente - Sent. n. sez. 1211/2024 AL SC -Relatore - -UP 20/06/2024 ON OR R.G.N. 162/2024 UB MA DR AR AN ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GO IG nato a [...] il [...] IC AR LL nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/01/2023 della Corte d'appello di Firenze Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere AlIO CE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale DOMENICO SECCIA che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori, Avv. GENNAI SARA, nell'interesse della ricorrente CC, e Avv. DR TRAVERSI, nell'interesse del ricorrente IN, i quali, all'esito della discussione, hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 gennaio 2023, la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Firenze in data 14 gennaio 2020, appellata da UI IN e RI LA CC e dal PM, con cui il primo era stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi da 1) a 18) della rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione, e, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 13-bis, D.lgs. n. 74 del 2000, ed applicata la diminuente per il rito abbreviato richiesto, era stato condannato alla pena di हि 1 anno, 11 mesi e gg. 10 di reclusione;
la seconda era stata invece dichiarata colpevole dei reati di cui ai capi da 8) a 10) della rubrica, e unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, e, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 13-bis, D. lgs. n. 74 del 2000, applicata la diminuente di rito, era stata condannata alla pena condizionalmente sospesa di 10 mesi di reclusione.
2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, i predetti hanno proposto separati ricorsi per cassazione tramite i rispettivi difensori di fiducia, deducendo complessivamente sei motivi, di seguito sommariamente indicati.
3. L'avv. Traversi, nell'interesse del ricorrente IN, ha dedotto tre motivi .
3.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 4, Protocollo addizionale alla CEDU e all'art. 649, cod. proc. pen. In sintesi, si premette che il ricorrente, utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso per le società ANDI S.r.l. e UNO INVEST S.r.l., ha versato all'Agenzia delle entrate la complessiva somma di 3.673.700,34 €, di cui 941.870,06 € a titolo di sanzioni amministrative. Utilizzando, poi, gli istituti della pace fiscale e dell'accertamento con adesione, il ricorrente ha poi definito integralmente la posizione tributaria delle predette società nonché delle società MECENATE 91 S.r.l. e NIKILA INVEST S.r.I., con riferimento a tutti gli anni di imposta e a tutte le fatture oggetto dei capi di imputazione, effettuando ulteriori versamenti per un ammontare complessivo di 4.527.278,24 €, di cui 343.971,81 € a titolo di sanzioni amministrative. Complessivamente, pertanto, il ricorrente ha versato all'Agenzia delle entrate la somma complessiva di 8.200.978,58 €, di cui 1.285.841,87 € a titolo di sanzione amministrativa. Tanto premesso, la difesa ripropone la questione già svolta in appello relativa all'applicabilità del principio del ne bis in idem sostanziale di matrice europea e, pertanto, insiste sulla declaratoria di proscioglimento ai sensi dell'articolo 649, comma 2, codice procedura penale. Nel caso di specie, ricorrerebbero infatti tutti i presupposti per ritenere che si sia in presenza di una condanna penale inflitta ad un soggetto al quale era già stata applicata, in via definitiva e per lo stesso fatto, una sanzione amministrativa da considerare di natura sostanzialmente penale in considerazione dell'elevatissimo importo. Non vi sarebbero anzitutto dubbi circa il fatto che la condanna in questione si riferisca allo stesso fatto, poiché i reati contestati e i correlati illeciti amministrativi sono relativi ad un'unica identica condotta per i medesimi importi e, dunque, pienamente sovrapponibili. Analogamente sarebbe pacifica la natura sostanzialmente penale della sanzione tributaria, poiché gli illeciti di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo n. 471 del 1997, ai fini delle imposte dirette, e di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto, ai fini dell'Iva, sono puniti con una sanzione amministrativa tributaria che varia 2 fr dal 90 al 180% della maggiore imposta dovuta, oltre all'aumento della metà quando, come nel caso di specie, la violazione è stata realizzata mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti falsi, sicché sarebbe fuori discussione la concreta afflittività delle sanzioni amministrative tributarie irrogate. La motivazione della sentenza sarebbe tuttavia censurabile laddove ha escluso la violazione del ne bis in idem in base al rilievo che la sanzione tributaria ha un destinatario diverso da quello della sanzione penale, poiché sarebbe stata infatti la persona giuridica, che è società di capitali, ad essere stata destinataria dell'avviso di accertamento e ad aver estinto il debito tributario con il proprio patrimonio societario. Diversamente, sostiene la difesa, andrebbe tuttavia rilevato che tutte quante le società facenti capo al IN sarebbero essenzialmente riconducibili in via esclusiva alla persona fisica di quest'ultimo ed a ristretta base societaria nell'ambito di vincoli familiari. Sostenere che la rilevantissima sanzione amministrativa tributaria comminata non abbia colpito il patrimonio dell'imputato apparirebbe dunque una sorta di fictio iuris. Del resto, si osserva, in ambito tributario già la giurisprudenza di legittimità ha sempre avallato il modus operandi dell'Agenzia delle entrate, ammettendo il principio di equiparazione tra società a ristretta base partecipativa e singoli soci ai fini della pretesa erariale, sicché non sarebbe comprensibile perché tale principio debba valere solo in malam partem e non anche, a maggior ragione, in favore dell'amministratore-socio, sovrano di società a base ristretta, quale indubbiamente era l'attuale ricorrente per i pagamenti effettuati a vantaggio dell'Erario. Non avrebbe poi alcun pregio il rilievo secondo cui le censure relative al ne bis in idem trascurerebbero l'evoluzione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo scandita dalla sentenza della Grande Camera nel caso A e B
contro
Norvegia. Si osserva infatti che, dopo la suddetta decisione, è intervenuta un'ulteriore sentenza della Corte di Strasburgo nella quale è stato affermato un principio diverso, riferendosi al caso Nodet
contro
Francia. A ciò andrebbe aggiunto il fatto che la recente giurisprudenza di legittimità ha più volte valorizzato il principio di proporzionalità, indicandolo come il principale tra gli indici di cui alla sentenza A e B
contro
Norvegia. Ne conseguirebbe, pertanto, che, nel caso di specie, ben potrebbe trovare applicazione il principio del ne bis in idem sostanziale richiamato dalla difesa.
3.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133, cod. pen., per violazione del principio di proporzionalità del trattamento sanzionatorio. In sintesi, si premette che la giurisprudenza di questa Corte, con riferimento alla proporzionalità del complessivo trattamento sanzionatorio applicato per il medesimo fatto storico, ha affermato che un utile criterio può essere fornito dall'articolo 135 del codice penale, che fornisce l'unità di misura della sanzione sostanzialmente e formalmente penale applicabile per il medesimo fatto storico (il riferimento è alla sentenza di questa 3 for sezione n.2245 del 15 ottobre 2021). Nel caso dell'attuale ricorrente, la sanzione amministrativa complessivamente irrogata di 1.285.841,87 €, rapportata all'unità di misura di cui all'articolo 135 del codice penale, corrisponderebbe addirittura ad oltre 14 anni di pena detentiva, sicché sarebbe del tutto evidente che, in ottemperanza al principio di proporzionalità, i giudici avrebbero dovuto riconoscere le attenuanti generiche in funzione adeguatrice per compensare il complessivo trattamento sanzionatorio inflitto al ricorrente, altrimenti manifestamente sproporzionato. Si contesta, peraltro, l'argomentazione della Corte d'appello secondo la quale non si ravviserebbero le condizioni per il riconoscimento delle attenuanti generiche, trattandosi di imputato non incensurato, e considerato che non sarebbe emerso alcun rilevante elemento, né alcuna decisiva condotta di tale pregnanza e rilevanza da giustificare una siffatta non condivisa riduzione di pena tramite il riconoscimento delle attenuanti generiche. Si tratterebbe di motivazione censurabile in quanto, esclusa la rilevanza di precedenti remoti e di lieve entità come quelli a carico del ricorrente, non sarebbe stato preso in considerazione il criterio di apprezzamento della condotta susseguente al reato previsto dall'articolo 133, secondo comma, n. 3, codice penale. Il ricorrente, infatti, utilizzando gli istituti del ravvedimento operoso e dell'accertamento con adesione si sarebbe prontamente attivato per eliminare le conseguenze dannose dei reati ad esso ascritti, versando all'Agenzia delle entrate di Firenze la rilevantissima somma già poc'anzi indicata.
3.3. Ripropone, infine, con il terzo ed ultimo motivo, l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 20, D.lgs. n. 74 del 2000 e dell'art. 649, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 4, protocollo n. 7 CEDU, e all'art. 117, comma 1, Cost. In sintesi, si censura la motivazione con cui la Corte d'appello ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di costituzionalità delle predette norme, non avendo ravvisato alcuna incongruenza o illegittimità nella disciplina normativa vigente in relazione ai principi costituzionali e alle norme sovranazionali, come interpretate dalla giurisprudenza. Si tratterebbe di motivazione censurabile poiché, quanto affermato, sarebbe smentito dalla stessa Corte costituzionale che, in una fattispecie assimilabile, avente ad oggetto il delitto previsto dall'articolo 171-ter della legge n. 633 del 1941, ha affermato che la disposizione di cui all'articolo 649, codice procedura penale, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall'articolo 171-ter che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento definitivamente conclusosi per l'illecito amministrativo di cui all'articolo 174-bis della medesima legge (Corte costituzionale, sentenza n. 149 del 2022). Se la Corte costituzionale ha dunque ritenuto di natura sostanzialmente penale la sanzione amministrativa prevista all'articolo 174-bis della 4 legge n. 633 del 1941, dichiarando conseguentemente, con una pronuncia additiva, la illegittimità costituzionale del sistema del doppio binario, a maggior ragione questo principio dovrà valere nel campo penale-tributario.
4. L'avv. Gennai, nell'interesse della ricorrente CC, articola tre motivi.
4.1. Deduce, con il primo ed il secondo motivo - i quali meritano di essere illustrati congiuntamente attesa la sostanziale omogeneità dei profili di doglianza ad essi sottesi - il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 2, D.lgs. n. 74 del 2000 e agli artt. 42 e 43, cod. pen., e correlato vizio di mancanza della motivazione circa l'insussistenza del dolo specifico del delitto tributario contestato (primo motivo) nonché il vizio di carenza della motivazione in relazione alla violazione del principio dell'ogni oltre ragionevole dubbio ex art. 533, comma 1, cod. proc. pen., con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo. In sintesi, si premette che la ricorrente è stata condannata per il reato di frode fiscale contestato nei quattro capi di imputazione alla stessa ascritti in qualità di amministratore della società UNO INVEST S.r.l., in concorso con l'amministratore di fatto IN. Si sostiene che la posizione della ricorrente sarebbe quella di mero amministratore formale della società, essendo unico titolare dell'effettiva gestione della stessa l'amministratore di fatto IN, di cui la ricorrente era stata in precedenza coniuge. Trattandosi, dunque, di prestanome, la questione nodale è l'accertamento della sussistenza del dolo specifico del reato contestato, in difetto del quale non può configurarsi una responsabilità penale a suo carico. Si sostiene che la sentenza impugnata non avrebbe fornito alcuna motivazione, limitandosi ad affermazioni generiche e richiami a principi giurisprudenziali, senza fare riferimento a specifici elementi concreti attinenti al caso di specie. Si sarebbe, in sostanza, affermato che la ricorrente non potesse essere ritenuta inconsapevole della gestione illecita del IN secondo principio del non poteva non sapere, mentre avrebbero dovuto essere indicati gli elementi specifici da cui inferire pretesa consapevolezza. Diversamente, sarebbero emersi una serie di elementi comprovanti l'assoluta gestione di fatto del IN, inferendo però, con un salto logico, che l'attribuzione a quest'ultimo della completa possibilità di agire equivalesse ad essere pienamente consapevole dell'operato del coimputato per avergli conferito le deleghe, laddove tali deleghe avevano ad oggetto normali operazioni commerciali, che nulla avevano a che vedere con l'utilizzazione di fatture false. Anche l'affermazione secondo la quale la ricorrente avrebbe svolto all'interno della società stessa mansioni amministrative e sarebbe stata coinvolta e a diretta conoscenza delle decisioni assunte dal coimputato, cui aveva rilasciato deleghe ad operare sui conti correnti, firmando assegni o documenti contenenti decisioni da lui assunte, sarebbero elementi idonei a comprovare solo la gestione della società da parte del coimputato, ma non avrebbero 5 nulla a che vedere con l'utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti, né tantomeno potrebbero essere considerati indici probatori idonei a ritenere sussistente l'elemento soggettivo del dolo specifico di evasione. Non vi sarebbero infatti agli atti né intercettazioni, né email, né documenti che dimostrino che l'amministratore di fatto comunicasse alla ricorrente i dettagli dell'attività edilizia svolta, tantomeno se le fatture relative a talune opere in subappalto fossero in tutto o in parte inesistenti. Difetterebbe, dunque, qualsiasi indagine specifica al fine di rilevare la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico di evasione in capo alla ricorrente, quale amministratore di diritto, a fronte invece di numerosi elementi che denotavano l'assenza di consapevolezza in capo alla attuale ricorrente, non essendovi infatti alcun segnale di anomalia o di allarme nell'inserimento delle fatture tra gli elementi passivi riportati nelle dichiarazioni annuali sottoscritte dalla ricorrente quale legale rappresentante. La stessa non avrebbe infatti avuto alcun motivo di dubitare della veridicità di talune fatture, essendo le stesse congruenti con l'attività sociale effettivamente svolta e con il volume di affari della società ed essendo la stessa totalmente estranea alla gestione operativa, lontana anche fisicamente dalla località di esecuzione delle opere e anche dal luogo di residenza del proprio ex marito che si era costruito da tempo una nuova famiglia a Firenze e con cui non aveva più alcuna condivisione di vita familiare. In sostanza, l'attuale ricorrente, quale amministratore di diritto, si limitava solo alla mera esecuzione degli adempimenti formali, dunque non sarebbe stato indicato alcun indice sintomatico della prova del dolo specifico della ricorrente, ma si sarebbe semplicemente ritenuto che non vi fossero elementi ostativi al riconoscimento di tale elemento soggettivo nel fatto che il IN non fosse indagato o imputato alla data dei fatti, né che la ricorrente non fruisse di compenso aggiuntivo. Quanto alla macroscopica illegalità, in maniera illogica e contraddittoria si sarebbe ritenuto in sentenza che la stessa si riferisca al cospicuo numero di fatture e agli imponenti e cospicui valori delle imposte evase, laddove invece la sentenza valorizzata, ossia la sentenza n. 2570 del 2018, indica la macroscopica illegalità dell'attività svolta e non l'entità dell'illecito tributario ascritto: l'attività svolta dalla società non era certo macroscopicamente illegale ma, al contrario, era una lecita e rilevante attività edilizia effettivamente svolta. In definitiva, la motivazione in punto di dolo specifico sarebbe apparente o quantomeno, carente, illogica e contraddittoria, basandosi essenzialmente sul ruolo ricoperto. Nel secondo motivo, infine, si sostiene, ricollegandosi a quanto esposto nel primo motivo di ricorso, che la sentenza sarebbe comunque censurabile in quanto non suffragata dalla prospettazione di un quadro probatorio realmente idoneo a supportare una statuizione di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio con riferimento alla sussistenza elemento soggettivo. L'aver addotto a sostegno della sussistenza del dolo che non sia credibile che la ricorrente non potesse essere inconsapevole della condotta illecita del IN, a fronte di plurimi elementi probatori indicanti l'estraneità della 6 fr ricorrente alla gestione della società, si risolverebbe in una motivazione del tutto insufficiente in ordine alla prova del dolo richiesto ai fini della riconducibilità all'amministratore di diritto dei fatti commessi dall'amministratore di fatto, che avrebbe invece imposto una pronuncia assolutoria ancorché con formula dubitativa, motivazione che quindi risulta incompatibile con una statuizione di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio.
4.2. Deduce, infine, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 62-bis, cod. pen., ed il correlato vizio di mancanza della motivazione in relazione al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In sintesi, si sostiene che nel non riconoscere le circostanze attenuanti generiche alla ricorrente, i giudici non avrebbero tenuto conto della specificità della sua posizione quale mero amministratore formale della società, di cui l'unico effettivo gestore era l'amministratore di fatto. I giudici avrebbero negato le attenuanti generiche ritenendo che non sarebbe emersa alcuna condotta di tale pregnanza rilevante da giustificare una siffatta non condivisa riduzione di pena tramite riconoscimento delle richieste circostanze attenuanti generiche, e facendo riferimento al ruolo ricoperto di legale rappresentante, con affidamento della completa gestione della società all'amministratore di fatto e al fatto che la stessa sarebbe rimasta comunque assente nel giudizio non avendo mai reso dichiarazioni. Si tratterebbe di motivazione censurabile in quanto, con riferimento al fatto di non aver mai reso dichiarazioni, si tratterebbe di un legittimo diritto dell'imputato che non può essere valorizzato negativamente nei confronti del medesimo. Quanto al ruolo meramente formale coperto dall'imputata, lo stesso sarebbe invece elemento da connotare in grado assolutamente minimo l'intensità del dolo ai sensi dell'articolo 133 del codice penale. Analogamente rileverebbe, quanto alle modalità dell'azione ed all'intensità del dolo, il fatto che alla ricorrente potrebbe tutt'al più addebitarsi una negligenza nell'assunzione dell'incarico ricoperto e l'affidamento dalla stessa riposto nell'operato del proprio ex marito. Non si sarebbe poi tenuto conto, quanto alla gravità del danno, del fatto che non si sarebbe in realtà verificato alcun danno, in considerazione della condotta riparatoria tenuta dall'imputata, che ha provveduto a versare prontamente ed integralmente all'Erario quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e sanzioni. Tale condotta riparatoria non potrebbe peraltro ritenersi assorbita nella concIOne dell'attenuante speciale di cui all'articolo 13-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 74 del 2000, trattandosi di una circostanza di natura oggettiva, laddove la circostanza indicata nell'articolo 133, comma 2, n. 3, cod. pen., ha una natura squisitamente soggettiva. 7 5. In data 26 marzo 2024, l'Avv. Alessandro Traversi e l'Avv. Sara Gennai hanno fatto pervenire separate istanze di trattazione orale dei rispettivi ricorsi, accolte con provvedimento del Presidente titolare di questa Sezione in data 23 aprile 2024. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Il primo motivo del ricorrente IN è inammissibile perché generico per aspecificità e manifestamente infondato. Il ricorso mostra, infatti, di non confrontarsi adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata la quale ha indicato le ragioni per le quali non era applicabile, nel caso in esame, il principio del ne bis in idem. Le doglianze difensive, dunque, si risolvono in una mera riproposizione, del tutto priva di apprezzabili elementi di novità critica, delle medesime censure già svolte contro la sentenza impugnata, esponendosi pertanto al giudizio di inammissibilità per aspecificità del motivo di impugnazione. È infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (tra le tante: Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157 01). - 2.1. I giudici di appello, invero, sulla questione motivano alle pagg. 34 e segg., osservando come la sanzione amministrativa versata dal ricorrente è sanzione pecuniaria che si presenta del tutto distinta e diversa dalla pena detentiva (reclusione) prevista per il reato tributario, non equiparabile alla stessa, trascurando infatti la difesa di considerare l'evoluzione della giurisprudenza della Corte EDU scandita dalla sentenza della Grande Camera della Corte EDU 15.11.2016 A e B. c. Norvegia. Sul punto, precisano i giudici territoriali, a nulla rileva la sostanziale medesimezza del fatto in quanto diversamente qualificato e disciplinato anche nelle conseguenze dalla normativa penale tributaria e da quella amministrativa. Richiamano i giudici dell'appello le condizioni individuate dalla evoluzione della giurisprudenza della Corte EDU sulla scorta delle quali valutare, caso per caso, la violazione o meno del principio del divieto del 'ne bis in idem' tra procedimento amministrativo e procedimento penale nella materia sub iudice. Trattasi in tutta evidenza, ricordano correttamente i giudici territoriali, di un sistema unico, coordinato, in cui la sanzione penale non è automaticamente e 8 necessariamente assorbita in quella amministrativa. Non viene contestata, evidenzia la Corte d'appello, l'affermazione giurisprudenziale dei principi anzidetti. Inoltre, nel caso che ci occupa, la Corte d'appello ravvisa del tutto correttamente la presenza di due procedimenti l'uno formalmente amministrativo/tributario, ma di natura sostanzialmente penale, l'altro penale riguardanti la stessa persona ed il - medesimo fatto, ma che risultino fra loro coordinati sul piano temporale e non del tutto indipendenti nella acquisizione e valutazione delle prove (da ultimo, sentenza Nodet c. Francia del 6 giugno 2019, richiamata dallo stesso ricorrente nel motivo di legittimità) il che esclude, per detta pronuncia, la violazione del divieto di ne bis in idem. Si ravvisa infatti nel caso in esame una "connIOne sostanziale e temporale sufficientemente stretta" tra l'irrogazione della sanzione amministrativa tributaria nel procedimento amministrativo e la celebrazione del processo penale con irrogazione della relativa sanzione penale,- per cui le due sanzioni possono considerarsi come parti di un'unica reazione sanzionatoria apprestata.
2.2. Assorbente, peraltro, è il rilievo, svolto nella sentenza di primo grado, secondo cui la sanzione tributaria inflitta ha un destinatario diverso da quello della sanzione penale. E' stata infatti la società ad essere stata destinataria dell'avviso di accertamento e ad avere estinto il debito tributario con il proprio patrimonio societario, mentre nel processo penale la destinataria della sanzione è la persona fisica del legale rappresentante, che nulla ha corrisposto con il proprio patrimonio nell'ambito del procedimento amministrativo tributario. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è granitica e non si ravvisano elementi di novità per discostarsi dal principio, più volte affermato, secondo cui non sussiste la preclusione all'esercizio dell'azione penale di cui all'art. 649 cod. proc. pen., quale conseguenza della già avvenuta irrogazione, per lo stesso fatto, di una sanzione formalmente amministrativa ma avente carattere sostanzialmente "penale" ai sensi dell'art. 7 CEDU, allorquando non vi sia coincidenza fra la persona chiamata a rispondere in sede penale e quella sanzionata in via amministrativa (Sez. 3, n. 43809 del 24/10/2014, dep. 2015, Rv. 265118 01 che, in applicazione del principio, ha escluso - la violazione del divieto di "bis in idem" con riferimento a persona imputata per un fatto per il quale era stata inflitta sanzione amministrativa a società dello stesso soggetto legalmente rappresentata;
conforme, Sez. 2, n. 13901 del 25/02/2016, Rv. 266669 01; Sez. 3, n. 23839 del 07/11/2017, dep. 2018, Rv. 273107 - 01; Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, Rv. 273939 - 03). Quanto sopra ha trovato conferma anche nella giurisprudenza sovranazionale, atteso che anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea non ritiene applicabile il principio del "ne bis in idem" nel caso in cui, per il medesimo fatto, le sanzioni tributarie colpiscano la persona giuridica e le sanzioni penali riguardino il suo legale rappresentante 9 fr (CGUE, 5 aprile 2017, cause riunite C-217/15 e C-350/15). Confermando le conclusioni dell'Avvocato generale del 16 gennaio 2017, i giudici di Lussemburgo hanno infatti interpretato l'art. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea nel senso che il divieto di cumulo di sanzioni non si pone in contrasto con la disciplina italiana dell'omesso versamento IVA, sanzionato, sul piano penale, dall'art. 10-ter del D.lgs. n. 74/2000 e, sul piano amministrativo, dall'art. 13 del D.lgs. n. 471/97. Almeno dal punto di vista formale, i soggetti punibili sono, in questo caso, differenti, ponendosi invece astrattamente il tema nel caso in cui sanzioni penali e amministrative si riferiscano alla medesima persona fisica.
2.3. Né ha rilievo il riferimento alla giurisprudenza applicabile in materia tributaria alle società a ristretta base azionaria, che, nel caso di accertamento di utili non contabilizzati, ritiene operi la presunzione di attribuzione "pro quota" ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria e la dimostrazione che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti. Trattasi infatti di regola iuris frutto di interpretazione giurisprudenziale che nulla a che vedere con la questione del ne bis in idem: quel che rileva, infatti, è che, in caso di dualità di procedimenti e sanzioni di carattere amministrativo e di carattere penale per gli stessi fatti, le sanzioni tributarie sono imposte a una persona giuridica, quale una società commerciale, e il procedimento penale viene promosso nei confronti di una persona fisica, sebbene quest'ultima sia il rappresentante legale dell'altra. Il mero riferimento alla circostanza che sarebbe la persona fisica a subire gli effetti pregiudizievoli per il suo patrimonio, attesa la riferibilità della società al IN, non ha pregio: ciò che rileva è che non si può parlare di doppia pena (o di doppio procedimento) a carico della stessa persona, dato che la sanzione tributaria imposta a una società a responsabilità limitata non è paragonabile all'avvio di un procedimento penale nei confronti del suo rappresentate legale, pur trattandosi, in entrambi i casi, del medesimo fatto.
3. Anche il secondo motivo proposto dal ricorrente IN è inammissibile, anzitutto, nella parte in cui pretende di dover applicare i principi di cui alla sentenza di questa Sezione che ha ritenuto necessaria la garanzia di un meccanismo compensativo che consenta di tener conto, in sede di irrogazione della seconda sanzione, degli effetti della prima, onde evitare che la sanzione complessivamente irrogata sia sproporzionata (Sez. 3, n. 2245 del 15/10/2021, dep. 2022, Rv. 282799-01). Come, infatti, chiarito nella stessa sentenza, questa Corte ha precisato che tale meccanismo compensativo non trova applicazione nel caso in cui al giudice penale risulti che la sanzione amministrativa sia stata pagata da persona diversa dall'autore del reato: ciò è quanto si è verificato nel caso in esame. 10 for 3.1. Non ha poi pregio, si noti, la censura all'argomentazione della Corte d'appello secondo la quale non si ravvisano le condizioni per il riconoscimento delle attenuanti generiche, trattandosi di imputato non incensurato, e considerato che non è emerso alcun rilevante elemento, né alcuna decisiva condotta di tale pregnanza e rilevanza da giustificare una siffatta non condivisa riduzione di pena tramite il riconoscimento delle attenuanti generiche. La mancata valorizzazione della condotta susseguente al reato, infatti, non elide la valenza degli elementi ostativi sulla cui base è stato giustificato il diniego. A pag. 39 della sentenza, infatti, i giudici territoriali motivano il diniego delle invocate circostanze attenuanti, evidenziando come non fossero ravvisabili le condizioni per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di imputato neppure incensurato con plurime pregresse condanne a carico anche per reati pur non della stessa specie quali posti in essere anche in ambito imprenditoriale, per cui l'imputato non ha tratto remora o responsabilizzazione alcuna da tali precedenti plurimi contatti con l'A.G. per altra causa. Si aggiunge che non è inoltre emerso alcun rilevante elemento, né alcuna decisiva condotta di tale pregnanza e rilevanza da giustificare una siffatta non condivisa riduzione di pena tramite il riconoscimento delle richieste circostanze attenuati generiche. Il più marcato e grave ruolo e contributo fornito dall'imputato rispetto alla CC ed il più cospicuo numero di reati ascritti al medesimo rendono contezza della non ricorrenza delle condizioni per la fruizione delle generiche, per cui vengono assorbiti nelle superiori prevalenti considerazioni gli ulteriori dati di condotta (la partecipazione al processo in primo grado, l'avere reso dichiarazioni spontanee e la mancanza di aggravamenti cautelari) quali comunque già valorizzati dal Gip nella dosimetria della pena. Dell'adempimento del debito tributario, poi, l'imputato ha già beneficiato con autonoma attenuante, con ciò confutandosi la mancata valorizzazione della condotta susseguente al reato, già oggetto di valutazione ad altri fini. In senso ostativo, conclusivamente, per la Corte d'appello, rilevano così sia le concrete modalità dei fatti e le più violazioni penali, che la non incensuratezza con le plurime anche se pregresse condanne, non ravvisandosi pertanto ragioni giustificative di una siffatta richiesta attenuazione di pena tramite il riconoscimento delle generiche.
3.2. Al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano dunque prive di pregio, in quanto si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dal giudice di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve 11 limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 - dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552).
3.3. Peraltro, è costante in giurisprudenza il principio per cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (tra le tante: Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419 – 01). - Da qui, dunque, l'inammissibilità anche del motivo in esame.
4. La questione di costituzionalità, nei termini in cui è proposta nel terzo motivo del ricorrente IN, è, all'evidenza, irrilevante nel giudizio in esame, una volta risolta negativamente la preliminare ed assorbente questione relativa alla inesistenza del bis in idem attesa la diversità soggettiva del destinatario della sanzione tributaria (la società amministrata dal ricorrente) e di quello della sanzione penale (l'imputato quale persona fisica). Conferma di quanto sopra, del resto, discende dalla stessa sentenza della Corte costituzionale citata, in cui vi era coincidenza del soggetto destinatario: si trattava, infatti, di imputato del reato previsto dall'art. 171-ter, primo comma, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), per avere, a fini di lucro, detenuto per la vendita e riprodotto abusivamente, presso la copisteria di cui è titolare, opere letterarie fotocopiate oltre il limite consentito, in numero pari a quarantanove testi, soggetto che, per la medesima condotta, in solido con la società gestrice della copisteria, era già stato colpito, ai sensi dell'art. 174-bis della legge n. 633 del 1941, da sanzione amministrativa definitiva, per l'importo di 5.974 euro, pari al doppio della sanzione minima (103 euro) moltiplicato per venticinque libri di testo, dei quarantanove totali, dal prezzo non determinabile, oltre a «un terzo dell'importo massimo previsto per le opere il cui prezzo di vendita era conosciuto».
5. Il primo ed il secondo motivo proposti dalla ricorrente CC, già congiuntamente illustrati, sono inammissibili in quanto generici per aspecificità, oltre ad essere manifestamente infondati. Le censure difensive, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge e di quello motivazionale, in realtà tradiscono il tentativo della difesa di trascinare questa Corte sul terreno del fatto, chiedendo in sostanza di riesaminare la valutazione degli elementi probatori operata dalla Corte d'appello e del primo giudice con motivazione non 12 manifestamente illogica. Così operando, tuttavia, la difesa dimentica che il controllo di legittimità sulla correttezza della motivazione non consente alla Corte di cassazione di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito in ordine alla ricostruzione storica delle vicenda ed all'attendibilità delle fonti di prova, e tanto meno di accedere agli atti, non specificamente indicati nei motivi di ricorso secondo quanto previsto dall'art. 606, primo comma, lett. e) cod. proc. pen. come novellato dalla L. n. 46 del 2006, al fine di verificare la carenza o la illogicità della motivazione (Sez. 1, n. 20038 del 09/05/2006, P.M. in proc. Matera, Rv. 233783). Non è infatti consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (si v., ad es.: Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola ed altri, Rv. 238215 - 01). La metodologia impiegata per far emergere il dedotto vizio motivazionale si espone dunque al giudizio di inammissibilità per genericità.
6. Al fine di evidenziare quanto sopra, è opportuno infatti richiamare quanto argomentato dai giudici di merito (le cui motivazioni, trattandosi di doppia conforme, si integrano reciprocamente: Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01), a confutazione delle argomentazioni peraltro riproposte dinanzi a questa Corte senza apprezzabili elementi di novità critica - svolte dalla difesa in ordine alla presunta mancanza dell'elemento psicologico del reato, derivante dall'asserito ruolo di mero prestanome, a detta della difesa, inconsapevole dell'attività illecita svolta dal IN.
6.1. In particolare, i giudici territoriali argomentano diffusamente sul punto alle pagg. 41/47 della sentenza impugnata, segnatamente evidenziando come la CC, legale rappresentante della Unoinvest S.r.l. risulta(va) da quanto emerso in atti pienamente coinvolta nella consapevole e volontaria gestione illecita della società in parola, nei termini ascritti nella sentenza di prime cure, relativamente ai reati da 8) ad 11) di cui alle dichiarazioni IVA e imposte sui redditi relative ad una pluralità di anni dal 2012 al 2015, essendosi trattato di una sistematica gestione tributaria illecita per svariati anni, il che contribuisce a rendere del tutto sfornita di riscontro alcuno secondo le argomentazioni dei giudici territoriali immuni da vizi la smentita e non ragionevole ipotizzata (nell'allora motivo di appello e nel primo motivo di ricorso per cassazione, tra loro sostanzialmente sovrapponibili) esclusione di responsabilità soggettiva dolosa dell'imputata nei reati anzidetti, non potendosi minimamente ritenere l'imputata inconsapevole della gestione illecita da lei delegata a IN. In particolare, secondo la Corte d'appello, era pacificamente emerso che l'imputata, quale amministratore di diritto della Unoinvest S.r.l., ha ricoperto stabilmente per anni un ruolo di garanzia, emergendo in atti la prova della consapevolezza della gestione illecita tributaria della società da parte del IN, quale amministratore di fatto a cui la stessa ha consentito stabilmente di ingerirsi in detta gestione. Tale consapevolezza risulta pienamente provata 13 in atti così come che la stessa pur potendo evitare l'evento illecito, avendone l'obbligo giuridico, non lo ha fatto per anni.
6.2. Deve al pari ritenersi sussistente l'elemento soggettivo del dolo specifico del reato in contestazione di cui all'art. 2 D. Lgs. 10/03/2000 n. 74 in capo all'imputata, ovverosia del dolo specifico di evasione, della cui integrazione in capo all'imputata sono sicuri indici gli univoci concreti, specifici, gravi, precisi e concordanti elementi che caratterizzano il contesto della vicenda a carico dell'odierna imputata, quali congruamente descritti e valorizzati dal Gip, che vengono puntualmente richiamati nella sentenza impugnata. Infatti, ricorda la Corte territoriale, con riguardo ai reati tributari per i quali il legislatore prevede il requisito soggettivo del dolo specifico, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la prova del dolo specifico di evasione può essere desunta da una molteplicità di elementi fattuali, come l'entità del superamento della soglia di punibilità vigente o il complessivo comportamento del soggetto obbligato (il riferimento è a Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, Rv. 267022-01), che siano dimostrativi della dolosa preordinazione (richiamando Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015, Rv. 265087 01); né gli obblighi dell'amministratore possono essere delegati a terzi con efficacia liberatoria, siano essi profIOnisti (riferendosi a Sez. 3, n. 9163 del 29/10/2009, Rv. 246208 - 01) o responsabili di fatto. Infatti, ricorda correttamente la Corte d'appello, una diversa interpretazione di tali disposizioni sanzionatorie, che trasferisca il contenuto dell'obbligo in capo al delegato, finirebbe per modificare l'obbligo originariamente previsto per il delegante in mera attività di controllo sull'adempimento da parte del soggetto delegato. Dunque, seguendo tale impostazione ermeneutica, aggiunge altrettanto correttamente la Corte territoriale, la Suprema Corte ha da ultimo precisato che la prova del dolo specifico dei reati tributari in capo all'amministratore di diritto di una società, che funge da mero prestanome, può essere desunta dal complesso dei rapporti tra questi e l'amministratore di fatto, nell'ambito dei quali assumono decisiva valenza la macroscopica illegalità dell'attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità (il riferimento è a Sez. 3, n. 2570 del 28/09/2018, Rv. 275830-01).
6.3. Né, aggiunge questa Corte, assume rilievo decisivo, alla luce delle ulteriori argomentazioni svolte, l'obiezione difensiva secondo cui non potrebbe parlarsi di macroscopica illegalità, poiché l'attività svolta dalla società non era certo macroscopicamente illegale ma, al contrario, era una lecita e rilevante attività edilizia effettivamente svolta. Sul punto, è sufficiente osservare, che restano fuori dal controllo della complessiva "logicità" della motivazione, non soltanto le deduzioni che riguardano l'interpretazione e la specifica consistenza degli elementi di prova e la scelta di quelli determinanti, ma anche le incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con le conclusioni adottate o con altri passaggi argomentativi 14 utilizzati dai giudici (tra le tante: Sez. 6, n. 1662 del 04/12/1995, dep. 1996, Rv. 204123 -01). Non decisiva è stata del resto ritenuta dai giudici territoriali ancora una volta con motivazione non manifestamente illogica - la mera affermazione, richiamata nell'appello e riproposta nel ricorso per cassazione, quale contenuta nella citata annotazione di p.g. della Guardia di Finanza del 21.12.2016 (f. 03976 e ss.), secondo la quale la CC, amministratore formale della predetta società, sarebbe, in realtà, un mero prestanome. Trattasi infatti di osservazione che, puntualizza la Corte d'appello, risulta smentita in atti, alla luce di quanto evidenziato dal Gip. A nulla rilevano, inoltre, le conversazioni intercettate richiamate dall'allora appellante in quanto esse, come correttamente evidenzia la sentenza impugnata, valgono unicamente ad attestare che il coimputato IN era l'amministratore di fatto, ma esse non valgono a sconfessare quanto emerso in atti e ritenuto dal Gip, ovverosia la concorrente responsabilità penale dolosa dell'imputata. Che l'imputata non fosse un mero prestanome, osserva la sentenza impugnata, risulta pacificamente da quanto rappresentato dal Gip a pag. 110 della sentenza di cui alle lettere da a) a d). Inoltre, si aggiunge, come risulta dal verbale di perquisizione locale nei confronti della CC, sono state rinvenute cinque procure speciali a favore del IN per effettuare operazioni in nome e per conto della Società UNO INVEST S.r.l. (ff. 31-1033/31-1034), richiamandosi a tal proposito il faldone 9, aff. 275 276, all. 1, 4, 5, 6, 9, sul cd in atti, di cui all'oggetto della perquisizione locale nei confronti di CC, con rinvenute plurime procure speciali nonché, ulteriormente, anche il faldone 12, sul cd in atti, aff. 40 (pag. 40 annotazione finale di p.g.), relativamente alla attività imprenditoriale svolta a Firenze ed alla presenza di mero recapito a Barletta, dove viveva l'imputata, oltre alle aff. 88 e 89, di cui alle sequestrate 5 procure speciali. Da tali acquisizioni, evidenziano i giudici territoriali, discende che l'imputata non si è minimamente limitata ad assumere la mera qualifica di amministratore di diritto della società ma ha anche attribuito di fatto e in diritto la concreta possibilità al coimputato IN di operare come amministratore di fatto indisturbato della società. Si è trattato invero di plurime deleghe con conferimento di poteri di agire in nome e per conto della società. Da qui la logica affermazione contenuta in sentenza secondo cui l'imputata era quindi pienamente a conoscenza dei settori ed ambiti in cui operava coimputato D'Agostino, viste le plurime deleghe anzidette, avendo anche l'imputata posto l'imputato stesso in condizioni di svolgere le funzioni di amministratore di fatto con tali illecite sistematiche modalità per ben alcuni anni, ovverosia dal 2012 al 2015. 6.4. L'imputata, si legge in sentenza, non solo era pienamente consapevole dell'operato del coimputato, per avergli conferito le deleghe, ma neppure ha impedito allo stesso di operare illecitamente per come emerso e ascritto, ben potendolo l'imputata concretamente fare, ad esempio, non rilasciando le deleghe ad operare per la società o revocandogliele. La stessa, avendo l'obbligo giuridico, fondato sulla propria qualità di amministratore di diritto rivestita per un periodo così prolungato di anni, di impedire 15 l'evento, non l'ha impedito avendo anzi direttamente posto l'imputato in condizioni di operare per anni e con tali modalità in nome e per conto della società. L'imputata, la quale ha rivestito non per un periodo limitato ed episodico ma per alcuni anni il ruolo di amministratore e legale rappresentante della società e lo ha svolto sempre nelle medesime modalità, ha volontariamente affidato a IN, suo ex marito e già dominus di tutte le altre società del Gruppo, la completa gestione della Unoinvest S.r.l. dal punto di vista decisorio e operativo. La stessa non si è limitata ad assumere formalmente una siffatta qualifica disinteressandosi poi totalmente della società, ma ha svolto all'interno della società stessa mansioni amministrative, rimanendo quindi comunque coinvolta e a diretta conoscenza delle decisioni assunte da IN, al quale ha rilasciato deleghe ad operare sui conti correnti ed ha firmato assegni o documenti contenenti decisioni da lui assunte. Non è infatti neppure avvenuto che il IN si sia ingerito a insaputa della CC nella gestione stabile della società ma è proprio la stessa imputata che lo ha posto e non per un breve periodo di tempo ma alquanto prolungato di anni in condizioni di ingerirsi ed operare, il che rende la condotta della stessa pienamente volontaria e consapevole dei contenuti illeciti fiscali della gestione posta in essere con sistematicità e per anni dal coimputato, non avendo in alcun modo impedito una siffatta gestione illecita di cui aveva l'obbligo di impedire (sí v., sulla sussistenza di tale obbligo di impedimento dell'evento: Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Rv. 262767 - - 01). Quindi la stessa, prosegue la sentenza impugnata, ha continuato a rimanere amministratore legale e ad ingerirsi ed occuparsi della società, tramite le condotte ed apporti anzidetti, non rimanendone estranea, avendo lei stessa posto il IN in condizione di operare pur avendo avuto il concreto potere di neutralizzare la possibilità di agire in senso alla società da parte del coimputato. La CC, inoltre, come logicamente considera la sentenza impugnata, era pienamente consapevole dei doveri tributari di legge e pienamente interessata a poter beneficiare della incidenza e delle ricadute delle modalità di gestione societaria fiscale anzidette, tanto da avere anche partecipato quale socia dei relativi proventi derivanti da tali consistenti e reiterate evasioni di imposta. L'imputata era quindi anche pienamente interessata agli effetti e conseguenze illecite delle condotte gestorie di natura tributaria del coimputato inerenti la società di cui ha per anni beneficiato. L'unitaria valutazione di tutti i dati anzidetti attesta, dunque, per la Corte d'appello, la prova della sussistenza della finalità di evadere le imposte in contestazione anche in capo all'imputata la quale, per interesse di profitto personale, ha consentito al coimputato di gestire sistematicamente la società con dette modalità senza opporsi ed impedirgli una tale illecita gestione. L'imputata ha, per la Corte d'appello, infatti continuato ad operare così, fornendo le deleghe al IN e non impedendo allo stesso di violare la normativa penale tributaria pur avendone l'obbligo giuridico e la possibilità concreta di impedirglielo anche solo recando o non concedendo le deleghe. 16 Del resto, questa Corte ha già più volte chiarito che l'amministratore di diritto risponde non già ed esclusivamente in virtù della posizione formale rivestita all'interno della società, ma in ragione della condotta omissiva dallo stesso posta in essere, consistente nel non avere impedito, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire e cioè nel mancato esercizio dei poteri di gestione della società e di controllo sull'operato dell'amministratore di fatto, connaturati alla carica rivestita (ex multis: Sez. 5, n. 44826 del 28/05/2014, Rv. 261814-01).
6.5. E' proprio dal fatto di avere assunto e rivestito per anni e non episodicamente una tale qualifica, avendo anche partecipato alla vita della società di cui la stessa non si è totalmente disinteressata, avendo anzi anche partecipato ai profitti illeciti di una tale consentita condotta illecita altrui, che se ne ricava la piena prova della integrazione in capo all'imputata dell'elemento soggettivo del dolo specifico di evasione anche in capo alla stessa in relazione ai reati alla stessa ascritti di cui, pur avendone l'obbligo, non ne ha impedito la realizzazione da parte del coimputato. In tal senso, del tutto logicamente i giudici territoriali ritengono che a nulla rilevasse la circostanza che la CC fosse consapevole della propria incompetenza a svolgere il ruolo apicale nella compagine societaria come del resto riferito dallo stesso coimputato in sede di spontanee dichiarazioni in quanto la stessa ha accettato di ricoprire di detto ruolo con tutti gli obblighi di legge per un tempo così prolungato e non episodico ed è stata lei stessa a porre volontariamente il coimputato in condizioni di operare, avendo anche beneficiato dei vantaggi dei reati tributari in tal modo realizzati in concorso e non impediti, per cui la stessa non è risultata in alcun modo estranea o disinteressata alla gestione effettiva illecita nei termini anzidetti della società. La stessa, quindi, alla luce della contestualizzazione delle proprie condotte in seno alla gestione della società nel tempo da parte del coimputato, è stata ritenuta logicamente a conoscenza della illiceità dell'operato dell'imputato, avendone accettato l'operato. Non si è trattato, del resto, per l'imputata di un singolo fatto episodico ed isolato, né di importi limitati e contenuti.
6.6. Il IN inoltre si è ingerito nella società non all'insaputa della stessa. Stante l'avere sistematicamente posto il IN in condizioni di operare in tal modo in un arco di tempo così prolungato, i giudici territoriali hanno ritenuto come a nulla rilevasse neppure la distanza fisica tra la sede della società, dove viveva l'imputata, a Barletta, ed il luogo pur distante in cui i lavori in Toscana venivano effettuati. A maggior ragione, anzi, osservano con argomento immune dai vizi denunciati, il fatto che si trattasse di attività edilizia di cui l'imputata non era esperta ed il fatto che la stessa vivesse lontano (Barletta) rispetto a dove si effettuavano le attività imprenditoriali (Firenze), rende pienamente contezza della dolosità dell'operato dell'imputata la quale in siffatte condizioni ha assunto la qualifica anzidetta mantenendola per anni e consentendo lei stessa in un siffatto così lungo periodo al coimputato di gestire con dette modalità la società. Inoltre, a conferma della integrazione del dolo specifico del reato di cui trattasi 17 in capo all'imputata, correttamente la Corte d'appello richiama la costante giurisprudenza di legittimità che ravvisa una piena compatibilità tra il dolo specifico di evasione ed il dolo ん eventuale, il che appare pienamente integrato in capo all'imputata (si richiamo in sentenza, i principi espressi a più riprese da questa stessa Sezione con la sentenze Sez. 3, n. 2570 del 28/09/2018, dep. 2019, Rv. 275830 - 01; Sez. 3, n. 52411 del 19/06/2018, Rv. 274104 - 01; Sez. 3, n. 38780 del 14/05/2015, Rv. 264971 - 01). Ebbene, argomenta insindacabilmente la Corte d'appello, la prova del dolo specifico si ricava da indici sintomatici i quali sono stati esemplificativamente individuati dalla giurisprudenza ma che devono essere valutati caso per caso e non occorre che ricorrano tutti congiuntamente. Che quindi il IN non fosse indagato o imputato alla data dei fatti di per sé non è elemento ostativo al riconoscimento del dolo specifico, anche nella forma del dolo eventuale, in capo all'imputata. Né rileva a discolpa il fatto che la CC non fruisse di compenso aggiuntivo, tenuto conto che la stessa ha MU beneficiato comune per anni proprio dei profitti di una siffatta gestione illecita tributaria della società.
6.7. La stessa Corte d'appello, del resto si prende anche carico di individuare le "anomalie" che mettevano in guardia la CC dalla illiceità della condotta del IN, così destituendo di fondamento l'opposta tesi del prestanome inconsapevole. I segnali di anomalia, in particolare, erano quelli emersi descritti e rappresentati dal Gip nella prima parte della motivazione della sentenza in cui si ricostruiscono i fatti di reato ascritti all'imputata, a cui i giudici territoriali rinviano in quanto non contestati in punto di elemento materiale nell'atto di appello. Circa la lontananza del luogo delle attività compiute (in Toscana) rispetto a quello di residenza dell'imputata (a Barletta) ciò attesta l'ancora più marcato volontario e consapevole inadempimento all'obbligo di impedire l'evento da parte dell'imputata, a maggior ragione per il fatto che la stessa non aveva una spiccata competenza nelle attività edilizie da compiersi e che una siffatta modalità di gestione si è prolungata per anni. Inoltre, si aggiunge in sentenza, la CC era già coniuge del IN e quindi non più attualmente coniuge di quest'ultimo, il che non vale a fondare alcun ipotetico incolpevole affidamento. Pertanto, per la Corte territoriale, appariva sicuramente accertato che la stessa, agendo in tal modo per anni, avesse quanto meno accettato il rischio di agire, in concorso con il IN, con la finalità - in tal modo accettata e condivisa di evasione fiscale nella gestione della società negli anni in - contestazione, non avendo volontariamente e consapevolmente impedito un siffatto pienamente accettato evento rientrante nel dolo specifico del reato in parola. Da qui la logica considerazione che tutte le considerazioni difensive risultano assorbite nelle prevalenti superiori articolate e diversificate considerazioni.
6.8. Dunque, non già un semplicistico ricorso al principio del "non poteva non sapere", come sostenuto dalla difesa nel ricorso, ma una motivazione puntuale ed argomentata, oltre che non manifestamente illogica, che ha affrontato a tutto tondo la 18 questione dell'assenza di dolo specifico, fornendo una ineccepibile soluzione, non sindacabile in sede di legittimità.
6.9. Quanto sopra, del resto, vale anche per la residua censura di cui al secondo motivo, logicamente legata alla prima per l'intima connIOne dei profili di doglianza mossi, che viene ad essere parimenti affrontata dalla Corte d'appello alle pagg. 47/48 dell'impugnata sentenza, ancora una volta con motivazione immune dai denunciati vizi. In particolare, infatti, si legge in sentenza, non si ravvisa alcun ragionevole dubbio circa l'integrazione del dolo specifico del reato di evasione in capo all'imputata tale da giustificarne l'assoluzione a norma dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., il tutto, sulla scorta della assorbenti considerazioni espresse nel precedente motivo. Del resto, è stato già affermato da questa Corte che in tema di giudizio di legittimità, l'introduzione nel disposo dell'art. 533 cod. proc. pen. del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, sicché la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, segnalata dalla difesa, non integra un vizio di motivazione se sia stata oggetto di disamina da parte del giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Rv. 285801 01): ciò che è in effetti avvenuto nel caso in esame.
7. Anche il terzo ed ultimo motivo proposto dalla ricorrente CC non si sottrae al giudizio di inammissibilità perché generico per aspecificità e manifestamente infondato.
7.1. I giudici territoriali, infatti, alle pagg. 47/48 della sentenza impugnata, escludono la ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento delle invocate attenuanti rilevando come non basti la sola incensuratezza per espressa previsione di legge, non essendo emerso alcun elemento, né alcuna condotta di tale pregnanza e rilevanza da giustificare una siffatta non condivisa riduzione di pena tramite il riconoscimento delle richieste circostanze attenuati generiche. Sul punto, si legge in sentenza, pur a fronte del meno grave ruolo assunto e contributo fornito dall'imputata nella realizzazione concorsuale dei reati alla stessa ascritti, a differenza che per il coimputato IN, la stessa ha comunque ricoperto per anni un ruolo apicale nella compagine societaria - come del resto riferito dallo stesso coimputato in sede di spontanee dichiarazioni -, ha assunto il ruolo di amministratore e legale rappresentante, affidando al IN la completa gestione della Unoinvest S.r.l. dal punto di vista decisorio e operativo, svolgendo al contempo all'interno della società mansioni amministrative, rimanendo così direttamente e personalmente coinvolta e a diretta conoscenza delle decisioni assunte da IN, rilasciando a questi deleghe ad operare sui conti correnti e firmando assegni o documenti contenenti decisioni da lui assunte, partecipando quale socia dei relativi proventi derivanti da tali consistenti e reiterate evasioni di imposta, avendo rivestito tale ruolo per anni e sempre con le 19 medesime modalità, contribuendo ad instaurare uno sperimentato e proficuo metodo criminoso che ha riguardato anche le altre società del Gruppo IN, coinvolte con le medesime modalità nel medesimo sistema di evasione per consistenti importi. In senso ostativo rilevano così le concrete modalità dei fatti e le più violazioni penali. Pur a fronte della incensuratezza, aggiunge la Corte d'appello, risultano quattro e non uno solo né in numero assolutamente minimale i reati ascritti all'imputata, la quale, oltre ad avere interamente adempiuto al debito tributario per la cui condotta ha già fruito della autonoma rispettiva attenuazione di pena, è rimasta comunque assente al giudizio e non ha mai reso dichiarazioni né in fase di indagine, né in giudizio, da cui desumersi resipiscenza o pentimento per quanto commesso, né fornendo alcun contributo alla chiarificazione ed accertamento dei fatti.
7.2. Al cospetto di tale apparato argomentativo, dunque, le doglianze della difesa della ricorrente appaiono del tutto prive di pregio, in quanto tradiscono il "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dal giudice di merito nel negare le invocate attenuanti, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e vizi motivazionali con cui, in realtà, si propongono doglianze non suscettibili di sindacato in sede di legittimità. La Corte di cassazione, infatti, non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 - 01). Sul punto, all'evidenza, i giudici territoriali valorizzano in senso ostativo la gravità del fatto e la personalità della CC - a dispetto della tesi difensiva della minore intensità del dolo di quest'ultima così dunque valorizzando quegli elementi ritenuti prevalenti nel giudizio escludente la possibilità del riconoscimento delle attenuanti generiche. Del resto, si osserva, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (tra le tante: Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419-01).
7.3. Alla stregua di quanto sopra, pertanto, non incide sulla complessiva logicità argomentativa la censura, corretta, relativa al fatto di non aver mai reso dichiarazioni, in quanto si tratterebbe di un legittimo diritto dell'imputato che non può essere valorizzato negativamente nei confronti del medesimo, affermazione dei giudici territoriali, questa, 20 0 2 che, pur non essendo corretta, non determina il cedimento logico - argomentativo della motivazione di diniego delle invocate attenuanti.
7.4. Analogamente, non assume rilievo il richiamo alla diversità della natura dell'attenuante dell'intervenuto adempimento integrale dell'obbligo tributario (che ha determinato il riconoscimento alla CC dell'attenuante speciale di cui all'art. 13-bis, comma 1, D.lgs. n. 74 del 2000), rispetto a quanto prevede l'art. 133, secondo comma, n. 3, cod. pen. (condotta contemporanea o susseguente al reato), attesa l'impossibilità di valorizzare in maniera duplice la medesima condotta (in termini, la remota ma non superata Sez. 4, n. 389 del 12/02/1969, Rv. 111029 - 01, cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, essendosi affermato, infatti, che quando il giudice, pronunciando condanna per reato colposo commesso in occasione di circolazione stradale, applichi le attenuanti generiche tenendo conto del comportamento dell'agente successivo al fatto, non può applicare anche l'attenuante speciale prevista dal quarto comma dell'art. 133 cod.strad. che pur attiene al comportamento successivo dal reato, in quanto valorizzerebbe due volte lo stesso elemento), considerato che l'attenuante speciale di cui all'art. 13-bis citato, assume valenza specializzante rispetto non solo alla circostanza attenuante comune della riparazione del danno ex art. 62, n. 6, cod. pen., ma anche, a maggior ragione, alla generica valutabilità della condotta susseguente al reato ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non legata all'integrale risarcimento (ciò che avrebbe consentito, ad esempio, il riconoscimento delle invocate attenuanti generiche ove l'adempimento del debito tributario fosse stato parziale e non integrale, con conseguente esclusione dell'attenuante speciale di cui all'art. 13-bis citato).
8. I ricorsi devono essere dunque dichiarati inammissibili, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella loro proposizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente IO CE GA AZ Deposita in Cancollera C 20 AGO. 2024 IL FUNZIONARY DIZIARIO NA Ma
udita la relazione svolta dal Consigliere AlIO CE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale DOMENICO SECCIA che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori, Avv. GENNAI SARA, nell'interesse della ricorrente CC, e Avv. DR TRAVERSI, nell'interesse del ricorrente IN, i quali, all'esito della discussione, hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 gennaio 2023, la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Firenze in data 14 gennaio 2020, appellata da UI IN e RI LA CC e dal PM, con cui il primo era stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi da 1) a 18) della rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione, e, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 13-bis, D.lgs. n. 74 del 2000, ed applicata la diminuente per il rito abbreviato richiesto, era stato condannato alla pena di हि 1 anno, 11 mesi e gg. 10 di reclusione;
la seconda era stata invece dichiarata colpevole dei reati di cui ai capi da 8) a 10) della rubrica, e unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, e, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 13-bis, D. lgs. n. 74 del 2000, applicata la diminuente di rito, era stata condannata alla pena condizionalmente sospesa di 10 mesi di reclusione.
2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, i predetti hanno proposto separati ricorsi per cassazione tramite i rispettivi difensori di fiducia, deducendo complessivamente sei motivi, di seguito sommariamente indicati.
3. L'avv. Traversi, nell'interesse del ricorrente IN, ha dedotto tre motivi .
3.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 4, Protocollo addizionale alla CEDU e all'art. 649, cod. proc. pen. In sintesi, si premette che il ricorrente, utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso per le società ANDI S.r.l. e UNO INVEST S.r.l., ha versato all'Agenzia delle entrate la complessiva somma di 3.673.700,34 €, di cui 941.870,06 € a titolo di sanzioni amministrative. Utilizzando, poi, gli istituti della pace fiscale e dell'accertamento con adesione, il ricorrente ha poi definito integralmente la posizione tributaria delle predette società nonché delle società MECENATE 91 S.r.l. e NIKILA INVEST S.r.I., con riferimento a tutti gli anni di imposta e a tutte le fatture oggetto dei capi di imputazione, effettuando ulteriori versamenti per un ammontare complessivo di 4.527.278,24 €, di cui 343.971,81 € a titolo di sanzioni amministrative. Complessivamente, pertanto, il ricorrente ha versato all'Agenzia delle entrate la somma complessiva di 8.200.978,58 €, di cui 1.285.841,87 € a titolo di sanzione amministrativa. Tanto premesso, la difesa ripropone la questione già svolta in appello relativa all'applicabilità del principio del ne bis in idem sostanziale di matrice europea e, pertanto, insiste sulla declaratoria di proscioglimento ai sensi dell'articolo 649, comma 2, codice procedura penale. Nel caso di specie, ricorrerebbero infatti tutti i presupposti per ritenere che si sia in presenza di una condanna penale inflitta ad un soggetto al quale era già stata applicata, in via definitiva e per lo stesso fatto, una sanzione amministrativa da considerare di natura sostanzialmente penale in considerazione dell'elevatissimo importo. Non vi sarebbero anzitutto dubbi circa il fatto che la condanna in questione si riferisca allo stesso fatto, poiché i reati contestati e i correlati illeciti amministrativi sono relativi ad un'unica identica condotta per i medesimi importi e, dunque, pienamente sovrapponibili. Analogamente sarebbe pacifica la natura sostanzialmente penale della sanzione tributaria, poiché gli illeciti di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo n. 471 del 1997, ai fini delle imposte dirette, e di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto, ai fini dell'Iva, sono puniti con una sanzione amministrativa tributaria che varia 2 fr dal 90 al 180% della maggiore imposta dovuta, oltre all'aumento della metà quando, come nel caso di specie, la violazione è stata realizzata mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti falsi, sicché sarebbe fuori discussione la concreta afflittività delle sanzioni amministrative tributarie irrogate. La motivazione della sentenza sarebbe tuttavia censurabile laddove ha escluso la violazione del ne bis in idem in base al rilievo che la sanzione tributaria ha un destinatario diverso da quello della sanzione penale, poiché sarebbe stata infatti la persona giuridica, che è società di capitali, ad essere stata destinataria dell'avviso di accertamento e ad aver estinto il debito tributario con il proprio patrimonio societario. Diversamente, sostiene la difesa, andrebbe tuttavia rilevato che tutte quante le società facenti capo al IN sarebbero essenzialmente riconducibili in via esclusiva alla persona fisica di quest'ultimo ed a ristretta base societaria nell'ambito di vincoli familiari. Sostenere che la rilevantissima sanzione amministrativa tributaria comminata non abbia colpito il patrimonio dell'imputato apparirebbe dunque una sorta di fictio iuris. Del resto, si osserva, in ambito tributario già la giurisprudenza di legittimità ha sempre avallato il modus operandi dell'Agenzia delle entrate, ammettendo il principio di equiparazione tra società a ristretta base partecipativa e singoli soci ai fini della pretesa erariale, sicché non sarebbe comprensibile perché tale principio debba valere solo in malam partem e non anche, a maggior ragione, in favore dell'amministratore-socio, sovrano di società a base ristretta, quale indubbiamente era l'attuale ricorrente per i pagamenti effettuati a vantaggio dell'Erario. Non avrebbe poi alcun pregio il rilievo secondo cui le censure relative al ne bis in idem trascurerebbero l'evoluzione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo scandita dalla sentenza della Grande Camera nel caso A e B
contro
Norvegia. Si osserva infatti che, dopo la suddetta decisione, è intervenuta un'ulteriore sentenza della Corte di Strasburgo nella quale è stato affermato un principio diverso, riferendosi al caso Nodet
contro
Francia. A ciò andrebbe aggiunto il fatto che la recente giurisprudenza di legittimità ha più volte valorizzato il principio di proporzionalità, indicandolo come il principale tra gli indici di cui alla sentenza A e B
contro
Norvegia. Ne conseguirebbe, pertanto, che, nel caso di specie, ben potrebbe trovare applicazione il principio del ne bis in idem sostanziale richiamato dalla difesa.
3.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133, cod. pen., per violazione del principio di proporzionalità del trattamento sanzionatorio. In sintesi, si premette che la giurisprudenza di questa Corte, con riferimento alla proporzionalità del complessivo trattamento sanzionatorio applicato per il medesimo fatto storico, ha affermato che un utile criterio può essere fornito dall'articolo 135 del codice penale, che fornisce l'unità di misura della sanzione sostanzialmente e formalmente penale applicabile per il medesimo fatto storico (il riferimento è alla sentenza di questa 3 for sezione n.2245 del 15 ottobre 2021). Nel caso dell'attuale ricorrente, la sanzione amministrativa complessivamente irrogata di 1.285.841,87 €, rapportata all'unità di misura di cui all'articolo 135 del codice penale, corrisponderebbe addirittura ad oltre 14 anni di pena detentiva, sicché sarebbe del tutto evidente che, in ottemperanza al principio di proporzionalità, i giudici avrebbero dovuto riconoscere le attenuanti generiche in funzione adeguatrice per compensare il complessivo trattamento sanzionatorio inflitto al ricorrente, altrimenti manifestamente sproporzionato. Si contesta, peraltro, l'argomentazione della Corte d'appello secondo la quale non si ravviserebbero le condizioni per il riconoscimento delle attenuanti generiche, trattandosi di imputato non incensurato, e considerato che non sarebbe emerso alcun rilevante elemento, né alcuna decisiva condotta di tale pregnanza e rilevanza da giustificare una siffatta non condivisa riduzione di pena tramite il riconoscimento delle attenuanti generiche. Si tratterebbe di motivazione censurabile in quanto, esclusa la rilevanza di precedenti remoti e di lieve entità come quelli a carico del ricorrente, non sarebbe stato preso in considerazione il criterio di apprezzamento della condotta susseguente al reato previsto dall'articolo 133, secondo comma, n. 3, codice penale. Il ricorrente, infatti, utilizzando gli istituti del ravvedimento operoso e dell'accertamento con adesione si sarebbe prontamente attivato per eliminare le conseguenze dannose dei reati ad esso ascritti, versando all'Agenzia delle entrate di Firenze la rilevantissima somma già poc'anzi indicata.
3.3. Ripropone, infine, con il terzo ed ultimo motivo, l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 20, D.lgs. n. 74 del 2000 e dell'art. 649, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 4, protocollo n. 7 CEDU, e all'art. 117, comma 1, Cost. In sintesi, si censura la motivazione con cui la Corte d'appello ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di costituzionalità delle predette norme, non avendo ravvisato alcuna incongruenza o illegittimità nella disciplina normativa vigente in relazione ai principi costituzionali e alle norme sovranazionali, come interpretate dalla giurisprudenza. Si tratterebbe di motivazione censurabile poiché, quanto affermato, sarebbe smentito dalla stessa Corte costituzionale che, in una fattispecie assimilabile, avente ad oggetto il delitto previsto dall'articolo 171-ter della legge n. 633 del 1941, ha affermato che la disposizione di cui all'articolo 649, codice procedura penale, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall'articolo 171-ter che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento definitivamente conclusosi per l'illecito amministrativo di cui all'articolo 174-bis della medesima legge (Corte costituzionale, sentenza n. 149 del 2022). Se la Corte costituzionale ha dunque ritenuto di natura sostanzialmente penale la sanzione amministrativa prevista all'articolo 174-bis della 4 legge n. 633 del 1941, dichiarando conseguentemente, con una pronuncia additiva, la illegittimità costituzionale del sistema del doppio binario, a maggior ragione questo principio dovrà valere nel campo penale-tributario.
4. L'avv. Gennai, nell'interesse della ricorrente CC, articola tre motivi.
4.1. Deduce, con il primo ed il secondo motivo - i quali meritano di essere illustrati congiuntamente attesa la sostanziale omogeneità dei profili di doglianza ad essi sottesi - il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 2, D.lgs. n. 74 del 2000 e agli artt. 42 e 43, cod. pen., e correlato vizio di mancanza della motivazione circa l'insussistenza del dolo specifico del delitto tributario contestato (primo motivo) nonché il vizio di carenza della motivazione in relazione alla violazione del principio dell'ogni oltre ragionevole dubbio ex art. 533, comma 1, cod. proc. pen., con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo. In sintesi, si premette che la ricorrente è stata condannata per il reato di frode fiscale contestato nei quattro capi di imputazione alla stessa ascritti in qualità di amministratore della società UNO INVEST S.r.l., in concorso con l'amministratore di fatto IN. Si sostiene che la posizione della ricorrente sarebbe quella di mero amministratore formale della società, essendo unico titolare dell'effettiva gestione della stessa l'amministratore di fatto IN, di cui la ricorrente era stata in precedenza coniuge. Trattandosi, dunque, di prestanome, la questione nodale è l'accertamento della sussistenza del dolo specifico del reato contestato, in difetto del quale non può configurarsi una responsabilità penale a suo carico. Si sostiene che la sentenza impugnata non avrebbe fornito alcuna motivazione, limitandosi ad affermazioni generiche e richiami a principi giurisprudenziali, senza fare riferimento a specifici elementi concreti attinenti al caso di specie. Si sarebbe, in sostanza, affermato che la ricorrente non potesse essere ritenuta inconsapevole della gestione illecita del IN secondo principio del non poteva non sapere, mentre avrebbero dovuto essere indicati gli elementi specifici da cui inferire pretesa consapevolezza. Diversamente, sarebbero emersi una serie di elementi comprovanti l'assoluta gestione di fatto del IN, inferendo però, con un salto logico, che l'attribuzione a quest'ultimo della completa possibilità di agire equivalesse ad essere pienamente consapevole dell'operato del coimputato per avergli conferito le deleghe, laddove tali deleghe avevano ad oggetto normali operazioni commerciali, che nulla avevano a che vedere con l'utilizzazione di fatture false. Anche l'affermazione secondo la quale la ricorrente avrebbe svolto all'interno della società stessa mansioni amministrative e sarebbe stata coinvolta e a diretta conoscenza delle decisioni assunte dal coimputato, cui aveva rilasciato deleghe ad operare sui conti correnti, firmando assegni o documenti contenenti decisioni da lui assunte, sarebbero elementi idonei a comprovare solo la gestione della società da parte del coimputato, ma non avrebbero 5 nulla a che vedere con l'utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti, né tantomeno potrebbero essere considerati indici probatori idonei a ritenere sussistente l'elemento soggettivo del dolo specifico di evasione. Non vi sarebbero infatti agli atti né intercettazioni, né email, né documenti che dimostrino che l'amministratore di fatto comunicasse alla ricorrente i dettagli dell'attività edilizia svolta, tantomeno se le fatture relative a talune opere in subappalto fossero in tutto o in parte inesistenti. Difetterebbe, dunque, qualsiasi indagine specifica al fine di rilevare la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico di evasione in capo alla ricorrente, quale amministratore di diritto, a fronte invece di numerosi elementi che denotavano l'assenza di consapevolezza in capo alla attuale ricorrente, non essendovi infatti alcun segnale di anomalia o di allarme nell'inserimento delle fatture tra gli elementi passivi riportati nelle dichiarazioni annuali sottoscritte dalla ricorrente quale legale rappresentante. La stessa non avrebbe infatti avuto alcun motivo di dubitare della veridicità di talune fatture, essendo le stesse congruenti con l'attività sociale effettivamente svolta e con il volume di affari della società ed essendo la stessa totalmente estranea alla gestione operativa, lontana anche fisicamente dalla località di esecuzione delle opere e anche dal luogo di residenza del proprio ex marito che si era costruito da tempo una nuova famiglia a Firenze e con cui non aveva più alcuna condivisione di vita familiare. In sostanza, l'attuale ricorrente, quale amministratore di diritto, si limitava solo alla mera esecuzione degli adempimenti formali, dunque non sarebbe stato indicato alcun indice sintomatico della prova del dolo specifico della ricorrente, ma si sarebbe semplicemente ritenuto che non vi fossero elementi ostativi al riconoscimento di tale elemento soggettivo nel fatto che il IN non fosse indagato o imputato alla data dei fatti, né che la ricorrente non fruisse di compenso aggiuntivo. Quanto alla macroscopica illegalità, in maniera illogica e contraddittoria si sarebbe ritenuto in sentenza che la stessa si riferisca al cospicuo numero di fatture e agli imponenti e cospicui valori delle imposte evase, laddove invece la sentenza valorizzata, ossia la sentenza n. 2570 del 2018, indica la macroscopica illegalità dell'attività svolta e non l'entità dell'illecito tributario ascritto: l'attività svolta dalla società non era certo macroscopicamente illegale ma, al contrario, era una lecita e rilevante attività edilizia effettivamente svolta. In definitiva, la motivazione in punto di dolo specifico sarebbe apparente o quantomeno, carente, illogica e contraddittoria, basandosi essenzialmente sul ruolo ricoperto. Nel secondo motivo, infine, si sostiene, ricollegandosi a quanto esposto nel primo motivo di ricorso, che la sentenza sarebbe comunque censurabile in quanto non suffragata dalla prospettazione di un quadro probatorio realmente idoneo a supportare una statuizione di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio con riferimento alla sussistenza elemento soggettivo. L'aver addotto a sostegno della sussistenza del dolo che non sia credibile che la ricorrente non potesse essere inconsapevole della condotta illecita del IN, a fronte di plurimi elementi probatori indicanti l'estraneità della 6 fr ricorrente alla gestione della società, si risolverebbe in una motivazione del tutto insufficiente in ordine alla prova del dolo richiesto ai fini della riconducibilità all'amministratore di diritto dei fatti commessi dall'amministratore di fatto, che avrebbe invece imposto una pronuncia assolutoria ancorché con formula dubitativa, motivazione che quindi risulta incompatibile con una statuizione di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio.
4.2. Deduce, infine, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 62-bis, cod. pen., ed il correlato vizio di mancanza della motivazione in relazione al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In sintesi, si sostiene che nel non riconoscere le circostanze attenuanti generiche alla ricorrente, i giudici non avrebbero tenuto conto della specificità della sua posizione quale mero amministratore formale della società, di cui l'unico effettivo gestore era l'amministratore di fatto. I giudici avrebbero negato le attenuanti generiche ritenendo che non sarebbe emersa alcuna condotta di tale pregnanza rilevante da giustificare una siffatta non condivisa riduzione di pena tramite riconoscimento delle richieste circostanze attenuanti generiche, e facendo riferimento al ruolo ricoperto di legale rappresentante, con affidamento della completa gestione della società all'amministratore di fatto e al fatto che la stessa sarebbe rimasta comunque assente nel giudizio non avendo mai reso dichiarazioni. Si tratterebbe di motivazione censurabile in quanto, con riferimento al fatto di non aver mai reso dichiarazioni, si tratterebbe di un legittimo diritto dell'imputato che non può essere valorizzato negativamente nei confronti del medesimo. Quanto al ruolo meramente formale coperto dall'imputata, lo stesso sarebbe invece elemento da connotare in grado assolutamente minimo l'intensità del dolo ai sensi dell'articolo 133 del codice penale. Analogamente rileverebbe, quanto alle modalità dell'azione ed all'intensità del dolo, il fatto che alla ricorrente potrebbe tutt'al più addebitarsi una negligenza nell'assunzione dell'incarico ricoperto e l'affidamento dalla stessa riposto nell'operato del proprio ex marito. Non si sarebbe poi tenuto conto, quanto alla gravità del danno, del fatto che non si sarebbe in realtà verificato alcun danno, in considerazione della condotta riparatoria tenuta dall'imputata, che ha provveduto a versare prontamente ed integralmente all'Erario quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e sanzioni. Tale condotta riparatoria non potrebbe peraltro ritenersi assorbita nella concIOne dell'attenuante speciale di cui all'articolo 13-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 74 del 2000, trattandosi di una circostanza di natura oggettiva, laddove la circostanza indicata nell'articolo 133, comma 2, n. 3, cod. pen., ha una natura squisitamente soggettiva. 7 5. In data 26 marzo 2024, l'Avv. Alessandro Traversi e l'Avv. Sara Gennai hanno fatto pervenire separate istanze di trattazione orale dei rispettivi ricorsi, accolte con provvedimento del Presidente titolare di questa Sezione in data 23 aprile 2024. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Il primo motivo del ricorrente IN è inammissibile perché generico per aspecificità e manifestamente infondato. Il ricorso mostra, infatti, di non confrontarsi adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata la quale ha indicato le ragioni per le quali non era applicabile, nel caso in esame, il principio del ne bis in idem. Le doglianze difensive, dunque, si risolvono in una mera riproposizione, del tutto priva di apprezzabili elementi di novità critica, delle medesime censure già svolte contro la sentenza impugnata, esponendosi pertanto al giudizio di inammissibilità per aspecificità del motivo di impugnazione. È infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (tra le tante: Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157 01). - 2.1. I giudici di appello, invero, sulla questione motivano alle pagg. 34 e segg., osservando come la sanzione amministrativa versata dal ricorrente è sanzione pecuniaria che si presenta del tutto distinta e diversa dalla pena detentiva (reclusione) prevista per il reato tributario, non equiparabile alla stessa, trascurando infatti la difesa di considerare l'evoluzione della giurisprudenza della Corte EDU scandita dalla sentenza della Grande Camera della Corte EDU 15.11.2016 A e B. c. Norvegia. Sul punto, precisano i giudici territoriali, a nulla rileva la sostanziale medesimezza del fatto in quanto diversamente qualificato e disciplinato anche nelle conseguenze dalla normativa penale tributaria e da quella amministrativa. Richiamano i giudici dell'appello le condizioni individuate dalla evoluzione della giurisprudenza della Corte EDU sulla scorta delle quali valutare, caso per caso, la violazione o meno del principio del divieto del 'ne bis in idem' tra procedimento amministrativo e procedimento penale nella materia sub iudice. Trattasi in tutta evidenza, ricordano correttamente i giudici territoriali, di un sistema unico, coordinato, in cui la sanzione penale non è automaticamente e 8 necessariamente assorbita in quella amministrativa. Non viene contestata, evidenzia la Corte d'appello, l'affermazione giurisprudenziale dei principi anzidetti. Inoltre, nel caso che ci occupa, la Corte d'appello ravvisa del tutto correttamente la presenza di due procedimenti l'uno formalmente amministrativo/tributario, ma di natura sostanzialmente penale, l'altro penale riguardanti la stessa persona ed il - medesimo fatto, ma che risultino fra loro coordinati sul piano temporale e non del tutto indipendenti nella acquisizione e valutazione delle prove (da ultimo, sentenza Nodet c. Francia del 6 giugno 2019, richiamata dallo stesso ricorrente nel motivo di legittimità) il che esclude, per detta pronuncia, la violazione del divieto di ne bis in idem. Si ravvisa infatti nel caso in esame una "connIOne sostanziale e temporale sufficientemente stretta" tra l'irrogazione della sanzione amministrativa tributaria nel procedimento amministrativo e la celebrazione del processo penale con irrogazione della relativa sanzione penale,- per cui le due sanzioni possono considerarsi come parti di un'unica reazione sanzionatoria apprestata.
2.2. Assorbente, peraltro, è il rilievo, svolto nella sentenza di primo grado, secondo cui la sanzione tributaria inflitta ha un destinatario diverso da quello della sanzione penale. E' stata infatti la società ad essere stata destinataria dell'avviso di accertamento e ad avere estinto il debito tributario con il proprio patrimonio societario, mentre nel processo penale la destinataria della sanzione è la persona fisica del legale rappresentante, che nulla ha corrisposto con il proprio patrimonio nell'ambito del procedimento amministrativo tributario. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è granitica e non si ravvisano elementi di novità per discostarsi dal principio, più volte affermato, secondo cui non sussiste la preclusione all'esercizio dell'azione penale di cui all'art. 649 cod. proc. pen., quale conseguenza della già avvenuta irrogazione, per lo stesso fatto, di una sanzione formalmente amministrativa ma avente carattere sostanzialmente "penale" ai sensi dell'art. 7 CEDU, allorquando non vi sia coincidenza fra la persona chiamata a rispondere in sede penale e quella sanzionata in via amministrativa (Sez. 3, n. 43809 del 24/10/2014, dep. 2015, Rv. 265118 01 che, in applicazione del principio, ha escluso - la violazione del divieto di "bis in idem" con riferimento a persona imputata per un fatto per il quale era stata inflitta sanzione amministrativa a società dello stesso soggetto legalmente rappresentata;
conforme, Sez. 2, n. 13901 del 25/02/2016, Rv. 266669 01; Sez. 3, n. 23839 del 07/11/2017, dep. 2018, Rv. 273107 - 01; Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, Rv. 273939 - 03). Quanto sopra ha trovato conferma anche nella giurisprudenza sovranazionale, atteso che anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea non ritiene applicabile il principio del "ne bis in idem" nel caso in cui, per il medesimo fatto, le sanzioni tributarie colpiscano la persona giuridica e le sanzioni penali riguardino il suo legale rappresentante 9 fr (CGUE, 5 aprile 2017, cause riunite C-217/15 e C-350/15). Confermando le conclusioni dell'Avvocato generale del 16 gennaio 2017, i giudici di Lussemburgo hanno infatti interpretato l'art. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea nel senso che il divieto di cumulo di sanzioni non si pone in contrasto con la disciplina italiana dell'omesso versamento IVA, sanzionato, sul piano penale, dall'art. 10-ter del D.lgs. n. 74/2000 e, sul piano amministrativo, dall'art. 13 del D.lgs. n. 471/97. Almeno dal punto di vista formale, i soggetti punibili sono, in questo caso, differenti, ponendosi invece astrattamente il tema nel caso in cui sanzioni penali e amministrative si riferiscano alla medesima persona fisica.
2.3. Né ha rilievo il riferimento alla giurisprudenza applicabile in materia tributaria alle società a ristretta base azionaria, che, nel caso di accertamento di utili non contabilizzati, ritiene operi la presunzione di attribuzione "pro quota" ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria e la dimostrazione che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti. Trattasi infatti di regola iuris frutto di interpretazione giurisprudenziale che nulla a che vedere con la questione del ne bis in idem: quel che rileva, infatti, è che, in caso di dualità di procedimenti e sanzioni di carattere amministrativo e di carattere penale per gli stessi fatti, le sanzioni tributarie sono imposte a una persona giuridica, quale una società commerciale, e il procedimento penale viene promosso nei confronti di una persona fisica, sebbene quest'ultima sia il rappresentante legale dell'altra. Il mero riferimento alla circostanza che sarebbe la persona fisica a subire gli effetti pregiudizievoli per il suo patrimonio, attesa la riferibilità della società al IN, non ha pregio: ciò che rileva è che non si può parlare di doppia pena (o di doppio procedimento) a carico della stessa persona, dato che la sanzione tributaria imposta a una società a responsabilità limitata non è paragonabile all'avvio di un procedimento penale nei confronti del suo rappresentate legale, pur trattandosi, in entrambi i casi, del medesimo fatto.
3. Anche il secondo motivo proposto dal ricorrente IN è inammissibile, anzitutto, nella parte in cui pretende di dover applicare i principi di cui alla sentenza di questa Sezione che ha ritenuto necessaria la garanzia di un meccanismo compensativo che consenta di tener conto, in sede di irrogazione della seconda sanzione, degli effetti della prima, onde evitare che la sanzione complessivamente irrogata sia sproporzionata (Sez. 3, n. 2245 del 15/10/2021, dep. 2022, Rv. 282799-01). Come, infatti, chiarito nella stessa sentenza, questa Corte ha precisato che tale meccanismo compensativo non trova applicazione nel caso in cui al giudice penale risulti che la sanzione amministrativa sia stata pagata da persona diversa dall'autore del reato: ciò è quanto si è verificato nel caso in esame. 10 for 3.1. Non ha poi pregio, si noti, la censura all'argomentazione della Corte d'appello secondo la quale non si ravvisano le condizioni per il riconoscimento delle attenuanti generiche, trattandosi di imputato non incensurato, e considerato che non è emerso alcun rilevante elemento, né alcuna decisiva condotta di tale pregnanza e rilevanza da giustificare una siffatta non condivisa riduzione di pena tramite il riconoscimento delle attenuanti generiche. La mancata valorizzazione della condotta susseguente al reato, infatti, non elide la valenza degli elementi ostativi sulla cui base è stato giustificato il diniego. A pag. 39 della sentenza, infatti, i giudici territoriali motivano il diniego delle invocate circostanze attenuanti, evidenziando come non fossero ravvisabili le condizioni per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di imputato neppure incensurato con plurime pregresse condanne a carico anche per reati pur non della stessa specie quali posti in essere anche in ambito imprenditoriale, per cui l'imputato non ha tratto remora o responsabilizzazione alcuna da tali precedenti plurimi contatti con l'A.G. per altra causa. Si aggiunge che non è inoltre emerso alcun rilevante elemento, né alcuna decisiva condotta di tale pregnanza e rilevanza da giustificare una siffatta non condivisa riduzione di pena tramite il riconoscimento delle richieste circostanze attenuati generiche. Il più marcato e grave ruolo e contributo fornito dall'imputato rispetto alla CC ed il più cospicuo numero di reati ascritti al medesimo rendono contezza della non ricorrenza delle condizioni per la fruizione delle generiche, per cui vengono assorbiti nelle superiori prevalenti considerazioni gli ulteriori dati di condotta (la partecipazione al processo in primo grado, l'avere reso dichiarazioni spontanee e la mancanza di aggravamenti cautelari) quali comunque già valorizzati dal Gip nella dosimetria della pena. Dell'adempimento del debito tributario, poi, l'imputato ha già beneficiato con autonoma attenuante, con ciò confutandosi la mancata valorizzazione della condotta susseguente al reato, già oggetto di valutazione ad altri fini. In senso ostativo, conclusivamente, per la Corte d'appello, rilevano così sia le concrete modalità dei fatti e le più violazioni penali, che la non incensuratezza con le plurime anche se pregresse condanne, non ravvisandosi pertanto ragioni giustificative di una siffatta richiesta attenuazione di pena tramite il riconoscimento delle generiche.
3.2. Al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano dunque prive di pregio, in quanto si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dal giudice di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve 11 limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 - dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552).
3.3. Peraltro, è costante in giurisprudenza il principio per cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (tra le tante: Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419 – 01). - Da qui, dunque, l'inammissibilità anche del motivo in esame.
4. La questione di costituzionalità, nei termini in cui è proposta nel terzo motivo del ricorrente IN, è, all'evidenza, irrilevante nel giudizio in esame, una volta risolta negativamente la preliminare ed assorbente questione relativa alla inesistenza del bis in idem attesa la diversità soggettiva del destinatario della sanzione tributaria (la società amministrata dal ricorrente) e di quello della sanzione penale (l'imputato quale persona fisica). Conferma di quanto sopra, del resto, discende dalla stessa sentenza della Corte costituzionale citata, in cui vi era coincidenza del soggetto destinatario: si trattava, infatti, di imputato del reato previsto dall'art. 171-ter, primo comma, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), per avere, a fini di lucro, detenuto per la vendita e riprodotto abusivamente, presso la copisteria di cui è titolare, opere letterarie fotocopiate oltre il limite consentito, in numero pari a quarantanove testi, soggetto che, per la medesima condotta, in solido con la società gestrice della copisteria, era già stato colpito, ai sensi dell'art. 174-bis della legge n. 633 del 1941, da sanzione amministrativa definitiva, per l'importo di 5.974 euro, pari al doppio della sanzione minima (103 euro) moltiplicato per venticinque libri di testo, dei quarantanove totali, dal prezzo non determinabile, oltre a «un terzo dell'importo massimo previsto per le opere il cui prezzo di vendita era conosciuto».
5. Il primo ed il secondo motivo proposti dalla ricorrente CC, già congiuntamente illustrati, sono inammissibili in quanto generici per aspecificità, oltre ad essere manifestamente infondati. Le censure difensive, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge e di quello motivazionale, in realtà tradiscono il tentativo della difesa di trascinare questa Corte sul terreno del fatto, chiedendo in sostanza di riesaminare la valutazione degli elementi probatori operata dalla Corte d'appello e del primo giudice con motivazione non 12 manifestamente illogica. Così operando, tuttavia, la difesa dimentica che il controllo di legittimità sulla correttezza della motivazione non consente alla Corte di cassazione di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito in ordine alla ricostruzione storica delle vicenda ed all'attendibilità delle fonti di prova, e tanto meno di accedere agli atti, non specificamente indicati nei motivi di ricorso secondo quanto previsto dall'art. 606, primo comma, lett. e) cod. proc. pen. come novellato dalla L. n. 46 del 2006, al fine di verificare la carenza o la illogicità della motivazione (Sez. 1, n. 20038 del 09/05/2006, P.M. in proc. Matera, Rv. 233783). Non è infatti consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (si v., ad es.: Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola ed altri, Rv. 238215 - 01). La metodologia impiegata per far emergere il dedotto vizio motivazionale si espone dunque al giudizio di inammissibilità per genericità.
6. Al fine di evidenziare quanto sopra, è opportuno infatti richiamare quanto argomentato dai giudici di merito (le cui motivazioni, trattandosi di doppia conforme, si integrano reciprocamente: Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01), a confutazione delle argomentazioni peraltro riproposte dinanzi a questa Corte senza apprezzabili elementi di novità critica - svolte dalla difesa in ordine alla presunta mancanza dell'elemento psicologico del reato, derivante dall'asserito ruolo di mero prestanome, a detta della difesa, inconsapevole dell'attività illecita svolta dal IN.
6.1. In particolare, i giudici territoriali argomentano diffusamente sul punto alle pagg. 41/47 della sentenza impugnata, segnatamente evidenziando come la CC, legale rappresentante della Unoinvest S.r.l. risulta(va) da quanto emerso in atti pienamente coinvolta nella consapevole e volontaria gestione illecita della società in parola, nei termini ascritti nella sentenza di prime cure, relativamente ai reati da 8) ad 11) di cui alle dichiarazioni IVA e imposte sui redditi relative ad una pluralità di anni dal 2012 al 2015, essendosi trattato di una sistematica gestione tributaria illecita per svariati anni, il che contribuisce a rendere del tutto sfornita di riscontro alcuno secondo le argomentazioni dei giudici territoriali immuni da vizi la smentita e non ragionevole ipotizzata (nell'allora motivo di appello e nel primo motivo di ricorso per cassazione, tra loro sostanzialmente sovrapponibili) esclusione di responsabilità soggettiva dolosa dell'imputata nei reati anzidetti, non potendosi minimamente ritenere l'imputata inconsapevole della gestione illecita da lei delegata a IN. In particolare, secondo la Corte d'appello, era pacificamente emerso che l'imputata, quale amministratore di diritto della Unoinvest S.r.l., ha ricoperto stabilmente per anni un ruolo di garanzia, emergendo in atti la prova della consapevolezza della gestione illecita tributaria della società da parte del IN, quale amministratore di fatto a cui la stessa ha consentito stabilmente di ingerirsi in detta gestione. Tale consapevolezza risulta pienamente provata 13 in atti così come che la stessa pur potendo evitare l'evento illecito, avendone l'obbligo giuridico, non lo ha fatto per anni.
6.2. Deve al pari ritenersi sussistente l'elemento soggettivo del dolo specifico del reato in contestazione di cui all'art. 2 D. Lgs. 10/03/2000 n. 74 in capo all'imputata, ovverosia del dolo specifico di evasione, della cui integrazione in capo all'imputata sono sicuri indici gli univoci concreti, specifici, gravi, precisi e concordanti elementi che caratterizzano il contesto della vicenda a carico dell'odierna imputata, quali congruamente descritti e valorizzati dal Gip, che vengono puntualmente richiamati nella sentenza impugnata. Infatti, ricorda la Corte territoriale, con riguardo ai reati tributari per i quali il legislatore prevede il requisito soggettivo del dolo specifico, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la prova del dolo specifico di evasione può essere desunta da una molteplicità di elementi fattuali, come l'entità del superamento della soglia di punibilità vigente o il complessivo comportamento del soggetto obbligato (il riferimento è a Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, Rv. 267022-01), che siano dimostrativi della dolosa preordinazione (richiamando Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015, Rv. 265087 01); né gli obblighi dell'amministratore possono essere delegati a terzi con efficacia liberatoria, siano essi profIOnisti (riferendosi a Sez. 3, n. 9163 del 29/10/2009, Rv. 246208 - 01) o responsabili di fatto. Infatti, ricorda correttamente la Corte d'appello, una diversa interpretazione di tali disposizioni sanzionatorie, che trasferisca il contenuto dell'obbligo in capo al delegato, finirebbe per modificare l'obbligo originariamente previsto per il delegante in mera attività di controllo sull'adempimento da parte del soggetto delegato. Dunque, seguendo tale impostazione ermeneutica, aggiunge altrettanto correttamente la Corte territoriale, la Suprema Corte ha da ultimo precisato che la prova del dolo specifico dei reati tributari in capo all'amministratore di diritto di una società, che funge da mero prestanome, può essere desunta dal complesso dei rapporti tra questi e l'amministratore di fatto, nell'ambito dei quali assumono decisiva valenza la macroscopica illegalità dell'attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità (il riferimento è a Sez. 3, n. 2570 del 28/09/2018, Rv. 275830-01).
6.3. Né, aggiunge questa Corte, assume rilievo decisivo, alla luce delle ulteriori argomentazioni svolte, l'obiezione difensiva secondo cui non potrebbe parlarsi di macroscopica illegalità, poiché l'attività svolta dalla società non era certo macroscopicamente illegale ma, al contrario, era una lecita e rilevante attività edilizia effettivamente svolta. Sul punto, è sufficiente osservare, che restano fuori dal controllo della complessiva "logicità" della motivazione, non soltanto le deduzioni che riguardano l'interpretazione e la specifica consistenza degli elementi di prova e la scelta di quelli determinanti, ma anche le incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con le conclusioni adottate o con altri passaggi argomentativi 14 utilizzati dai giudici (tra le tante: Sez. 6, n. 1662 del 04/12/1995, dep. 1996, Rv. 204123 -01). Non decisiva è stata del resto ritenuta dai giudici territoriali ancora una volta con motivazione non manifestamente illogica - la mera affermazione, richiamata nell'appello e riproposta nel ricorso per cassazione, quale contenuta nella citata annotazione di p.g. della Guardia di Finanza del 21.12.2016 (f. 03976 e ss.), secondo la quale la CC, amministratore formale della predetta società, sarebbe, in realtà, un mero prestanome. Trattasi infatti di osservazione che, puntualizza la Corte d'appello, risulta smentita in atti, alla luce di quanto evidenziato dal Gip. A nulla rilevano, inoltre, le conversazioni intercettate richiamate dall'allora appellante in quanto esse, come correttamente evidenzia la sentenza impugnata, valgono unicamente ad attestare che il coimputato IN era l'amministratore di fatto, ma esse non valgono a sconfessare quanto emerso in atti e ritenuto dal Gip, ovverosia la concorrente responsabilità penale dolosa dell'imputata. Che l'imputata non fosse un mero prestanome, osserva la sentenza impugnata, risulta pacificamente da quanto rappresentato dal Gip a pag. 110 della sentenza di cui alle lettere da a) a d). Inoltre, si aggiunge, come risulta dal verbale di perquisizione locale nei confronti della CC, sono state rinvenute cinque procure speciali a favore del IN per effettuare operazioni in nome e per conto della Società UNO INVEST S.r.l. (ff. 31-1033/31-1034), richiamandosi a tal proposito il faldone 9, aff. 275 276, all. 1, 4, 5, 6, 9, sul cd in atti, di cui all'oggetto della perquisizione locale nei confronti di CC, con rinvenute plurime procure speciali nonché, ulteriormente, anche il faldone 12, sul cd in atti, aff. 40 (pag. 40 annotazione finale di p.g.), relativamente alla attività imprenditoriale svolta a Firenze ed alla presenza di mero recapito a Barletta, dove viveva l'imputata, oltre alle aff. 88 e 89, di cui alle sequestrate 5 procure speciali. Da tali acquisizioni, evidenziano i giudici territoriali, discende che l'imputata non si è minimamente limitata ad assumere la mera qualifica di amministratore di diritto della società ma ha anche attribuito di fatto e in diritto la concreta possibilità al coimputato IN di operare come amministratore di fatto indisturbato della società. Si è trattato invero di plurime deleghe con conferimento di poteri di agire in nome e per conto della società. Da qui la logica affermazione contenuta in sentenza secondo cui l'imputata era quindi pienamente a conoscenza dei settori ed ambiti in cui operava coimputato D'Agostino, viste le plurime deleghe anzidette, avendo anche l'imputata posto l'imputato stesso in condizioni di svolgere le funzioni di amministratore di fatto con tali illecite sistematiche modalità per ben alcuni anni, ovverosia dal 2012 al 2015. 6.4. L'imputata, si legge in sentenza, non solo era pienamente consapevole dell'operato del coimputato, per avergli conferito le deleghe, ma neppure ha impedito allo stesso di operare illecitamente per come emerso e ascritto, ben potendolo l'imputata concretamente fare, ad esempio, non rilasciando le deleghe ad operare per la società o revocandogliele. La stessa, avendo l'obbligo giuridico, fondato sulla propria qualità di amministratore di diritto rivestita per un periodo così prolungato di anni, di impedire 15 l'evento, non l'ha impedito avendo anzi direttamente posto l'imputato in condizioni di operare per anni e con tali modalità in nome e per conto della società. L'imputata, la quale ha rivestito non per un periodo limitato ed episodico ma per alcuni anni il ruolo di amministratore e legale rappresentante della società e lo ha svolto sempre nelle medesime modalità, ha volontariamente affidato a IN, suo ex marito e già dominus di tutte le altre società del Gruppo, la completa gestione della Unoinvest S.r.l. dal punto di vista decisorio e operativo. La stessa non si è limitata ad assumere formalmente una siffatta qualifica disinteressandosi poi totalmente della società, ma ha svolto all'interno della società stessa mansioni amministrative, rimanendo quindi comunque coinvolta e a diretta conoscenza delle decisioni assunte da IN, al quale ha rilasciato deleghe ad operare sui conti correnti ed ha firmato assegni o documenti contenenti decisioni da lui assunte. Non è infatti neppure avvenuto che il IN si sia ingerito a insaputa della CC nella gestione stabile della società ma è proprio la stessa imputata che lo ha posto e non per un breve periodo di tempo ma alquanto prolungato di anni in condizioni di ingerirsi ed operare, il che rende la condotta della stessa pienamente volontaria e consapevole dei contenuti illeciti fiscali della gestione posta in essere con sistematicità e per anni dal coimputato, non avendo in alcun modo impedito una siffatta gestione illecita di cui aveva l'obbligo di impedire (sí v., sulla sussistenza di tale obbligo di impedimento dell'evento: Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Rv. 262767 - - 01). Quindi la stessa, prosegue la sentenza impugnata, ha continuato a rimanere amministratore legale e ad ingerirsi ed occuparsi della società, tramite le condotte ed apporti anzidetti, non rimanendone estranea, avendo lei stessa posto il IN in condizione di operare pur avendo avuto il concreto potere di neutralizzare la possibilità di agire in senso alla società da parte del coimputato. La CC, inoltre, come logicamente considera la sentenza impugnata, era pienamente consapevole dei doveri tributari di legge e pienamente interessata a poter beneficiare della incidenza e delle ricadute delle modalità di gestione societaria fiscale anzidette, tanto da avere anche partecipato quale socia dei relativi proventi derivanti da tali consistenti e reiterate evasioni di imposta. L'imputata era quindi anche pienamente interessata agli effetti e conseguenze illecite delle condotte gestorie di natura tributaria del coimputato inerenti la società di cui ha per anni beneficiato. L'unitaria valutazione di tutti i dati anzidetti attesta, dunque, per la Corte d'appello, la prova della sussistenza della finalità di evadere le imposte in contestazione anche in capo all'imputata la quale, per interesse di profitto personale, ha consentito al coimputato di gestire sistematicamente la società con dette modalità senza opporsi ed impedirgli una tale illecita gestione. L'imputata ha, per la Corte d'appello, infatti continuato ad operare così, fornendo le deleghe al IN e non impedendo allo stesso di violare la normativa penale tributaria pur avendone l'obbligo giuridico e la possibilità concreta di impedirglielo anche solo recando o non concedendo le deleghe. 16 Del resto, questa Corte ha già più volte chiarito che l'amministratore di diritto risponde non già ed esclusivamente in virtù della posizione formale rivestita all'interno della società, ma in ragione della condotta omissiva dallo stesso posta in essere, consistente nel non avere impedito, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire e cioè nel mancato esercizio dei poteri di gestione della società e di controllo sull'operato dell'amministratore di fatto, connaturati alla carica rivestita (ex multis: Sez. 5, n. 44826 del 28/05/2014, Rv. 261814-01).
6.5. E' proprio dal fatto di avere assunto e rivestito per anni e non episodicamente una tale qualifica, avendo anche partecipato alla vita della società di cui la stessa non si è totalmente disinteressata, avendo anzi anche partecipato ai profitti illeciti di una tale consentita condotta illecita altrui, che se ne ricava la piena prova della integrazione in capo all'imputata dell'elemento soggettivo del dolo specifico di evasione anche in capo alla stessa in relazione ai reati alla stessa ascritti di cui, pur avendone l'obbligo, non ne ha impedito la realizzazione da parte del coimputato. In tal senso, del tutto logicamente i giudici territoriali ritengono che a nulla rilevasse la circostanza che la CC fosse consapevole della propria incompetenza a svolgere il ruolo apicale nella compagine societaria come del resto riferito dallo stesso coimputato in sede di spontanee dichiarazioni in quanto la stessa ha accettato di ricoprire di detto ruolo con tutti gli obblighi di legge per un tempo così prolungato e non episodico ed è stata lei stessa a porre volontariamente il coimputato in condizioni di operare, avendo anche beneficiato dei vantaggi dei reati tributari in tal modo realizzati in concorso e non impediti, per cui la stessa non è risultata in alcun modo estranea o disinteressata alla gestione effettiva illecita nei termini anzidetti della società. La stessa, quindi, alla luce della contestualizzazione delle proprie condotte in seno alla gestione della società nel tempo da parte del coimputato, è stata ritenuta logicamente a conoscenza della illiceità dell'operato dell'imputato, avendone accettato l'operato. Non si è trattato, del resto, per l'imputata di un singolo fatto episodico ed isolato, né di importi limitati e contenuti.
6.6. Il IN inoltre si è ingerito nella società non all'insaputa della stessa. Stante l'avere sistematicamente posto il IN in condizioni di operare in tal modo in un arco di tempo così prolungato, i giudici territoriali hanno ritenuto come a nulla rilevasse neppure la distanza fisica tra la sede della società, dove viveva l'imputata, a Barletta, ed il luogo pur distante in cui i lavori in Toscana venivano effettuati. A maggior ragione, anzi, osservano con argomento immune dai vizi denunciati, il fatto che si trattasse di attività edilizia di cui l'imputata non era esperta ed il fatto che la stessa vivesse lontano (Barletta) rispetto a dove si effettuavano le attività imprenditoriali (Firenze), rende pienamente contezza della dolosità dell'operato dell'imputata la quale in siffatte condizioni ha assunto la qualifica anzidetta mantenendola per anni e consentendo lei stessa in un siffatto così lungo periodo al coimputato di gestire con dette modalità la società. Inoltre, a conferma della integrazione del dolo specifico del reato di cui trattasi 17 in capo all'imputata, correttamente la Corte d'appello richiama la costante giurisprudenza di legittimità che ravvisa una piena compatibilità tra il dolo specifico di evasione ed il dolo ん eventuale, il che appare pienamente integrato in capo all'imputata (si richiamo in sentenza, i principi espressi a più riprese da questa stessa Sezione con la sentenze Sez. 3, n. 2570 del 28/09/2018, dep. 2019, Rv. 275830 - 01; Sez. 3, n. 52411 del 19/06/2018, Rv. 274104 - 01; Sez. 3, n. 38780 del 14/05/2015, Rv. 264971 - 01). Ebbene, argomenta insindacabilmente la Corte d'appello, la prova del dolo specifico si ricava da indici sintomatici i quali sono stati esemplificativamente individuati dalla giurisprudenza ma che devono essere valutati caso per caso e non occorre che ricorrano tutti congiuntamente. Che quindi il IN non fosse indagato o imputato alla data dei fatti di per sé non è elemento ostativo al riconoscimento del dolo specifico, anche nella forma del dolo eventuale, in capo all'imputata. Né rileva a discolpa il fatto che la CC non fruisse di compenso aggiuntivo, tenuto conto che la stessa ha MU beneficiato comune per anni proprio dei profitti di una siffatta gestione illecita tributaria della società.
6.7. La stessa Corte d'appello, del resto si prende anche carico di individuare le "anomalie" che mettevano in guardia la CC dalla illiceità della condotta del IN, così destituendo di fondamento l'opposta tesi del prestanome inconsapevole. I segnali di anomalia, in particolare, erano quelli emersi descritti e rappresentati dal Gip nella prima parte della motivazione della sentenza in cui si ricostruiscono i fatti di reato ascritti all'imputata, a cui i giudici territoriali rinviano in quanto non contestati in punto di elemento materiale nell'atto di appello. Circa la lontananza del luogo delle attività compiute (in Toscana) rispetto a quello di residenza dell'imputata (a Barletta) ciò attesta l'ancora più marcato volontario e consapevole inadempimento all'obbligo di impedire l'evento da parte dell'imputata, a maggior ragione per il fatto che la stessa non aveva una spiccata competenza nelle attività edilizie da compiersi e che una siffatta modalità di gestione si è prolungata per anni. Inoltre, si aggiunge in sentenza, la CC era già coniuge del IN e quindi non più attualmente coniuge di quest'ultimo, il che non vale a fondare alcun ipotetico incolpevole affidamento. Pertanto, per la Corte territoriale, appariva sicuramente accertato che la stessa, agendo in tal modo per anni, avesse quanto meno accettato il rischio di agire, in concorso con il IN, con la finalità - in tal modo accettata e condivisa di evasione fiscale nella gestione della società negli anni in - contestazione, non avendo volontariamente e consapevolmente impedito un siffatto pienamente accettato evento rientrante nel dolo specifico del reato in parola. Da qui la logica considerazione che tutte le considerazioni difensive risultano assorbite nelle prevalenti superiori articolate e diversificate considerazioni.
6.8. Dunque, non già un semplicistico ricorso al principio del "non poteva non sapere", come sostenuto dalla difesa nel ricorso, ma una motivazione puntuale ed argomentata, oltre che non manifestamente illogica, che ha affrontato a tutto tondo la 18 questione dell'assenza di dolo specifico, fornendo una ineccepibile soluzione, non sindacabile in sede di legittimità.
6.9. Quanto sopra, del resto, vale anche per la residua censura di cui al secondo motivo, logicamente legata alla prima per l'intima connIOne dei profili di doglianza mossi, che viene ad essere parimenti affrontata dalla Corte d'appello alle pagg. 47/48 dell'impugnata sentenza, ancora una volta con motivazione immune dai denunciati vizi. In particolare, infatti, si legge in sentenza, non si ravvisa alcun ragionevole dubbio circa l'integrazione del dolo specifico del reato di evasione in capo all'imputata tale da giustificarne l'assoluzione a norma dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., il tutto, sulla scorta della assorbenti considerazioni espresse nel precedente motivo. Del resto, è stato già affermato da questa Corte che in tema di giudizio di legittimità, l'introduzione nel disposo dell'art. 533 cod. proc. pen. del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, sicché la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, segnalata dalla difesa, non integra un vizio di motivazione se sia stata oggetto di disamina da parte del giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Rv. 285801 01): ciò che è in effetti avvenuto nel caso in esame.
7. Anche il terzo ed ultimo motivo proposto dalla ricorrente CC non si sottrae al giudizio di inammissibilità perché generico per aspecificità e manifestamente infondato.
7.1. I giudici territoriali, infatti, alle pagg. 47/48 della sentenza impugnata, escludono la ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento delle invocate attenuanti rilevando come non basti la sola incensuratezza per espressa previsione di legge, non essendo emerso alcun elemento, né alcuna condotta di tale pregnanza e rilevanza da giustificare una siffatta non condivisa riduzione di pena tramite il riconoscimento delle richieste circostanze attenuati generiche. Sul punto, si legge in sentenza, pur a fronte del meno grave ruolo assunto e contributo fornito dall'imputata nella realizzazione concorsuale dei reati alla stessa ascritti, a differenza che per il coimputato IN, la stessa ha comunque ricoperto per anni un ruolo apicale nella compagine societaria - come del resto riferito dallo stesso coimputato in sede di spontanee dichiarazioni -, ha assunto il ruolo di amministratore e legale rappresentante, affidando al IN la completa gestione della Unoinvest S.r.l. dal punto di vista decisorio e operativo, svolgendo al contempo all'interno della società mansioni amministrative, rimanendo così direttamente e personalmente coinvolta e a diretta conoscenza delle decisioni assunte da IN, rilasciando a questi deleghe ad operare sui conti correnti e firmando assegni o documenti contenenti decisioni da lui assunte, partecipando quale socia dei relativi proventi derivanti da tali consistenti e reiterate evasioni di imposta, avendo rivestito tale ruolo per anni e sempre con le 19 medesime modalità, contribuendo ad instaurare uno sperimentato e proficuo metodo criminoso che ha riguardato anche le altre società del Gruppo IN, coinvolte con le medesime modalità nel medesimo sistema di evasione per consistenti importi. In senso ostativo rilevano così le concrete modalità dei fatti e le più violazioni penali. Pur a fronte della incensuratezza, aggiunge la Corte d'appello, risultano quattro e non uno solo né in numero assolutamente minimale i reati ascritti all'imputata, la quale, oltre ad avere interamente adempiuto al debito tributario per la cui condotta ha già fruito della autonoma rispettiva attenuazione di pena, è rimasta comunque assente al giudizio e non ha mai reso dichiarazioni né in fase di indagine, né in giudizio, da cui desumersi resipiscenza o pentimento per quanto commesso, né fornendo alcun contributo alla chiarificazione ed accertamento dei fatti.
7.2. Al cospetto di tale apparato argomentativo, dunque, le doglianze della difesa della ricorrente appaiono del tutto prive di pregio, in quanto tradiscono il "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dal giudice di merito nel negare le invocate attenuanti, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e vizi motivazionali con cui, in realtà, si propongono doglianze non suscettibili di sindacato in sede di legittimità. La Corte di cassazione, infatti, non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 - 01). Sul punto, all'evidenza, i giudici territoriali valorizzano in senso ostativo la gravità del fatto e la personalità della CC - a dispetto della tesi difensiva della minore intensità del dolo di quest'ultima così dunque valorizzando quegli elementi ritenuti prevalenti nel giudizio escludente la possibilità del riconoscimento delle attenuanti generiche. Del resto, si osserva, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (tra le tante: Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419-01).
7.3. Alla stregua di quanto sopra, pertanto, non incide sulla complessiva logicità argomentativa la censura, corretta, relativa al fatto di non aver mai reso dichiarazioni, in quanto si tratterebbe di un legittimo diritto dell'imputato che non può essere valorizzato negativamente nei confronti del medesimo, affermazione dei giudici territoriali, questa, 20 0 2 che, pur non essendo corretta, non determina il cedimento logico - argomentativo della motivazione di diniego delle invocate attenuanti.
7.4. Analogamente, non assume rilievo il richiamo alla diversità della natura dell'attenuante dell'intervenuto adempimento integrale dell'obbligo tributario (che ha determinato il riconoscimento alla CC dell'attenuante speciale di cui all'art. 13-bis, comma 1, D.lgs. n. 74 del 2000), rispetto a quanto prevede l'art. 133, secondo comma, n. 3, cod. pen. (condotta contemporanea o susseguente al reato), attesa l'impossibilità di valorizzare in maniera duplice la medesima condotta (in termini, la remota ma non superata Sez. 4, n. 389 del 12/02/1969, Rv. 111029 - 01, cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, essendosi affermato, infatti, che quando il giudice, pronunciando condanna per reato colposo commesso in occasione di circolazione stradale, applichi le attenuanti generiche tenendo conto del comportamento dell'agente successivo al fatto, non può applicare anche l'attenuante speciale prevista dal quarto comma dell'art. 133 cod.strad. che pur attiene al comportamento successivo dal reato, in quanto valorizzerebbe due volte lo stesso elemento), considerato che l'attenuante speciale di cui all'art. 13-bis citato, assume valenza specializzante rispetto non solo alla circostanza attenuante comune della riparazione del danno ex art. 62, n. 6, cod. pen., ma anche, a maggior ragione, alla generica valutabilità della condotta susseguente al reato ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non legata all'integrale risarcimento (ciò che avrebbe consentito, ad esempio, il riconoscimento delle invocate attenuanti generiche ove l'adempimento del debito tributario fosse stato parziale e non integrale, con conseguente esclusione dell'attenuante speciale di cui all'art. 13-bis citato).
8. I ricorsi devono essere dunque dichiarati inammissibili, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella loro proposizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente IO CE GA AZ Deposita in Cancollera C 20 AGO. 2024 IL FUNZIONARY DIZIARIO NA Ma