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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/11/2025, n. 4629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4629 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1931/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n.1931/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] l'[...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 iliato in Salerno al C.so Garibald dell'avv. Maria Teresa Saporito che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata in Avellino alla Via P. S. Mancini n. 70 presso lo studio dell'avv. Giovanni Solimene che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 13 marzo 2025, , premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario co in data 9 Controparte_1 settembre 2014 nel Comune di Vietri sul Mare (SA coniugale, sono nati due figli, (19.09.2015) e (20.02.2017), ha chiesto Per_1 Per_2 pronunciarsi la cess egli effetti civili imonio, precisando che il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 1191/2021, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi. Instaurato regolarmente il contraddittorio, le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato che, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti e provvisori, rinviando la causa per la pronuncia sullo status in ragione dell'istruttoria da compiere.
2. La domanda è fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n. 55/2015, atteso il decorso di oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Salerno per la separazione personale dei coniugi in cui gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, va emessa, ai sensi dell'art 473 bis.22, ultimo comma, c.p.c., sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva. Si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 9 settembre 2014 nel Comune di Vietri sul Mare (SA) tra , nato Parte_1
a Salerno l'8.08.1982, C.F.: , e ata a CodiceFiscale_1 Controparte_1
Salerno il 13.07.1982, C.F.: CodiceFiscale_2
-ordina che la presente s copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vietri sul Mare (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile (Anno 2014, Atto n. 113, Parte II, Serie A);
-spese al definitivo;
-dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 17 novembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n.1931/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] l'[...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 iliato in Salerno al C.so Garibald dell'avv. Maria Teresa Saporito che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata in Avellino alla Via P. S. Mancini n. 70 presso lo studio dell'avv. Giovanni Solimene che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 13 marzo 2025, , premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario co in data 9 Controparte_1 settembre 2014 nel Comune di Vietri sul Mare (SA coniugale, sono nati due figli, (19.09.2015) e (20.02.2017), ha chiesto Per_1 Per_2 pronunciarsi la cess egli effetti civili imonio, precisando che il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 1191/2021, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi. Instaurato regolarmente il contraddittorio, le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato che, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti e provvisori, rinviando la causa per la pronuncia sullo status in ragione dell'istruttoria da compiere.
2. La domanda è fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n. 55/2015, atteso il decorso di oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Salerno per la separazione personale dei coniugi in cui gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, va emessa, ai sensi dell'art 473 bis.22, ultimo comma, c.p.c., sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva. Si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 9 settembre 2014 nel Comune di Vietri sul Mare (SA) tra , nato Parte_1
a Salerno l'8.08.1982, C.F.: , e ata a CodiceFiscale_1 Controparte_1
Salerno il 13.07.1982, C.F.: CodiceFiscale_2
-ordina che la presente s copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vietri sul Mare (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile (Anno 2014, Atto n. 113, Parte II, Serie A);
-spese al definitivo;
-dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 17 novembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi