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Sentenza 16 febbraio 2023
Sentenza 16 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2023, n. 6703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6703 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA IU, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roima il 17/06/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'avv. Antonello Madeo, difensore dell'indagato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, ha sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di CA IU, ritenuto gravemente indiziato di più fatti di cui all'ad 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 11- 13). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando tre motivi. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 6703 Anno 2023 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 26/10/2022 2.1.Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale rigettato l'eccezione di nullità della ordinanza genetica per difetto di autonoma valutazione. Si assume che: a) non sarebbe stato considerato il tempo trascorso dalla commissione dei fatti (l'ultimo dei quali risalirebbe al maggio 2021); b) sarebbe stata acriticamente recepita la richiesta del Pubblico Ministero che, a sua volta, aveva recepito l'informativa di polizia giudiziaria;
c) non sarebbero stati valutati gli elementi favorevoli alla difesa;
d) non sarebbero stati specificati i profili relativi alla adeguatezza della misura. Dette circostanze avrebbero dovuto indurre il Tribunale ad annullare la ordinanza e non a supplire alle carenze motivazionali del titolo genetico. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale rigettato il motivo con cui era stata dedotta la violazione del bis in idem "anche con riferimento al capo 13"; si assume che la condotta contestata al capo 13 ( si tratta di una imputazione provvisoria in cui sono stati contestati più fatti di reato commessi nei giorni del 5 e del 10 5.2021) sarebbe identica a quella di coltivazione di sostanza stupefacente e di detenzione illecita di 2,7 grammi di cocaina per la quale l'indagato fu arrestato lo stesso giorno e successivamente definito con sentenza di condanna quanto alla coltivazione illecita e con sentenza di assoluzione quanto alla detenzione di cocaina. Sul punto la motivazione sarebbe apparente, manifestamente illogica e comunque viziata. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al pericolo di recidiva e ai profili di adeguatezza della misura. Si sostiene che il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle allegazioni difensive e cioè che: a) l'indagato sarebbe coinvolto in attività di confezionamento di dosi e in un sopralluogo volto a verificare se fosse stato asportato lo stupefacente dal luogo in cui era stato occultato;
b) la misura cautelare sarebbe stata richiesta a distanza di quattordici mesi dai fatti;
c) l'indagato avrebbe una sua attività lavorativa;
c) CA, contestualmente ai fatti per cui si procede, avrebbe vissuto un periodo molto difficoltoso della sua vita, non potrebbe essere considerato inserito stabilmente nei traffici illeciti, essendo un soggetto con esposizioni debitorie, sarebbe stato e sarebbe ancora un assuntore di sostanza droganti. Si aggiunge che dopo l'arresto l'indagato avrebbe lasciato il "percorso di devianza", avrebbe una compagna con un figlio della donna di circa 7 anni e che i di lui genitori sarebbero eventualmente disponibili trasferirsi per un non breve periodo a Milano per accudirlo. 2 Alla luce degli elementi indicati si deduce che il Tribunale avrebbe dovuto esprimere un giudizio di affievolimento delle esigenze cautelari nei confronti del ricorrente e, per l'effetto, sottoporlo a misura diversa dagli arresti donniciliari 3. E' stata presentata una memoria con cui si rappresentano una serili ulteriori circostanze sopravvenute. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In via preliminare va evidenziato come i fatti sopravvenuti posti a fondamento dei motivi aggiunti, non dedotti nemmeno davanti al Tribunale, esulino dal perimetro cognitivo della Corte che riguarda la legittimità del titolo genetico e conseguente ordinanza emessa dal Tribunale. Si tratta di circostanze che potranno essere fatte valere al Giudice che procede per una nuova valutazione del quadro cautelare. 3. Ciò detto, il primo motivo è inammissibile perché generico. Il Tribunale ha correttamente spiegato come il Giudice per le indagini preliminari dopo aver riportato le emergenze investigative e ricostruito i fatti, ha poi esaminato e valutato i presupposti fondanti il titolo cautelare. In tale contesto il motivo in esame, per come strutturato, esula dal percorso di una ragionata censura e si risolve in una indistinta critica difettiva in cui si sovrappongono i profili di doglianza relativi all'autonoma valutazione del Giudice per le indagini preliminari e quelli relativi all'impianto motivazionale della ordinanza impugnata. Un motivo caratterizzato, così come gli altri, dalla frammentazione di rivoli argomentativi, dalla scomposizione indistinta di fatti e di piani di indagine non ancorata al ragionamento complessivo del Giudice per le indagini preliminari e del Tribunale, dalla valorizzazione di singoli elementi il cui significato viene scisso ed esaminato atomisticamente per dedurre sia l'assenza di autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari, sia i vizi della ordinanza del Tribunale 3. Sono inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, che possono essere valutati congiuntamente. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione l'ordinanza emessa in tema di misura cautelari personali non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del 3 merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo di legittimità è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012 (dep. 2013), Siciliano, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840). L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è dunque rilevabile in Corte di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne' la ric:ostruzione di fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, MA ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177). 4. Alla luce dei principi indicati l'ordinanza impugnata è immune da vizi. Il Tribunale, non diversamente dal Giudice per le indagini preliminari, ha ricostruito il contesto in cui i fatti per cui si procede devono essere collocati e i singoli accadimenti oggetto delle imputazioni provvisorie, ha delineato il ruolo tutt'altro che irrilevante ricoperto dal ricorrente, ha descritto la non occasionalità delle condotte e le quantità non irrisorie di sostanza stupefacente oggetto dell'attività illecita, ha chiarito perché i fatti oggetto della imputazione provvisoria di cui al capo 13) siano altri ed ulteriori rispetto a quelli per i quali l'indagato fu arrestato il 10 maggio 2021 e perché, anche in ragione delle condizioni personali dell'indagato, sussista il rischio di recidiva 4 scongiurabile solo con una misura detentiva, ancorchè meno afflittiva della custodia in carcere. Nulla di specifico è stato dedotto dal ricorrente che non si è confrontato con la motivazione della ordinanza impugnata, limitandosi a riproporre testualmente le stesse argomentazioni già portate alla cognizione del Tribunale e da questo adeguatamente valutate. 5. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'avv. Antonello Madeo, difensore dell'indagato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, ha sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di CA IU, ritenuto gravemente indiziato di più fatti di cui all'ad 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 11- 13). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando tre motivi. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 6703 Anno 2023 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 26/10/2022 2.1.Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale rigettato l'eccezione di nullità della ordinanza genetica per difetto di autonoma valutazione. Si assume che: a) non sarebbe stato considerato il tempo trascorso dalla commissione dei fatti (l'ultimo dei quali risalirebbe al maggio 2021); b) sarebbe stata acriticamente recepita la richiesta del Pubblico Ministero che, a sua volta, aveva recepito l'informativa di polizia giudiziaria;
c) non sarebbero stati valutati gli elementi favorevoli alla difesa;
d) non sarebbero stati specificati i profili relativi alla adeguatezza della misura. Dette circostanze avrebbero dovuto indurre il Tribunale ad annullare la ordinanza e non a supplire alle carenze motivazionali del titolo genetico. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale rigettato il motivo con cui era stata dedotta la violazione del bis in idem "anche con riferimento al capo 13"; si assume che la condotta contestata al capo 13 ( si tratta di una imputazione provvisoria in cui sono stati contestati più fatti di reato commessi nei giorni del 5 e del 10 5.2021) sarebbe identica a quella di coltivazione di sostanza stupefacente e di detenzione illecita di 2,7 grammi di cocaina per la quale l'indagato fu arrestato lo stesso giorno e successivamente definito con sentenza di condanna quanto alla coltivazione illecita e con sentenza di assoluzione quanto alla detenzione di cocaina. Sul punto la motivazione sarebbe apparente, manifestamente illogica e comunque viziata. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al pericolo di recidiva e ai profili di adeguatezza della misura. Si sostiene che il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle allegazioni difensive e cioè che: a) l'indagato sarebbe coinvolto in attività di confezionamento di dosi e in un sopralluogo volto a verificare se fosse stato asportato lo stupefacente dal luogo in cui era stato occultato;
b) la misura cautelare sarebbe stata richiesta a distanza di quattordici mesi dai fatti;
c) l'indagato avrebbe una sua attività lavorativa;
c) CA, contestualmente ai fatti per cui si procede, avrebbe vissuto un periodo molto difficoltoso della sua vita, non potrebbe essere considerato inserito stabilmente nei traffici illeciti, essendo un soggetto con esposizioni debitorie, sarebbe stato e sarebbe ancora un assuntore di sostanza droganti. Si aggiunge che dopo l'arresto l'indagato avrebbe lasciato il "percorso di devianza", avrebbe una compagna con un figlio della donna di circa 7 anni e che i di lui genitori sarebbero eventualmente disponibili trasferirsi per un non breve periodo a Milano per accudirlo. 2 Alla luce degli elementi indicati si deduce che il Tribunale avrebbe dovuto esprimere un giudizio di affievolimento delle esigenze cautelari nei confronti del ricorrente e, per l'effetto, sottoporlo a misura diversa dagli arresti donniciliari 3. E' stata presentata una memoria con cui si rappresentano una serili ulteriori circostanze sopravvenute. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In via preliminare va evidenziato come i fatti sopravvenuti posti a fondamento dei motivi aggiunti, non dedotti nemmeno davanti al Tribunale, esulino dal perimetro cognitivo della Corte che riguarda la legittimità del titolo genetico e conseguente ordinanza emessa dal Tribunale. Si tratta di circostanze che potranno essere fatte valere al Giudice che procede per una nuova valutazione del quadro cautelare. 3. Ciò detto, il primo motivo è inammissibile perché generico. Il Tribunale ha correttamente spiegato come il Giudice per le indagini preliminari dopo aver riportato le emergenze investigative e ricostruito i fatti, ha poi esaminato e valutato i presupposti fondanti il titolo cautelare. In tale contesto il motivo in esame, per come strutturato, esula dal percorso di una ragionata censura e si risolve in una indistinta critica difettiva in cui si sovrappongono i profili di doglianza relativi all'autonoma valutazione del Giudice per le indagini preliminari e quelli relativi all'impianto motivazionale della ordinanza impugnata. Un motivo caratterizzato, così come gli altri, dalla frammentazione di rivoli argomentativi, dalla scomposizione indistinta di fatti e di piani di indagine non ancorata al ragionamento complessivo del Giudice per le indagini preliminari e del Tribunale, dalla valorizzazione di singoli elementi il cui significato viene scisso ed esaminato atomisticamente per dedurre sia l'assenza di autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari, sia i vizi della ordinanza del Tribunale 3. Sono inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, che possono essere valutati congiuntamente. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione l'ordinanza emessa in tema di misura cautelari personali non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del 3 merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo di legittimità è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012 (dep. 2013), Siciliano, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840). L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è dunque rilevabile in Corte di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne' la ric:ostruzione di fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, MA ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177). 4. Alla luce dei principi indicati l'ordinanza impugnata è immune da vizi. Il Tribunale, non diversamente dal Giudice per le indagini preliminari, ha ricostruito il contesto in cui i fatti per cui si procede devono essere collocati e i singoli accadimenti oggetto delle imputazioni provvisorie, ha delineato il ruolo tutt'altro che irrilevante ricoperto dal ricorrente, ha descritto la non occasionalità delle condotte e le quantità non irrisorie di sostanza stupefacente oggetto dell'attività illecita, ha chiarito perché i fatti oggetto della imputazione provvisoria di cui al capo 13) siano altri ed ulteriori rispetto a quelli per i quali l'indagato fu arrestato il 10 maggio 2021 e perché, anche in ragione delle condizioni personali dell'indagato, sussista il rischio di recidiva 4 scongiurabile solo con una misura detentiva, ancorchè meno afflittiva della custodia in carcere. Nulla di specifico è stato dedotto dal ricorrente che non si è confrontato con la motivazione della ordinanza impugnata, limitandosi a riproporre testualmente le stesse argomentazioni già portate alla cognizione del Tribunale e da questo adeguatamente valutate. 5. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2022.