Sentenza 20 gennaio 2009
Massime • 1
Nel procedimento di sorveglianza, qualsiasi errore o vizio che inficia il provvedimento conclusivo può essere eliminato solo in sede di gravame e non da parte del giudice che ha emesso il provvedimento. (Fattispecie in tema di revoca di una dichiarazione di estinzione della pena per esito positivo del periodo di prova).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2009, n. 19160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19160 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CANZIO Giovanni - Presidente - del 20/01/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 225
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 031095/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) US EN, N. IL 23/07/1971;
avverso ORDINANZA del 28/05/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. BAGLIONE Tindari, il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Su richiesta del PM presso il Tribunale di Sanremo, il Tribunale di sorveglianza di Genova, con l'ordinanza in epigrafe, ha disposto la revoca del precedente suo provvedimento emesso il 6 settembre 2005 ex art. 47 O.P. nella parte in cui - per un evidente errore di fatto assimilabile all'errore materiale - aveva dichiarato estinta per esito positivo del periodo di prova, anche la pena inflitta a US IC con sentenza del Tribunale di Genova del 17 agosto 2001, in realtà solo parzialmente espiata dal condannato.
2. Avverso l'ordinanza di revoca ha proposto ricorso per cassazione il US, per il tramite del suo difensore, deducendone l'illegittimità per violazione di legge (L. n. 354 del 1975, art. 47 e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94) e vizio di motivazione, evidenziando a sostegno dei gravame che la dichiarazione di estinzione della pena, in assenza di una tempestiva impugnazione del PM, doveva ritenersi coperta dal giudicato.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, per manifesta infondatezza dei motivi, evidenziando a sostegno della sua richiesta, che in base ai principi generali del processo ed argomentando ex art. 625 bis c.p.p., deve affermarsi che tutte le ordinanze sono di regola revocabili, ove basate su di un errore materiale o di fatto.
4. Il ricorso è fondato, nei termini meglio precisasti in prosieguo. Ritiene infatti il collegio che il principio preclusivo del ne bis in idem sia applicabile anche ai provvedimenti conclusivi dei procedimenti di esecuzione, sorveglianza e prevenzione, in quanto provvedimenti con contenuto equivalente alle sentenze, in quanto come queste esauriscono il procedimento.
In detti procedimenti, nello specifico quello di sorveglianza, pur non potendosi parlare, in effetti, di formazione del giudicato, trattandosi di decisioni emesse "allo stato degli atti", si realizza, tuttavia, l'effetto preclusivo di cui all'art. 666 c.p.p., comma 2 richiamato dall'art. 678 c.p.p., ragion per cui per dette ordinanze "qualsiasi errore o vizio dal quale esse siano eventualmente affette può essere corretto solo in sede dilavante, gommai dal giudice che ha adottato il provvedimento" (in tal senso, ex multis, con riferimento alla revoca dell'indulto, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5608 del 22/2/1994, Rv. 196543 e più recentemente Sez. 1, Sentenza n. 3851 del 28/1/2009, Rv. 242435, nonché, più in generale, con riferimento alla individuazione della categoria delle ordinanze non revocabili, Sez. U, Sentenza n. 20 dell'8/11/1993, Rv. 195354). Dalle argomentazioni sin qui svolte discende che, poiché l'istanza di revoca, secondo quanto affermato dalla stesso Tribunale, si basava non già su elementi nuovi, ma sulla rilevazione di un errore nella determinazione del termine finale del periodo di prova, avuto riguardo all'entità della pena inflitta al Fustinoni, con sentenza del Tribunale di Genova del 17 agosto 2001, l'impugnata ordinanza che ha accolto detta istanza in violazione del ricordato principio preclusivo va annullata sul punto, senza rinvio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2009