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1 gennaio 2017
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Art. 9. Rimessione in termini 1. Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari e' impedito da cause di forza maggiore. Qualora la rimessione in termini concerna il versamento di tributi, il decreto e' adottato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, puo' sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.
(( 2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti, ai sensi del comma 2, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalita' e i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal fondo previsto dall' articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 . I versamenti dei tributi oggetto di sospensione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al predetto fondo )) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 OTTOBRE 2016, N. 189 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 DICEMBRE 2016, N. 229 ))
2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, puo' sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.
(( 2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti, ai sensi del comma 2, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalita' e i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal fondo previsto dall' articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 . I versamenti dei tributi oggetto di sospensione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al predetto fondo )) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 OTTOBRE 2016, N. 189 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 DICEMBRE 2016, N. 229 ))
Commentari • 27
- 1. Che cosa si intende per diritto del contribuente alla "rimessione" in termini?Redazione Fiscoetasse.Com · https://www.fiscoetasse.com/ · 9 aprile 2006 · 15.053616
Lo Statuto del Contribuente (art. 9 Legge 212/2000) stabilisce che in caso di eventi eccezionali, imprevedibili o di forza maggiore il Ministro dell'Economia, con apposito decreto, può autorizzare la sospensione o il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari. Ad esempio per tutte le scadenze fiscali del 30 Novembre 2004 (versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi) il termine originario è stato differito al 1° Dicembre 2004 da un apposito decreto ministeriale a causa di uno sciopero nazionale che avrebbe potuto impedire il corretto adempimento dell'obbligazione da parte del contribuente.
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 27/06/2025, n. 11649Provvedimento: […] I motivi di opposizione esposti erano: 1) la violazione dell'art. 9 legge 212/2000 (Statuto del Contribuente) che permette la rimessione in termini ai contribuenti interessati, nei casi di impedimento all'adempimento di obblighi tributari per cause di forza maggiore;Leggi di più...
- TARI·
- soccombenza·
- rimessione in termini·
- forza maggiore·
- calcolo superficie catastale·
- Statuto del Contribuente·
- legittimazione passiva·
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