Articolo 2 della Legge 5 luglio 1990, n. 173
Articolo 1Articolo 3
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26 luglio 1990
Art. 2. 1. Al fine di assicurare le risorse necessarie a compensare la differenza fra il tasso di mercato del prestito di cui all'articolo 1 e il tasso agevolato praticato dal Fondo monetario internazionale quale amministratore dell'ESAF a favore dei Paesi membri a basso reddito, definiti nella decisione del consiglio di amministrazione del Fondo stesso n. 8240 del 26 marzo 1986, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad erogare a favore del "conto sussidi" dell'ESAF, in cinque rate annuali di uguale importo a decorrere dall'esercizio 1989, la somma di DSP 127 milioni, valutata al tasso di cambio lire/DSP del 30 giugno 1988 in lire 225 miliardi, da corrispondere in cinque rate annuali di DSP 25,4 milioni, pari a lire 45 miliardi.
2. Qualora gli importi erogati risultassero insufficienti ai fini indicati nel comma 1, ai maggiori oneri si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine", iscritto al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Le somme relative alle erogazioni di cui al presente articolo saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministro del tesoro.
Entrata in vigore il 26 luglio 1990