Art. 9. Discarico delle spese sostenute in esecuzione di atti amministrativi ministeriali 1. Per i pagamenti in esecuzione di atti amministrativi ministeriali di cui al comma 2 dell'art. 2 del presente regolamento le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari ottengono ad ogni effetto il discarico amministrativo delle somme ad essi accreditate con decreto emanato dal competente ufficio ministeriale. 2. Il decreto di discarico viene emanato entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio su presentazione della distinta dei pagamenti eseguiti e della ricevuta dei versamenti ai conti correnti valuta tesoro delle eventuali eccedenze. Copia di detto decreto con la distinta dei pagamenti viene inviata in comunicazione alla ragioneria centrale ed alla Corte dei conti.
Versione
18 dicembre 1990
18 dicembre 1990