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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/11/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 620/2025
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 09/10/2025, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 620 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ACQUAFREDDA MARIA, con domicilio eletto PIAZZA DELLA VITTORIA 16 - COSENZA RICORRENTE E
( c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
t. , con domicilio Controparte_2 eletto in VIA MANNELLI 113 - FIRENZE CP_
(c.f. ), rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. GORGONI P.IVA_2
MASSIMILIANO, con domicilio eletto in Largo Belfiore 28/A - FIRENZE
RESISTENTI
Oggetto: Lavoro pubblico – personale docente- art. 9, comma 23, d.l. n. 78/2010 - Conclusioni - parte ricorrente: 1) dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio svolto nell'anno 2013 e, dunque, il diritto al computo, ai fini dell'anzianità, del servizio suddetto;
2) ordinare, quindi, al in persona del protempore di inquadrare la ricorrente alla data dell'01.09.2022 Controparte_4 CP_5 on riferimento, alle differenze retributive ad oggi maturate e non prescritte, correlate alla chiesta maggiore anzianità discendente dal riconoscimento ai fini giuridici dell'anno 2013, dichiarare il diritto della prof.ssa a percepire: - le differenze retributive intercorrenti fra la fascia stipendiale 15-20 e la fascia Parte_1 stipendiale 21-27 a decorrere dall'01.09.2022 (giorno d'ingresso nella fascia stipendiale 21-27 con computo dell'anno 2013) e fino al 31.08.2023 (giorno di ultimazione della fascia stipendiale 15-20 senza computo dell'anno 2013); - condannare il convenuto al pagamento delle corrispondenti somme pari ad € 2.152,29, ovvero alla maggiore o CP_1 minore somm lmente accertata in corso di causa, oltre al maggior importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo;
4) condannare, inoltre, il Controparte_4 CP
in persona del Ministro pro tempore a versare nei confronti dell le differenze contributive correlate alla
[...] maggiorazione retributiva riconosciuta in favore della ricorrente a seguito del riconoscimento, ai fini giuridici, dell'anno 2013; 5) condannare il in persona del pro-tempore al pagamento delle spese Controparte_4 CP_5 e competenze di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..
- Il : nel merito, rigettare il ricorso poiché inammissibile e/o infondato in fatto e in Controparte_4 diritt legali. CP CP
- l ha concluso chiedendo di respingere il ricorso nei confronti dell stante l'estraneità dell'Istituto. In caso di accoglimento del ricorso, in considerazione della domanda avanzata dal ricorrente alla parte resistente, e conseguentemente condannare il datore di lavoro al versamento della contribuzione come per legge, nei limiti della prescrizione. Vinte le spese.
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 19/02/2025 , premesso di Parte_1 Con lavorare alle dipendenze del in qualità di docente e di essere stata immessa in ruolo nel 2007 con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2020, ha lamentato che, erroneamente, l'Amministrazione scolastica resistente non avrebbe computato l'anno 2013 dal punto di vista giuridico, ai fini delle progressioni della carriera, circostanza che comporterebbe un rallentamento di anno di ogni progressione. Chiedeva, dunque, la ricostruzione della carriera in maniera corretta, con condanna al pagamento delle eventuali differenze retributive. Con Si costituiva in giudizio il , deducendo la correttezza del proprio operato, sul presupposto che l'art. 9 co. 23 del D.L. 78/2010 avrebbe previsto il blocco delle posizioni stipendiali.
All'udienza di discussione parte ricorrente è stata invitata a precisare le conclusioni, così rassegnate nelle note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. rinunciava alla parte della domanda relativa agli effetti economici per l'anno 2013 insistendo nell'accoglimento della domanda nel riconoscimento della predetta annualità ai soli fini giuridici ( precisamente: “1) dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio svolto nell'anno 2013; 2) condannare il in persona del pro- Controparte_4 CP_5 tempore al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”) .
2. - Le domande della ricorrente non possono trovare accoglimento, neppure a seguito delle modifiche alle conclusioni rassegnate dal difensore, come effetto della rinuncia – ammissibile - di parte della domanda ( invero, secondo consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate ben si differenzia dalla rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem: vedi per tutte, Cass. 13363/2024 e precedenti ivi richiamati).
Alla luce della pronuncia della Suprema Corte (sentenza n. 13618/2025) che ha negato il diritto al computo dell'anno 2013 per la progressione stipendiale parte ricorrente ha insistito per il solo riconoscimento degli effetti giuridici dell'anzianità relativa all'anno 2013.
3. - La domanda appare tuttavia improponibile per difetto di interesse ad agire con ciò richiamandosi plurimi pronunciamenti di questo Tribunale da richiamarsi ex art. 118 dip. att. c.p.c.. ( v. da ultimo Trib. Firenze sentenze n. 1179/2025 e 1187/2025)
___________________________________________________________________ 2
N. 620/2025 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
3.1. - Pur dovendo considerare quanto espresso nel capo 2.6 dalla Suprema Corte nella sentenza sopra riportata (secondo cui “La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico,”) si osserva che- nel caso di specie- parte ricorrente non ha documentato alcun interesse, ex art. 100 cpc, all'ottenimento della richiesta pronuncia di accertamento.
3.2. - Nel corpo del ricorso, così come nelle conclusioni non vi è alcun riferimento ad una utilità che alla parte potrebbe derivare dall'accertamento in questione, tanto più che il , nel costituirsi, non ha contestato in alcun modo il diritto della CP_1 ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio, comprendente l'anno 2013, ai soli fini giuridici, di fatto già riconosciuta dall'amministrazione.
3.3. - Al contrario, il ricorso e le conclusioni risultano incentrate sul danno patrimoniale collegato al mancato riconoscimento degli effetti economico stipendiali rivendicati in giudizio (oggetto di rinuncia).
3.4. - In altre parole, il riconoscimento ai fini “giuridici” dell'anno 2013 non è stato collegato, nel ricorso, ad alcuno specifico e concreto diritto (diverso dalla maturazione degli scatti stipendiali) che possa essere conseguito in ragione dello stesso e che sia stato di fatto negato dall'Amministrazione, di talché la domanda risulta inammissibile ex art. 100 c.p.c..
3.5. - E' consolidato in giurisprudenza il principio per cui "la tutela giurisdizionale e l'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., hanno per oggetto diritti o interessi legittimi nella loro intera fattispecie costitutiva e non, invece, singoli fatti giuridicamente rilevanti, peculiari interpretazioni o singoli presupposti della complessiva situazione di diritto sostanziale, non suscettibili di tutela giurisdizionale in via autonoma, separatamente dal diritto nella sua interezza" e che "poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto, non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza. Parimenti non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto" (cfr., ad es., Cass. Sentenza n. 27187 del 20/12/2006; Cass. Sentenza n. 17971 del 02/08/2010; Cass. Sentenza n. 5074 del 05/03/2007; Cass. Sentenza n. 17877 del 22/08/2007).
4. - In considerazione della presenza di orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito, che hanno trovato composizione nella recentissima pronuncia della
___________________________________________________________________ 3
N. 620/2025 Pt_2
Tribunale di Firenze
Cassazione, in funzione nomofilattica, sopravvenuta nel corso del giudizio si ravvisano ragioni di equità e giustizia per la compensazione integrale delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I ) rigetta il ricorso.
II) Spese compensate. Firenze, data del deposito
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
___________________________________________________________________ 4
N. 620/2025 R.G.S.L.
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 09/10/2025, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 620 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ACQUAFREDDA MARIA, con domicilio eletto PIAZZA DELLA VITTORIA 16 - COSENZA RICORRENTE E
( c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
t. , con domicilio Controparte_2 eletto in VIA MANNELLI 113 - FIRENZE CP_
(c.f. ), rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. GORGONI P.IVA_2
MASSIMILIANO, con domicilio eletto in Largo Belfiore 28/A - FIRENZE
RESISTENTI
Oggetto: Lavoro pubblico – personale docente- art. 9, comma 23, d.l. n. 78/2010 - Conclusioni - parte ricorrente: 1) dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio svolto nell'anno 2013 e, dunque, il diritto al computo, ai fini dell'anzianità, del servizio suddetto;
2) ordinare, quindi, al in persona del protempore di inquadrare la ricorrente alla data dell'01.09.2022 Controparte_4 CP_5 on riferimento, alle differenze retributive ad oggi maturate e non prescritte, correlate alla chiesta maggiore anzianità discendente dal riconoscimento ai fini giuridici dell'anno 2013, dichiarare il diritto della prof.ssa a percepire: - le differenze retributive intercorrenti fra la fascia stipendiale 15-20 e la fascia Parte_1 stipendiale 21-27 a decorrere dall'01.09.2022 (giorno d'ingresso nella fascia stipendiale 21-27 con computo dell'anno 2013) e fino al 31.08.2023 (giorno di ultimazione della fascia stipendiale 15-20 senza computo dell'anno 2013); - condannare il convenuto al pagamento delle corrispondenti somme pari ad € 2.152,29, ovvero alla maggiore o CP_1 minore somm lmente accertata in corso di causa, oltre al maggior importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo;
4) condannare, inoltre, il Controparte_4 CP
in persona del Ministro pro tempore a versare nei confronti dell le differenze contributive correlate alla
[...] maggiorazione retributiva riconosciuta in favore della ricorrente a seguito del riconoscimento, ai fini giuridici, dell'anno 2013; 5) condannare il in persona del pro-tempore al pagamento delle spese Controparte_4 CP_5 e competenze di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..
- Il : nel merito, rigettare il ricorso poiché inammissibile e/o infondato in fatto e in Controparte_4 diritt legali. CP CP
- l ha concluso chiedendo di respingere il ricorso nei confronti dell stante l'estraneità dell'Istituto. In caso di accoglimento del ricorso, in considerazione della domanda avanzata dal ricorrente alla parte resistente, e conseguentemente condannare il datore di lavoro al versamento della contribuzione come per legge, nei limiti della prescrizione. Vinte le spese.
Tribunale di Firenze
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1. - Con ricorso depositato in data 19/02/2025 , premesso di Parte_1 Con lavorare alle dipendenze del in qualità di docente e di essere stata immessa in ruolo nel 2007 con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2020, ha lamentato che, erroneamente, l'Amministrazione scolastica resistente non avrebbe computato l'anno 2013 dal punto di vista giuridico, ai fini delle progressioni della carriera, circostanza che comporterebbe un rallentamento di anno di ogni progressione. Chiedeva, dunque, la ricostruzione della carriera in maniera corretta, con condanna al pagamento delle eventuali differenze retributive. Con Si costituiva in giudizio il , deducendo la correttezza del proprio operato, sul presupposto che l'art. 9 co. 23 del D.L. 78/2010 avrebbe previsto il blocco delle posizioni stipendiali.
All'udienza di discussione parte ricorrente è stata invitata a precisare le conclusioni, così rassegnate nelle note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. rinunciava alla parte della domanda relativa agli effetti economici per l'anno 2013 insistendo nell'accoglimento della domanda nel riconoscimento della predetta annualità ai soli fini giuridici ( precisamente: “1) dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio svolto nell'anno 2013; 2) condannare il in persona del pro- Controparte_4 CP_5 tempore al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”) .
2. - Le domande della ricorrente non possono trovare accoglimento, neppure a seguito delle modifiche alle conclusioni rassegnate dal difensore, come effetto della rinuncia – ammissibile - di parte della domanda ( invero, secondo consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate ben si differenzia dalla rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem: vedi per tutte, Cass. 13363/2024 e precedenti ivi richiamati).
Alla luce della pronuncia della Suprema Corte (sentenza n. 13618/2025) che ha negato il diritto al computo dell'anno 2013 per la progressione stipendiale parte ricorrente ha insistito per il solo riconoscimento degli effetti giuridici dell'anzianità relativa all'anno 2013.
3. - La domanda appare tuttavia improponibile per difetto di interesse ad agire con ciò richiamandosi plurimi pronunciamenti di questo Tribunale da richiamarsi ex art. 118 dip. att. c.p.c.. ( v. da ultimo Trib. Firenze sentenze n. 1179/2025 e 1187/2025)
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N. 620/2025 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
3.1. - Pur dovendo considerare quanto espresso nel capo 2.6 dalla Suprema Corte nella sentenza sopra riportata (secondo cui “La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico,”) si osserva che- nel caso di specie- parte ricorrente non ha documentato alcun interesse, ex art. 100 cpc, all'ottenimento della richiesta pronuncia di accertamento.
3.2. - Nel corpo del ricorso, così come nelle conclusioni non vi è alcun riferimento ad una utilità che alla parte potrebbe derivare dall'accertamento in questione, tanto più che il , nel costituirsi, non ha contestato in alcun modo il diritto della CP_1 ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio, comprendente l'anno 2013, ai soli fini giuridici, di fatto già riconosciuta dall'amministrazione.
3.3. - Al contrario, il ricorso e le conclusioni risultano incentrate sul danno patrimoniale collegato al mancato riconoscimento degli effetti economico stipendiali rivendicati in giudizio (oggetto di rinuncia).
3.4. - In altre parole, il riconoscimento ai fini “giuridici” dell'anno 2013 non è stato collegato, nel ricorso, ad alcuno specifico e concreto diritto (diverso dalla maturazione degli scatti stipendiali) che possa essere conseguito in ragione dello stesso e che sia stato di fatto negato dall'Amministrazione, di talché la domanda risulta inammissibile ex art. 100 c.p.c..
3.5. - E' consolidato in giurisprudenza il principio per cui "la tutela giurisdizionale e l'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., hanno per oggetto diritti o interessi legittimi nella loro intera fattispecie costitutiva e non, invece, singoli fatti giuridicamente rilevanti, peculiari interpretazioni o singoli presupposti della complessiva situazione di diritto sostanziale, non suscettibili di tutela giurisdizionale in via autonoma, separatamente dal diritto nella sua interezza" e che "poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto, non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza. Parimenti non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto" (cfr., ad es., Cass. Sentenza n. 27187 del 20/12/2006; Cass. Sentenza n. 17971 del 02/08/2010; Cass. Sentenza n. 5074 del 05/03/2007; Cass. Sentenza n. 17877 del 22/08/2007).
4. - In considerazione della presenza di orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito, che hanno trovato composizione nella recentissima pronuncia della
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N. 620/2025 Pt_2
Tribunale di Firenze
Cassazione, in funzione nomofilattica, sopravvenuta nel corso del giudizio si ravvisano ragioni di equità e giustizia per la compensazione integrale delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I ) rigetta il ricorso.
II) Spese compensate. Firenze, data del deposito
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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N. 620/2025 R.G.S.L.