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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/06/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Prima Civile nella persona del giudice monocratico dott. Gaetano Savona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8081 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2018
Promossa
P. IV ), con sede legale in Cagliari, via Campidano Parte_1 P.IV_1
n. 28 in persona del rappresentante legale pro tempore;
(P.IV ), con sede in Elmas, nella Controparte_1 P.IV_2
via Cettolini n. 30 in persona del rappresentate legale pro tempore;
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi residente nella via XXV Controparte_1
Aprile n. 12 in qualità di fideiussore;
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi residente nella via De Parte_2
Nicola n. 2, in qualità di fideiussore tutti rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Pala presso il cui studio in Cagliari nella via Della Pineta n. 53/b sono elettivamente domiciliati;
Attori
Contro
P. IV , con sede legale Controparte_2 P.IV_3 in Napoli, nella via Santa Brigida n. 39, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Formaro (CF. ) presso il cui studio sito in CodiceFiscale_1
Bologna nella via De' Poeti n.1/7 è elettivamente domiciliata;
Convenuta
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cagliari adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: a) in forza delle considerazioni in fatto ed in diritto che precedono, accertare l'esatto ammontare della porzione di debito eventualmente ancora sussistente in capo alla ed ai fideiussori Parte_1 Controparte_1
e , nei confronti della odierna convenuta e,
[...] Controparte_1 Parte_2 CP_3
conseguentemente, b) dichiarare tenuto, in accoglimento della domanda riconvenzionale ut supra dispiegata e, per l'effetto, condannare il alla Controparte_4
restituzione, in favore della e, per quanto di ragione, in favore dei Parte_1
fideiussori e , delle Controparte_1 Controparte_1 Parte_2
somme eventualmente corrisposte indebitamente, nella misura che verrà accertata nel corso del presente giudizio;
c) compensare, ai sensi dell'art. 1247, comma 1. Cod. civ., i predetti crediti restitutorio e/o risarcitorio – fino a decorrenza- con il credito che dovesse risultare accertato in capo al Monte dei Paschi di Siena S.p.A., nei confronti della Parte_1
e dei fideiussori e;
Controparte_1 Controparte_1 Parte_2
d) in ogni caso, dichiarare tenuti e, per l'effetto, condannare gli odierni attori al pagamento, in favor del delle minori somme che, in corso di causa e per Controparte_4
le causali sopra riportate, risulteranno dovute;
e) con vittoria di pese e competenze professionali del giudizio”.
Nell'interesse della convenuta: “affinché il Tribunale adito Voglia:
1) In via preliminare, dichiarare la nullità della citazione introduttiva della
[...]
, , e Parte_1 Parte_3 Controparte_1
ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 comma 3, n. 3 e/o n.4 Parte_2
e/o 5 e 164 , comma 4, c.p.c.
2) In via subordinata e nel merito, rigettare ogni domanda della , Parte_1
, e Parte_3 Controparte_1 Parte_2
in quanto infondate in fatto e diritto
4) con vittoria di spese di lite in favore della Controparte_2 come da DM ottobre 2022”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 20.9.2018 gli attori hanno convento in giudizio
[...] al fine di accertare l'esatto ammontare del saldo degli estratti Controparte_4 conto dei contratti di conto corrente n.926.52, n. 927.45 e n. 55069710 conclusi tra la
[...]
e parte convenuta. A garanzia delle obbligazioni assunte dalla società, si sono Parte_1
costituiti fideiussori in favore della CA , Controparte_1 Controparte_1
e Parte_2
A sostegno delle proprie ragioni gli attori hanno esposto che il rapporto contrattuale ha sempre avuto un andamento regolare sino all'anno 2017, quando la CA ha intimato a tutti gli obbligati di rientrare nella posizione sostenendo di aver maturato un credito nei loro confronti di 150.000,00 euro. Gli attori, in particolare, hanno allegato che:
- i contratti oggetto di causa sono affetti da nullità: dall'esame degli estratti conto emerge che la CA ha applicato un tasso di interesse variabile unilateralmente deciso dalla stessa in assenza di un preventivo accordo in tal senso;
- inoltre, nell'applicazione degli interessi l'istituto di credito ha fatto riferimento alle
“condizioni praticate usualmente” disattendendo così il disposto dell'art. 1284 c.c.;
- negli anni la CA ha praticato una capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori illegittima in quanto pattuita in contrasto con il disposto dell'art. 1284 c.c. con la conseguente sanzione a norma dell'art. 1421 c.c.;
- anche la previsione di una commissione di massimo scoperto non rispetta i criteri di trasparenza e tutela del contraente debole.
2. con atto del 13.3.2019 si è costituita in giudizio e ha eccepito Controparte_4
in via preliminare, in primo luogo, il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e, secondariamente, la nullità dell'atto di citazione per genericità e vaghezza.
Difatti, l'istituto di credito ha contestato che le domande attoree siano prive dei requisiti minimi di specificità e chiarezza necessari per delimitare la portata della domanda.
Nel merito, la CA ha lamentato l'inesattezza della ricostruzione del rapporto di conto corrente e ha specificato che i rapporti intercorrenti con la società attrice sono tre e non è chiaro a quale dei tre contratti sono riferibili le censure mosse e che le stesse siano prive di supporto probatorio: non sono stati indicati i tassi censurati o le somme indebitamente percepite a seguito della censurata illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi.
La stessa vaghezza caratterizza la censura circa l'applicazione della commissione di massimo scoperto, tale non permettere un'adeguata difesa da parte della CA.
Per queste ragioni ha chiesto il rigetto delle avverse domande. Controparte_4
3. Il giudice, all'udienza del 26.3.2019, ha assegnato agli attori termini per instaurare il tentativo obbligatorio di mediazione e ha rinviato all'udienza del 17.9.2019. 4. All'udienza del 17.9.2019 il giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
e ha rinviato all'udienza del 24.1.2020.
5. Con atto del 20.4.2022 ha dispiegato atto di intervento ex art. 111 c.p.c. la società
[...] appresentata dall'avv. Gemma Maurizi Parte_4
che ha dato atto di essere divenuta titolare del credito oggetto del presente procedimento a seguito dell'atto di scissione parziale e ha fatto proprie le conclusioni e le difese dispiegate da . Controparte_4
6. All'udienza cartolare del 13.12.2024, con decreto assunto in data 24.12.2024, la causa è stata tenuta a decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
7. Con atto del 20.3.2025 le parti hanno dato atto dell'intervenuta transazione e hanno depositato la rinuncia agli atti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 306, comma 4 c.p.c.
- compensa le spese stante l'accordo fra le parti.
Cagliari, 18 giugno 2025
Il Giudice dott. Gaetano Savona