Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 5070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5070 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 11706/2024 R.G., alla quale è riunita quella n. 6624/2023 R.G. relativa alla precedente fase di ATP;
premesso che con decreto del 28.1.2025 l'udienza in prosieguo è stata sostituita dal deposito di “note scritte” ex art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito di tali note fino al 16.6.2025, termine poi differito al 24.6.2025 (cfr. decreto del 6.6.2025);
lette le “note scritte” depositate dalle parti;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata causa
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall' avv. Elena Parte_1
Iannarone
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.4.2023 (al quale veniva assegnato il n. 6624/2023 R.G.) parte ricorrente, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'assegno di invalidità civile sulla base della domanda amministrativa del 16.11.2022.
Lamentava che la Commissione Medica l'aveva valutato invalido “solo” nella misura del 67%.
CP_ Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
Il C.T.U. nominato, dott.ssa concludeva la sua relazione, ritenendo che il Per_1 ricorrente è invalido nella misura del 64% a decorrere dalla domanda amministrativa.
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CP_ Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
Riunita la causa relativa alla precedente fase di ATPO a quella in esame, ed acquisita la più recente documentazione medica prodotta da parte ricorrente, è stata disposta ed espletata ulteriore consulenza tecnica medico-legale.
***
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito enunciati.
Il C.T.U. nominato nel giudizio di opposizione, dott.ssa ha ritenuto che il Persona_2 ricorrente è invalido nella misura dell'80% sin dalla data della domanda amministrativa del 16/11/2022, con rivedibilità nel marzo del 2027.
Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi, e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica alla quale si rinvia per relationem, vanno pienamente condivise.
Deve, dunque, dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario relativo all'assegno di invalidità civile fin dall'epoca della domanda amministrativa, con revisione nel marzo 2027.
CP_ Non può, invece, accogliersi la richiesta di condanna dell' al pagamento dei relativi ratei, in ragione dell'ormai consolidato orientamento di legittimità - cui il Tribunale aderisce (mutando il precedente orientamento) in ragione della funzione nomofilattica della Corte di
Cassazione - che ritiene tale domanda incompatibile con il dettato di cui all'art. 445 bis c.p.c.
(cfr. da ultimo Cass. 8817/2025).
In ragione del parziale accoglimento della domanda, le spese di lite vengono compensate per un terzo;
il residuo, liquidato come in dispositivo, segue la soccombenza.
CP_ A carico dell' vengono poste anche le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio liquidate come da separati decreti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) dichiara che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario di cui all'assegno di invalidità civile a decorrere dalla domanda amministrativa del 16.11.2022, con revisione nel marzo 2027; CP_ b) compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna l' a pagare in favore del ricorrente il residuo;
residuo che liquida in € 2.576,00 oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
CP_ c) pone a carico dell' le spese relative alle consulenze tecniche liquidate con separati decreti.
2 Si comunichi.
In Napoli, 24.6.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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