TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/09/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Daniela Linarello ha pronunziato all'udienza del 16.09.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.224 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 tra
, rappresentata e difesa in virtù di procura allegata in atti Parte_1 dall'Avv.Francesco Cortellaro ricorrente
contro
- in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per
Notar Dott. dagli Avv.ti Silvia Parisi e F. Muscari Tomaioli ed elettivamente Persona_1 domiciliato in Catanzaro, Via Milano n. 18; resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 30.01.2024, la nominata in epigrafe adiva il Tribunale di
Lamezia Terme al fine di vedersi riconosciute le giornate lavorative effettivamente svolte, che anzi CP_ sono state cancellate dall' a fronte delle 102 effettivamente svolte.
La ricorrente deduceva che dal 07.08.2025 al 05.09.2025 presso la ditta IT AN
e poi dal 05/09/2015 al 31.12.2025 alle dipendenze di aveva regolarmente Persona_2 svolto le mansioni di bracciante agricola per 102 giornate lavorative.
La causa veniva istruita documentalmente e discussa e decisa all'udienza del 16 settembre
2025.
Preliminarmente risulta fondata l'eccezione di decadenza proposta dall' in CP_1
CP_ considerazione del fatto che dalla documentazione prodotta dall' sin dalla sua costituzione in giudizio, da cui emerge che parte ricorrente risulta cancellata dagli elenchi dei braccianti agricoli del
Comune di Settingiano per il 2015 con il II elenco trimestrale 2019, pubblicato il 16/9/2019 e a seguito di comunicazione di dicembre 2019 e successive e non abbia provveduto, nei termini di legge ad impugnare la cancellazione con consequenziale decadenza.
Come sancito dalla giurisprudenza, Cass. n° 6229/19: in tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970).
Ed infatti, l'art. 22 del d.l.
3.2.1970 n. 7, convertito nella l. 11.3.1970 n. 83, prevede che
“contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. Inoltre, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 375/1993: “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello possono proporre, entro Pt_2 trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.” Ancora, al Regio
Decreto 24 settembre 1940, n.1949, in materia di elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, nella versione vigente al tempo dell'avvenuta cancellazione, dopo l'articolo 12 è stato inserito il seguente: "12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica) 1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto CP_1 legislativo 11 agosto 1993, n.375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet CP_1 entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall stesso". CP_1
“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la CP_1 pubblicazione, con le modalita' telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell' si provvede con le risorse umane, CP_1 strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ...”. Pertanto, a decorrere dal 1/1/2011 e per il periodo qui di interesse (anno 2017), gli elenchi nominativi – anche di variazione - sono pubblicati sul sito istituzionale dell' con valore di notifica, a tutti gli effetti, ai lavoratori CP_1 interessati.
Ciò posto, il mancato rispetto del termine di 120 gg. per la proposizione dell'azione avverso il provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli comporta la decadenza di natura sostanziale.
Orbene, nel caso di specie, è incontestato che parte ricorrente ha avuto conoscenza legale della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2015 a seguito della pubblicazione del 16/9/2019 (v. all.parte resistente ) sul sito dell'Istituto del secondo elenco nominativo CP_1 trimestrale 2019 di variazione degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di Catanzaro (v. all. ); pubblicazione con valore di notifica ai sensi dell'art. 12 bis del regio decreto 24 settembre CP_1
1940, n. 1949. Ed ancora, la ricorrente ha avuto comunque conoscenza dell'avvenuta cancellazione CP_ per l'anno 2015, il 21 gennaio 2020 (cfr. nota a/r in atti – all. 10 e 10.1 ), quando l' le CP_1 notificava la reiezione della domanda di ds agricola per il relativo anno perché “non iscritto negli elenchi agricoli”.
In mancanza di tempestivo gravame amministrativo ex art. 11 del d.lgs. n. 375/1993 da esperirsi entro 30 giorni decorrenti dalla predetta conoscenza della cancellazione/non iscrizione negli elenchi agricoli, si è avuta la definizione del procedimento amministrativo contenzioso di che trattasi.
Pertanto, è con lo spirare del predetto termine di 30 gg. dalla conoscenza che è iniziato a decorrere per la ricorrente il termine decadenziale di 120 gg. per l'azione giudiziaria di cui all'art. 22 D.L. n.
7/1970 (cfr. Cass. 4261/2007). Termine di decadenza all'evidenza non rispettato, attesa l'avvenuta introduzione del presente giudizio solo in data 30/01/2024. Pertanto, controparte è decaduta da qualsiasi domanda di reiscrizione negli elenchi formulata in ricorso ed ai conseguenti benefici previdenziali presupponenti l'iscrizione negli elenchi agricoli 2015. La mancata iscrizione negli elenchi agricoli per l'anno 2015, quale presupposto di legge per fruire dell'indennità di causa, non più emendabile stante l'intervenuta decadenza sostanziale dalla relativa azione, esclude radicalmente il diritto del ricorrente all'indennità di disoccupazione agricola anno 2015 nonché a tutte le altre indennità e benefici previdenziali presupponenti l'iscrizione negli elenchi nominativi degli OTD in agricoltura: (Corte Appello Catanzaro sent. n.1221/2023).
Pertanto l'odierna domanda giudiziale risulta tardivamente proposta
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
• Dichiara il ricorso inammissibile
• Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell che liquida CP_1 in €.1800,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Catanzaro 16 settembre 2025
Il Giudice onorario di pace
Dott.ssa Daniela Linarello
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Daniela Linarello ha pronunziato all'udienza del 16.09.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.224 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 tra
, rappresentata e difesa in virtù di procura allegata in atti Parte_1 dall'Avv.Francesco Cortellaro ricorrente
contro
- in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per
Notar Dott. dagli Avv.ti Silvia Parisi e F. Muscari Tomaioli ed elettivamente Persona_1 domiciliato in Catanzaro, Via Milano n. 18; resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 30.01.2024, la nominata in epigrafe adiva il Tribunale di
Lamezia Terme al fine di vedersi riconosciute le giornate lavorative effettivamente svolte, che anzi CP_ sono state cancellate dall' a fronte delle 102 effettivamente svolte.
La ricorrente deduceva che dal 07.08.2025 al 05.09.2025 presso la ditta IT AN
e poi dal 05/09/2015 al 31.12.2025 alle dipendenze di aveva regolarmente Persona_2 svolto le mansioni di bracciante agricola per 102 giornate lavorative.
La causa veniva istruita documentalmente e discussa e decisa all'udienza del 16 settembre
2025.
Preliminarmente risulta fondata l'eccezione di decadenza proposta dall' in CP_1
CP_ considerazione del fatto che dalla documentazione prodotta dall' sin dalla sua costituzione in giudizio, da cui emerge che parte ricorrente risulta cancellata dagli elenchi dei braccianti agricoli del
Comune di Settingiano per il 2015 con il II elenco trimestrale 2019, pubblicato il 16/9/2019 e a seguito di comunicazione di dicembre 2019 e successive e non abbia provveduto, nei termini di legge ad impugnare la cancellazione con consequenziale decadenza.
Come sancito dalla giurisprudenza, Cass. n° 6229/19: in tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970).
Ed infatti, l'art. 22 del d.l.
3.2.1970 n. 7, convertito nella l. 11.3.1970 n. 83, prevede che
“contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. Inoltre, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 375/1993: “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello possono proporre, entro Pt_2 trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.” Ancora, al Regio
Decreto 24 settembre 1940, n.1949, in materia di elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, nella versione vigente al tempo dell'avvenuta cancellazione, dopo l'articolo 12 è stato inserito il seguente: "12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica) 1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto CP_1 legislativo 11 agosto 1993, n.375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet CP_1 entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall stesso". CP_1
“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la CP_1 pubblicazione, con le modalita' telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell' si provvede con le risorse umane, CP_1 strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ...”. Pertanto, a decorrere dal 1/1/2011 e per il periodo qui di interesse (anno 2017), gli elenchi nominativi – anche di variazione - sono pubblicati sul sito istituzionale dell' con valore di notifica, a tutti gli effetti, ai lavoratori CP_1 interessati.
Ciò posto, il mancato rispetto del termine di 120 gg. per la proposizione dell'azione avverso il provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli comporta la decadenza di natura sostanziale.
Orbene, nel caso di specie, è incontestato che parte ricorrente ha avuto conoscenza legale della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2015 a seguito della pubblicazione del 16/9/2019 (v. all.parte resistente ) sul sito dell'Istituto del secondo elenco nominativo CP_1 trimestrale 2019 di variazione degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di Catanzaro (v. all. ); pubblicazione con valore di notifica ai sensi dell'art. 12 bis del regio decreto 24 settembre CP_1
1940, n. 1949. Ed ancora, la ricorrente ha avuto comunque conoscenza dell'avvenuta cancellazione CP_ per l'anno 2015, il 21 gennaio 2020 (cfr. nota a/r in atti – all. 10 e 10.1 ), quando l' le CP_1 notificava la reiezione della domanda di ds agricola per il relativo anno perché “non iscritto negli elenchi agricoli”.
In mancanza di tempestivo gravame amministrativo ex art. 11 del d.lgs. n. 375/1993 da esperirsi entro 30 giorni decorrenti dalla predetta conoscenza della cancellazione/non iscrizione negli elenchi agricoli, si è avuta la definizione del procedimento amministrativo contenzioso di che trattasi.
Pertanto, è con lo spirare del predetto termine di 30 gg. dalla conoscenza che è iniziato a decorrere per la ricorrente il termine decadenziale di 120 gg. per l'azione giudiziaria di cui all'art. 22 D.L. n.
7/1970 (cfr. Cass. 4261/2007). Termine di decadenza all'evidenza non rispettato, attesa l'avvenuta introduzione del presente giudizio solo in data 30/01/2024. Pertanto, controparte è decaduta da qualsiasi domanda di reiscrizione negli elenchi formulata in ricorso ed ai conseguenti benefici previdenziali presupponenti l'iscrizione negli elenchi agricoli 2015. La mancata iscrizione negli elenchi agricoli per l'anno 2015, quale presupposto di legge per fruire dell'indennità di causa, non più emendabile stante l'intervenuta decadenza sostanziale dalla relativa azione, esclude radicalmente il diritto del ricorrente all'indennità di disoccupazione agricola anno 2015 nonché a tutte le altre indennità e benefici previdenziali presupponenti l'iscrizione negli elenchi nominativi degli OTD in agricoltura: (Corte Appello Catanzaro sent. n.1221/2023).
Pertanto l'odierna domanda giudiziale risulta tardivamente proposta
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
• Dichiara il ricorso inammissibile
• Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell che liquida CP_1 in €.1800,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Catanzaro 16 settembre 2025
Il Giudice onorario di pace
Dott.ssa Daniela Linarello