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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 3904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3904 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Antonio Mungo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Angelo Del Franco Consigliere;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 4311/2021 R.G., avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
27.11.2024, tra:
- (P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Umberto Meo (C.F.: ) C.F._1
- appellante-
e
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Eduardo Martucci (C.F.: e C.F._2
dall'avvocato Adele De Paula (C.F.: C.F._3
-appellata-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata la Controparte_2
conveniva in giudizio la società in epigrafe indicata per proporre opposizione contro il
1 decreto ingiuntivo n° 1047/2019, con il quale ad essa opponente era stato ingiunto il pagamento alla della somma di euro 12.692,22, oltre ad interessi al tasso Controparte_1
previsto dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n° 231/2002, dovuta per prestazioni di oculistica erogate nel mese di ottobre 2015, come da fattura del 4.11.2015.
Con sentenza n° 604/2021, pubblicata in data 16.3.2021, il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva integralmente l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello la società chiedendo, in Controparte_1
riforma della sentenza di primo grado, il rigetto dell'opposizione proposta dalla CP_2
appellata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio l , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_2
della sentenza di primo grado.
…
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
27.11.2024, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il primo giudice ha accolto l'opposizione in quanto ha osservato:
- che, con riferimento alle prestazioni oggetto della fattura in contestazione, il limite di spesa risultava raggiunto in data 30.9.2015;
- che era vero che il raggiungimento di tale limite era stato al Centro comunicato CP_1
con PEC solo in data 14.12.2015, ma tuttavia è il superamento in sé del tetto di spesa che giustifica la manca remunerazione delle prestazioni erogate, non avendo a tal fine rilievo la tardività della comunicazione.
Con il primo motivo di appello sostiene la società appellante che lo sforamento del tetto di spesa si è verificato prima dell'ultima comunicazione inviata dalla con la CP_2
conseguenza che andava adottato un atto autoritativo di definizione della regressione tariffaria alla luce della previsione di cui alla lettera a) dell'art. 5 comma 3 del contratto
2 sottoscritto tra le parti, che per l'appunto prevede che “qualora l'esaurimento del limite di
Contr spesa si verifichi a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione della
Contr a tutte le prestazioni di quella / branca erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati”: poiché, invece, tale atto autoritativo non risultava emesso, il primo giudice ha errato nel ritenere che essa appellante non avesse diritto al pagamento delle prestazioni erogate.
Con il secondo motivo di appello la sociètà appellante sostiene che il primo giudice ha errato nel ritenere che la comunicazione del superamento del tetto di spesa al 30.9.2015, sebbene avvenuta a mezzo pec solo in data 14.12.2015, e quindi successivamente al superamento, valesse comunque ad escludere il diritto del centro ad ottenere il pagamento delle prestazioni erogate.
I due motivi vanno analizzati congiuntamente in quanto sostanzialmente ruotano intorno alla medesima problematica ed appaiono, nel complesso, fondati.
E' pur vero che, come ha affermato il primo giudice, “la circostanza che la delibera con cui si accerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno «non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione, proprio perché l'elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa” (cfr., in motivazione, Cass., sez. 1, n° 25184 del 19/09/2024; conforme, sempre in motivazione
Cass., sez. 1, n° 16221/2025; nonché ancora Cass., sez. 1, n° 4375 del 13/02/2023, quest'ultima in riferimento alla delibera che dispone la regressione tariffaria); e che pertanto,
a fortiori, è irrilevante che siffatta delibera sia stata comunicata in ritardo rispetto alla data di effettivo superamento del tetto di spesa.
Tuttavia, ferma restando l'irrilevanza della comunicazione della delibera che accerta l'avvenuto superamento del tetto di spesa (e, quindi, della delibera che accerta ciò che già si è verificato) oppure del provvedimento che determina la regressione tariffaria, resta il fatto che, in base alle pattuizioni contrattuali contenute nei contratti stipulati tra le e le CP_2
strutture private accreditate (nel caso di specie cfr. l'art. 5 comma 3 del contratto stipulato tra le parti e versato in atti), la deve comunque preventivamente comunicare a CP_2
ciascun centro accreditato, con lettera raccomandata o a mezzo PEC, la prevedibile data di esaurimento del limite di spesa ed è la data così comunicata che determina, laddove il limite
3 di spesa venga poi effettivamente esaurito, il discrimen tra mera regressione tariffaria oppure integrale non pagamento delle prestazioni erogate.
L'art. 5 comma 3 del contratto stipulato tra le parti, versato in atti, così infatti recita
(conformemente, d'altronde, a tutti i contratti stipulati dalle con i centri accreditati): CP_2
Cont
“La comunicherà a ciascun centro privato con lettera raccomandata A.R. (o a mezzo PEC-
Cont Posta Elettronica Certificata, secondo accordi da definire tra la e gli operatori stessi):
- la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa sopra stabiliti;
- la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo.
Ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola:
a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data prevista
Cont nell'ultima comunicazione della a tutte le prestazioni di quella erogate dall'inizio Parte_1 dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n.1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto
Cont all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa”.
Dalla succitata disciplina convenzionale emerge quindi che, affinché nulla spetti alle strutture convenzionate a titolo di compenso per le prestazioni sanitarie erogate, non è sufficiente che tali prestazioni siano state erogate a limite di spesa esaurito, ma è necessario anche che la prevedibile data del probabile esaurimento del limite di spesa sia stata preventivamente comunicata alle strutture.
Dopodiché, se l'esaurimento del limite di spesa si è invece poi avuto in una data antecedente rispetto a quella comunicata - è l'ipotesi prevista dalla lettera a) delle pattuizioni contrattuali
- e la struttura ha erogato le sue prestazioni dopo l'esaurimento del limite di spesa ma prima di quella che era stata la data comunicatale (per cui non aveva consapevolezza di rendere prestazioni nonostante l'esaurimento del limite di spesa) o, a fortiori, se la comunicazione preventiva della prevedibile data di esaurimento del limite di spesa non vi è proprio stata,
l'erogazione delle prestazioni ad avvenuto esaurimento del limite di spesa avrà pur sempre
4 rilievo, ma non nel senso di elidere qualsivoglia diritto al compenso da parte della struttura per le prestazioni erogate dopo la data di esaurimento del limite di spesa, ma al più limitato fine dell'applicazione della regressione tariffaria;
solo per le prestazioni rese oltre quella che era stata la data comunicata nulla spetterà alla struttura per le prestazioni erogate (in quanto rese con la consapevolezza del probabile esaurimento del limite di spesa).
Se invece l'esaurimento del limite di spesa si è avuto in una data successiva rispetto a quella comunicata (o, a fortiori, proprio nella data comunicata) non vi potrà che essere totale elisione del diritto della struttura al compenso per le prestazioni erogate, avendole essa rese con la consapevolezza del probabile esaurimento del limite di spesa (è l'ipotesi prevista dalla lettera b) delle pattuizioni contrattuali).
Ebbene nel caso di specie la appellata non ha dato prova che la data del 30.9.2015 CP_2
- o, eventualmente, anche una data antecedente: cfr. la lettera b) delle pattuizioni contrattuali - sia stata preventivamente comunicata, quale prevedibile data di esaurimento del limite di spesa, alle strutture interessate e tra di esse all'odierna appellante, e che, nonostante tale comunicazione, le prestazioni di cui si chiede il pagamento siano state erogate dall'odierna appellante in data successiva a quella comunicata.
Come si è visto, infatti, l'unica comunicazione in atti è quella effettuata in data 14.12.2015, con la quale si dava atto del già avvenuto esaurimento del limite di spesa in data 30.9.2015.
Quindi, se è vero che le prestazioni di cui si discute sono state erogate nell'ottobre 2015, e cioè allorquando il limite di spesa era già stato esaurito (in data 30.9.2015), tuttavia, in mancanza di una preventiva comunicazione della data del 30.9.2015 (o, eventualmente, anche di una data antecedente) come quella prevedibile di esaurimento del limite di spesa
(o, comunque, in mancanza della prova di tale preventiva comunicazione), a norma delle pattuizioni contrattuali sopra esaminate il mero esaurimento del limite di spesa non comporta tout court il mancato pagamento delle prestazioni sanitarie, per quanto erogate dopo la effettiva data di esaurimento del limite di spesa, ma comporta esclusivamente la regressione tariffaria, il che significa che il diritto di credito della struttura convenzionata viene ridotto (e non eliso del tutto) in base ad una percentuale individuata, di volta in volta, dalla stessa CP_2
5 Tale regressione tariffaria necessita, però, di un provvedimento autoritativo che la deliberi e che determini la percentuale di regressione applicabile alla branca ed opponibile al singolo centro.
Sennonché, nel caso che qui ci occupa la appellata non ha provato che il CP_2
provvedimento autoritativo di regressione tariffaria sia stato deliberato ed anzi, a ben vedere, la regressione tariffaria non l'ha nemmeno dedotta, avendo essa piuttosto ed esclusivamente invocato il preteso diritto a non erogare alcun compenso.
Deve in definitiva concludersi che, in accoglimento dell'atto di appello, la appellata CP_2
va condannata al pagamento alla società appellante, per le prestazioni erogate di cui alla fattura elettronica del 4.11.2015, della somma di euro 12.692,22, oltre ad interessi al tasso previsto dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n° 231/2002, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.
…
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, ad una riforma della sentenza di primo grado e ad un accoglimento dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, quelle di ambedue i gradi in cui si è articolato il presente giudizio.
I compensi vanno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
Ciò posto, ritiene questa Corte di potersi attenere a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti, per il primo grado, dalla nuova tabella 2 e per il grado di appello dalla nuova tabella 12, scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000 (valore così individuato tenendo conto dell'entità complessiva della somma richiesta).
Pertanto, per il primo grado si ritiene di liquidare, a favore della un Controparte_1
onorario pari ad euro 3.500,00 (fase di studio: euro 700,00; fase introduttiva: euro 600,00; fase istruttoria: euro 1.100,00; fase decisionale: euro 1.100,00), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge.
Per il grado di appello si ritiene di liquidare a favore dell'appellante un onorario pari ad euro
2.700,00 per onorari (fase di studio: euro 800,00; fase introduttiva: euro 700,00; fase
6 istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 1.200,00), oltre ad euro 382,50 per spese vive
(contributo unificato + marca da bollo) ed oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del
15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge.
Inoltre, poiché all'esito del presente giudizio di appello si è accertato che il decreto ingiuntivo era stato fondatamente richiesto ed emesso, l'appellata va condannata al pagamento a favore dell'appellante anche di spese ed onorari per la fase monitoria (cfr. Cass., sez. 2, n°
24482 del 09/08/2022: “In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese”), che si ritiene di confermare nella misura a suo tempo liquidata nel decreto ingiuntivo opposto in quanto conformi anche alle nuove tabelle (euro 145,50 per spese vive ed euro 540,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge).
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, in accoglimento dell'appello proposto dalla
[...]
contro la sentenza n° 604/2021, pubblicata in data 16.3.2021 dal Tribunale di CP_1
Torre Annunziata, così provvede:
- condanna la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_2
pagamento a favore della in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, della somma di euro 12.692,22, oltre ad interessi al tasso previsto dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n° 231/2002, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e fino al soddisfo;
- condanna la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_2
pagamento a favore della in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, di spese ed onorari del doppio grado di giudizio nonché della fase monitoria, liquidati per la fase monitoria in euro 145,50 per spese vive ed in euro 540,00 per onorari, per il primo grado in euro 3.500,00 per onorari e per il grado di appello in euro 382,50 per spese vive ed in euro 2.700,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
7 Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 16.7.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Antonio Mungo
8
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Antonio Mungo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Angelo Del Franco Consigliere;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 4311/2021 R.G., avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
27.11.2024, tra:
- (P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Umberto Meo (C.F.: ) C.F._1
- appellante-
e
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Eduardo Martucci (C.F.: e C.F._2
dall'avvocato Adele De Paula (C.F.: C.F._3
-appellata-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata la Controparte_2
conveniva in giudizio la società in epigrafe indicata per proporre opposizione contro il
1 decreto ingiuntivo n° 1047/2019, con il quale ad essa opponente era stato ingiunto il pagamento alla della somma di euro 12.692,22, oltre ad interessi al tasso Controparte_1
previsto dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n° 231/2002, dovuta per prestazioni di oculistica erogate nel mese di ottobre 2015, come da fattura del 4.11.2015.
Con sentenza n° 604/2021, pubblicata in data 16.3.2021, il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva integralmente l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello la società chiedendo, in Controparte_1
riforma della sentenza di primo grado, il rigetto dell'opposizione proposta dalla CP_2
appellata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio l , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_2
della sentenza di primo grado.
…
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
27.11.2024, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il primo giudice ha accolto l'opposizione in quanto ha osservato:
- che, con riferimento alle prestazioni oggetto della fattura in contestazione, il limite di spesa risultava raggiunto in data 30.9.2015;
- che era vero che il raggiungimento di tale limite era stato al Centro comunicato CP_1
con PEC solo in data 14.12.2015, ma tuttavia è il superamento in sé del tetto di spesa che giustifica la manca remunerazione delle prestazioni erogate, non avendo a tal fine rilievo la tardività della comunicazione.
Con il primo motivo di appello sostiene la società appellante che lo sforamento del tetto di spesa si è verificato prima dell'ultima comunicazione inviata dalla con la CP_2
conseguenza che andava adottato un atto autoritativo di definizione della regressione tariffaria alla luce della previsione di cui alla lettera a) dell'art. 5 comma 3 del contratto
2 sottoscritto tra le parti, che per l'appunto prevede che “qualora l'esaurimento del limite di
Contr spesa si verifichi a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione della
Contr a tutte le prestazioni di quella / branca erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati”: poiché, invece, tale atto autoritativo non risultava emesso, il primo giudice ha errato nel ritenere che essa appellante non avesse diritto al pagamento delle prestazioni erogate.
Con il secondo motivo di appello la sociètà appellante sostiene che il primo giudice ha errato nel ritenere che la comunicazione del superamento del tetto di spesa al 30.9.2015, sebbene avvenuta a mezzo pec solo in data 14.12.2015, e quindi successivamente al superamento, valesse comunque ad escludere il diritto del centro ad ottenere il pagamento delle prestazioni erogate.
I due motivi vanno analizzati congiuntamente in quanto sostanzialmente ruotano intorno alla medesima problematica ed appaiono, nel complesso, fondati.
E' pur vero che, come ha affermato il primo giudice, “la circostanza che la delibera con cui si accerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno «non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione, proprio perché l'elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa” (cfr., in motivazione, Cass., sez. 1, n° 25184 del 19/09/2024; conforme, sempre in motivazione
Cass., sez. 1, n° 16221/2025; nonché ancora Cass., sez. 1, n° 4375 del 13/02/2023, quest'ultima in riferimento alla delibera che dispone la regressione tariffaria); e che pertanto,
a fortiori, è irrilevante che siffatta delibera sia stata comunicata in ritardo rispetto alla data di effettivo superamento del tetto di spesa.
Tuttavia, ferma restando l'irrilevanza della comunicazione della delibera che accerta l'avvenuto superamento del tetto di spesa (e, quindi, della delibera che accerta ciò che già si è verificato) oppure del provvedimento che determina la regressione tariffaria, resta il fatto che, in base alle pattuizioni contrattuali contenute nei contratti stipulati tra le e le CP_2
strutture private accreditate (nel caso di specie cfr. l'art. 5 comma 3 del contratto stipulato tra le parti e versato in atti), la deve comunque preventivamente comunicare a CP_2
ciascun centro accreditato, con lettera raccomandata o a mezzo PEC, la prevedibile data di esaurimento del limite di spesa ed è la data così comunicata che determina, laddove il limite
3 di spesa venga poi effettivamente esaurito, il discrimen tra mera regressione tariffaria oppure integrale non pagamento delle prestazioni erogate.
L'art. 5 comma 3 del contratto stipulato tra le parti, versato in atti, così infatti recita
(conformemente, d'altronde, a tutti i contratti stipulati dalle con i centri accreditati): CP_2
Cont
“La comunicherà a ciascun centro privato con lettera raccomandata A.R. (o a mezzo PEC-
Cont Posta Elettronica Certificata, secondo accordi da definire tra la e gli operatori stessi):
- la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa sopra stabiliti;
- la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo.
Ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola:
a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data prevista
Cont nell'ultima comunicazione della a tutte le prestazioni di quella erogate dall'inizio Parte_1 dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n.1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto
Cont all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa”.
Dalla succitata disciplina convenzionale emerge quindi che, affinché nulla spetti alle strutture convenzionate a titolo di compenso per le prestazioni sanitarie erogate, non è sufficiente che tali prestazioni siano state erogate a limite di spesa esaurito, ma è necessario anche che la prevedibile data del probabile esaurimento del limite di spesa sia stata preventivamente comunicata alle strutture.
Dopodiché, se l'esaurimento del limite di spesa si è invece poi avuto in una data antecedente rispetto a quella comunicata - è l'ipotesi prevista dalla lettera a) delle pattuizioni contrattuali
- e la struttura ha erogato le sue prestazioni dopo l'esaurimento del limite di spesa ma prima di quella che era stata la data comunicatale (per cui non aveva consapevolezza di rendere prestazioni nonostante l'esaurimento del limite di spesa) o, a fortiori, se la comunicazione preventiva della prevedibile data di esaurimento del limite di spesa non vi è proprio stata,
l'erogazione delle prestazioni ad avvenuto esaurimento del limite di spesa avrà pur sempre
4 rilievo, ma non nel senso di elidere qualsivoglia diritto al compenso da parte della struttura per le prestazioni erogate dopo la data di esaurimento del limite di spesa, ma al più limitato fine dell'applicazione della regressione tariffaria;
solo per le prestazioni rese oltre quella che era stata la data comunicata nulla spetterà alla struttura per le prestazioni erogate (in quanto rese con la consapevolezza del probabile esaurimento del limite di spesa).
Se invece l'esaurimento del limite di spesa si è avuto in una data successiva rispetto a quella comunicata (o, a fortiori, proprio nella data comunicata) non vi potrà che essere totale elisione del diritto della struttura al compenso per le prestazioni erogate, avendole essa rese con la consapevolezza del probabile esaurimento del limite di spesa (è l'ipotesi prevista dalla lettera b) delle pattuizioni contrattuali).
Ebbene nel caso di specie la appellata non ha dato prova che la data del 30.9.2015 CP_2
- o, eventualmente, anche una data antecedente: cfr. la lettera b) delle pattuizioni contrattuali - sia stata preventivamente comunicata, quale prevedibile data di esaurimento del limite di spesa, alle strutture interessate e tra di esse all'odierna appellante, e che, nonostante tale comunicazione, le prestazioni di cui si chiede il pagamento siano state erogate dall'odierna appellante in data successiva a quella comunicata.
Come si è visto, infatti, l'unica comunicazione in atti è quella effettuata in data 14.12.2015, con la quale si dava atto del già avvenuto esaurimento del limite di spesa in data 30.9.2015.
Quindi, se è vero che le prestazioni di cui si discute sono state erogate nell'ottobre 2015, e cioè allorquando il limite di spesa era già stato esaurito (in data 30.9.2015), tuttavia, in mancanza di una preventiva comunicazione della data del 30.9.2015 (o, eventualmente, anche di una data antecedente) come quella prevedibile di esaurimento del limite di spesa
(o, comunque, in mancanza della prova di tale preventiva comunicazione), a norma delle pattuizioni contrattuali sopra esaminate il mero esaurimento del limite di spesa non comporta tout court il mancato pagamento delle prestazioni sanitarie, per quanto erogate dopo la effettiva data di esaurimento del limite di spesa, ma comporta esclusivamente la regressione tariffaria, il che significa che il diritto di credito della struttura convenzionata viene ridotto (e non eliso del tutto) in base ad una percentuale individuata, di volta in volta, dalla stessa CP_2
5 Tale regressione tariffaria necessita, però, di un provvedimento autoritativo che la deliberi e che determini la percentuale di regressione applicabile alla branca ed opponibile al singolo centro.
Sennonché, nel caso che qui ci occupa la appellata non ha provato che il CP_2
provvedimento autoritativo di regressione tariffaria sia stato deliberato ed anzi, a ben vedere, la regressione tariffaria non l'ha nemmeno dedotta, avendo essa piuttosto ed esclusivamente invocato il preteso diritto a non erogare alcun compenso.
Deve in definitiva concludersi che, in accoglimento dell'atto di appello, la appellata CP_2
va condannata al pagamento alla società appellante, per le prestazioni erogate di cui alla fattura elettronica del 4.11.2015, della somma di euro 12.692,22, oltre ad interessi al tasso previsto dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n° 231/2002, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.
…
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, ad una riforma della sentenza di primo grado e ad un accoglimento dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, quelle di ambedue i gradi in cui si è articolato il presente giudizio.
I compensi vanno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
Ciò posto, ritiene questa Corte di potersi attenere a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti, per il primo grado, dalla nuova tabella 2 e per il grado di appello dalla nuova tabella 12, scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000 (valore così individuato tenendo conto dell'entità complessiva della somma richiesta).
Pertanto, per il primo grado si ritiene di liquidare, a favore della un Controparte_1
onorario pari ad euro 3.500,00 (fase di studio: euro 700,00; fase introduttiva: euro 600,00; fase istruttoria: euro 1.100,00; fase decisionale: euro 1.100,00), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge.
Per il grado di appello si ritiene di liquidare a favore dell'appellante un onorario pari ad euro
2.700,00 per onorari (fase di studio: euro 800,00; fase introduttiva: euro 700,00; fase
6 istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 1.200,00), oltre ad euro 382,50 per spese vive
(contributo unificato + marca da bollo) ed oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del
15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge.
Inoltre, poiché all'esito del presente giudizio di appello si è accertato che il decreto ingiuntivo era stato fondatamente richiesto ed emesso, l'appellata va condannata al pagamento a favore dell'appellante anche di spese ed onorari per la fase monitoria (cfr. Cass., sez. 2, n°
24482 del 09/08/2022: “In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese”), che si ritiene di confermare nella misura a suo tempo liquidata nel decreto ingiuntivo opposto in quanto conformi anche alle nuove tabelle (euro 145,50 per spese vive ed euro 540,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge).
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, in accoglimento dell'appello proposto dalla
[...]
contro la sentenza n° 604/2021, pubblicata in data 16.3.2021 dal Tribunale di CP_1
Torre Annunziata, così provvede:
- condanna la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_2
pagamento a favore della in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, della somma di euro 12.692,22, oltre ad interessi al tasso previsto dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n° 231/2002, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e fino al soddisfo;
- condanna la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_2
pagamento a favore della in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, di spese ed onorari del doppio grado di giudizio nonché della fase monitoria, liquidati per la fase monitoria in euro 145,50 per spese vive ed in euro 540,00 per onorari, per il primo grado in euro 3.500,00 per onorari e per il grado di appello in euro 382,50 per spese vive ed in euro 2.700,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
7 Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 16.7.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Antonio Mungo
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