Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/05/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
NEPUBBLICA ITALIANA Ruolo Generale nr.569/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE
Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello come innanzi rubricata, promossa
Da
Parte 1 nato a [...] il [...], ivi residente ed ivi elettivamente domiciliato al Viale Michelangelo n. 177 presso lo studio dell'avv. Roberto
De Meo, dal quale, unitamente all'avv. Roberto Vassalle del Foro di Mantova, é rappresentato e difeso, giusta procura in atti.
appellante
Contro
' in persona del legale rappresentante, con sede in Roma ed CP 1
elettivamente domiciliata in Bari alla via Calefati n.330 presso lo studio dell'avv.
Stefania Abbrescia, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' avv. prof.
Francesco Carbonetti
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c., resa dal Tribunale di
Foggia, in composizione monocratica, in data 18/04/2020, pubblicata in data
20/4/2020, a definizione del giudizio n.9828/2014 r.g., promosso dall' odierna appellata, in danno dell'odierno appellante ed avente ad oggetto "intermediazione mobiliare ".
Conclusioni: così riassunte con le note di trattazione scritta, depositate dalle parti in previsione dell'udienza di p.c. del 27/10/2023, trattata con modalità cartolare- telematica in ossequio al decreto presidenziale in atti, per l'appellante: "Voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello di Bari, in via principale, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della gravata ordinanza, dichiararne la nullità per violazione dell'art. 112
c.p.c., avendo il Giudice pronunciato ultra petitum, per il motivo esposto in atti;
i n via subordinata, accogliere l'appello ed in riforma dell'impugnata ordinanza, dichiarare l'inammissibilità della domanda di restituzione titoli per carenza d'interesse dell'odierna appellata;
sempre in subordinata, accogliere l'appello ed in riforma dell'impugnata ordinanza dichiarare inammissibile la domanda originaria dell'odierna appellata, per violazione del principio del ne bis in idem;
ancora in via subordinata, accogliere l'appello ed in riforma della gravata ordinanza dichiarare l'inammissibilità della proposta istanza restitutoria dei titoli per intervenuta prescrizione della stessa;
pure in via subordinata, accogliere il proposto gravame ed in riforma della gravata statuizione ritenere fondata l'eccezione d'intervenuta usucapione ex art.1161 c.c. in favore dell'appellante, dichiarando lo stesso proprietario dei titoli richiesti in restituzione;
in ogni caso, condannare la società appellata al pagamento, in favore dell'appellante delle spese e competenze relative ad entrambi i gradi del giudizio,"; per la società appellata si insisteva per il rigetto dell'avverso gravame, siccome infondato in fatto e diritto, con integrale conferma della gravata ordinanza e condanna dell' appellante alle spese e competenze del grado.
Svolgimento del processo
La vicenda in esame trae origine da un contratto d'intermediazione finanziaria intercorso in data 23/2/2000, tra l'odierno appellante e l'allora Controparte_2 filiale di Foggia, con cui l' Pt 1 acquistava, tramite il suddetto Istituto bancario, un pacchetto di obbligazioni "Argentina" verso il rilevante controvalore di €516.000,00 in ragione di un precedente contratto quadro del 3/11/1997, la cui legittimità veniva impugnata dal ridetto acquirente con precedente citazione dell'11/2/2004, introduttiva del giudizio di merito avente ad oggetto la richiesta declaratoria di nullità del ridetto contratto ovvero, subordinatamente, la richiesta risoluzione per grave inadempimento, in punto di assolvimento di obblighi informativi gravante sulla Banca intermediaria ed avente ad oggetto i predetti bond argentini, con conseguenti effetti restitutori delle somme versate.
Il giudizio predetto veniva definito dal Tribunale foggiano, con sentenza del 2006 di accoglimento della domanda di risoluzione e conseguente condanna della CP_2 alla restituzione di quanto incassato per la predetta operazione di intermediazione mobiliare-finanziaria, statuizione prontamente eseguita dalla ridetta banca con la corresponsione in favore dell' Pt_1 della complessiva somma di €628.073,64 mentre lo stesso, malgrado la specifica richiesta della CP_2 non provvedeva a restituire i titoli oggetto del contratto dichiarato risolto.
Nelle more, provvedeva la dante causa dell'odierna appellata ad impugnare la sentenza predetta e all'esito del gravame incidentale in quella sede proposto dall'odierno appellante, si provvedeva a riformare la gravata sentenza modificando la ratio decidendi con la dichiarata nullità dell'originario contratto quadro per vizio formale dello stesso, conseguendone la nullità del successivo contratto di acquisto del
23/2/2000, nonché, in accoglimento del gravame principale, veniva rideterminato l'importo oggetto di condanna restitutoria di cui innanzi nella minor somma di
€529.293,89 comprensiva d'interessi, con successivo passaggio in giudicato della relativa sentenza, conseguendone, in tesi difensiva dell'odierna appellata, il pieno diritto della CP 2 alla restituzione dei titoli oggetto del contratto dichiarato nullo.
In ragione della reiterata indisponibilità dell' Pt 1 ad eseguire la richiesta restituzione, l'odierna appellata, avente causa dell'originaria CP_2 CP 2
proponeva, con ricorso ex art.702 bis c.p.c. dinanzi il Tribunale di Foggia del
17/12/2014 finalizzato alla richiesta condanna dell' alla restituzione dei titoli Pt 1
rappresentati dalle obbligazioni "Argentina 99/02 8% Parte 2 23/2/2000 per un controvalore di €516.000,00, con vittoria delle spese di lite, allegando pertinente documentazione attestante la dinamica processuale precedente l'introdotto giudizio sommario.
Fissata l'udienza di prima comparizione per l'1/7/2015 ed espletati gli adempimenti di rito a cura della ricorrente, con apposita memoria difensiva si costituiva l' Parte 1 contestando la fondatezza dell'avversa domanda restitutoria e supportando la propria difesa con molteplici eccezioni.
In particolare, contestava l'improcedibilità della domanda per omessa mediazione obbligatoria;
eccepiva l'inammissibilità della stessa per violazione del giudicato inter partes consolidatosi con conseguente obbligo del ne bis in idem, in tesi violato dalla ricorrente di cui contestava e disconosceva finanche l'effettivo interesse al giudizio restitutorio introdotto per essere i titoli predetti ormai privi di alcun valore;
eccepiva una compiuta prescrizione della domanda ed invocava, infine, una sopravvenuta usucapione decennale ex art. 1161 c.c. in suo favore, quale possessore in buona fede dei titoli predetti.
Così radicatosi il contradittorio processuale, senza mutamento del rito, all'esito della fissata udienza di prima comparizione dell'1/7/15 e delle contrapposte deduzioni difensive delle parti, con provvedimento in pari data, l'assegnatario del ruolo, rilevata la natura del giudizio introdotto attinente,.la materia dei contratti d'intermediazione finanziaria, disponeva di conseguenza l'obbligo di adempiere alla prescritta mediazione fissando una successiva udienza di trattazione della causa per il 13/1/2016, nel corso della quale, contestata dalla difesa dell' Pt 1 la carenza documentale dell'originale della prova di spedizione della racc. con cui la CP_2 aveva formalmente interrotto il decorso prescrizionale attinente la domanda predetta, la causa veniva rinviata per consentire l'integrazione documentale richiesta alla successiva udienza del 27/472016, nel corso della quale veniva adempiuto l'obbligo di produzione dell'originale del documento interruttivo della prescrizione, successivamente con rituale disposizione di custodia in cassaforte a cura della cancelleria.
Con successiva ordinanza istruttoria del 12/12/2016, ritendo non necessaria ulteriore attività istruttoria, veniva fissata l'udienza decisoria per il 17/5/2017, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella successiva del 18/10/2017, con successivi differimenti d'ufficio per analoghe ragioni, fino a pervenire all'udienza di cui in epigrafe dell'21/7/2019, all'esito della quale, previa autorizzato deposito di rispettive note difensive, si procedeva ad un ulteriore rinvio all'udienza dell'8/1/2020 per consentire un deposito di note difensive della ricorrente, non rinvenute malgrado l'attestato deposito telematico, adempiuto il quale la causa veniva riservata in decisione.
Con successiva ordinanza del 20/4/2020, resa dall'adito Tribunale monocratico ai sensi dell'arrt. 702 ter c.p.c. ed oggetto della presente impugnativa ex art.702 quater c.p.c, veniva integralmente accolta la domanda introduttiva con conseguenziali statuizioni di rito in ordine alla condanna della parte resistente alla restituzione delle obbligazioni in oggetto, oltre alle liquidate spese processuali.
Con concisa motivazione esponeva l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria.
In particolare, il Tribunale motivava l'infondatezza delle molteplici eccezioni difensive proposte dal resistente.
In primo luogo, disattendeva la proposta eccezione d'improcedibilità per mancata prova del giudicato atteso che, da un lato riteneva incontestato il giudicato e rilevando, dall'altro, che la nullità accertata (del contratto d'intermediazione) costitutiva, nella dinamica processuale, il presupposto della domanda restitutoria dei titoli e non anche l'oggetto della stessa, tanto rendendo inconferente alla fattispecie il richiamo del resistente ai principi giurisprudenziali in tema di giudicato esterno.
In secondo luogo, rigettava l'eccezione di l'inammissibilità per asserita violazione del principio del "ne bis in idem", precisando, a supporto, che l'azione restitutoria posta in essere dalla ricorrente fosse ben distinta da quella di accertamento circa la nullità del contratto, configurandosi, quindi, perfettamente ritualmente ammissibile in separato giudizio.
In terzo luogo, disattendeva finanche l'ulteriore eccezione di prescrizione breve, atteso l'evidente efficacia interruttiva svolta dalla richiesta stragiudiziale dei titoli operata dalla ricorrente con precedente sua racc. del 10/8/2006:
In quarto ed ultimo luogo, pari giudizio d'infondatezza era riservato alla eccezione di usucapione ex art.1161 c.c., in ragione della circostanza che l'aver il resistente agito in giudizio per l'accertamento della nullità del contratto di acquisto dei titoli, la distinta volontà di far propri gli stessi è palesemente incompatibile ed ontologicamente inconciliabile.
Avverso la suddetta motivazione, insorgeva l' Pt_1 proponendo, ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., il gravame che ci occupa, a supporto del quale, articolava molteplici motivi d'impugnativa.
In particolare, con un primo motivo, censurava un prospettato vizio di ultrapetizione rispetto alla domanda introduttiva, con palese violazione del disposto di cui all'art. 112
c.p.c.; con un secondo motivo, contestava una errata ricostruzione dei fatti di causa e delle due sentenze precedenti il giudizio;
con un terzo motivo, si doleva per un vizio di omessa pronuncia in ordine alla proposta eccezione di carenza ad agire a carico della ricorrente;
con il quarto, quinto e sesto motivo, censurava, rispettivamente, un'errata motivazione in ordine alle formulate eccezioni d'inammissibilità per violazione del ne bis in idem, di compiuta prescrizione della domanda e di intercorsa usucapione circa il possesso dei titoli in buona fede ex art.1161 c.c., insistendo per l'accoglimento delle trascritte conclusioni.
Si costituiva la società appellata, confutando la fondatezza di ogni singola censura ed insistendo per l'integrale conferma della gravata ordinanza con la conseguente regolamentazione delle spese del grado.
Così radicatosi il giudizio, all'esito dell'udienza i prima comparizione del 13/11/2020, la causa veniva rinviata per la p.c. alla successiva udienza del 21/2/2022, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella del 27/10/2023, trattata con la persistente modalità cartolare e telematica, nel corso della quale, acquisite le prescritte reciproche note di trattazione scritta, veniva riservata in decisione, previa concessione alle parti dei termini difensivi ex art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
Reputa il Collegio di non poter accreditare di fondatezza nessuna delle molteplici censure di natura processuale, apprezzandosi il conciso ma esaustivo procedimento motivo con il quale il primo giudice perveniva al rigetto delle varie eccezioni difensive articolate dal resistente con i propri atti difensivi.
Infondata si configura, infatti, la prima doglianza con cui si prospettava un paventato vizio di ultrapetizione consistente, in tesi appellante, nella errata determinazione, operata dal primo giudice in dispositivo, del controvalore dei titoli oggetto della ordinata restituzione, in assenza di una specifica domanda della ricorrente in tale senso, risultando agevole constatare che l'attribuzione di un controvalore, come in dispositivo determinato per i titoli oggetto della richiesta restitutoria, obliterando la precisazione di mero valore "nominale" degli stessi, espressa nelle conclusioni del ricorso introduttivo, non possa qualificarsi nei termini paventati dall'appellante, desumendosi, dalla prodotta documentazione, il sopravvenuto "azzeramento" di qualsiasi valore attribuibile agli stessi.
Il "controvalore nominale" dei titoli oggetto del contratto dichiarato nullo era, in effetti, non una richiesta accessoria e complementare a quella restitutoria della ricorrente quanto una ulteriore precisazione idonea a meglio identificare l'oggetto del contratto di intermediazione, non avendo giammai la CP 2 richiesto all Pt 1 alcun controvalore nominale oltre alla materiale riconsegna dei titoli obbligazionari (v. richiesta stragiudiziale) e l'aggiunta operata dal primo giudice in dispositivo non poteva configurare la paventata "ultrapetizione" non potendo la stessa, rappresentare l'attribuzione in favore della parte di un bene non richiesto e né, tantomeno, la contestata omissione della documentazione prodotta in atti dal resistente ed attestante la mancanza di alcun effettivo controvalore economico dei titoli medesimi ma solo la doverosa individuazione del bene oggetto della richiesta restitutoria a seguito degli effetti caducatori dell'originario contratto e dell'avvenuto adempimento della correlativa obbligazione restitutoria da parte dell'intermediario, rappresentata dal costo effettivo versato dall' Pt 1 per l'operazione di intermediazione predetta.
Con riguardo alla seconda doglianza, attinente una pretesa errata ricostruzione della precedente vicenda processuale circa la contestata legittimità del contratto originario per aver il Tribunale omesso di evidenziare il diverso accertamento risolutorio del contratto effettuato dal Tribunale di Foggia a fronte della declaratoria di nullità radicale di quello a monte c.d. "contratto quadro" di cui al gravame incidentale proposto dallo stesso Pt 1 dinanzi questa Corte, deve condividersi l'eccezione di genericità e carente specificità della censura addotta dalla società appellata.
Nella dinamica processuale del giudizio, introdotto con il richiamato ricorso introduttivo, non è dato, invero, comprendersi la rilevanza, al fine della decisione, di tale omissione, atteso che i reciproci effetti restitutori dovevano ritenersi conseguenziali tanto rispetto ad una pronuncia risolutoria del contratto specifico per inadempimento ascrivibile all'intermediario in punto di obblighi informativi, quanto in conseguenza di un'acclarata nullità per vizio formale del rapporto contrattuale all'interno del quale si svolgeva l'operazione di acquisto dei titoli.
Deve, a tale riguardo, valorizzarsi l'omessa specificità della doglianza, non avendo l'appellante precisato, come era suo preciso onere, la rilevanza sostanziale della paventata omissione descrittiva ed il suo rapporto causale con la ritenuta fondatezza della proposta domanda restitutoria.
Destituita di fondamento alcuno è poi la terza censura, ovvero la ritenuta omessa pronuncia sulla eccepita carenza d'interesse della CP 2 alla restituzione di titoli privi di alcun valore economico.
La prospettata doglianza, supportata dalla produzione documentale attestante la perdita di valore conseguente al default argentino, non può evidentemente avallare l'invocata nullità della gravata ordinanza ben potendo evincersi, sia pure indirettamente ed implicitamente, una delibazione di rigetto dell'eccezione formulata con la dichiarata qualifica dell'annullamento del contratto quale unico presupposto costitutivo della richiesta restitutoria dei tioli, a nulla rilevando la circostanza che gli stessi, nelle more, abbiano subito una progressiva svalutazione fino a ritenersi
"azzerati".
Con la individuazione dell'unico presupposto costitutivo idoneo a ravvisare il contestato
"interesse ad agire "ex art. 100 c.p.c., consistente nella pronuncia giudiziale di nullità ex art.1418 del contratto originario, senza alcun rilevo in ordine ad una rilevanza concreta dei conseguenti effetti restitutori, può ben qualificarsi alla stregua di un assorbimento della eccezione ridetta e di una pronuncia implicita di rigetto della stessa, atteso che: "il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni"(cfr. Cass. ordinanza
3/1/2023 n.37; conf. Cass. 2/2/20 n.4451.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, dal quale questo
Collegio non intende discostarsi, ha affermato, infatti, che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basti la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si appalesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi, in proposito, una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass. 24155/2017; Cass. 20311/2011).
La quarta censura attiene al prospettato vizio della configurata violazione di un giudicato esterno, erroneamente obliterato dal Tribunale che, in tesi appellante, non avrebbe considerato il giudicato già formatosi a seguito della richiamata sentenza di questa Corte del 2009 che nulla aveva disposto in ordine agli effetti restitutori conseguenti alla declaratoria di nullità del contratto quadro a monte di quello contestato.
A supportare la infondatezza della censura è sufficiente richiamare l'argomentazione addotta dal Tribunale ad avallare il rigetto della sollevata eccezione d'inammissibilità della domanda introduttiva per pretesa violazione del principio del "ne bis in idem" integralmente condivisibile in tale sede, ovvero la rilevata netta distinzione tra l'oggetto del giudizio definito da questa Corte con la sentenza del 2009, ovvero di accertamento della nullità, per vizio formale, del contratto quadro nell'ambito del quale veniva convenuto il contratto di acquisto titoli, con quello proposto con il ricorso introduttivo dell'odierna appellata, ovvero dell'invocata restituzione dei titoli, mai proposto in precedenza e, in quanto tale, non coperto dal giudicato cui si faceva espresso riferimento.
Nulla, invero, impediva, alla Banca, con successivo e distinto giudizio, invocare il disatteso effetto restitutorio dei titoli, non avendolo proposto nel precedente contenzioso, limitato solamente all'accertamento della legittimità del titolo contrattuale e non anche alle pretermesse domande restitutorie alla stessa conseguenziali.
L'omessa proposizione della domanda restitutoria da parte della CP_2 nelle precedenti vicende giudiziarie nelle quali la stessa, in primo grado, si difendeva dalle pretese contestazioni circa l'asserito vizio genetico del contratto di acquisto dei titoli con conseguente avversa richiesta risarcitoria corrispondente al costo degli stessi all'epoca versato e, in secondo grado, con un gravame principale, peraltro accolto, circa la riduzione della pretesa risarcitoria, senza il minimo riferimento alla richiesta redibitoria in favore della stessa attinente alla restituzione dei titoli venduti, da un lato precludeva, tanto al Tribunale foggiano quanto a questa Corte, incorrendo, altrimenti in un palese vizio ex art.112 c.p.c., di delibare in ordine ad una inesistente domanda di restituzione dei titoli e dall'altro, consentiva alla CP_2 intermediaria di proporre giudizialmente la suddetta domanda in un successivo e separato giudizio, non palesandosi quindi la pretesa violazione di un insussistente "giudicato esterno".
Analogo responso negativo è attribuile alla quinta censura, ovvero a quella con cui l'appellante reitera di fatto la proposta eccezione di prescrizione ordinaria della domanda sulla scorta della pretesa decorrenza del termine ordinario dalla data del contratto del 23/2/2000 con conseguenziale ipotetica compiuta prescrizione il
23/2/2010, sostenendo poi la tesi della irrilevanza, agli effetti interruttivi, della incontestata racc. del 10/8/2006, in quanto successiva ad una sentenza di risoluzione del contratto, poi riformata da questa Corte con sentenza di nullità per vizio di forma del contratto quadro.
La tesi è destituita di fondamento logico e giuridico.
Deve, invero, evidenziarsi la infondatezza della ritenuta inefficacia interruttiva della racc. del 10/8/2006 essendo, come innanzi detto, il proposto diritto alla restituzione dei titoli, conseguenziale tanto alla dichiarata risoluzione del contatto in primo grado, quanto alla riformata decisione di questa Corte, con accertamento della nullità formale del contratto quadro di riferimento del rapporto contestato.
In secondo luogo, è pacifico che il termine prescrizionale non possa decorrere dalla data del contratto, seppure contestuale alla materiale consegna dei titoli oggetto di successiva richiesta restitutoria, ma dalla successiva pronuncia giudiziale propedeutica al diritto restitutorio, atteso che il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dal momento in cui il relativo diritto può essere fatto valere, configurabile, nel caso di specie, dalla sentenza risolutoria di primo grado ovvero da quella declaratoria della nullità contrattuale per vizio di forma operata da questa Corte con la sentenza del 2009
e quindi, anche a voler omettere l'effetto interruttivo della richiamata racc, del
10/8/2006, il deposito del ricorso introduttivo del 17/12/2014 era ampiamente nei termini della ordinaria prescrizione decennale.
Infine, a destituire di fondamento l'ultima censura, ovvero quella con cui si reitera l'eccezione di avvenuta usucapione breve ex art. 1161 c.c. che, in tesi, precluderebbe l'ammissibilità della domanda restitutoria, applicabile per il possesso in buona fede dei titoli in questione, anche in disparte, della corretta motivazione addotta al riguardo della relativa eccezione dal Tribunale secondo il quale, il comportamento assunto dal resistente nel contenzioso precedente il presente giudizio, ovvero quello di conseguire una pronuncia di illegittimità del rapporto contrattuale posto a monte della consegna dei titoli sarebbe ontologicamente incompatibile con la volontà di conseguirne la proprietà per il possesso continuato in buona fede degli stessi per il periodo continuato di dieci anni, in assenza di valida azione giudiziaria di controparte intesa a rivendicarne il possesso, è sufficiente valorizzare, nel caso di specie, l'inesistenza dell'inderogabile presupposto della buona fede possessoria protrattasi, ininterrottamente dalla data di consegna dei titoli del 23/2/2000 per dieci anni consecutivi.
La qualità predetta, invero, veniva ovviamente a cessare, ben prima del decorso decennale suddetto, atteso che già con la sentenza del Tribunale di Foggia del 2005, con cui si caducavano gli effetti del contratto di acquisto dei titoli, il,possessore degli stessi modificava la natura del possesso, ben sapendo che lo stesso, a sua richiesta, non fosse più legittimo, conseguendo alla dichiarata risoluzione del contratto, da una parte il conseguimento, a titolo risarcitorio, del prezzo d'acquisto versato e dall'altra l'obbligo di restituire i titoli alla CP 2 che li aveva venduti in base ad un titolo contrattuale ritenuto inefficace. Analogo effetto modificativo della qualità del possesso veniva poi prodotto dalla successiva sentenza del 2009 di questa Corte, venendo così a mancare il presupposto costitutivo della richiesta usucapione decennale, non essendosi protratto per il periodo predetto un incontestato possesso titolato ed in buona fede per l'ovvia ragione che la caducazione del titolo contrattuale mutava radicalmente la qualifica del possesso trasformandolo in detenzione senza titolo ed in evidente mala fede, precludendo, quindi, qualsiasi richiesta di avvenuta usucapione decennale ex art. 1161 c.c..
In definitiva, quindi, sulla scorta degli anzidetti rilievi, il gravame in esame è destinato ad un ineludibile ed integrale rigetto con le conseguenze di rito.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1
[...] avverso l'ordinanza, resa ex art.702 ter c.p.c., dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica in data 18/4/2020, pubblicata il successivo 20/4/2020, così
provvede:
1)Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante alla integrale refusione in favore della società appellata, in persona del suo legale rappresentante, delle competenze difensive del grado, liquidate le stesse, ritenuto il valore indeterminato della controversia, in complessivi €8.860,00
oltre accessori di legge;
3) Da atto della ricorrenza dei presupposti di legge per dichiarare l'appellante tenuto al pagamento, in favore dell'Erario, di una somma pari all'importo del contributo unificato già versato all'atto d'iscrizione del gravame.
Così deciso all'esito della Camera di consiglio in videoconferenza del 25/3/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo
Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota)