Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/03/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 167 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF - nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CE) in data 03/02/1987, residente in [...]T. FUSCO NR. 9 88046 LAMEZIA TERME e sig.ra
[...]
- CF - nata a MARCIANISE (CE) ed in data 14/04/1988, anche lei residente Parte_2 C.F._2 in VIA T. FUSCO NR. 9 88046 LAMEZIA TERME, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FERRARI FRANCESCO
- CF - elettivamente domiciliati presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in C.F._3 calce al ricorso congiunto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 17 marzo 2025”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 24/02/2025 - che i ricorrenti, in data 16/12/2013, contraevano matrimonio in Marcianise
(CE) secondo il rito concordatario, di seguito trascritto nei registri dello stato civile del relativo Comune, atto n. 153, parte II, serie A, anno 2013, con unione dalla quale nascevano due figli, ovvero , a Marcianise CP_1
(CE) ed in data il 26 marzo 2014 e , nato a [...] in data [...], entrambi Controparte_2
– dunque – allo stato ancora minorenni;
che, a causa del sopraggiungere di gravi contrasti legati ad insanabili incompatibilità caratteriali, tali da rendere non più tollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale, i coniugi erano alfine addivenuti alla concorde volontà di separarsi, alle condizioni congiunte meglio descritte nel ricorso introduttivo in atti.
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 167 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig. Parte_1
- CF - e sig.ra - CF - entrambi rappresentati C.F._1 Parte_2 C.F._2
e difesi dall'avv. FERRARI FRANCESCO - CF , giusta procura in atti e di cui al citato ricorso C.F._3 congiunto, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 25 febbraio 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi
“note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 18/03/2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che, all'interno del medesimo provvedimento, oltre agli adempimenti di natura processuale ivi descritti, era stato parimenti assegnato termine alle parti sino alla stessa data prevista per il deposito delle note scritte, per il deposito di dichiarazione sottoscritta dai coniugi separandi, con la quale gli stessi attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; 2) di avere letto le condizioni della separazione e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per separazione consensuale;
3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi e che le parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data 17 marzo 2025, sia le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza che le relative dichiarazioni a sostegno provenienti ai coniugi personalmente.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro ferma volontà di non più riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 17 marzo 2025 – in forma cartacea.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque 3
individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non conciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – ancora anche in parte minorenni e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Sussistono comunque giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 167 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF - nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]T. FUSCO NR. 9 88046 LAMEZIA TERME e sig.ra - CF Parte_2
- nata a MARCIANISE (CE) ed in data 14/04/1988, anche lei residente in [...]T. FUSCO C.F._2
NR. 9 88046 LAMEZIA TERME, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FERRARI FRANCESCO - CF
- elettivamente domiciliata presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce C.F._3 al ricorso congiunto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
Interventore ex lege -
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig. - CF Parte_1
- nato a [...], in data [...], residente a [...]T. FUSCO NR. 9 88046 C.F._1
LAMEZIA TERME e sig.ra - CF - nata a MARCIANISE (CE), in [...] Parte_2 C.F._2
14/04/1988, VIA T. FUSCO NR. 9 88046 LAMEZIA TERME - entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FERRARI
FRANCESCO - CF - giusta procura in atti e di cui al citato ricorso congiunto, alle seguenti C.F._3
e concordate condizioni:
1) i coniugi vivranno separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro;
2) i figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali provvederanno direttamente nei periodi di permanenza con i figli alle necessità quotidiane dei minori. Le spese di luce e gas della abitazione sita in Via T
Fusco nr. 9 nonché le straordinarie saranno a carico integrale del padre sig e, qualora non Parte_1 si tratti di spese necessarie ed urgenti, dovranno essere preventivamente concordate, tra cui anche le eventuali 4
spese mediche non previste dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, purché adeguatamente e previamente documentate;
3) Il diritto di visita e frequentazione tra il genitore non collocatario ed i figli minori, sarà regolato come di seguito esposto, tenendo conto dell'occupazione lavorativa espletata dal sig;
il sig Parte_1 Pt_1
provvederà a tenere con sé i figli minori a settimane alterne il sabato e la domenica dalle 08.00 di
[...] mattina e fino alle ore 16.00 provvedendo a riaccompagnarli presso la casa materna;
durante la settimana il sig. potrà comunque prendere con sé sempre ai medesimi orari già esposti per i fine Parte_1 settimana i figli i giorni di martedì e giovedì anche al fine di eventualmente portarli dai parenti paterni;
4) | genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunione tra di loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di loro;
inoltre - a tutela della figura paterna e materna - evitando di esprimere giudizi lesivi all'onore e alla reputazione l'uno dall'altro in presenza dei minori;
4) la casa coniugale sarà assegnata alla madre sig.ra con obbligo del sig. Parte_2 Pt_1
a trasferire la propria residenza e dimora entro e non oltre la data del 15/02/2025;
[...]
5) il marito corrisponderà alla moglie un assegno di mantenimento di euro 600,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, soggetti a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio del prossimo anno. L'importo dell'Assegno Unico sarà percepito interamente dal sig;
Parte_1
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marcianise (CE) – atto n. 153, parte II, serie A, anno 2013 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)