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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 23/09/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n.1054/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
VERBALE dell'UDIENZA di DISCUSSIONE (art. 420 c.p.c.) nella causa iscritta al R.G.L. n.
1054/2025 promossa da:
, ass. avv. SCAVONE MAURIZIO Parte_1
- PARTE RICORRENTE - contro
ass. avv. Controparte_1
- PARTE CONVENUTA –
OGGETTO: retribuzione
All'udienza del 23/09/2025 avanti il Giudice del Lavoro dott.ssa Magda D'Amelio compaiono con l'avv. Maurizio Scavone e per parte convenuta nessuno compare. Parte_1
Il giudice, verificata la regolarità della notifica telematica, perfezionatasi in data 27.6.2025, dichiara la contumacia di parte convenuta.
L'avv. Scavone insiste per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita alla discussione.
L'avv. Scavone discute la causa richiamando le conclusioni di cui al ricorso per i motivi ivi esposti.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n.1054/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 23/09/2025, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1054/2025 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv. MAURIZIO SCAVONE Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
c.f. Controparte_1 P.IVA_1
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: retribuzione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio chiedendone la condanna al Parte_1 Controparte_1 pagamento dell'importo di 3.423,13 a titolo di saldo del TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
A sostegno della propria pretesa ha dedotto che detto importo era stato trattenuto dal datore di lavoro in esecuzione di contratto di cessione del quinto dello stipendio egli che aveva concluso con a fronte del finanziamento concessogli. Tuttavia detto importo, sebbene trattenuto Controparte_2 dal datore di lavoro, non era poi stato versato alla finanziaria, la quale aveva provveduto a richiedere il dovuto al ricorrente. In conseguenza di ciò, secondo la tesi del ricorrente, la trattenuta risultava illegittima e conseguentemente egli aveva il diritto di ottenere il saldo del proprio TFR.
sebbene ritualmente convenuta in giudizio, non si è costituita ed è stata Controparte_1 dichiarata contumace.
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n.1054/2025
La domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi che seguono.
È provato documentalmente che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze di Controparte_1 dal 22.3.2021 al 31.1.2024 (cfr. contratti di lavoro e buste paga).
È poi in atti il contratto di finanziamento concluso dal ricorrente con in forza del quale CP_2
si è obbligato a restituire a l'importo complessivo di € 9.984 in 48 rate Parte_1 CP_2 mensili dell'importo di € 208 ciascuna mediante cessione del quinto dello stipendio.
Sono state altresì prodotte le buste paga da gennaio 2023 a dicembre 2023 dalle quali risulta la trattenuta mensile di € 208.
È stata, inoltre, prodotta la busta paga di marzo 2024, relativa al TFR, dal quale risulta a titolo di
“tratt 1/5 Stipendio” l'importo di € 3.423,13.
Secondo gli ordinari principi in materia di responsabilità contrattuale il creditore è onerato di provare la fonte del credito e di allegare l'inadempimento del debitore mentre quest'ultimo è onerato di provare di aver adempiuto esattamente la propria obbligazione ovvero il sorgere di fatti estintivi o modificativi della stessa.
Nel caso di specie il ricorrente ha provato la fonte del proprio credito (il rapporto di lavoro) e ha allegato l'inadempimento di parte convenuta, producendo altresì l'estratto conto dal quale CP_2 non risulta alcun versamento dell'importo di € 3.423,13 trattenuto sulla busta paga relativa al TFR e la comunicazione di che quantifica l'importo ancora dovuto alla data del 18.5.2024 in € CP_2
6.508,47. A fronte di ciò sarebbe stato onere di provare di aver versato Controparte_1
l'importo trattenuto sulla busta paga del TFR ad ovvero di averlo corrisposto al CP_2 lavoratore. Tuttavia, non costituendosi in giudizio, la società di è preclusa la possibilità di assolvere il proprio onere probatorio.
In virtù di quanto sopra esposto deve essere condannata a pagare al Controparte_1 ricorrente l'importo di € 3.423,13 a titolo di saldo del TFR oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, scaglione € 1.100 – 5.200, valori inferiori ai medi in ragione della semplicità della questione giuridica trattata e del limitato sforzo difensivo conseguente alla mancata costituzione in giudizio, omessa la fase istruttoria che non si è tenuta, in € 1.500, oltre rimborso spese forfettarie del 15%,
Iva e C.p.a. nonché € 49 per esposti
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Condanna a pagare ad l'importo di € 3.423,13 a Controparte_1 Parte_1 titolo di saldo del TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n.1054/2025
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.500, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre € 49 per contributo unificato.
Ivrea, 23 settembre 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
VERBALE dell'UDIENZA di DISCUSSIONE (art. 420 c.p.c.) nella causa iscritta al R.G.L. n.
1054/2025 promossa da:
, ass. avv. SCAVONE MAURIZIO Parte_1
- PARTE RICORRENTE - contro
ass. avv. Controparte_1
- PARTE CONVENUTA –
OGGETTO: retribuzione
All'udienza del 23/09/2025 avanti il Giudice del Lavoro dott.ssa Magda D'Amelio compaiono con l'avv. Maurizio Scavone e per parte convenuta nessuno compare. Parte_1
Il giudice, verificata la regolarità della notifica telematica, perfezionatasi in data 27.6.2025, dichiara la contumacia di parte convenuta.
L'avv. Scavone insiste per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita alla discussione.
L'avv. Scavone discute la causa richiamando le conclusioni di cui al ricorso per i motivi ivi esposti.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n.1054/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 23/09/2025, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1054/2025 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv. MAURIZIO SCAVONE Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
c.f. Controparte_1 P.IVA_1
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: retribuzione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio chiedendone la condanna al Parte_1 Controparte_1 pagamento dell'importo di 3.423,13 a titolo di saldo del TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
A sostegno della propria pretesa ha dedotto che detto importo era stato trattenuto dal datore di lavoro in esecuzione di contratto di cessione del quinto dello stipendio egli che aveva concluso con a fronte del finanziamento concessogli. Tuttavia detto importo, sebbene trattenuto Controparte_2 dal datore di lavoro, non era poi stato versato alla finanziaria, la quale aveva provveduto a richiedere il dovuto al ricorrente. In conseguenza di ciò, secondo la tesi del ricorrente, la trattenuta risultava illegittima e conseguentemente egli aveva il diritto di ottenere il saldo del proprio TFR.
sebbene ritualmente convenuta in giudizio, non si è costituita ed è stata Controparte_1 dichiarata contumace.
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n.1054/2025
La domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi che seguono.
È provato documentalmente che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze di Controparte_1 dal 22.3.2021 al 31.1.2024 (cfr. contratti di lavoro e buste paga).
È poi in atti il contratto di finanziamento concluso dal ricorrente con in forza del quale CP_2
si è obbligato a restituire a l'importo complessivo di € 9.984 in 48 rate Parte_1 CP_2 mensili dell'importo di € 208 ciascuna mediante cessione del quinto dello stipendio.
Sono state altresì prodotte le buste paga da gennaio 2023 a dicembre 2023 dalle quali risulta la trattenuta mensile di € 208.
È stata, inoltre, prodotta la busta paga di marzo 2024, relativa al TFR, dal quale risulta a titolo di
“tratt 1/5 Stipendio” l'importo di € 3.423,13.
Secondo gli ordinari principi in materia di responsabilità contrattuale il creditore è onerato di provare la fonte del credito e di allegare l'inadempimento del debitore mentre quest'ultimo è onerato di provare di aver adempiuto esattamente la propria obbligazione ovvero il sorgere di fatti estintivi o modificativi della stessa.
Nel caso di specie il ricorrente ha provato la fonte del proprio credito (il rapporto di lavoro) e ha allegato l'inadempimento di parte convenuta, producendo altresì l'estratto conto dal quale CP_2 non risulta alcun versamento dell'importo di € 3.423,13 trattenuto sulla busta paga relativa al TFR e la comunicazione di che quantifica l'importo ancora dovuto alla data del 18.5.2024 in € CP_2
6.508,47. A fronte di ciò sarebbe stato onere di provare di aver versato Controparte_1
l'importo trattenuto sulla busta paga del TFR ad ovvero di averlo corrisposto al CP_2 lavoratore. Tuttavia, non costituendosi in giudizio, la società di è preclusa la possibilità di assolvere il proprio onere probatorio.
In virtù di quanto sopra esposto deve essere condannata a pagare al Controparte_1 ricorrente l'importo di € 3.423,13 a titolo di saldo del TFR oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, scaglione € 1.100 – 5.200, valori inferiori ai medi in ragione della semplicità della questione giuridica trattata e del limitato sforzo difensivo conseguente alla mancata costituzione in giudizio, omessa la fase istruttoria che non si è tenuta, in € 1.500, oltre rimborso spese forfettarie del 15%,
Iva e C.p.a. nonché € 49 per esposti
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Condanna a pagare ad l'importo di € 3.423,13 a Controparte_1 Parte_1 titolo di saldo del TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n.1054/2025
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.500, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre € 49 per contributo unificato.
Ivrea, 23 settembre 2025
Il Giudice
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