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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 09/12/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 9 luglio 2025, iscritta al n. 1686 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA
nato a [...] il 1° dicembre 1988, c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Viterbo alla Via Caduti sul C.F._1
Lavoro n. 2 presso lo studio dell'avv. Luigi Gioiosi, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
elettivamente domiciliata in Orte (Viterbo) alla Via C.F._2
Garibaldi n. 51 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Fraticelli, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da atto introduttivo e modifica apportata all'udienza del 9 dicembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sigg.ri e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Controparte_1
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale nei confronti della loro figlia nata a [...] il Persona_1
3.10.2024 fuori dal matrimonio.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti condizioni:
“- disporre l'affidamento condiviso con collocazione prevalente della figlia minore presso la residenza materna sita ad Orte (VT) in Via dei Persona_1
Timonieri n. 7, con obbligo della stessa di comunicare, senza ritardo, eventuali cambi di residenza, disponendo altresì che le decisioni concernenti la salute,
l'educazione, la scuola ed in seguito le attività scolastiche ed extrascolastiche, rilascio di documenti, ivi compresa quella della carta di identità ed in generale tutte quelle relative all'ordinaria e straordinaria amministrazione siano assunte congiuntamente dai genitori;
- disporre che il diritto di visita padre-figlia sia disposto nel seguente modo: un pomeriggio a settimana da concordarsi tra i genitori, fatti salvi gli impegni lavorativi del padre ed in seguito quelli scolastici ed extrascolastici della minore, dalle ore
15,00 alle ore 20,00;
- in osservanza a quanto disposto dal provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Viterbo, i detti incontri dovranno avvenire in presenza degli operatori del servizio sociale competenti per territorio;
sempre nel rispetto di quanto disposto con il provvedimento del GIP, il padre potrà effettuare videochiamate alla piccola, utilizzando la utenza telefonica della sig.ra su tale scorta e come Per_1
comunicato nel corso della udienza del 29 aprile u.s., il padre potrà videochiamare ogni giorno, con il seguente orario: la mattina alle ore 12,30 e la sera alle ore 20,00; dopo il compimento del primo anno di età, ogni 15 giorni, la minore potrà trascorrere con il padre il fine settimana e precisamente dalle ore 15,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica immediatamente successiva;
il padre si farà carico di prendere la figlia dalla propria residenza e riaccompagnarla a casa della madre la pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
domenica immediatamente successiva;
per le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con la figlia un periodo di 15 giorni, continuativi o frazionati, con obbligo per lo stesso di comunicare alla madre, entro il 30 maggio di ogni anno, il periodo e la località di villeggiatura prescelta;
per le festività canoniche (Natale;
Capodanno, Epifania SQ e Lunedì dell'Angelo), queste verranno trascorse alternativamente con il padre o con la madre secondo una turnazione decisa di comune accordo dai genitori: in particolare, il Natale 2025 (dal 25.12 al 26.12) con il padre;
Capodanno 2025/26 (dal 31.12 al 1.01) con la madre;
Epifania 26
(dal 5.01 alle 17,00 del 06.01) con il padre;
SQ 26 (dalle ore 15,00 Sabato
Santo fino alle ore 20,00 della Domenica di SQ) con la madre e Lunedì dell'Angelo (dalle ore 20,00 della Domenica di SQ alle ore 20,00 del Lunedì dell'Angelo) con il padre. La piccola trascorrerà con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo e con la made il giorno del compleanno di quest'ultima; verserà, a titolo di mantenimento per la figlia minor Parte_1 Per_1
su apposito conto, la somma mensile di euro 250,00, entro il giorno 20 di ogni mese, rivalutabili Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Viterbo”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
All'udienza del 9 dicembre 2025, perdurando la misura custodiale degli arresti domiciliari a carico del le parti hanno concordato di integrare le condizioni Pt_1
stabilite nel ricorso con la seguente: “gli incontri tra il padre e la bambina avverrano presso gli uffici dei servizi sociali del comune di Orte previa calendarizzazione degli stessi e autorizzazione del Gup sino alla permanenza della misura cautelare degli arresti domiciliari”.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
2.- Il collegio, preso atto delle condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle condizioni concordate dalle parti, riportate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 4 di 4
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 9 luglio 2025, iscritta al n. 1686 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA
nato a [...] il 1° dicembre 1988, c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Viterbo alla Via Caduti sul C.F._1
Lavoro n. 2 presso lo studio dell'avv. Luigi Gioiosi, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
elettivamente domiciliata in Orte (Viterbo) alla Via C.F._2
Garibaldi n. 51 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Fraticelli, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da atto introduttivo e modifica apportata all'udienza del 9 dicembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sigg.ri e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Controparte_1
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale nei confronti della loro figlia nata a [...] il Persona_1
3.10.2024 fuori dal matrimonio.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti condizioni:
“- disporre l'affidamento condiviso con collocazione prevalente della figlia minore presso la residenza materna sita ad Orte (VT) in Via dei Persona_1
Timonieri n. 7, con obbligo della stessa di comunicare, senza ritardo, eventuali cambi di residenza, disponendo altresì che le decisioni concernenti la salute,
l'educazione, la scuola ed in seguito le attività scolastiche ed extrascolastiche, rilascio di documenti, ivi compresa quella della carta di identità ed in generale tutte quelle relative all'ordinaria e straordinaria amministrazione siano assunte congiuntamente dai genitori;
- disporre che il diritto di visita padre-figlia sia disposto nel seguente modo: un pomeriggio a settimana da concordarsi tra i genitori, fatti salvi gli impegni lavorativi del padre ed in seguito quelli scolastici ed extrascolastici della minore, dalle ore
15,00 alle ore 20,00;
- in osservanza a quanto disposto dal provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Viterbo, i detti incontri dovranno avvenire in presenza degli operatori del servizio sociale competenti per territorio;
sempre nel rispetto di quanto disposto con il provvedimento del GIP, il padre potrà effettuare videochiamate alla piccola, utilizzando la utenza telefonica della sig.ra su tale scorta e come Per_1
comunicato nel corso della udienza del 29 aprile u.s., il padre potrà videochiamare ogni giorno, con il seguente orario: la mattina alle ore 12,30 e la sera alle ore 20,00; dopo il compimento del primo anno di età, ogni 15 giorni, la minore potrà trascorrere con il padre il fine settimana e precisamente dalle ore 15,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica immediatamente successiva;
il padre si farà carico di prendere la figlia dalla propria residenza e riaccompagnarla a casa della madre la pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
domenica immediatamente successiva;
per le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con la figlia un periodo di 15 giorni, continuativi o frazionati, con obbligo per lo stesso di comunicare alla madre, entro il 30 maggio di ogni anno, il periodo e la località di villeggiatura prescelta;
per le festività canoniche (Natale;
Capodanno, Epifania SQ e Lunedì dell'Angelo), queste verranno trascorse alternativamente con il padre o con la madre secondo una turnazione decisa di comune accordo dai genitori: in particolare, il Natale 2025 (dal 25.12 al 26.12) con il padre;
Capodanno 2025/26 (dal 31.12 al 1.01) con la madre;
Epifania 26
(dal 5.01 alle 17,00 del 06.01) con il padre;
SQ 26 (dalle ore 15,00 Sabato
Santo fino alle ore 20,00 della Domenica di SQ) con la madre e Lunedì dell'Angelo (dalle ore 20,00 della Domenica di SQ alle ore 20,00 del Lunedì dell'Angelo) con il padre. La piccola trascorrerà con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo e con la made il giorno del compleanno di quest'ultima; verserà, a titolo di mantenimento per la figlia minor Parte_1 Per_1
su apposito conto, la somma mensile di euro 250,00, entro il giorno 20 di ogni mese, rivalutabili Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Viterbo”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
All'udienza del 9 dicembre 2025, perdurando la misura custodiale degli arresti domiciliari a carico del le parti hanno concordato di integrare le condizioni Pt_1
stabilite nel ricorso con la seguente: “gli incontri tra il padre e la bambina avverrano presso gli uffici dei servizi sociali del comune di Orte previa calendarizzazione degli stessi e autorizzazione del Gup sino alla permanenza della misura cautelare degli arresti domiciliari”.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
2.- Il collegio, preso atto delle condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle condizioni concordate dalle parti, riportate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 4 di 4