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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 16/05/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Rel./Est.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1993/2024 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c.,
promosso congiuntamente da
(C.F.: ), nato a [...], l'[...] e residente Parte_1 C.F._1
in Chivasso (TO) – Via Italia, n. 9,
elettivamente domiciliato in Torino, Via Mercantini, n. 5, presso lo studio degli avv.ti
Fabio Deorsola e Giovanni Dionisio che lo rappresentano per procura in atti;
e
(C.F.: ), nata a [...], il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...],
elettivamente domiciliata in Torino, Corso Giacomo Matteotti, n. 38, presso lo studio dell'
avv. Maria Frezza che la rappresenta per procura in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
conclusioni congiunte
“1. Assegnare la casa sita in Chivasso, Via Italia, n. 9 identificata catastalmente al Foglio 21
Numero 1380 sub 16, adibita ad abitazione familiare e di proprietà di entrambe le parti, a-la IG.ra (oltre a tutti gli arredi, ad eccezione degli effetti personali e dei beni del Dr. Parte_2
che verranno individuati autonomamente dalle parti e prelevati previo congruo avviso. Pt_1
La IGnora vi abiterà con i tre figli ( minorenne, e maggiorenni Pt_2 Per_1 Persona_2 Per_3
non economicamente autonomi).
L'assegnazione è estesa altresì al garage pertinenziale (di proprietà della sola IG.ra Pt_2
dell'immobile predetto.
Le parti danno atto che il Dr. si allontanerà dall'immobile entro giorni 7 dal Parte_1
deposito del presente ricorso congiunto, portando seco i soli beni personali e consegnando alla
signora contestualmente le chiavi di accesso all'abitazione e comunicando le credenziali di Pt_2
accesso di tutte le componenti digitali e telematiche (ad esempio sistema di videosorveglianza e
applicativi di domotica e automazione) di cui è dotata l'abitazione.
2 Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità Per_1
genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione. avrà collocazione prevalente, Per_1
nonché residenza anagrafica, presso l'abitazione materna;
il padre potrà vederlo e tenerlo con sé
secondo il seguente calendario minimo:
- A fine settimana alterni, dalle ore 20,00 del venerdì fino al lunedì mattina, con
accompagnamento presso l'istituto scolastico.
- Nella settimana il cui week-end non è di sua spettanza, il martedì, dalle ore 19,00 alle ore
23,00, ed il giovedì dalle ore 19,00, quest'ultimo con pernottamento e riaccompagnamento
presso l'istituto scolastico il mattino successivo.
- Nella settimana il cui week-end è di sua spettanza, il martedì, dalle 19,00, con
pernottamento.
- Alternanza annuale delle vacanze pasquali con quelle di carnevale, ed alternanza delle
singole festività infrasettimanali. Le festività di Pasqua del 2025 saranno di spettanza del
padre.
- Alternanza annuale dei periodi 23-30 dicembre sera e 30 dicembre sera - 5 gennaio, con
diritto del genitore che non gode del primo periodo di tenere con sé il figlio il giorno della
Vigilia. Natale 2024 con la madre. - Tre settimane anche non consecutive, nelle vacanze scolastiche estive, da concordarsi entro
il 31 maggio di ogni anno;
analogo periodo esclusivo spetterà alla madre.
3. Le parti convengono che il corrisponda, a far data dal mese di agosto 2024 incluso, CP_1
a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, l'importo mensile di euro 2.000,00, oltre
rivalutazione annuale secondo indice Istat.
Il predetto importo verrà erogato come segue:
a) Euro 800,00 mensili per (minorenne), corrisposti in favore della IG.ra Per_1 Pt_2
tramite accredito su conto corrente (IBAN IT 54 Z 03062 34210 0000 0284 7956).
b) Euro 600,00 mensili ciascuno per e (maggiorenni ma non Persona_2 Per_3
economicamente indipendenti), di cui euro 800,00 complessivi per i due figli corrisposti in favore
della IG.ra ed euro 200,00 corrisposti direttamente a ciascun figlio. Pt_2
4.Laddove dovesse locare un'immobile per motivi di studio (ivi compresi corsi di Persona_2
formazione professionale, master, tirocini, stage et similia), verranno meno per la ragazza le regole
di cui al punto 3 ed il Dr. sosterrà integralmente, e per l'intera durata del percorso Pt_1
universitario (e post-universitario) scelto, tale voce di spesa (comprensiva di canone di locazione
ed accessori, da concordarsi preventivamente nel suo am-montare); in tale ipotesi, il Dr. Pt_1
integrerà l'onere locatizio di cui sopra corrispondendo euro 400,00 mensili direttamente alla figlia,
ed euro 200,00 mensili alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinario della Pt_2
ragazza.
Le parti convengono che gli oneri di cui al presente punto previsti per saranno Persona_2
garantiti anche ai figli e , sussistendone i presupposti. Per_3 Per_1
5. Le spese straordinarie riferite ai figli, come da protocollo d'intesa applicato presso questo
Tribunale, verranno integralmente sostenute dal Dr. Pt_1
6. Il dr. continuerà altresì a farsi carico per intero di tutte le spese di gestione ordinaria Pt_1
dell'immobile adibito ad abitazione familiare, della tassa rifiuti sull'immobile, nonché al
pagamento delle bollette (che si impegna ed obbliga a volturare in capo a sé entro 15 gg. dal deposito
del ricorso) per fornitura di gas, energia elettrica, abbonamento Netflix, internet, sim telefoniche
dei figli. Il dr. si impegna ed obbliga altresì a provvedere alla retribuzione delle prestazioni Pt_1 di lavoro della collaboratrice domestica presso l'abitazione familiare, limitatamente alle giornate
del martedì, del mercoledì e del giovedì per la durata di 3 ore per ciascuna giornata lavorativa.
7. Il Dr. si onererà integralmente del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile adibito Pt_1
ad abitazione familiare, con rinuncia al diritto alla ripetizione delle somme anticipate per la quota
di spettanza della IG.ra fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, se Pt_2
conviventi con la madre. Da quel momento, le parti sosterranno equamente il predetto mutuo,
assumendo le decisioni che riterranno più opportune sul bene in comproprietà.
8. I IG.ri e convengono che i risparmi cointestati ed alimentati da entrambe le Pt_1 Pt_2
parti delle somme derivanti dal riscatto totale del Piano di Accumulo cointestato verranno ripartiti
in parti uguali entro gg. 15 dal deposito del presente ricorso.
9. Le spese di lite sono interamente compensate con rinuncia reciproca alla solidarietà
professionale”
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 13.9.2024, e hanno Parte_1 Parte_2
premesso che:
- hanno convissuto more uxorio per circa 23 anni, allorquando sono venuti meno i presupposti a fondamento della vita di coppia;
- da detta unione sono nati i figli: , a Torino, il 26/11/2001, maggiorenne Persona_4
ma non ancora indipendente, , a Torino, il 2/12/2005, maggiorenne Persona_5
ma non ancora economicamente indipendente e , a Torino, il 9/03/2010, Persona_6
minorenne.
- intendevano pertanto regolare i loro rapporti nell'interesse dei figli maggiorenni e non ancora economicamente indipendenti e del figlio minorenne;
Sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs. 154/2013, in quanto:
a) è attribuita al Tribunale ordinario – ai sensi del comma 2 dell'art. 38 disp. att. c.p.c. –
l'emissione di tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, con applicazione degli artt.
737 e segg. c.p.c. in quanto compatibili;
b) sono di competenza del Tribunale ordinario, in mancanza di attribuzione ad altra autorità giudiziaria (segnatamente ai sensi del primo comma dell'art. 38 disp. att. c.p.c.)
i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c., ivi compresi quelli in tema di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (art. 337 quinquies c.c.);
E' stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento della richiesta congiunta (in data 8.11.2024).
Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., non si riteneva necessario procedere all'ascolto del minore, prendendo il Tribunale atto dell'accordo dei genitori sull'affidamento della prole.
Le condizioni concordate dalle parti riguardanti l'affidamento ed il mantenimento della prole e la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra i genitori, possono essere integralmente recepite dal Collegio in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”, garantendo alla prole pari accesso ad entrambe le figure genitoriali);
In considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vanno compensate tra le medesime (come richiesto);
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sul ricorso congiunto delle parti, visto il parere del P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, così provvede:
1. Assegna la casa sita in Chivasso, Via Italia, n. 9 identificata catastalmente al Foglio 21
Numero 1380 sub 16, adibita ad abitazione familiare e di proprietà di entrambe le parti,
alla IG.ra (oltre a tutti gli arredi, ad eccezione degli effetti personali e dei Parte_2
beni del Dr. che verranno individuati autonomamente dalle parti e prelevati Pt_1
previo congruo avviso.
La IGnora vi abiterà con i tre figli ( minorenne, e Pt_2 Per_1 Persona_2 Per_3
maggiorenni non economicamente autonomi). L'assegnazione è estesa altresì al garage pertinenziale (di proprietà della sola IG.ra Pt_3
[..
) dell'immobile predetto.
Dà atto che le parti hanno dichiarato che il Dr. si è allontanato Parte_1
dall'immobile entro giorni 7 dal deposito del ricorso congiunto, portando seco i soli beni personali e consegnando alla signora contestualmente le chiavi di accesso Pt_2
all'abitazione e comunicando le credenziali di accesso di tutte le componenti digitali e telematiche (ad esempio sistema di videosorveglianza e applicativi di domotica e automazione) di cui è dotata l'abitazione.
2 Affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio separato della Per_1
responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione. avrà Per_1
collocazione prevalente, nonché residenza anagrafica, presso l'abitazione materna;
il padre potrà veder-lo e tenerlo con sé secondo il seguente calendario minimo:
- A fine settimana alterni, dalle ore 20,00 del venerdì fino al lunedì mattina, con accompagnamento presso l'istituto scolastico.
- Nella settimana il cui week-end non è di sua spettanza, il martedì, dalle ore 19,00
alle ore 23,00, ed il giovedì dalle ore 19,00, quest'ultimo con pernottamento e riaccompagnamento presso l'istituto scolastico il mattino successivo.
- Nella settimana il cui week-end è di sua spettanza, il martedì, dalle 19,00, con pernottamento.
- Alternanza annuale delle vacanze pasquali con quelle di carnevale, ed alternanza delle singole festività infrasettimanali. Le festività di Pasqua del 2025 saranno di spettanza del padre.
- Alternanza annuale dei periodi 23-30 dicembre sera e 30 dicembre sera - 5 gennaio,
con diritto del genitore che non gode del primo periodo di tenere con sé il figlio il giorno della Vigilia. Natale 2024 con la madre.
- Tre settimane anche non consecutive, nelle vacanze scolastiche estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
analogo periodo esclusivo spetterà
alla madre.
3. Dispone che il corrisponda, a far data dal mese di agosto 2024 incluso, a CP_1
titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, l'importo mensile di euro 2.000,00, oltre rivalutazione annuale secondo indice Istat.
Il predetto importo verrà erogato come segue:
a) Euro 800,00 mensili per (minorenne), corrisposti in favore della IG.ra Per_1 Pt_2
tramite accredito su conto corrente (IBAN IT 54 Z 03062 34210 0000 0284 7956).
b) Euro 600,00 mensili ciascuno per e (maggiorenni ma non Persona_2 Per_3
economicamente indipendenti), di cui euro 800,00 complessivi per i due figli corrisposti in favore della IG.ra ed euro 200,00 corrisposti direttamente a ciascun figlio. Pt_2
4. Dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che laddove dovesse Persona_2
locare un'immobile per motivi di studio (ivi compresi corsi di formazione professionale,
master, tirocini, stage et similia), verranno meno per la ragazza le regole di cui al punto
3 ed il Dr. sosterrà integralmente, e per l'intera durata del percorso universitario Pt_1
(e post-universitario) scelto, tale voce di spesa (comprensiva di canone di locazione ed accessori, da concordarsi preventivamente nel suo ammontare); in tale ipotesi, il Dr.
integrerà l'onere locatizio di cui sopra corrispondendo euro 400,00 mensili Pt_1
direttamente alla figlia, ed euro 200,00 mensili alla IG.ra a titolo di contributo al Pt_2
mantenimento ordinario della ragazza.
Le parti convengono che gli oneri di cui al presente punto previsti per Persona_2
saranno garantiti anche ai figli e , sussistendone i presupposti. Per_3 Per_1
5. Dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che le spese straordinarie riferite ai figli, come da protocollo d'intesa applicato presso questo Tribunale, verranno integralmente sostenute dal Dr. . Pt_1
6. Dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che il dr. continuerà Pt_1
altresì a farsi carico per intero di tutte le spese di gestione ordinaria dell'immobile adibito ad abitazione familiare, della tassa rifiuti sull'immobile, nonché al pagamento delle bollette (che si impegna ed obbliga a volturare in capo a sé entro 15 gg. dal deposito del ricorso) per fornitura di gas, energia elettrica, abbonamento Netflix, internet, sim telefoniche dei figli. Il dr. si impegna ed obbliga altresì a provvedere alla Pt_1 retribuzione delle prestazioni di lavoro della collaboratrice domestica presso l'abitazione familiare, limitatamente alle giornate del martedì, del mercoledì e del giovedì per la durata di 3 ore per ciascuna giornata lavorativa.
7. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il Dr. si onererà Pt_1
integralmente del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione familiare, con rinuncia al diritto alla ripetizione delle somme anticipate per la quota di spettanza della IG.ra fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei Pt_2
figli, se conviventi con la madre. Da quel momento, le parti sosterranno equamente il predetto mutuo, assumendo le decisioni che riterranno più opportune sul bene in comproprietà.
8. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che i IG.ri e Pt_1 Pt_2
convengono che i risparmi cointestati ed alimentati da entrambe le parti delle somme derivanti dal riscatto totale del Piano di Accumulo cointestato verranno ripartiti in parti uguali entro gg. 15 dal deposito del presente ricorso.
9. Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 9 maggio 2025
IL GIUDICE REL./EST.
Rossella Mastropietro
IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
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