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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/10/2025, n. 2343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2343 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 11272/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei Giudici VI MA Presidente rel. Stefania Caparello Giudice Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 11272/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MALERBA Parte_1 C.F._1 CARLOTTA, elettivamente domiciliato presso il difensore e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 MALERBA CARLOTTA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MALERBA CARLOTTA
PARTI RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti con note scritte depositate in data 16/10/2025 hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data 03/09/2025.
Il Collegio sentito il relatore;
esaminati gli atti e i documenti di causa nonché il parere espresso dal Pubblico Ministero;
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 bis comma 5 cpc depositato in data 03/09/2025 da Parte_1
;
[...] Controparte_1
pagina 1 di 2
ritenuto che
dalla relazione tra le parti è nato il figlio in data 24/07/2022 a Peschiera (VR); Per_1
ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente al mantenimento del figlio minore e alle condizioni di affidamento dello stesso possa essere recepito, apparendo equo e legittimo e rispondente agli interessi del minore;
ritenuto che in relazione all'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle condizioni di affidamento del figlio in base al disposto dell'art. 473 bis n. 4 comma 3 cpc all'ascolto del minore si procede solo se necessario e nel caso di specie difetti tale presupposto;
visto il parere del P.M.;
valutato che la soluzione concordata del procedimento induce alla compensazione fra le parti delle spese del procedimento.
P.Q.M.
così provvede:
1. dispone in punto di affido, collocamento, modalità di visita e contribuzione al mantenimento del figlio minore recependo l'accordo raggiunto dalle parti di cui al ricorso congiunto Per_1 depositato in data 03/09/2025, confermato in sede di note scritte depositate in data 16/10/2025, da intendersi qui integralmente richiamato.
2. Prende atto degli ulteriori accordi delle parti.
3. Compensa integralmente le spese del procedimento.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio della prima sezione civile del 24.10.2025 su relazione della Presidente rel. VI MA
La Presidente rel.
VI MA
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei Giudici VI MA Presidente rel. Stefania Caparello Giudice Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 11272/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MALERBA Parte_1 C.F._1 CARLOTTA, elettivamente domiciliato presso il difensore e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 MALERBA CARLOTTA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MALERBA CARLOTTA
PARTI RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti con note scritte depositate in data 16/10/2025 hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data 03/09/2025.
Il Collegio sentito il relatore;
esaminati gli atti e i documenti di causa nonché il parere espresso dal Pubblico Ministero;
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 bis comma 5 cpc depositato in data 03/09/2025 da Parte_1
;
[...] Controparte_1
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ritenuto che
dalla relazione tra le parti è nato il figlio in data 24/07/2022 a Peschiera (VR); Per_1
ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente al mantenimento del figlio minore e alle condizioni di affidamento dello stesso possa essere recepito, apparendo equo e legittimo e rispondente agli interessi del minore;
ritenuto che in relazione all'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle condizioni di affidamento del figlio in base al disposto dell'art. 473 bis n. 4 comma 3 cpc all'ascolto del minore si procede solo se necessario e nel caso di specie difetti tale presupposto;
visto il parere del P.M.;
valutato che la soluzione concordata del procedimento induce alla compensazione fra le parti delle spese del procedimento.
P.Q.M.
così provvede:
1. dispone in punto di affido, collocamento, modalità di visita e contribuzione al mantenimento del figlio minore recependo l'accordo raggiunto dalle parti di cui al ricorso congiunto Per_1 depositato in data 03/09/2025, confermato in sede di note scritte depositate in data 16/10/2025, da intendersi qui integralmente richiamato.
2. Prende atto degli ulteriori accordi delle parti.
3. Compensa integralmente le spese del procedimento.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio della prima sezione civile del 24.10.2025 su relazione della Presidente rel. VI MA
La Presidente rel.
VI MA
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