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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/09/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3383/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca CAPUTO Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice estensore dott. Alessandro CARRA Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n.r.g. 3383/2024 V.G., avente ad oggetto: “Separazione consensuale e divorzio” e vertente TRA (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), il primo, rappresentato e difeso dall'avv. Donato De Giorgi, la C.F._2 seconda, dall'avv. Selene Mariano, entrambi procuratori domiciliatari;
- Ricorrenti- Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 01.07.2025 Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso congiunto, depositato in data 30.07.2024, e Parte_1
rappresentando di aver contratto matrimonio in data 01.09.2017 e di Parte_2 non aver generato figli, chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza condizioni. Il Tribunale di Lecce, disposta la comparizione dei coniugi all'udienza del 15.10.2024 ove quest'ultimi si riportavano al ricorso introduttivo, con sentenza n. 496/2024, pubblicata in data 31.12.2024, omologava la separazione personale alle condizioni dagli stessi predisposte e, con coeva ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza del 01.07.2025, svolta in modalità cartolare, le parti si riportavano al contenuto del ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento.
**** **** **** Oggetto del presente giudizio è la domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...]. Parte_2
La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) L.n.898/1970.
1 Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi in Maglie il 01.09.2017, è intervenuta separazione personale omologata dal Tribunale civile di Lecce con sentenza n. 496/2024 pubblicata in data 31.12.2024. Dal giorno della comparizione dinanzi al Giudice della separazione sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. Nulla sulle spese avendo le parti depositato ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato il 30.07.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Maglie il 01.09.2017 da nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 Parte_2
Maglie il 28.08.1980 (Atto di matrimonio n. 32, Parte II, Serie A, Anno 2017);
2) ordina alla Cancelleria di comunicare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Maglie la presente sentenza per gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 396/2000;
3) nulla sulle spese. Lecce, 17.09.2025 Il Giudice estensore La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Francesca CAPUTO
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca CAPUTO Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice estensore dott. Alessandro CARRA Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n.r.g. 3383/2024 V.G., avente ad oggetto: “Separazione consensuale e divorzio” e vertente TRA (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), il primo, rappresentato e difeso dall'avv. Donato De Giorgi, la C.F._2 seconda, dall'avv. Selene Mariano, entrambi procuratori domiciliatari;
- Ricorrenti- Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 01.07.2025 Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso congiunto, depositato in data 30.07.2024, e Parte_1
rappresentando di aver contratto matrimonio in data 01.09.2017 e di Parte_2 non aver generato figli, chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza condizioni. Il Tribunale di Lecce, disposta la comparizione dei coniugi all'udienza del 15.10.2024 ove quest'ultimi si riportavano al ricorso introduttivo, con sentenza n. 496/2024, pubblicata in data 31.12.2024, omologava la separazione personale alle condizioni dagli stessi predisposte e, con coeva ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza del 01.07.2025, svolta in modalità cartolare, le parti si riportavano al contenuto del ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento.
**** **** **** Oggetto del presente giudizio è la domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...]. Parte_2
La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) L.n.898/1970.
1 Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi in Maglie il 01.09.2017, è intervenuta separazione personale omologata dal Tribunale civile di Lecce con sentenza n. 496/2024 pubblicata in data 31.12.2024. Dal giorno della comparizione dinanzi al Giudice della separazione sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. Nulla sulle spese avendo le parti depositato ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato il 30.07.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Maglie il 01.09.2017 da nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 Parte_2
Maglie il 28.08.1980 (Atto di matrimonio n. 32, Parte II, Serie A, Anno 2017);
2) ordina alla Cancelleria di comunicare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Maglie la presente sentenza per gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 396/2000;
3) nulla sulle spese. Lecce, 17.09.2025 Il Giudice estensore La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Francesca CAPUTO
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