Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 1803
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle di pagamento

    L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha depositato le relate di notifica delle cartelle, provandone la rituale esecuzione.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale del credito

    L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha dimostrato la notifica di atti interruttivi della prescrizione, quali intimazioni di pagamento e comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e insussistenza del presupposto del contributo consortile

    Poiché le cartelle di pagamento presupposte sono state ritualmente notificate, non è consentito alla Corte di pronunciarsi nel merito delle stesse, essendo atti autonomamente impugnabili che la ricorrente avrebbe dovuto contestare nei termini di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 1803
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1803
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo