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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1803/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARRI GUGLIELMO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16824/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Resistente_1 - PIVA_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249090728481000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110209228423000 CONSORZIO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120297545751000 CONSORZIO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220136359581000 CONSORZIO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1026/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente proposto la Società Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720249090728481000 con riferimento solo alle sottese cartelle di pagamento n.
09720110209228423000, n. 09720120297545751000 e n. 09720220136359581000 relative a contributi consortili per gli anni 2011, 2012 e 2022.
A sostegno dell'impugnazione la Società ricorrente ha eccepito le seguenti censure:
- Nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
- Nullità dell'intimazione di pagamento per asserita decorrenza del termine prescrizione quinquennale del credito stante la mancata esecuzione di atti interruttivi idonei a far decorrere il termine prescrizionale;
- Nullità della cartella di pagamento per asserito difetto di motivazione sostanziale della cartella ed insussistenza del presupposto sotteso al pagamento del contributo consortile.
Si è costituito l'Ufficio Agenzia delle Entrate – Riscossione richiedendo il rigetto integrale del ricorso.
Si è costituito il Consorzio Resistente_1 richiedendo il rigetto integrale del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte il ricorso infondato per i motivi di seguito elencati.
La Società ricorrente eccepisce l'omessa notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione impugnata e segnatamente:
cartella di pagamento n. 09720110209228423000; cartella di pagamento n. 09720120297545751000; cartella di pagamento n. 09720220136359581000.
Ebbene, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha depositato in atti le relate di notifica delle predette cartelle, dalle quali risulta che:
la cartella di pagamento n. 09720110209228423000 è stata notificata in data 26.10.2012 nelle mani della sig.ra Nominativo_2, qualificatasi come addetta al ritiro;
la cartella di pagamento n. 09720120297545751000 risulta notificata a persona qualificatasi come addetta all'ufficio in data 09.10.2012; la cartella di pagamento n. 09720220136359581000 risulta notificata a mezzo PEC in data 20.09.2022.
Per quanto sopra risulta dunque provata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, con conseguente infondatezza della censura proposta sul punto.
Neppure può essere accolta la censura relativa alla asserita intervenuta prescrizione del credito, avendo l'Agenzia delle Entrate – Riscossione dimostrato la notifica di atti idonei a interrompere il termine prescrizionale, ed in particolare:
intimazione di pagamento n. 09720139204489827/000, relativa alla cartella n. 09720110209228423000, notificata in data 29.11.2013; intimazione di pagamento n. 09720189013806372/000, relativa, tra le altre, alle cartelle n.
09720110209228423000 e n. 09720120297545751000, notificata in data 26.01.2018; comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa, tra le altre, alle cartelle n.
09720110209228423000 e n. 09720120297545751000 notificata in data 04.07.2019.
Atteso quanto sopra, deve evidenziarsi che la ricorrente può impugnare l'intimazione di pagamento unicamente per vizi propri dell'atto, mentre, in presenza della rituale notifica degli atti presupposti, non è consentito a questa Corte esprimersi nel merito delle stesse, trattandosi di atti autonomamente impugnabili che la ricorrente avrebbe dovuto contestare nei termini di legge.
Ne consegue che anche la censura di difetto di motivazione e di insussistenza dei presupposti sostanziali del contributo consortile deve essere respinta.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso come in motivazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 300,00 oltre accessori se dovuti.
Roma 16/1/2026
Il Giudice
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARRI GUGLIELMO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16824/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Resistente_1 - PIVA_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249090728481000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110209228423000 CONSORZIO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120297545751000 CONSORZIO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220136359581000 CONSORZIO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1026/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente proposto la Società Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720249090728481000 con riferimento solo alle sottese cartelle di pagamento n.
09720110209228423000, n. 09720120297545751000 e n. 09720220136359581000 relative a contributi consortili per gli anni 2011, 2012 e 2022.
A sostegno dell'impugnazione la Società ricorrente ha eccepito le seguenti censure:
- Nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
- Nullità dell'intimazione di pagamento per asserita decorrenza del termine prescrizione quinquennale del credito stante la mancata esecuzione di atti interruttivi idonei a far decorrere il termine prescrizionale;
- Nullità della cartella di pagamento per asserito difetto di motivazione sostanziale della cartella ed insussistenza del presupposto sotteso al pagamento del contributo consortile.
Si è costituito l'Ufficio Agenzia delle Entrate – Riscossione richiedendo il rigetto integrale del ricorso.
Si è costituito il Consorzio Resistente_1 richiedendo il rigetto integrale del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte il ricorso infondato per i motivi di seguito elencati.
La Società ricorrente eccepisce l'omessa notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione impugnata e segnatamente:
cartella di pagamento n. 09720110209228423000; cartella di pagamento n. 09720120297545751000; cartella di pagamento n. 09720220136359581000.
Ebbene, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha depositato in atti le relate di notifica delle predette cartelle, dalle quali risulta che:
la cartella di pagamento n. 09720110209228423000 è stata notificata in data 26.10.2012 nelle mani della sig.ra Nominativo_2, qualificatasi come addetta al ritiro;
la cartella di pagamento n. 09720120297545751000 risulta notificata a persona qualificatasi come addetta all'ufficio in data 09.10.2012; la cartella di pagamento n. 09720220136359581000 risulta notificata a mezzo PEC in data 20.09.2022.
Per quanto sopra risulta dunque provata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, con conseguente infondatezza della censura proposta sul punto.
Neppure può essere accolta la censura relativa alla asserita intervenuta prescrizione del credito, avendo l'Agenzia delle Entrate – Riscossione dimostrato la notifica di atti idonei a interrompere il termine prescrizionale, ed in particolare:
intimazione di pagamento n. 09720139204489827/000, relativa alla cartella n. 09720110209228423000, notificata in data 29.11.2013; intimazione di pagamento n. 09720189013806372/000, relativa, tra le altre, alle cartelle n.
09720110209228423000 e n. 09720120297545751000, notificata in data 26.01.2018; comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa, tra le altre, alle cartelle n.
09720110209228423000 e n. 09720120297545751000 notificata in data 04.07.2019.
Atteso quanto sopra, deve evidenziarsi che la ricorrente può impugnare l'intimazione di pagamento unicamente per vizi propri dell'atto, mentre, in presenza della rituale notifica degli atti presupposti, non è consentito a questa Corte esprimersi nel merito delle stesse, trattandosi di atti autonomamente impugnabili che la ricorrente avrebbe dovuto contestare nei termini di legge.
Ne consegue che anche la censura di difetto di motivazione e di insussistenza dei presupposti sostanziali del contributo consortile deve essere respinta.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso come in motivazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 300,00 oltre accessori se dovuti.
Roma 16/1/2026
Il Giudice