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Sentenza 29 febbraio 2024
Sentenza 29 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 29/02/2024, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2024 |
Testo completo
N.R.G. 849/2023
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e
RT
PARTE RESISTENTE Oggi 29/02/2024, alle ore 11:30, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per la dott.ssa Tasca Carolina in sostituzione dell'Avv. BALESTRO SILVIA, giusta delega Parte_1 scritta che deposita. Per l'avv. Caravelli in RT sostituzione dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTO, giusta delega scritta esibita in udienza ed acquisita agli atti. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Fa presente che la giusta causa non sarebbe stata dimostrata. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 849/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. BALESTRO SILVIA, Parte_1 C.F._1
è elett forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), RT P.IVA_1 tudio è e domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 14/12/2023, ha adito il Tribunale di Lodi Parte_1 in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con RT
, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “nel merito 1) accertare e dichiarare il
[...] diritto della signora a percepire il trattamento di x art. 1, d.lgs. 22/2015, per tutti i motivi esposti in ricorso;
Pt_1 Org_1 per l'effetto 2) condannare in persona del presidente pro tempore, a Controparte_2 corrispondere alla signora il trattamento di x art. 1, d.lgs. 22/2015 non corrisposto nella misura complessiva Pt_1 Org_1 di euro 16.831,76 (con importo iniziale di euro 1.108,03) per 530 giorni ovvero nella misura e per la durata diversa che sarà ritenuta anche di giustizia;
3) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, ex DM
55/2014, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti;
4) con sentenza esecutiva”.
Si è ritualmente costituito in giudizio RT
, rassegnando le seguenti conclusioni: “voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: nel
[...] merito, rigettare il ricorso e tutte le domande proposte nei confronti dell in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via CP_1 subordinata, nella denegata e non ritenuta ipotesi di accoglimento della domanda, si chiede che l quale erogatore della CP_1 prestazione, accerti e dichiari l'esatto importo della da liquidare. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. Org_1
La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni che si verranno a spiegare.
1 In data 23.12.2022 presentava domanda per l'accesso alla Naspi ex d.lgs. del 4 marzo 2015, n. Parte_1
22 (v. doc. n. 1 ric.). CP_
– sede di Milano Est, rigettava in sede amministrativa la domanda con la seguente motivazione: “la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni non da diritto alla concessione del trattamento in oggetto” (v. doc. n. 7 ric.).
Proposto ricorso avverso la decisione in sede amministrativa (v. doc. n. 8 ric.), il Comitato Provinciale CP_ deliberava la reiezione del ricorso con la seguente motivazione: “la circolare n. 94/2015 al punto 2.2 (a - stato di disoccupazione) prevede quanto segue: “Lo stato di disoccupazione deve essere involontario. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori il cui rapporto sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale" e al punto 2.2. (a 1. giusta causa) che interviene “dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda (art. 2112 co 4 codice civile); dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le
“comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall'art. 2103 codice civile.”; nel caso di specie, la ricorrente, ha inoltrato solo la raccomandata a mano con cui l'azienda le comunicava la cessione del ramo d'azienda, con conseguente chiusura della sede di e relativo spostamento della stessa alla sede di Brescia e il modulo di cessazione per dimissioni, Parte_2 inoltre, alla lavoratrice viene assicurata la stessa mansione e il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL applicato, restando invariate, ad eccezione della sede di lavoro, le altre condizioni di lavoro pattuite;
è stato chiesto alla ricorrente di inoltrare documentazione probante del licenziamento per giusta causa, ma ad oggi non ha prodotto quanto richiesto;
anche dall' Org_2 presente in procedura risulta che la ricorrente si è dimessa;
allo stato degli atti, vista la chiusura della sede di per Parte_2 cessione del ramo d'azienda, sussistono le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”, pertanto, non ricorrendo nel caso specifico, una risoluzione consensuale o la giusta causa non sorretta da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, in presenza di una distanza superiore ai 50 km e raggiungibile in più di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico, ai sensi della circ. 94/2015 e 142/2015, la non è riconoscibile” (cfr. doc. n. 9 ric.; doc. n. 2 res.). Org_1
La ricorrente si duole della delibera negativa, in quanto ritiene che le dimissioni rassegnate in relazione al rapporto di lavoro subordinato con siano assistite dalla giusta causa, come comunicato nel Parte_3 modello unificato LAV dal datore di lavoro (cfr. doc. n. 11 ric.; doc. n. 1 res.) che contiene il seguente codice:
“DG - DIMISSIONI GIUSTA CAUSA”.
Come è dato evincersi dal modulo di recesso dal rapporto di lavoro, la giusta causa viene indicata dalla ricorrente nel “trasferimento di sede operativa a più di 50 km dalla sede attuale” (v. doc. n. 5 ric., c.d. “lettera di dimissioni”).
Ritiene la ricorrente che la cessazione del rapporto di lavoro non sia pertanto volontaria, ma indotta dal datore di lavoro ( , che avrebbe “notevolmente” variato le condizioni di lavoro, disponendo il Parte_3 trasferimento della ricorrente, che assiste un familiare disabile, ad una sede operativa, sita in Brescia, distante oltre 80 km dalla precedente sede, alle dipendenze della società cessionaria del ramo d'azienda produttivo
(cfr. doc. n. 3 ric.). Org_3
Di conseguenza, in presenza di una cessazione del rapporto che, secondo la tesi della ricorrente, dovrebbe
2 qualificarsi quale “involontaria” ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 22/2015 (“la riconosciuta anche Org_1 ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa […]”) perché assistita da una giusta causa di dimissioni, consistente nel rifiuto opposto dal lavoratore al trasferimento di sede distante più di 50 km dalla residenza e/o raggiungibile con oltre 80 minuti di utilizzo dei mezzi pubblici, dovrebbe riconoscersi il diritto all'indennità quantificato nella misura di € 16.831,76. Org_1
CP_ ritiene piuttosto che la circostanza che determina la cessazione del rapporto di lavoro debba essere valutata ed eccepisce la mancata prova della giusta causa, in quanto il trasferimento del lavoratore sarebbe sorretto da ragioni organizzative e produttive, esplicate dalla datrice di lavoro nella lettera del 21.12.2022 (v. doc. n. 3 ric.).
A parere del Giudice il trasferimento del lavoratore può essere considerato giusta causa di recesso solo quando sia determinato da un comportamento del datore di lavoro qualificabile come inadempiente/illecito/contrario a buona fede. Esso è invece perfettamente legittimo se risponde a ragioni tecniche, organizzative e produttive, secondo il dettato dell'art. 2103 c.c. per cui “Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.
La giusta causa di dimissioni indicata dall'art. 2119 c.c. non può essere ricondotta a una mera valutazione soggettiva del lavoratore, potendo rinvenirsi solo in un grave inadempimento da parte del datore di lavoro, eventualmente affiancato alla lesione di principi costituzionali di libertà e di dignità del lavoro. In sostanza deve trattarsi di ipotesi di grave lesione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto e tale è il caso in cui, in assenza di comprovate ragioni tecnico, organizzative e produttive, il trasferimento implichi lo spostamento del lavoratore in una sede aziendale posta a oltre 50 km di distanza dalla propria abitazione o in sede aziendale raggiungibile in oltre 80 minuti di trasporto con mezzi pubblici.
In tale situazione il lavoratore può legittimamente rifiutare il trasferimento e dare le dimissioni per giusta causa, godendo delle tutele previste dalla legge tra cui l'indennità di disoccupazione . Org_1
Nel caso che ci occupa dalla lettura della lettera di trasferimento emerge che questo è stato disposto per ragioni organizzative (cessione del ramo produttivo di ad con sede a Brescia Parte_3 CP_3
e “gravi irregolarità edilizie” riscontrate nella sede di LI (MI), causa della conseguente chiusura della CP_ sede) e che oltretutto, come comunicato alla ricorrente e come evidenziato da “ai sensi di quanto previsto dall'art. 2112 c.c.” rimangono inalterate tutte le condizioni contrattuali quali l'anzianità, la mansione, la retribuzione, il CCNL applicato ed ogni altra clausola del contratto individuale di lavoro e qualsiasi condizione stipulata con la cedente (si veda il doc. n. 3 ric.).
Il provvedimento di trasferimento è dunque legittimo e ove il lavoratore decida di dare le dimissioni non sussistendo la giusta causa, egli non potrà godere delle tutele previste dalla legge, tra cui l'indennità di disoccupazione, la La circolare n. 163 del 2003 e la circolare n. 142 del 2012 includono Org_1 CP_1 CP_1 infatti lo spostamento del lavoratore da una sede aziendale a un'altra tra i requisiti per poter accedere alla
[...
[...] [ ma solo ove tale spostamento non sia giustificato da ragioni organizzative, tecniche e produttive. Org_4
In tal senso deve leggersi il msg. hermes dell'Istituto n. 369/2018, richiamato, ove indica: “per quanto attiene alla ipotesi di dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, si precisa che in tale circostanza
- come anche affermato dall'Ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel parere reso sulla materia – ricorre la giusta causa delle dimissioni qualora il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive
e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro. In ragione di quanto sopra, in presenza di dimissioni che il lavoratore asserisce avvenute per giusta causa, a seguito di trasferimento ad altra sede dell'azienda
è ammesso l'accesso alla prestazione condizione che il trasferimento non sia sorretto da “comprovate ragioni tecniche, Org_1 organizzative e produttive” previste dall'art.2103 c.c.” (doc. n. 3 res.).
Dunque, posto che aver rassegnato le dimissioni dal rapporto di lavoro usando la denominazione “giusta causa” non vale di per sé a sancire la sussistenza della stessa e che le ragioni tecniche ed organizzative del trasferimento non sono contestate ed, invero, sussistono per come documentate, la domanda non merita di essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare
(sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio (con detrazione della liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 lett. c) e art. 5 del D.M. cit.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna altresì la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.863,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre
I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 29 febbraio 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
4
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e
RT
PARTE RESISTENTE Oggi 29/02/2024, alle ore 11:30, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per la dott.ssa Tasca Carolina in sostituzione dell'Avv. BALESTRO SILVIA, giusta delega Parte_1 scritta che deposita. Per l'avv. Caravelli in RT sostituzione dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTO, giusta delega scritta esibita in udienza ed acquisita agli atti. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Fa presente che la giusta causa non sarebbe stata dimostrata. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 849/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. BALESTRO SILVIA, Parte_1 C.F._1
è elett forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), RT P.IVA_1 tudio è e domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 14/12/2023, ha adito il Tribunale di Lodi Parte_1 in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con RT
, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “nel merito 1) accertare e dichiarare il
[...] diritto della signora a percepire il trattamento di x art. 1, d.lgs. 22/2015, per tutti i motivi esposti in ricorso;
Pt_1 Org_1 per l'effetto 2) condannare in persona del presidente pro tempore, a Controparte_2 corrispondere alla signora il trattamento di x art. 1, d.lgs. 22/2015 non corrisposto nella misura complessiva Pt_1 Org_1 di euro 16.831,76 (con importo iniziale di euro 1.108,03) per 530 giorni ovvero nella misura e per la durata diversa che sarà ritenuta anche di giustizia;
3) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, ex DM
55/2014, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti;
4) con sentenza esecutiva”.
Si è ritualmente costituito in giudizio RT
, rassegnando le seguenti conclusioni: “voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: nel
[...] merito, rigettare il ricorso e tutte le domande proposte nei confronti dell in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via CP_1 subordinata, nella denegata e non ritenuta ipotesi di accoglimento della domanda, si chiede che l quale erogatore della CP_1 prestazione, accerti e dichiari l'esatto importo della da liquidare. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. Org_1
La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni che si verranno a spiegare.
1 In data 23.12.2022 presentava domanda per l'accesso alla Naspi ex d.lgs. del 4 marzo 2015, n. Parte_1
22 (v. doc. n. 1 ric.). CP_
– sede di Milano Est, rigettava in sede amministrativa la domanda con la seguente motivazione: “la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni non da diritto alla concessione del trattamento in oggetto” (v. doc. n. 7 ric.).
Proposto ricorso avverso la decisione in sede amministrativa (v. doc. n. 8 ric.), il Comitato Provinciale CP_ deliberava la reiezione del ricorso con la seguente motivazione: “la circolare n. 94/2015 al punto 2.2 (a - stato di disoccupazione) prevede quanto segue: “Lo stato di disoccupazione deve essere involontario. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori il cui rapporto sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale" e al punto 2.2. (a 1. giusta causa) che interviene “dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda (art. 2112 co 4 codice civile); dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le
“comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall'art. 2103 codice civile.”; nel caso di specie, la ricorrente, ha inoltrato solo la raccomandata a mano con cui l'azienda le comunicava la cessione del ramo d'azienda, con conseguente chiusura della sede di e relativo spostamento della stessa alla sede di Brescia e il modulo di cessazione per dimissioni, Parte_2 inoltre, alla lavoratrice viene assicurata la stessa mansione e il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL applicato, restando invariate, ad eccezione della sede di lavoro, le altre condizioni di lavoro pattuite;
è stato chiesto alla ricorrente di inoltrare documentazione probante del licenziamento per giusta causa, ma ad oggi non ha prodotto quanto richiesto;
anche dall' Org_2 presente in procedura risulta che la ricorrente si è dimessa;
allo stato degli atti, vista la chiusura della sede di per Parte_2 cessione del ramo d'azienda, sussistono le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”, pertanto, non ricorrendo nel caso specifico, una risoluzione consensuale o la giusta causa non sorretta da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, in presenza di una distanza superiore ai 50 km e raggiungibile in più di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico, ai sensi della circ. 94/2015 e 142/2015, la non è riconoscibile” (cfr. doc. n. 9 ric.; doc. n. 2 res.). Org_1
La ricorrente si duole della delibera negativa, in quanto ritiene che le dimissioni rassegnate in relazione al rapporto di lavoro subordinato con siano assistite dalla giusta causa, come comunicato nel Parte_3 modello unificato LAV dal datore di lavoro (cfr. doc. n. 11 ric.; doc. n. 1 res.) che contiene il seguente codice:
“DG - DIMISSIONI GIUSTA CAUSA”.
Come è dato evincersi dal modulo di recesso dal rapporto di lavoro, la giusta causa viene indicata dalla ricorrente nel “trasferimento di sede operativa a più di 50 km dalla sede attuale” (v. doc. n. 5 ric., c.d. “lettera di dimissioni”).
Ritiene la ricorrente che la cessazione del rapporto di lavoro non sia pertanto volontaria, ma indotta dal datore di lavoro ( , che avrebbe “notevolmente” variato le condizioni di lavoro, disponendo il Parte_3 trasferimento della ricorrente, che assiste un familiare disabile, ad una sede operativa, sita in Brescia, distante oltre 80 km dalla precedente sede, alle dipendenze della società cessionaria del ramo d'azienda produttivo
(cfr. doc. n. 3 ric.). Org_3
Di conseguenza, in presenza di una cessazione del rapporto che, secondo la tesi della ricorrente, dovrebbe
2 qualificarsi quale “involontaria” ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 22/2015 (“la riconosciuta anche Org_1 ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa […]”) perché assistita da una giusta causa di dimissioni, consistente nel rifiuto opposto dal lavoratore al trasferimento di sede distante più di 50 km dalla residenza e/o raggiungibile con oltre 80 minuti di utilizzo dei mezzi pubblici, dovrebbe riconoscersi il diritto all'indennità quantificato nella misura di € 16.831,76. Org_1
CP_ ritiene piuttosto che la circostanza che determina la cessazione del rapporto di lavoro debba essere valutata ed eccepisce la mancata prova della giusta causa, in quanto il trasferimento del lavoratore sarebbe sorretto da ragioni organizzative e produttive, esplicate dalla datrice di lavoro nella lettera del 21.12.2022 (v. doc. n. 3 ric.).
A parere del Giudice il trasferimento del lavoratore può essere considerato giusta causa di recesso solo quando sia determinato da un comportamento del datore di lavoro qualificabile come inadempiente/illecito/contrario a buona fede. Esso è invece perfettamente legittimo se risponde a ragioni tecniche, organizzative e produttive, secondo il dettato dell'art. 2103 c.c. per cui “Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.
La giusta causa di dimissioni indicata dall'art. 2119 c.c. non può essere ricondotta a una mera valutazione soggettiva del lavoratore, potendo rinvenirsi solo in un grave inadempimento da parte del datore di lavoro, eventualmente affiancato alla lesione di principi costituzionali di libertà e di dignità del lavoro. In sostanza deve trattarsi di ipotesi di grave lesione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto e tale è il caso in cui, in assenza di comprovate ragioni tecnico, organizzative e produttive, il trasferimento implichi lo spostamento del lavoratore in una sede aziendale posta a oltre 50 km di distanza dalla propria abitazione o in sede aziendale raggiungibile in oltre 80 minuti di trasporto con mezzi pubblici.
In tale situazione il lavoratore può legittimamente rifiutare il trasferimento e dare le dimissioni per giusta causa, godendo delle tutele previste dalla legge tra cui l'indennità di disoccupazione . Org_1
Nel caso che ci occupa dalla lettura della lettera di trasferimento emerge che questo è stato disposto per ragioni organizzative (cessione del ramo produttivo di ad con sede a Brescia Parte_3 CP_3
e “gravi irregolarità edilizie” riscontrate nella sede di LI (MI), causa della conseguente chiusura della CP_ sede) e che oltretutto, come comunicato alla ricorrente e come evidenziato da “ai sensi di quanto previsto dall'art. 2112 c.c.” rimangono inalterate tutte le condizioni contrattuali quali l'anzianità, la mansione, la retribuzione, il CCNL applicato ed ogni altra clausola del contratto individuale di lavoro e qualsiasi condizione stipulata con la cedente (si veda il doc. n. 3 ric.).
Il provvedimento di trasferimento è dunque legittimo e ove il lavoratore decida di dare le dimissioni non sussistendo la giusta causa, egli non potrà godere delle tutele previste dalla legge, tra cui l'indennità di disoccupazione, la La circolare n. 163 del 2003 e la circolare n. 142 del 2012 includono Org_1 CP_1 CP_1 infatti lo spostamento del lavoratore da una sede aziendale a un'altra tra i requisiti per poter accedere alla
[...
[...] [ ma solo ove tale spostamento non sia giustificato da ragioni organizzative, tecniche e produttive. Org_4
In tal senso deve leggersi il msg. hermes dell'Istituto n. 369/2018, richiamato, ove indica: “per quanto attiene alla ipotesi di dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, si precisa che in tale circostanza
- come anche affermato dall'Ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel parere reso sulla materia – ricorre la giusta causa delle dimissioni qualora il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive
e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro. In ragione di quanto sopra, in presenza di dimissioni che il lavoratore asserisce avvenute per giusta causa, a seguito di trasferimento ad altra sede dell'azienda
è ammesso l'accesso alla prestazione condizione che il trasferimento non sia sorretto da “comprovate ragioni tecniche, Org_1 organizzative e produttive” previste dall'art.2103 c.c.” (doc. n. 3 res.).
Dunque, posto che aver rassegnato le dimissioni dal rapporto di lavoro usando la denominazione “giusta causa” non vale di per sé a sancire la sussistenza della stessa e che le ragioni tecniche ed organizzative del trasferimento non sono contestate ed, invero, sussistono per come documentate, la domanda non merita di essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare
(sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio (con detrazione della liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 lett. c) e art. 5 del D.M. cit.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna altresì la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.863,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre
I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 29 febbraio 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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