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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 05/09/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. PERESSONI GABRIELE elettivamente domiciliato in VIA MAGGIOR PIOVESANA 13/H UDINE presso lo studio dell'avv. PERESSONI GABRIELE ATTORE/I contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ZAMPESE MASSIMO CP_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in VIA MONTERUMICI 8/1 TREVISO presso lo studio dell'avv. ZAMPESE MASSIMO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente ex art 127 ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Part Con atto di citazione ritualmente notificato, di
[...] ha proposto opposizione avverso Parte_1 avviso di accertamento con cui il ha ingiunto il Controparte_1 pagamento di euro 740,00, a titolo di canone per occupazione abusiva di suolo pubblico.
Ha contestato la legittimità della pretesa economica azionata in ragione della inesistenza nel caso di specie di una occupazione di suolo pubblico sia in ragione dell'utilizzo effettuato del tratto di strada in questione, funzionale alla sola attività di ristorazione, sia in ragione della titolarità esclusiva di tale tratto in capo all'odierno opponente.
Si è costituito in giudizio contestando quanto ex adverso CP_2 dedotto in ragione dell'appartenenza del bene al suolo pubblico.
pagina 1 di 4 La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna ex art 281 sexies c.p.c., a seguito di deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.
L'opposizione è infondata.
Deve infatti ritenersi priva di pregio la doglianza di parte opponente in merito all'inesistenza nel caso di specie di occupazione di un suolo pubblico.
Sul punto occorre rammentare che si è espressa più volte la Corte di Cassazione, delineando un indirizzo interpretativo delle disposizioni normative di riferimento contenute nel d. lgs. n. 446/97, in particolare dell'art.63, che appare condivisibile e dal quale non vi è motivo di discostarsi.
Il richiamo è, in particolare alla sentenza della Corte di Cassazione a SU n.18037/2009 - alla quale si sono uniformate le pronunce successive -, la quale ha precisato che: 'Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall'art. 31 della legge n. 448 del 1998, è stato concepito dal legislatore come un "quid" ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Esso è, infatti, configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo' (la Corte ha fatto derivare dal principio espresso l'obbligo del pagamento del canone per il che abbia sostituito con CP_3 griglie una parte del piano di calpestio di un'area gravata da servitù pubblica di passaggio, al fine di migliorare il godimento dei locali sottostanti al suolo, e ciò in quanto esso gode di un'utilizzazione particolare dell'area medesima); nello stesso senso, ancora, v. Cass. n.1435/2018, Cass. n.17296/19 e numerose altre pronunce successive.
È evidente quindi che affinché sia integrata una situazione di occupazione di suolo pubblico, suscettibile di essere sottoposta al pagamento di COSAP, non è necessario un uso escludente ma è sufficiente un utilizzo speciale, più intenso, del suolo.
Tali essendo i presupposti legittimanti il pagamento del suddetto canone, appare evidente come sia del tutto priva di pregio giuridico, in questo contesto, la circostanza dedotta da parte opponente secondo cui l'occupazione attiene unicamente a quella limitata striscia del pagina 2 di 4 tratto stradale antistante l'esercizio commerciale che, in ragione dell'utilizzo esclusivo funzionale all'attività di ristorazione, non incide sull'utilizzo ad opera della collettività della strada in questione.
Di contro, alla luce delle considerazioni svolte al punto precedente, la situazione di fatto rappresentata dall'esistenza di tavoli e sedie pertinenti al fabbricato di parte opponente sul marciapiede della stessa via costituisce un'ipotesi di occupazione di suolo pubblico oggettivamente idonea a giustificare la richiesta di pagamento del COSAP da parte del proprietario rappresentando un Controparte_1 uso più intenso, rispetto a quello potenziale della collettività, del sedime interessato.
Priva di pregio infatti si appalesa la circostanza che l'area in questione non sarebbe concretamente utilizzata dalla collettività giacché, per come precisato dalla Corte di Cassazione a SSUU n.18037/09 '... il presupposto per la corresponsione del canone cosiddetto ricognitorio o ricognitivo per occupazione di suolo pubblico, avente valenza dominicale e natura non tributaria ma accessiva a rapporto contrattuale o ad atto amministrativo, così come del canone per occupazione di spazi e aree pubbliche (c.o.s.a.p.) di cui al d. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 art. 63 e successive modifiche, va individuato nell'occupazione che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico”. Ne discende che si verifica il presupposto del canone, in quanto si è realizzata in maniera oggettiva una limitazione spaziale dell'uso pubblico del bene e quindi del transito pubblico, irrilevante essendo la priorità temporale della occupazione dell'area rispetto alla sua acquisizione al demanio pubblico e/o il suo concreto utilizzo.
Infine è da ritenersi circostanza rimasta priva di riscontro documentale quella secondo cui per l'area in questione sarebbe esistente la titolarità esclusiva di parte opponente.
La documentazione richiamata invero (doc. 7) non costituisce un atto negoziale idoneo a produrre qualsivoglia effetto traslativo e, pertanto, in difetto di prove ulteriori e a fronte della specifica contestazione di parte opposta, è da ritenersi del tutto indimostrata la circostanza secondo cui l'area in questione ricadrebbe nella proprietà esclusiva dell'odierno opponente
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 3 di 4 - Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
[...]
- Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che liquida in euro 662,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ex art 127 ter ult. Co. c.p.c.
Pordenone, 5 settembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. PERESSONI GABRIELE elettivamente domiciliato in VIA MAGGIOR PIOVESANA 13/H UDINE presso lo studio dell'avv. PERESSONI GABRIELE ATTORE/I contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ZAMPESE MASSIMO CP_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in VIA MONTERUMICI 8/1 TREVISO presso lo studio dell'avv. ZAMPESE MASSIMO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente ex art 127 ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Part Con atto di citazione ritualmente notificato, di
[...] ha proposto opposizione avverso Parte_1 avviso di accertamento con cui il ha ingiunto il Controparte_1 pagamento di euro 740,00, a titolo di canone per occupazione abusiva di suolo pubblico.
Ha contestato la legittimità della pretesa economica azionata in ragione della inesistenza nel caso di specie di una occupazione di suolo pubblico sia in ragione dell'utilizzo effettuato del tratto di strada in questione, funzionale alla sola attività di ristorazione, sia in ragione della titolarità esclusiva di tale tratto in capo all'odierno opponente.
Si è costituito in giudizio contestando quanto ex adverso CP_2 dedotto in ragione dell'appartenenza del bene al suolo pubblico.
pagina 1 di 4 La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna ex art 281 sexies c.p.c., a seguito di deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.
L'opposizione è infondata.
Deve infatti ritenersi priva di pregio la doglianza di parte opponente in merito all'inesistenza nel caso di specie di occupazione di un suolo pubblico.
Sul punto occorre rammentare che si è espressa più volte la Corte di Cassazione, delineando un indirizzo interpretativo delle disposizioni normative di riferimento contenute nel d. lgs. n. 446/97, in particolare dell'art.63, che appare condivisibile e dal quale non vi è motivo di discostarsi.
Il richiamo è, in particolare alla sentenza della Corte di Cassazione a SU n.18037/2009 - alla quale si sono uniformate le pronunce successive -, la quale ha precisato che: 'Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall'art. 31 della legge n. 448 del 1998, è stato concepito dal legislatore come un "quid" ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Esso è, infatti, configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo' (la Corte ha fatto derivare dal principio espresso l'obbligo del pagamento del canone per il che abbia sostituito con CP_3 griglie una parte del piano di calpestio di un'area gravata da servitù pubblica di passaggio, al fine di migliorare il godimento dei locali sottostanti al suolo, e ciò in quanto esso gode di un'utilizzazione particolare dell'area medesima); nello stesso senso, ancora, v. Cass. n.1435/2018, Cass. n.17296/19 e numerose altre pronunce successive.
È evidente quindi che affinché sia integrata una situazione di occupazione di suolo pubblico, suscettibile di essere sottoposta al pagamento di COSAP, non è necessario un uso escludente ma è sufficiente un utilizzo speciale, più intenso, del suolo.
Tali essendo i presupposti legittimanti il pagamento del suddetto canone, appare evidente come sia del tutto priva di pregio giuridico, in questo contesto, la circostanza dedotta da parte opponente secondo cui l'occupazione attiene unicamente a quella limitata striscia del pagina 2 di 4 tratto stradale antistante l'esercizio commerciale che, in ragione dell'utilizzo esclusivo funzionale all'attività di ristorazione, non incide sull'utilizzo ad opera della collettività della strada in questione.
Di contro, alla luce delle considerazioni svolte al punto precedente, la situazione di fatto rappresentata dall'esistenza di tavoli e sedie pertinenti al fabbricato di parte opponente sul marciapiede della stessa via costituisce un'ipotesi di occupazione di suolo pubblico oggettivamente idonea a giustificare la richiesta di pagamento del COSAP da parte del proprietario rappresentando un Controparte_1 uso più intenso, rispetto a quello potenziale della collettività, del sedime interessato.
Priva di pregio infatti si appalesa la circostanza che l'area in questione non sarebbe concretamente utilizzata dalla collettività giacché, per come precisato dalla Corte di Cassazione a SSUU n.18037/09 '... il presupposto per la corresponsione del canone cosiddetto ricognitorio o ricognitivo per occupazione di suolo pubblico, avente valenza dominicale e natura non tributaria ma accessiva a rapporto contrattuale o ad atto amministrativo, così come del canone per occupazione di spazi e aree pubbliche (c.o.s.a.p.) di cui al d. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 art. 63 e successive modifiche, va individuato nell'occupazione che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico”. Ne discende che si verifica il presupposto del canone, in quanto si è realizzata in maniera oggettiva una limitazione spaziale dell'uso pubblico del bene e quindi del transito pubblico, irrilevante essendo la priorità temporale della occupazione dell'area rispetto alla sua acquisizione al demanio pubblico e/o il suo concreto utilizzo.
Infine è da ritenersi circostanza rimasta priva di riscontro documentale quella secondo cui per l'area in questione sarebbe esistente la titolarità esclusiva di parte opponente.
La documentazione richiamata invero (doc. 7) non costituisce un atto negoziale idoneo a produrre qualsivoglia effetto traslativo e, pertanto, in difetto di prove ulteriori e a fronte della specifica contestazione di parte opposta, è da ritenersi del tutto indimostrata la circostanza secondo cui l'area in questione ricadrebbe nella proprietà esclusiva dell'odierno opponente
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 3 di 4 - Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
[...]
- Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che liquida in euro 662,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ex art 127 ter ult. Co. c.p.c.
Pordenone, 5 settembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 4 di 4