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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/07/2024, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
Proc. n. 580/2018RGAC
CORTE D'APPELLO
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. Magistrati:
1) dr.ssa Patrizia MORABITO Presidente relatrice
2) dr.ssa Marialuisa CRUCITTI Consigliera
3) dr. Natalino SAPONE Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.580/2018R. G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso - per procura in atti - dall'Avv. Giuseppe Bellocco ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale del medesimo, in Cinquefrondi alla via Roma n. 70 (pec:
-APPELLANTE- Email_1
CONTRO
(ora ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 Controparte_2 tempore, (C.F. , n.q. di impresa territorialmente designata per la per P.IVA_1 Org_1 il F.G.V.S., rappresentata e difesa - per procura in atti - dall'avv. Salvatore Attinà ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo, in Reggio Calabria alla Via Treviso 4 (pec:
; Email_2
- APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE–
Oggetto:Risarcimento dei danni -Appello avverso Sentenza N. 3/2018 emessa dal Tribunale di
Palmi in data 3.1.2018.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 04.04.2013, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 al Tribunale di Palmi - Sezione Distaccata di Cinquefrondi, l' , (oggi Controparte_2 [...]
) quale impresa territorialmente designata per il CP_3 Organizzazione_2
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro,verificatosi
[...] in data 17.06.2006lungo la , in cui il medesimo rimaneva coinvolto. Controparte_4
L'attore esponeva in particolare che nella suddetta data, intorno alle ore 11.00, stava percorrendo - alla guida della propria autovettura Audi A3, tg. BH339VS – la , con direzione Controparte_4 di marcia Rosarno -Gioiosa Jonica, quando, giunto all'altezza del km 3.5 in agro del Comune di
Melicucco, per evitare lo scontro frontale con un'autovettura proveniente nell'opposto senso di marcia che aveva improvvisamente invaso la sua corsia di marcia, perdeva il controllo del proprio veicolo, andando a finire fuori strada.
Precisava, inoltre, il che il conducente del veicolo che aveva invaso la sua corsia di marcia Pt_1 si era velocemente allontanato dal luogo teatro dell'incidente, senza lasciare gli estremi della propria autovettura e della propria compagnia di assicurazione e senza consentire di rilevarli, omettendo peraltro di prestare soccorso.
Deduceva, poi, che in esito al su descritto sinistro aveva riportato un'invalidità permanente del 70% ed un'incapacità lavorativa nella stessa percentuale, oltre all'inabilità totale di 90 giorni e parziale di
240 giorni.
Soggiungeva, inoltre, che non era stato possibile, né nell'immediatezza né successivamente, identificare il conducente dell'autovettura che aveva causato l'incidente, e quindi indirettamente provocato le lesioni riportate dal , né tantomeno era stato possibile risalire al numero di targa Pt_1 dell'autovettura antagonista, e ciò nonostante fossero intervenuti, prontamente, sul luogo del sinistro, gli Agenti appartenenti al Commissariato di PS di Polistena, che avevano poi rilasciato attestazione in tal senso, e nonostante fosse stata presentata nella stessa data dell'incidente, denuncia da parte dello stesso . Pt_1
Assumeva in ultimo, che si era visto costretto ad avviare l'azione giudiziaria essendo rimaste inevase le molteplici richieste di risarcimento danni avanzate in via stragiudiziale nei confronti di
(oggi )e della , come per legge. CP_2 Controparte_3 CP_5
Concludeva chiedendo, previo riconoscimento della responsabilità esclusiva in capo al conducente dell'autovettura non identificata, la condanna della convenuta ( ) al pagamento in suo Controparte_2 favore della complessiva somma di euro 1.064.623,84, oltre accessori, ovvero la condanna della compagnia assicuratrice al pagamento di quella diversa somma che sarebbe risultata in corso di causa e se del caso anche in via equitativa, con vittoria di spese e competenze di lite.
Instauratosi il contraddittorio,si costituiva in giudizio l' nella qualità di Controparte_2 impresa designata per il , che contestava e impugnava l'avversaria Organizzazione_2 domanda perché ritenuta infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata.
La convenuta Compagnia assicuratrice faceva rilevare, in particolare, che la dinamica del sinistro per come descritta dall'attore non poteva ritenersi supportata da alcun valido elemento di prova, dato che la stessa era smentita perfino dalle risultanze documentali prodotte dal presunto danneggiato.
Evidenziava, inoltre, che non potevano ritenersi provatii fatti posti a fondamento della domanda, per come dedotti in citazione, non essendo consentito all'attore – in ragione del divieto posto dall'art. 2 2732 c.c. – di revocare quanto attestato ai verbalizzanti nell'immediatezza del sinistro, dal momento che a quelle dichiarazioni andava conferito valore di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c.
Assumeva, ancora, che le irrevocabili dichiarazioni rese del ai verbalizzanti apparivano in Pt_1 pieno contrasto con quanto oggettivamente riscontrato dai medesimi, che ebbero ad accertare che il medesimo – lungi dall'avere bruscamente frenato e sterzato – era andato ad impattare contro un muretto e numerosi paletti di recinzioni appartenenti a terzi.
Da tanto era dato, dunque, presumere – ex art. 2727 c.c. e ss. – che la causa unica ed esclusiva del sinistro doveva ritenersi la imprudente e imperita condotta di guida tenuta dello stesso attore che procedendo, verosimilmente, a velocità elevata, perdeva il controllo dell'auto, senza che alcuno avesse mai creato la situazione di pericolo;
pertanto, il terzo veniva evocato in giudizio solo per finalità speculative.
Per questo, doveva ritenersi che non vi fossero elementi idonei a provare l'effettiva partecipazione al sinistro del presunto mezzo fantasma, venendo meno così uno dei presupposti essenziali a far scattare la garanzia assicurativa prestata dal;
di conseguenza la Org_2 Parte_2 domanda andava dichiarata inammissibile perché priva di fondamento e di qualsiasi consistenza fattuale giuridica.
Sotto il profilo del quantum debeatur, la convenuta compagnia, previa contestazione della documentazione avversaria, faceva osservare che mancava la prova delle conseguenze lesive effettivamente riportate e soprattutto il collegamento eziologico delle medesime coi fatti denunciati,
e che le singole voci erano state quantificate in modo eccessivo anche in ragione delle circostanza che il poteva essere chiamato a rispondere entro i limiti del massimale fissato per legge. Org_2
La convenuta compagnia contestava in ultimo la richiesta di concessione della provvisionale per difetto dei presupposti di legge, dato che non sussistevano né gli evidenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del presunto pirata della strada, né lo stato di bisogno in quanto l'attore era stato risarcito dalla propria compagnia per il medesimo sinistro, secondo quanto comprovato dalla
Schede Ania prodotta in atti.
Concludeva chiedendo, previa declaratoria di inammissibilità dell'istanza di provvisionale, il rigetto della domanda attorea perché improponibile, inammissibile o, comunque, infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e compensi di lite.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento delle prove testimoniali e della CTU medico- legale, disposta al fine di valutare i postumi riportati dal Pt_1
Depositato l'elaborato peritale e i relativi chiarimenti, il Tribunale con ordinanza del 11.07.2016 formulava, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. e con effetti ex art. 91 c.p.c., proposta conciliativa nei seguenti termini: “pagamento in favore di ed a carico di della somma Parte_1 CP_2 di € 229.643,80, oltre accessori sino alla data di effettivo soddisfacimento. Spese di CTU a carico di . Spese di lite compensate tra le parti”. CP_2
La proposta conciliativa veniva accettata solo dal , in quanto la compagnia assicurativa Pt_1 dichiarava di non aderire alla stessa. Il Tribunale, dunque, constatata l'impossibilità della conciliazione, all'udienza del 21.09.2017assegnava la causa a sentenza.
Con Sentenza n. 3/2018, pubblicata in data 03.01.2018, il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al N.100258/2013, così statuiva:
3 [...
- “Condanna la (quale impresa designata per il Fondo di Garanzia per Controparte_2
), al pagamento dell'importo attualizzato di euro 226.212,80 in favore della parte Organizzazione_3 attrice a titolo di risarcimento del danno per la causale meglio specificata in parte motiva oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
- Compensa le spese per ½ e condanna la (quale impresa designata per il Controparte_2
Fondo di Garanzia per ), al pagamento delle spese di lite per la residua quota Organizzazione_3 che si liquidano in € 3.897,50 oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge da distrarsi a favore dell'avv. Giuseppe Bellocco ex art 93 cpc;
- Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU che si liquidano in complessivi euro 600.00 oltre oneri di legge e la condanna a rimborsare le somme all'attore e/o alla parte che le ha anticipate a tale titolo.”
Con atto introduttivo del presente giudizio, iscritto a ruolo in data 12.7.2018, Pt_1
ha chiesto la riforma parziale dell'impugnata sentenza alla luce delle seguenti doglianze.
[...]
Col primo motivo di appello, lamenta l'errata quantificazione, da parte del Tribunale, delle somme dovute a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente e del danno alla vita di relazione.
Assume, in particolare, l'appellante che la contraddittorietà della decisione risiedeva nella circostanza che il primo giudice, pur aderendo alle conclusioni alle quali era pervenuto il CTU e pur avendo espressamente riconosciuto in sentenza oltre danno biologico anche il “danno alla vita di relazione”, aveva poi in concreto liquidato una somma (€ 215.000,00) di gran lunga inferiore a quella effettivamente dovuta, in applicazione delle tabelle in uso al tempo della decisone.
Deduceva ancora che andavano tenute in considerazione, ai fini della corretta quantificazione del danno, l'entità e della gravità delle lesioni riportate, delle sofferenze con le quali giornalmente il
è ormai costretto a convivere, le evidenti menomazioni accompagnate dallo stravolgimento Pt_1 delle normali condizioni di vita e le rinunce che ne erano derivate, conseguenza non solo dei continui ricoveri ospedalieri e degli importanti interventi chirurgici ai quali il è stato sottoposto, che Pt_1 avevano intaccato, non poco, la serenità familiare ed il rapporto di coppia ( accertate anche delle disfunzioni erettili – ritenute, dal CTU, peraltro ammissibili a seguito di quel tipo di traumatismo occorso al ), ma anche del radicale mutamento delle generali condizioni di salute. Pt_1
In considerazione di ciò, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare, a titolo di danno non patrimoniale oltre alla lesione permanente dell'integrità fisica anche l'aumento in percentuale del 25%, per il riconosciuto danno alla vita di relazione, proprio in ragione delle gravissime lesioni riportate dal e delle ripercussioni che le stesse hanno prodotto sulla qualità della sua vita di relazione, Pt_1 riconoscendo l'ulteriore somma di € 59.581,00, pari alla differenza tra quanto dovuto, a titolo di danno non patrimoniale € 274.581,00 e quanto liquidato con l'impugnata sentenza €215.000,00. Precisava in ultimo, l'appellante che in aggiunta a quanto già liquidato dal Tribunale, quantomeno doveva essergli riconosciuta la somma di €. 4.665,00, poiché le tabelle da utilizzare dovevano essere quelle in uso al momento della decisone, cioè quelle del Tribunale di Milano 2014.
Col secondo motivo di appello, il lamenta l'errata quantificazione anche delle somme Pt_1 dovute a titolo di inabilità temporanea assoluta e parziale, per avere il Tribunale liquidato le stesse secondo la diaria giornaliera minima (€ 96,00), senza tener conto che per la particolare gravità delle lesioni riportate e per le evidenti menomazioni subite, l'inabilità temporanea andava liquidata applicando, quantomeno, una diaria giornaliera in misura media (€ 120,00), e non certamente in
4 quella minima che il giudice di prime cure aveva ritenuto di applicare, senza alcuna adeguata e plausibile motivazione.
Col terzo motivo di appello,lamentava la mancata liquidazione del danno patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità lavorativa specifica per avere il Tribunale, con una motivazione decisamente errata, rigettato la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale “in quanto sfornita di prova non essendo sufficiente la semplice deduzione ed allegazione della busta paga”, mentre le gravissime lesioni patite hanno avuto particolare incidenza sull'attività lavorativa svolta dal medesimo , per come accertato anche dal CTU e come provato in atti.
Il primo giudice aveva erroneamente non tenuto in considerazione le conclusioni alle quali era pervenuto il CTU, né chiesto i chiarimenti che lo stesso aveva più volte richiesto al fine della Pt_1 determinazione percentuale della riduzione della capacità lavorativa specifica.
Col quarto motivo di appello, lamentava l'errata liquidazione delle spese di lite per avere il
Tribunale disposto la compensazione delle spese, nella misura della metà, in ragione della differenza tra il quantum richiesto e quello riconosciuto,senza però tener conto che in citazione era stata comunque richiesta la condanna della convenuta al pagamento di quella somma maggiore o minore che sarebbe risultata in corso di causa.
Assumeva ancora l'appellante che immotivata appare anche l'applicazione dei minimi tariffari e che il Tribunale, aveva omesso di dare applicazione all'art. 91 c.p.c., dal momento che in corso di causa il giudice aveva formulato una proposta conciliativa, immotivatamente rifiutata dalla sola compagnia assicuratrice.
Concludeva chiedendo, in accoglimento del presente gravame ed in parziale riforma della pronuncia impugnata:
- l'aumento del danno non patrimoniale (nella misura del 25%) per il riconosciuto e non liquidato danno alla vita di relazione o la minore somma dovuta in ragione della corretta applicazione delle tabelle di liquidazione del danno;
- il risarcimento del danno non patrimoniale da inabilità temporanea, assoluta e parziale nella misura di €. 14.016,00, in luogo dell'inferiore importo liquidato dal Tribunale;
-il risarcimento del danno patrimoniale da ridotta capacità lavorativa, così come accertata in corso di causa, nella misura di € 101.752,42;
- la rideterminazione delle spese di lite di primo grado, secondo i valori medi, in ragione dell'importanza delle questioni trattate e del valore della controversia, con condanna della compagnia assicuratrice all'integrale rifusione delle stesse;
- La condanna della appellata alle spese e compensi di lite anche del presente grado di giudizio.
Con comparsa di risposta depositata in data 8.11.2018, si è costituita nel presente grado di giudizio la che, resistendo all'impugnazione avversaria, ha chiesto il rigetto del CP_3 gravame proposto, per:
- inammissibilità del motivo che contestava la liquidazione danno biologico da inabilità temporanea, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. mancando l'esposizione dei motivi specifici, attraverso l'indicazione degli errori, in fatto e diritto, nonché, delle omissioni che si imputano al primo Giudice. In ogni caso il motivo doveva ritenersi pure infondato, poiché l'aumento personalizzato richiesto dall'appellante necessitava di comprovate peculiarità, non dedotte né provate in primo grado e nemmeno compiutamente allegate in questa sede.
5 - inammissibilità e infondatezza della censura sulla quantificazione del danno biologico da inabilità permanente, in quanto l'incidenza di una menomazione permanente sulle quotidiane attività
"dinamico-relazionali" della vittima non poteva ritenersi danno diverso dal danno biologico, trattandosi di conseguenze ordinarie inerenti al pregiudizio che qualunque vittima di lesioni analoghe subirebbe, e non giustificavano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale;
- parimenti infondato era il motivo di gravame in questione, perchè con esso l'appellante si limitava a richiedere un maggiore importo per il danno biologico da inabilità permanente nella misura già riconosciuta del 35% sulla scorta delle Tabelle del Tribunale di Milano 2014, senza chiarire quale fosse l'errore di fatto o di diritto compiuto in proposito dal primo Giudice, e non risultando compiutamente esplicitati nemmeno i criteri e/o i dati di riferimento utilizzabili per giungere al diverso importo postulato.
- quanto al mancato riconoscimento del danno alla capacità lavorativa specifica, l'appellata compagnia assumeva che la censura era infondata per non avere l 'appellante, prodotto la documentazione richiesta dall'art. 137 Codice delle Ass.ni Private, nonché omesso di provare e di allegare, quale fosse la propria attività lavorativa all'epoca del sinistro svolgimento, ed in che misura la menomazione fisica avesse inciso sulla sua capacità lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulla sua capacità di guadagno.
- Infine l'appellata deduceva l'inammissibilità dell'impugnazione sulle spese sensi dell'art. 342 c.p.c. e contestualmente l'infondatezza stante l'accoglimento solo parziale della originaria domanda.
La spiegava anche appello incidentale col quale censurava la sentenza per CP_3 avere accolto la domanda, e per avere ritenuto provata la dinamica del sinistro prospettata dall'appellante, e nella parte in cui aveva escluso ogni condotta antigiuridica di guida dell'appellante, conevidente violazione del disposto dell'art. 1227 comma 1 c.c. Col primo motivo di appello incidentale, la compagnia assicuratrice lamentava l'erronea o mancata valutazione di risultanze probatorie, nonché l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione.
Assumeva al riguardo che vi erano gli elementi, obliterati o mal giudicati dal Tribunale, attraverso i quali si sarebbe potuto e dovuto affermare l'inattendibilità del teste e ritenere che Testimone_1 lo stesso si fosse presentato a deporre per mera compiacenza, finalizzata a fare lucrare un risarcimento ai danni del FGVS, dal momento che la presenza di detto testimonio sui luoghi del sinistro non era stata rilevata dagli Agenti di Polizia Stradale.
Deduceva inoltre che l'inattendibilità del teste è confermata dalla circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro ed anche in seguito aveva omesso l'indicazione di testimoni poi intimati nel giudizio civile di risarcimento del danno, nonché l'incompatibilità di quanto riferito dal predetto testimone con quanto rilevato dagli Organi di Polizia, non essendo possibile che un conducente in buone condizioni psico- fisiche, che procedesse alla guida di un veicolo ad una velocità di crociera inferiore a 70 Km./h., potesse senza nemmeno aver subito urto alcuno, compiere la parabola descritta dagli Agenti di Polizia e provocare i danni da quest'ultimi rilevati.
Ciò avrebbe dovuto condurre il Tribunale al rigetto integrale della domanda, per come si richiedeva in questa sede.
Col secondo motivo di appello incidentale, la compagnia denunciava la violazione e mancata applicazione degli artt. 2697, 1227 e 2054 c.c., nonché, degli artt. 40 e 41 c.p. e 141 e 143 del C.d.
S., nonché l'llogicità e contraddittorietà della motivazione su più punti decisivi della controversia.
6 Evidenziava in particolare l'illegittimità e l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale nel valutare la condotta di guida mantenuta dal non aveva tenuto conto delle Pt_1 conseguenze del sinistro stesso, quali l'entità dei danni subiti dai veicoli o dagli ostacoli fissi con i quali lo stesso era entrato in collisione, da cui era agevole presumere che la velocità di guida tenuta dall'attore al momento del sinistro, non era certamente quella prescritta dai punti 1 e 2 dell'art. 141 del Codice Stradale.
Sicché, sulla scorta dei dati oggettivi acquisiti al giudizio ed in assenza d'urto con altro veicolo, le conseguenze lesive lamentate dal non potevano che attribuirsi in via esclusiva alla sua Pt_1 condotta di guida. La domanda del , dunque, andava rigettata. Pt_1
Spettava, inoltre, all'attore di provare, per affrancare sé stesso da ogni responsabilità discendente dal disposto dell'art. 2054 c.c., di aver fatto, nella circostanza, tutto il possibile per evitare il danno conformando la sua condotta di guida alle norme del codice stradale ed a quelle di comune prudenza.
Dall' istruttoria esperita non si ricava quale prova liberatoria avesse fornito il per dimostrare Pt_1 di aver uniformato la propria condotta di guida alle norme sulla circolazione ed a quelle della comune prudenza, all'opposto si rinvenivano chiari elementi che deponevano in senso contrario.
Concludeva chiedendo, il rigetto dell'appello principale in quanto infondato in fatto ed in diritto, nonché l'accoglimento dell'appello incidentale e la conseguente riforma della sentenza appellata con il rigetto integrale della domanda del;
in subordine la declaratoria di Parte_1 corresponsabilità del nella causazione del sinistro e la restituzione delle somme che sarebbero Pt_1 risultate non dovute;
l'ulteriore riduzione per compensazione delle spese di primo grado;
con vittoria di spese e compensi di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello incidentale della società assicuratrice è stato proposto con la prima difesa tempestivamente depositata , rispetto alla data della citazione in appello, ed è senz'altro ammissibile
Infatti l'appello principale, volto a mutare sostanzialmente l'assetto di interessi definito dalla sentenza (in quanto volto a conseguire un risarcimento del danno più del doppio rispetto a quello gà liquidato) giustifica la proposizione dell'appello incidentale per contestare in radice la fondatezza della domanda.
Ciò anche se l'appello principale è volto esclusivamente a contestare il quantum.
In termini: Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 15100 del 29/05/2024 L'impugnazione incidentale tardiva
- da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione
- può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi,
l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione
l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva sull'an della responsabilità conseguente un sinistro stradale commesso da veicolo ignoto, pur se l'impugnazione principale investiva unicamente il quantum debeatur);
7 Poiché l'appello incidentale contesta la fondatezza della originaria domanda, è logicamente preliminare scrutinare questa impugnazione, innanzitutto in relazione al motivo che censura
l'illogicità della sentenza per vizio di motivazione , laddove è stata ritenuta veritiera la dinamica del sinistro, per come descritta dal , per avere il primo giudice omesso di considerare che nel Pt_1 materiale probatorio acquisito agli atti del processo vi erano gli elementi (obliterati o mal giudicati) attraverso i quali si sarebbe potuto e dovuto affermare l'inattendibilità del teste e, Testimone_1 dunque, l'infondatezza della pretesa risarcitoria.
Inattendibilità confermata dalla circostanza che il testimone non sarebbe stato indicato Tes_1 nell'immediatezza del sinistro, non era stato identificato dalle forze dell'ordine ed ha riferito circostanze che contrastano con quanto desumibile dai rilievi effettuati dalla polizia.
La censura, ad accurata disamina degli atti di causa, appare fondata.
Va premesso in diritto che il danneggiato che evochi in giudizio, il F.G.V.S. per il tramite della relativa Compagna di Assicurazione designata - è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire rigorosa prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cassazione civile, sez. III, 02 agosto 2001,
n. 10609).
Difatti, colui che agisce sul presupposto di essere stato danneggiato da un veicolo rimasto non identificato, deve non solo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cassazione civile, sez. III, 25 luglio 1995, n. 8086; Cassazione civile, sez. III,
19 settembre 1992, n. 10762; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 01/08/2001; Cass. Civ. Sez.
3, Sentenza n. 12304 del 10/06/2005).
Dal corredo probatorio portato sostegno della pretesa del , invece, vi sono evidenti lacune e Pt_1 contraddizioni che non consentono di ritenere provato che il sinistro denunciato dal si sia Pt_1 svolto secondo le riferite modalità, né che possa ascriversi alla responsabilità di una autovettura rimasta sconosciuta.
Unico testimone la cui deposizione è astrattamene utilizzabile ai fini di causa è proprio il
[...]
sentito all'udienza del 24.06.2014, dal momento che l'altro testimone, sentito all'udienza Tes_1 del 15.4.2014, è stato dichiarato incapace a testimoniare in quanto portatore di Testimone_2 un interesse personale e rilevante ex art 100 cpc che avrebbe legittimato la sua partecipazione al giudizio (il teste era proprietario del fondo posto al lato della strada su cui si è verificato il sinistro,
e la cui recinzione era stata parzialmente divelta dalla autovettura del , così come dedotto Pt_1 dall'attore e confermato dal ). Tes_2
Di tutta la deposizione del non può quindi farsi alcun utilizzo, posto che l'eccezione è Tes_2 stata tempestivamente avanzata dal difensore della società assicuratrice ex art 246 cpc, condivisibilmente accolta dal Tribunale
Per contro, il teste è risultato inattendibile: Tes_1
8 - perché le sue dichiarazioni, evidentemente volte ad esonerare o limitare la responsabilità del
, sono risultate incoerenti e non collimanti con le modalità del sinistro dichiarate dallo stesso Pt_1 teste
- Perché le modalità dell'incidente sono risultate in contrasto con i rilevi dell'autorità giunta sul posto;
- a ciò si aggiunge la più assoluta assenza di prova che tale teste fosse davvero sui luoghi di causa e abbia potuto vedere ciò di cui ha parlato.
Il Napoli infatti, ha dichiarava in udienza (cfr. verbale di udienza del 24.6.2014) che, situato in un punto di osservazione privilegiato (in macchina sulla carreggiata opposta rispetto all'andamento del veicolo rimasto sconosciuto e dietro all'autovettura del , con l'automobile posizionata in Pt_1 direzione Melicucco):“ad un certo punto ho visto che dall'opposto senso di marcia proveniva un camion, il quale veniva sorpassato da un'autovettura che invadeva la corsia di marcia sulla quale viaggiava la Audi A3 e sulla quale mi trovavo pure io …”; “il conducente dell'Audi A3 per evitare l'urto frontale con l'altra autovettura che aveva invaso la carreggiata … sterzava verso destra e finiva fuori strada …”;
Continuando nella sua narrazione il teste riferiva, inoltre, che“l'altra macchina è poi rientrata sulla sua corsia di marcia …”; “non ricordo che tipo di macchina fosse, era comunque una macchina scura”. Curava di precisare che il teste viaggiava “..a circa 70 Km_/h, e la strada era rettilinea..” e più avanti, verso la fine della testimonianza “..Specifico che probabilmente andavo ad una velocità maggiore della A3 (la macchina del , nde), perché notai che la distanza tra il mio veicolo e Pt_1 la macchina dell'attore si stava riducendo…” .
Sempre a detta del teste , tra la strada e il muretto laterale contro il quale impattò la vettura Tes_1 del , c'erano rovi e spine , vegetazione spontanea;
e il muretto era a distanza di metri 2,5 – 3 Pt_1 dal bordo della strada;
ciò non impedì al di andarvi contro con tale violenza che l'autovettura Pt_1 si sarebbe capovolta più volte su se stessa , per poi proseguire la propria corsa tanto a lungo a bordo strada da riuscire a piegare ben 24 paletti di recinzione in ferro del terreno latistante prima di arrestarsi.
La circostanza per cui la vettura condotta dal impattava contro la recinzione posta sulla Pt_1 destra, e restava interamente distrutta è stata riportata nel rapporto della AT , che non ha fatto alcuna menzione di persone trovate sul posto all'atto dell'intervento subito dopo il sinistro
Infatti il teste dichiarava “ho visto pure giungere sul posto la polizia ma io non mi sono fermato”;
“non ho reso alcuna dichiarazione alla Polizia intervenuta sul posto né sul momento né successivamente” . E pure se il teste si sarebbe a suo dire fermato “per soccorrere il ”, non ha mai detto di Pt_1 avere egli stesso chiamato l'autorità o l'ambulanza, dicendo che quest'ultima “era stata chiamata”
(ma senza precisare da chi)
9 Tutto il racconto del è contraddittorio e palesemente inverosimile, non verificabile e Tes_1 oltretutto non è stato fornito alcun elemento che dimostrasse l' effettiva presenza del teste sul luogo dell'incidente.
L' evidente preoccupazione del di affermare che la vettura del andasse a velocità Tes_1 Pt_1 moderata (a suo dire, inferiore ai 70 chilometri orari), finisce per non concordare con le conseguenze devastanti dell'impatto contro un muretto, che a detta dell'attore sarebbe stato causato da una sterzata di “emergenza”, ma che appare assai più verosimile ad una uscita di strada per velocità eccessiva.
Il che spiega la violenza con cui l'autovettura dopo essere finita contro il muretto si sarebbe distrutta, e non avrebbe ancora arrestato la sua corsa se non dopo avere divelto oltre 20 paletti di ferro posti a recinzione dei fondi costeggianti la strada .
In ogni caso, la presenza del teste ui luoghi di causa avrebbe dovuto essere essa stessa Tes_1 oggetto di inattaccabile prova, dal momento che di questa presenza sul luogo ed al momento del sinistro non vi è alcuna traccia in atti.
Nella dichiarazione resa dal presso l'ospedale di Polistena il 23.07.2005 non si fa cenno a Pt_1 testimoni del fatto;
il ha affermato di non avere mai reso dichiarazioni alle autorità di polizia Tes_1 né sul luogo né successivamente.
Non è stato dedotto che sia giunta la chiamata del ai mezzi di soccorso o alla Polizia Tes_1
(circostanza che sarebbe stata agevolmente verificabile, poiché chi chiama i servizi di emergenza deve dare le proprie generalità ) , non avendo mai il ichiarato di avere chiamato egli i soccorsi Tes_1
Non è stato né dall'attore né dal teste chiarito come il sarebbe stato rintracciato quale Tes_1 persona presente ai fatti, non avendo fornito ad alcuno le sue generalità.
In nessuna delle missive scambiate con la assicurazione il ha fatto menzione dei testimoni Pt_1 poi citati in giudizio, né nelle missive iniziali, neppure a fronte delle contestazioni stragiudiziali della società
Diventa quindi inspiegabile anche il suo “reperimento” quale teste, a distanza di ben sei anni dai fatti, avendo l'attore instaurato il giudizio di primo grado nel 2013 , per un sinistro verificatosi il 17.06.2006 , ulteriore elemento che sancisce, assieme agli altri, l'inattendibilità delle dichiarazioni.
Ne consegue, in assenza di qualsiasi attendibilità e credibilità dell'unico testimone, l'assenza di ogni valida prova sulle circostanze del sinistro e sul nesso di causalità con l'asserita esistenza di una manovra azzardata di un veicolo sconosciuto, contro il quale non è stato mai affermato da alcuno che ci sia stato impatto con la macchina condotta dal . Pt_1
Non vi è dubbio che il sia finito fuori strada nelle circostanze di tempo e luogo indicate , ed Pt_1 accertate anche dai rikievi della Polizia .
Ma è rimasto totalmente sfornito di prova che ciò sia avvenuto per la presenza di un autoveicolo rimasto sconosciuto e a causa di questo: viene meno ogni obbligo risarcitorio del Fondo di Garanzia
10 Deve quindi , in accoglimento dell'appello incidentale, integralmente riformarsi la sentenza che ha riconosciuto il diritto al risarcimento, e respingersi l'originaria domanda .
La decisone comporta l'integrale rigetto dell'appello principale, volto ad ottenere un risarcimento maggiore , ed il ristoro per danni (patrimoniali) non risarciti in primo grado.
Con la comparsa di costituzione in appello la (come denominata la già Controparte_1 [...]
) quale impresa designata del Fondo di Garanzia , ha chiesto, per l'ipotesi di CP_2 accoglimento dell'appello incidentale la condanna del alla restituzione, della Parte_1 somma che lo stesso appellante aveva incassato in forza della esecutività della sentenza di primo grado, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla data del medesimo incasso sino a quella della sua restituzione.
L' integrale riforma della sentenza di primo grado, con rigetto della domanda, e la domanda della società di ottenere quanto versato comporta la condanna del alla restituzione delle somme Pt_1 già percepite in esecuzione della decisione .
Dalla decisione consegue ulteriormente la condanna del soccombente alle spese di lite di Pt_1 entrambi i gradi .
Esse si liquidano in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022) , in relazione al valore della causa, che per il primo grado è stato riconosciuto per euro 226.212,80 e per il presente grado
è dichiarato per euro 164.136,62 (quindi rientranti per entrambi i gradi nello scaglione compreso fra
€ 52.001 ed € 260.000)
Le spese vanno liquidate per il primo grado per euro 14.103,00 (Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00;
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00; Fase decisionale, valore medio: €
4.253,00)
Per l'appello le spese si liquidano per euro 14.317,00 (Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00, Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00, Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00)
Tutte le somme maggiorate di spese forfetarie, IVA e CPA come per legge
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ., di deve dare atto di avere integralmente respinto l'appello principale
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_6
n.q. di impresa territorialmente designata per la per il F.G.V.S., avverso la
[...] Org_1 sentenza N. 3/2018 emessa dal Tribunale di Palmi in data 3.1.2018, nonché sull'appello incidentale proposto dalla Impresa Designata, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
11 - Accoglie l'appello incidentale proposto da n.q. di Controparte_6 impresa territorialmente designata per la per il F.G.V.S, e per l'effetto, in totale Org_1 riforma della appellata sentenza, respinge l'originaria domanda;
- Condanna alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza Parte_1 appellata;
- Respinge interamente l'appello principale;
- Condanna alle spese di lite del doppio grado, che si liquidano in favore della Pt_1 controparte ex DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022 per il primo grado per euro 14.103,00 , e per l'appello per euro 14.317,00 . Entrambe da maggiorarsi di spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge
- A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ., da atto di avere integralmente respinto l'appello principale
Così deciso a Reggio Calabria il 21 giugno 2024
La Presidente estensore
Dr.ssa Patrizia Morabito
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