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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/03/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.
Ennio Ricci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2830/2024 R.G.A.C., pronunciata a seguito di trattazione orale ex art. 429 CPC e vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzina Perone, giusta Parte_1 C.F._1
procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Paolisi, alla
Via Cupitella.
RICORRENTE
E
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Giovanni Carpenito, giusta procura allegata alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Benevento, alla Piazza
Guerrazzi n. 4.
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 6 D.lgs. n. 150/2011
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 6 D.lgs. n. 150/2011, - ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione udienza -
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 10 del 17.7.24, pari ad Euro 240,00 Parte_1
notificatagli dall' , relativa al verbale di contestazione di illecito CP_1 Controparte_1
amministrativo n. 15 del 16.3.24, elevato dal Nucleo Carabinieri Forestale di Vitulano.
Ha chiesto, in particolare l'annullamento del provvedimento per i seguenti motivi:
1. Omessa notifica del verbale presupposto.
2. Nullità della sanzione irrogata per insussistenza dell'addebito.
3. Mancata segnalazione del divieto.
Si è costituito l' ed ha chiesto il rigetto integrale del ricorso, in quanto Controparte_1
inammissibile, improponibile ed infondato in fatto e diritto.
All' esito della discussione, all' udienza del 26.3.25 la causa è stata decisa ex art. 429 CPC.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il resistente ha documentalmente provato sia la legittimità della opposta ordinanza Controparte_1
ingiunzione sia la regolarità della notifica del verbale prodromico.
Invero è stato accertato che in data 16.3.24, alla Località “Cratola”, in agro del Comune di Cautano, ricadente in zona “A” (massima protezione) del Parco Regionale Taburno – Camposauro, il ricorrente provvisto di vanghetto, e di due cani di razza ER ES e AN Breton, con microchip 380260044897164 e
390260043, era intento alla ricerca/raccolta di tartufi.
E' stato, dunque, elevato dal Nucleo Carabinieri Forestale di Vitulano il verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 15/24 secondo le disposizioni normative della L. 394/1991 e della legge regionale n. 33/93,
essendo tale attività vietata nella predetta zona poiché catalogata come area protetta.
Risulta provato che al momento della contestazione dell'illecito, il si è rifiutato di firmare e di accettare Pt_1
copia del verbale;
ne consegue il perfezionamento della notifica del provvedimento ex art. 138, comma 2,
CPC. (cfr. verbale di contestazione illecito amministrativo).
Il conseguente mancato pagamento nei termini di legge del predetto verbale e l'omessa attivazione dei rimedi amministrativi normativamente previsti per sollevare eventuali contestazioni da parte del ricorrente hanno determinato la legittima emissione dell'ordinanza-ingiunzione n. 10/24 opposta in questa sede.
L' Ente ha ampiamente dimostrato che il luogo della accertata infrazione (località Controparte_1
Cratola in agro del comune di Cautano), coincide con la zona “A” del , identificata come riserva naturale CP_1
integrale, e pertanto oggetto di dettagliata disciplina normativa, sia a livello nazionale che regionale (cfr.
mappe ed estratto sito istituzionale); la zona, come evidenziato dalle mappe prodotte in giudizio, può essere raggiunta solo dopo aver percorso svariati kilometri e dunque il ben sapeva di trovarsi all' interno di Pt_1
un' area protetta.
Inoltre, va evidenziato come solo alcuni giorni prima, il ricorrente è stato sorpreso a compiere i medesimi atti negli stessi luoghi oggetto di causa (cfr. verbale del Nucleo Carabinieri Forestale di Vitulano del 2.3.24).
Risulta altresì, provata l'esistenza in loco di apposita segnaletica che delimita sia l'inizio dell'area protetta sia una serie di divieti relativi all' area interessata. (cfr. documentazione fotografica).
Per tutto innanzi esposto, l'opposizione non merita accoglimento con conseguente conferma dell' ordinanza ingiunzione n. 10 del 17.7.24.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo le tariffe forensi.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti Parte_1
dell' , in persona del Presidente p.t., avverso Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 10 del 17.7.24, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 10 del 17.7.24;
2) condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' Parte_1 Controparte_1
in persona del Presidente p.t., delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi
[...]
€. 462,00, così determinato nei valori medi : (Euro 131,00 per la fase di studio;
Euro 131,00 per la fase introduttiva ed Euro 200,00 per la fase decisionale), oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge
Benevento, 26.03.25
Il Giudice
dott. Ennio Ricci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.
Ennio Ricci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2830/2024 R.G.A.C., pronunciata a seguito di trattazione orale ex art. 429 CPC e vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzina Perone, giusta Parte_1 C.F._1
procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Paolisi, alla
Via Cupitella.
RICORRENTE
E
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Giovanni Carpenito, giusta procura allegata alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Benevento, alla Piazza
Guerrazzi n. 4.
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 6 D.lgs. n. 150/2011
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 6 D.lgs. n. 150/2011, - ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione udienza -
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 10 del 17.7.24, pari ad Euro 240,00 Parte_1
notificatagli dall' , relativa al verbale di contestazione di illecito CP_1 Controparte_1
amministrativo n. 15 del 16.3.24, elevato dal Nucleo Carabinieri Forestale di Vitulano.
Ha chiesto, in particolare l'annullamento del provvedimento per i seguenti motivi:
1. Omessa notifica del verbale presupposto.
2. Nullità della sanzione irrogata per insussistenza dell'addebito.
3. Mancata segnalazione del divieto.
Si è costituito l' ed ha chiesto il rigetto integrale del ricorso, in quanto Controparte_1
inammissibile, improponibile ed infondato in fatto e diritto.
All' esito della discussione, all' udienza del 26.3.25 la causa è stata decisa ex art. 429 CPC.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il resistente ha documentalmente provato sia la legittimità della opposta ordinanza Controparte_1
ingiunzione sia la regolarità della notifica del verbale prodromico.
Invero è stato accertato che in data 16.3.24, alla Località “Cratola”, in agro del Comune di Cautano, ricadente in zona “A” (massima protezione) del Parco Regionale Taburno – Camposauro, il ricorrente provvisto di vanghetto, e di due cani di razza ER ES e AN Breton, con microchip 380260044897164 e
390260043, era intento alla ricerca/raccolta di tartufi.
E' stato, dunque, elevato dal Nucleo Carabinieri Forestale di Vitulano il verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 15/24 secondo le disposizioni normative della L. 394/1991 e della legge regionale n. 33/93,
essendo tale attività vietata nella predetta zona poiché catalogata come area protetta.
Risulta provato che al momento della contestazione dell'illecito, il si è rifiutato di firmare e di accettare Pt_1
copia del verbale;
ne consegue il perfezionamento della notifica del provvedimento ex art. 138, comma 2,
CPC. (cfr. verbale di contestazione illecito amministrativo).
Il conseguente mancato pagamento nei termini di legge del predetto verbale e l'omessa attivazione dei rimedi amministrativi normativamente previsti per sollevare eventuali contestazioni da parte del ricorrente hanno determinato la legittima emissione dell'ordinanza-ingiunzione n. 10/24 opposta in questa sede.
L' Ente ha ampiamente dimostrato che il luogo della accertata infrazione (località Controparte_1
Cratola in agro del comune di Cautano), coincide con la zona “A” del , identificata come riserva naturale CP_1
integrale, e pertanto oggetto di dettagliata disciplina normativa, sia a livello nazionale che regionale (cfr.
mappe ed estratto sito istituzionale); la zona, come evidenziato dalle mappe prodotte in giudizio, può essere raggiunta solo dopo aver percorso svariati kilometri e dunque il ben sapeva di trovarsi all' interno di Pt_1
un' area protetta.
Inoltre, va evidenziato come solo alcuni giorni prima, il ricorrente è stato sorpreso a compiere i medesimi atti negli stessi luoghi oggetto di causa (cfr. verbale del Nucleo Carabinieri Forestale di Vitulano del 2.3.24).
Risulta altresì, provata l'esistenza in loco di apposita segnaletica che delimita sia l'inizio dell'area protetta sia una serie di divieti relativi all' area interessata. (cfr. documentazione fotografica).
Per tutto innanzi esposto, l'opposizione non merita accoglimento con conseguente conferma dell' ordinanza ingiunzione n. 10 del 17.7.24.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo le tariffe forensi.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti Parte_1
dell' , in persona del Presidente p.t., avverso Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 10 del 17.7.24, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 10 del 17.7.24;
2) condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' Parte_1 Controparte_1
in persona del Presidente p.t., delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi
[...]
€. 462,00, così determinato nei valori medi : (Euro 131,00 per la fase di studio;
Euro 131,00 per la fase introduttiva ed Euro 200,00 per la fase decisionale), oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge
Benevento, 26.03.25
Il Giudice
dott. Ennio Ricci