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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/12/2025, n. 1981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1981 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 21227/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE- riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
LE IO UD
COSTANZA TETI UD ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. v.g. 21227/2025 promossa da:
c.f. , con l'avv. Sabine Beringhelli Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Francesca Boccolini Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto.
2. Disporre che il signor a titolo di mantenimento in favore della signora Pt_1 Parte_2
- ottemperi al pagamento delle rate del mutuo concesso alla signora dalla Pt_2 Controparte_1
pari ad euro 1.029,36= mensili, sino alla completa estinzione del prestito;
[...]
- adempia il pagamento delle utenze e delle spese condominiali, sia ordinarie che straordinarie, relative all'immobile di proprietà della signora Pt_2
- allo stesso modo ottemperi al pagamento della Tari e dell'assicurazione dell'immobile;
- si faccia carico del pagamento del bollo dell'auto intestata alla signora nonché del Pt_2 pagamento dell'assicurazione, del tagliando e della revisione dell'autovettura; - versi mensilmente la somma di euro 500,00= attraverso bonifici bancari sul conto personale della signora Pt_2
- non appena il signor avrà estinto il mutuo gravante l'immobile, verserà in favore della Pt_1 signora la somma mensile di euro 1.000,00= anzichè la minor somma di euro 500,00=, nonché Pt_2 si impegnerà al versamento delle utenze di acqua, luce e gas, relative all'immobile, mentre saranno
a completo carico della signora tutte le ulteriori spese necessarie al mantenimento Pt_2 dell'immobile, quali le spese condominiali sia ordinarie che straordinarie nonché le imposte relative all'immobile, compresa l'assicurazione dello stesso.
3. Con la sottoscrizione del presente atto i signori e dichiarano di Parte_1 Parte_2 non avere più nulla reciprocamente a che pretendere l'uno dall'altro anche con riferimento allo scioglimento della comunione legale tra i coniugi avendo già disciplinato ogni aspetto patrimoniale di loro interesse.
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 29.01.1994 hanno contratto matrimonio, con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Concesio (atto n. 3, parte II, serie B)
Con ricorso congiunto depositato il 20.10.2025 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
I ricorrenti hanno, peraltro, contestualmente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Omologata la separazione, la causa deve essere, dunque, rimessa al giudice relatore, che provvederà -decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.- ad acquisire la dichiarazione dei ricorrenti di non volersi riconciliare ex art. 2 l. n. 898/70, nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni inerenti, per l'appunto, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale provvede, pertanto, con separata ordinanza alla rimessione in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., omologa la separazione consensuale dei coniugi in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa avanti al giudice relatore per il divorzio.
Brescia, 20/11/2025.
Il presidente est.
GU NN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE- riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
LE IO UD
COSTANZA TETI UD ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. v.g. 21227/2025 promossa da:
c.f. , con l'avv. Sabine Beringhelli Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Francesca Boccolini Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto.
2. Disporre che il signor a titolo di mantenimento in favore della signora Pt_1 Parte_2
- ottemperi al pagamento delle rate del mutuo concesso alla signora dalla Pt_2 Controparte_1
pari ad euro 1.029,36= mensili, sino alla completa estinzione del prestito;
[...]
- adempia il pagamento delle utenze e delle spese condominiali, sia ordinarie che straordinarie, relative all'immobile di proprietà della signora Pt_2
- allo stesso modo ottemperi al pagamento della Tari e dell'assicurazione dell'immobile;
- si faccia carico del pagamento del bollo dell'auto intestata alla signora nonché del Pt_2 pagamento dell'assicurazione, del tagliando e della revisione dell'autovettura; - versi mensilmente la somma di euro 500,00= attraverso bonifici bancari sul conto personale della signora Pt_2
- non appena il signor avrà estinto il mutuo gravante l'immobile, verserà in favore della Pt_1 signora la somma mensile di euro 1.000,00= anzichè la minor somma di euro 500,00=, nonché Pt_2 si impegnerà al versamento delle utenze di acqua, luce e gas, relative all'immobile, mentre saranno
a completo carico della signora tutte le ulteriori spese necessarie al mantenimento Pt_2 dell'immobile, quali le spese condominiali sia ordinarie che straordinarie nonché le imposte relative all'immobile, compresa l'assicurazione dello stesso.
3. Con la sottoscrizione del presente atto i signori e dichiarano di Parte_1 Parte_2 non avere più nulla reciprocamente a che pretendere l'uno dall'altro anche con riferimento allo scioglimento della comunione legale tra i coniugi avendo già disciplinato ogni aspetto patrimoniale di loro interesse.
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 29.01.1994 hanno contratto matrimonio, con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Concesio (atto n. 3, parte II, serie B)
Con ricorso congiunto depositato il 20.10.2025 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
I ricorrenti hanno, peraltro, contestualmente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Omologata la separazione, la causa deve essere, dunque, rimessa al giudice relatore, che provvederà -decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.- ad acquisire la dichiarazione dei ricorrenti di non volersi riconciliare ex art. 2 l. n. 898/70, nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni inerenti, per l'appunto, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale provvede, pertanto, con separata ordinanza alla rimessione in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., omologa la separazione consensuale dei coniugi in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa avanti al giudice relatore per il divorzio.
Brescia, 20/11/2025.
Il presidente est.
GU NN