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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 19/06/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Paola Belvedere Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa di primo grado iscritta al n. 3698 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. DE SENSI MATTEO parte ricorrente contro
C.F. , Controparte_1 C.F._2
parte resistente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: parte ricorrente ha concluso sul vincolo come da verbale di udienza del 10/06/2025
pagina 1 di 3 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 19/12/2024, , coniugata con Parte_1
er matrimonio concordatario celebrato in Parma il Controparte_1
14/07/2020, proponeva innanzi all'intestato Tribunale domanda cumulata di sepa- razione e cessazione degli effetti civili del proprio matrimonio, con addebito della separazione a carico del marito, dando atto della disgregazione del rapporto co- niugale e della intollerabilità della convivenza. Parte ricorrente formulava, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti la gestione della figlia minore (nata Per_1
il 21/03/2021) e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza erano ritualmente notificati nei confronti del resistente, il quale non si costituiva in giudizio.
Con ordinanza del 11/06/2025, resa all'esito della prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice delegato, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti di propria compe- tenza, dando le disposizioni necessarie alla prosecuzione del giudizio nel merito.
La causa era, quindi, rimessa al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale sul vincolo.
§
Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia del resistente, il quale, pur ritualmente citato, non si è costituito nel presente giudizio.
Tanto premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
Invero, senza che sia necessario espletare una specifica istruttoria al riguardo, può ritenersi che l'intollerabilità della convivenza sia desumibile dallo stesso comportamento processuale delle parti e, in particolare, dalla scelta del resistente di non costituirsi nel presente giudizio e non presenziare alla prima udienza di comparizione delle parti, oltre che dal tenore, inequivoco, degli atti difensivi, che attestano il venir meno dell'affectio coniugalis.
Quanto alle ulteriori questioni inerenti i rapporti parentali ed economici fra le par- ti, occorre rimettere la causa in istruttoria.
Ogni determinazione in merito alla regolamentazione delle spese di lite viene rin-
pagina 2 di 3 viata alla definizione del merito.
P . Q . M .
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1) dichiara la contumacia di parte resistente;
2) pronunzia la separazione personale fra i coniugi , nata a Parte_1
SOLOFRA (AV) il 07/06/1993, e nato in [...]- Controparte_1
NISIA il 22/02/1999, unitisi in matrimonio a Parma il 14/07/2020 con atto tra- scritto nel registro dello stato civile di detto Comune, al n. 305, Parte 2, Serie C dell'anno 2020;
3) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza parziale, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Parma per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4) dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni;
5) rinvia la regolamentazione delle spese di lite alla definizione del merito.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 19/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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