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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/11/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Cron. N.
Dott. RI IA IC Presidente
Rep. N.
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
R. Gen. N. 31 /2025
Dott. RIluisa EZ Consigliere rel.
Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 31/2025 promossa con atto di citazione notificato in data 10.01.2025 e posta in decisione all'udienza collegiale del 15.07.2025
d a rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Sironi, Parte_1
OGGETTO: giusta procura in calce all'atto di appello
Opp. all'ord. di
APPELLANTE
c o n t r o ingiunzione ex artt. 22 e
, in Controparte_1 ss. L.689/81 (escluse persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. sanzioni per em Giulia Pedretti, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n. 2560/2024 in data
12.06.2024, nel procedimento R.G. n. 11594/2021.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 Dell'appellante
In via principale, nel merito
- Accogliere il ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione ATS Brescia n. 479 del
7 settembre 2021 e per l'effetto annullare il provvedimento impugnato;
In ogni caso
Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si chiede ammettersi prova per testi sul seguente capitolo:
1) vero che la prima pagina del menu del Ristorante Holland riporta l'indicazione degli allergeni?
Si indica a teste il Dott. di Puegnago del Garda (BS). Testimone_1
Si formula istanza di proposizione di querela di falso avverso il verbale di illecito amministrativo Legione Carabinieri Lombardia, Compagnia di Salò,
N.O.R. – Aliquota Radiomobile n. 85/10-6 del 13 agosto 2017, notificato il 24 agosto 2017 (doc. 6 fasc, primo grado). A sostegno della stessa potranno essere utilizzati i documenti prodotti sub doc.18 fascicolo primo grado nonché sentito il teste Dott. sul capitolo 1) sopra formulato. Tes_1
Dell'appellata reietta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, anche formulata in via istruttoria, rigettare l'appello promosso dal Sig. ivi compresa Parte_1 la proposizione della querela di falso avverso il verbale n. 85/10-6 del
13.8.2017, per tutte le ragioni qui esposte e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Brescia, condannando il Sig.
[...]
a pagare in favore di l'importo portato dall'ordinanza Parte_1 CP_1 ingiunzione n. 479 del 7.9.2021.
In ogni caso con vittoria di spese, onorari di causa e successive occorrende.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 6 D.Lgs. 150/2011, depositato in data 18.10.2021, il sig. proponeva opposizione avverso l'ordinanza – Parte_1
pagina 2 di 12 ingiunzione emessa dall di n. Controparte_2 CP_1
479 del 07.09.2021, notificata in data 18.09.2021, con la quale veniva ingiunto allo stesso di pagare la somma di € 600,00 oltre ad € 10,00 per spese di procedimento, per la violazione dell'art. 21 del Reg. UE 1169/2011 in quanto
“nel locale ristorante non vi era il cartello allergeni né esposta né in qualsiasi altra forma prescritta dalla legge (sul menù, su appositi registri, cartelli, sistemi tecnologici, etc.)”. L'opponente deduceva che in data 24 agosto 2017 alle ore 11,15 - 11,45 in Idro, Via Provinciale n. 1, presso la Stazione dei
Carabinieri di Idro, venivano notificati allo stesso sei verbali di illecito amministrativo (doc. 2 – 7 fasc. primo grado) tutti emessi il 13.08.2017 dalla
Legione Carabinieri “Lombardia”, Compagnia di Salò, N.O.R. – Aliquota
Radiomobile, con riferimento al sopralluogo effettuato il 01.08.2017 presso il ristorante denominato “HOLLAND” di . Tra questi, in Parte_1 particolare, vi era il verbale di illecito amministrativo (l. 689/81) prot. n.
85/10-6 del 13.08.2017 (doc. 7 fasc. primo grado) con il quale veniva contestata la seguente violazione: “* nel locale ristorante non vi era il cartello allergeni né esposta né in qualsiasi altra forma prescritta dalla legge (sul menù, su appositi registri, cartelli, sistemi tecnologici, ecc. ecc.); in violazione del Reg. 1169/2011 articolo 21 ed allegato II (richiamando l'art. 44) ed abbiamo contestato l'infrazione allo stesso in qualità di Parte_1 titolare dell'autorizzazione amministrativa”. Nel verbale veniva riportato che Parte l'infrazione era contestata immediatamente al il quale dichiarava: “Ero in buona fede al 100% convinto di essere in regola”. In data 01.08.2017 il sig. Parte veniva altresì accusato di aver commesso il reato di cui agli artt. 56 e 515
c.p. perché “quale titolare dell'esercizio di ristorazione “Holland” detenendo per la somministrazione e vendita ai clienti nr. 88 bottiglie di vino riportanti etichettatura diversa dal vino effettivamente contenuto, compiva atti idonei diretti in 3 modo non equivoco a consegnare all'acquirente una cosa mobile per qualità diversa da quella dichiarata” nonché il reato di cui agli art. 5 lett. pagina 3 di 12 b) e 6 L. 30.04.1962 n. 283 per aver, nella sua qualità di titolare dell'esercizio di ristorazione “Holland”” detenuto per la vendita all'interno di un freezer, kg. 6,350 di carni varie in cattivo stato di conservazione” (doc. 8 fasc. primo grado). Deduceva che con sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione II
Penale, n. 888 del 29.05-09.06.2020 veniva assolto perché il fatto non sussiste.
Quanto agli illeciti amministrativi, a seguito degli scritti difensivi in data Contr 25.09.2017 e dell'audizione in data 10.11.2020, notificava provvedimento di archiviazione per cinque dei sei illeciti amministrativi asseritamente commessi. Per quanto qui rileva, negli scritti difensivi l'opponente, in relazione al verbale di n. 85/10-6, deduceva che quanto emerso nel processo penale dimostrava il rispetto della normativa;
che ai Carabinieri veniva prontamente mostrata la prima pagina del menù contenente la lista Contr Parte degli allergeni. non accoglieva le contestazioni del sig. e notificava – in relazione a detto verbale - l'ordinanza di ingiunzione n. 479 del 07.09.2021, oggetto di opposizione. In detta ordinanza ATS rilevava che la vicenda penale era irrilevante nel procedimento amministrativo: quanto riportato nella relativa sentenza era corollario di un'attività istruttoria che forniva un quadro di insieme della situazione del ristorante gestito dal ricorrente e non menzionava formalmente che l'elenco degli allergeni fosse presente nel menù. Richiamava, inoltre, la fede privilegiata del verbale di contestazione circa i fatti ivi riportati.
Nell'opposizione, l'opponente deduceva che il processo penale aveva dimostrato il rispetto da parte del ristoratore della normativa, giacché “applica
(va) all'interno della propria attività un piano di autocontrollo aziendale... prevedendone ad esempio... l'inserimento nel menù del ristorante delle informative degli allergeni” (perizia di parte redatta nel processo penale indicata dall'organo giudicante). Richiamava, inoltre, gli scritti difensivi ed i documenti ad essi allegati (doc. 8 allegato agli scritti difensivi, prodotto sub doc. 18 fasc. primo grado) ed, in particolare, la dichiarazione del Dott.
[...]
iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi, che confermava che il Tes_1
pagina 4 di 12 ristorante adottava un Piano di Autocontrollo Aziendale in base alle regole
Haccp, in linea con la vigente legislazione;
deduceva che, proprio per quanto emerso nel processo penale e dedotto negli scritti difensivi, cinque dei sei verbali erano stati annullati dall'ATS; che il giudice penale aveva accertato l'applicazione, da parte del ricorrente, “del piano di autocontrollo aziendale in Contr base alle regole “HACCP”; che era perfettamente a conoscenza dell'inserimento dell'elenco degli allergeni nel menu in quanto:
- la prima pagina del menù (doc. 9 allegato agli scritti difensivi, nuovamente prodotto sub doc. 19 fasc. primo grado) contenente la lista degli allergeni, era stata prontamente mostrata ai Carabinieri,
- il verbale di infrazione non poteva godere della fede privilegiata ex art. 2700
c.c. in quanto conteneva una valutazione da parte degli agenti accertatori Contr 2. si costituiva a mezzo dei propri funzionari chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Il Tribunale di Brescia con sent. n. 2560/2024 in data 12.06.2024 rigettava il ricorso, condannando l'opponente alle spese di lite.
In sintesi, rilevava quanto segue:
i. Sulla valenza dell'accertamento compiuto in sede penale nel giudizio civile: riteneva non sussistere i presupposti per l'applicazione dell'art. 654 c.p.p. evidenziando che l'efficacia del giudicato penale nel processo civile è sottoposta a precise condizioni:
a) deve riguardare solo l'accertamento dei "fatti materiali", escludendo elementi soggettivi e valutazioni,
b) i fatti devono essere stati oggetto dell'imputazione penale e costituire il tema centrale, non una mera premessa,
c) deve esserci identità tra i fatti accertati in sede penale e quelli rilevanti per la decisione civile.
Nel caso specifico, il Tribunale rilevava una "macroscopica distanza" e
“differenza ontologica” tra i fatti oggetto del giudizio penale (relativi a pagina 5 di 12 etichettatura del vino e conservazione carni) e quelli dell'ordinanza- ingiunzione (mancanza cartello allergeni).
Precisava che il riferimento agli allergeni nella sentenza penale non provava la loro presenza nel menù al 01.08.2017, data della contestazione, trattandosi di accertamenti avvenuti in momenti diversi, il primo, anteriore nel tempo, compiuto dagli agenti accertatori, l'altro, posteriore nel tempo, compiuto dal perito (di parte) nominato nel processo penale.
ii. Sul difetto di fede privilegiata del verbale di contestazione:
Il Tribunale respingeva la contestazione che il verbale contenesse mere valutazioni degli agenti in quanto
- riteneva che l'archiviazione delle altre infrazioni non incidesse sulla fede privilegiata del verbale ex art. 2700 c.c., Parte
- valorizzava la dichiarazione resa dal sig. ("ero in buona fede al 100% convinto di essere in regola") come elemento tale da contraddire la tesi della consegna dell'elenco allergeni agli agenti accertatori,
- osservava che se l'elenco fosse stato mostrato, questo fatto sarebbe stato attestato nel verbale come gli altri fatti avvenuti in presenza dei pubblici ufficiali.
4. ha proposto appello. Parte_1
5. Si è costituita , contestando integralmente le argomentazioni CP_1 dell'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello.
6. All'udienza del 20.05.2025, su richiesta delle parti, la Corte ha rinviato al
15.07.2025 (udienza con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.) assegnando termine per memorie.
7. Le parti hanno depositato (rispettivamente l'appellante in data 16.06.2025 e l'appellata in data 01.07.2025) le memorie autorizzate nelle quali insistono nelle rispettive argomentazioni e conclusioni.
8. All'udienza del 15.07.2025 fissata per la discussione ex art. 127 ter c.p.c., la
Corte ha pronunciato sentenza con lettura in udienza del dispositivo. pagina 6 di 12 MOTIVI
Con il primo motivo, l'appellante si duole dell'erronea applicazione dell'art. 654 c.p.p. in relazione alla “valenza dell'accertamento compiuto in sede penale”, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante quanto statuito nella sentenza penale n. 888/2020. Deduce che non vi sarebbe alcuna distanza tra i fatti oggetto del giudizio penale e quelli contestati nell'ordinanza ingiunzione;
tutti i fatti (etichettatura vino, conservazione carni, predisposizione elenco allergeni) sarebbero collegati all'applicazione, da parte Parte del sig. “del piano di autocontrollo aziendale in base alle regole
“HACCP”, in linea con la vigente legislazione, prevedendo, ad esempio
l'utilizzo di abbattitori, la corretta apposizione di etichette sui prodotti,
l'inserimento nel menu del ristorante dell'informativa sugli allergeni potenzialmente presenti nelle varie portate” (cfr. pag. 5 della sentenza penale).
Richiama la relazione del Dott. del 20.09.2017, prodotta sia nel Tes_1
giudizio penale che in primo grado, alla quale è allegato il verbale di riesame sistema autocontrollo e rintracciabilità mod. R1 del 13.07.2017 nel quale lo stesso afferma quanto segue: “Consegnata distinta allergeni per informare i clienti dei potenziali rischi. Comunicato l'obbligo di asteriscare i prodotti congelati nel menu” (come da lista allergeni anch'essa allegata al doc. 18 fasc. primo grado): da ciò emergerebbe che circa 20 giorni prima degli accertamenti era stato verificato il sistema di autocontrollo con consegna della distinta allergeni. Nel giudizio penale vi sarebbe, dunque, stata, secondo l'appellante, una ampia ed approfondita istruttoria, sia orale, sia documentale, che avrebbe dimostrato il rispetto delle regole HACCP e l'inserimento nel menu del ristorante dell'informativa sugli allergeni potenzialmente presenti nelle varie portate. Aggiunge che la medesima lista allergeni era riportata sulla prima pagina del menù ed era stata mostrata agli agenti.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, nel caso di specie non sussistono i pagina 7 di 12 presupposti per l'applicazione dell'art. 6541 c.p.p.. L'efficacia del giudicato penale nel processo civile è sottoposta a precise condizioni, tra cui la necessità che le circostanze specifiche costituenti oggetto dell'imputazione e, dunque, i fatti materiali accertati in sede penale siano gli stessi sui quali verte il giudizio civile e, pertanto, costituiscano il thema decidendum, e non una mera premessa. Nel caso in esame, il procedimento penale aveva ad oggetto reati di resistenza a pubblico ufficiale2 nonché correlati alla cattiva conservazione degli alimenti3 e all'erronea etichettatura del vino4, mentre l'odierno giudizio riguarda esclusivamente la mancata comunicazione alla clientela dell'elenco degli allergeni. Il passaggio della sentenza penale invocato dall'appellante
(pag. 55), relativo all'applicazione del piano di autocontrollo aziendale, si limita a riportare quanto affermato dal consulente di parte, senza alcun accertamento specifico sulla presenza o meno dell'elenco allergeni nel menù alla data della contestazione. 1 Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi:
“Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa 2 art. 337 c.p. perché, al fine di opporsi ad un controllo di polizia effettuato all'interno del ristorante "Holland", usava violenza nei confronti degli appuntati e Parte_2 Parte_3 consistita nell'ostacolare l'entrata dei militari all'interno della cucina cercando di spintonarli e strappando dalle mani dei militari gli alimenti sottoposti a controllo Fatti accertati in Idro l'1.8.2017. 3 artt. 5 lett. b) e 6 .L 30.04.1962 nr. 283 per aver, nella sua qualità di titolare dell'esercizio di ristorazione "Holland", detenuto per la vendita, all'interno di un freezer, kg 6,350 di carni varie in cattivo stato di conservazione. 4 art. 56, 515 c.p. perché, quale titolare dell'esercizio di ristorazione "Holland", detenendo per la somministrazione e vendita ai clienti nr. 88 bottiglie di vino riportanti etichettatura diversa dal vino effettivamente contenuto, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare all'acquirente una cosa mobile per qualità diversa da quella dichiarata. 5 “Infine, occorre dar conto della valutazione operata dal consulente difensivo dott. , Testimone_1Par di professione biologo, secondo la quale la ditta "Ristorante Holland" dell'imputato applica all'interno della propria attività un piano di autocontrollo aziendale in base alle regole "HACCP", in linea con la vigente legislazione, prevedendo ad esempio l'utilizzo di abbattitori, la corretta apposizione di etichette sui prodotti (anche sulle carni poi sequestrate), l'inserimento nel menu del ristorante dell'informativa sugli allergeni potenzialmente presenti nelle varie portate”. pagina 8 di 12 Né, peraltro, quanto riportato6 nell'allegato in data 13.07.2017 alla relazione del Dott. del 20.09.2017 (doc. 18 ric.) può costituire prova della Tes_1
presenza, alla data del 01.08.2017, nel menù della lista allergeni.
Nessun rilievo parimenti può avere (attesa l'oggettiva diversità dei fatti) quanto riportato a pag. 6 della sentenza penale: “la contestazione di cui al capo C) supporrebbe un accertamento circa lo stato di conservazione delle carni, che viceversa è del tutto carente: le carni oggetto di sequestro venivano ritenute tali dagli agenti del tutto apoditticamente, sebbene abbattute, congelate e racchiuse in confezioni di plastica, con etichette recanti la data della procedura di abbattimento”.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erronea attribuzione di fede privilegiata al verbale di contestazione n. 85/10-6 del 13.8.2017: il verbale conterebbe “una mera valutazione degli agenti accertatori, i quali hanno ritenuto che le sole informazioni contenute nella prima pagina del menù esibito in occasione dell'accesso fossero insufficienti, ritenendo di conseguenza sussistente la violazione contestata”; le statuizioni dei verbali sarebbero apodittiche e smentite dal quadro probatorio come dimostrerebbe la documentazione prodotta sub. doc. 18 fasc. primo grado, con particolare riferimento all'inserimento della lista degli allergeni sin dal luglio 2017, nonché la sentenza penale che, all'esito dell'istruttoria, ha condiviso quanto affermato dal Dott. consulente nonché preposto alla verifica del Tes_1
rispetto delle regole HACCP. Quanto alla dichiarazione resa ("ero in buona fede al 100% convinto di essere in regola") sarebbe comprensibile nel contesto di plurime contestazioni ricevute (sei illeciti amministrativi e tre fattispecie di reato), risultate poi infondate. Aggiunge deducendo che non vi sarebbe, inoltre, motivo per dubitare che la lista allergeni non fosse stata inserita dato che solo venti giorni prima il ristorante era stato oggetto 6 “Proposte e decisioni per il futuro: Consegnata distinta allergeni per informare i clienti dei potenziali rischi. Comunicato l'obbligo di asteriscare i prodotti congelati nel menu” pagina 9 di 12 dell'ispezione del Dott. e che la sentenza penale aveva accertato che Tes_1 il ristorante rispettava pienamente le regole HACCP, incluso l'inserimento degli allergeni nel menu.
Il motivo è infondato.
Come stabilito dalla consolidata giurisprudenza, il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e descritti senza alcun margine di apprezzamento. Nel caso di specie, la presenza o meno dell'elenco allergeni costituisce un fatto materiale oggettivo direttamente percepito dagli agenti accertatori e non una mera valutazione (““nel locale ristorante non vi era il cartello allergeni né esposto né in qualsiasi altra forma prescritta dalla legge
(sul menù, su appositi registri, cartelli, sistemi tecnologici …”.).
La circostanza che altri verbali siano stati archiviati non incide sulla fede privilegiata del verbale in questione, in quanto l'archiviazione è avvenuta per ragioni diverse dall'attendibilità dell'accertamento.
Quanto all'ispezione del Dott. la stessa dimostra come alla data del Tes_1
13.07.2017 la lista allergeni non era inserita nel menù; la successiva relazione reca la data del 20.09.2017 e, pertanto, nulla prova circa i fatti alla data del
01.08.2017 né, tantomeno, dimostra che lo stesso fosse presente sui luoghi il giorno dell'avvenuto accertamento;
inoltre, quanto ivi riportato non è assistito da fede privilegiata trattandosi di dichiarazioni di un tecnico di parte. Parte La dichiarazione resa dal sig. al momento della contestazione ("ero in buona fede al 100%, convinto di essere in regola") appare, inoltre, incompatibile con l'asserita esibizione dell'elenco allergeni agli agenti accertatori.
Con il terzo motivo, proposto in subordine, l'appellante formula istanza di proposizione di querela di falso avverso il verbale, chiedendo che a “sostegno della stessa potranno essere utilizzati i documenti prodotti sub 18 fasc. primo grado nonché sentito il Dott. sul capitolo di prova per teste contenuto Tes_1
pagina 10 di 12 nelle conclusioni del ricorso promosso avanti al Tribunale” -“1) vero che la prima pagina del menu del Ristorante Holland riporta l'indicazione degli allergeni? Si indica a teste il Dott. di Puegnago del Garda Testimone_1
(BS).
L'istanza di proposizione di querela di falso formulata dall'appellante non può essere accolta, in quanto non sono stati dedotti elementi concreti a sostegno della falsità del verbale: in tale senso non depongono, invero, né il richiamo alla relazione del dott. né il capitolo di prova formulato in modo del Tes_1 tutto generico. L'odierno appellante non indica alcun testimone che – in quanto presente – possa dichiarare che alla data del 01.08.2017 la lista degli allergeni fosse effettivamente presente ed inserita nel menù. L'unico teste citato, il Dott. risulta non essere stato presente al momento Tes_1
dell'accertamento; il fatto che alla data del 13.07.2017 lo stesso avesse confermato che l'elenco degli allergeni non era presente nel menù, tanto da consegnarne una bozza al Vos, nulla prova circa quanto accertato dagli agenti il 01.08.2017.La relazione del dott. in data 20.09.2017 attesta la Tes_1
presenza della lista allergeni quando ormai erano trascorsi quasi due mesi dall'avvenuto accertamento della violazione.
Non risulta, dunque, allegato alcun elemento specifico e concreto idoneo a comprovare, neppure in via presuntiva, la falsità di quanto riportato nel verbale redatto dai due agenti accertatori, siccome richiesto dall'art. 221 c.p.c., finendo detta istanza nel caso con il “dilatare i tempi di decisione del processo principale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost.” (Cass. n. 6220/2018).
L'appello va, dunque, rigettato con condanna dell'odierno appellante, soccombente, al pagamento delle spese di lite alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014 siccome integrato con DM nn. 37/2018 e 147/2022 (valore € 600,00) applicando i minimi, attesa la scarsa complessità della lite, e, pertanto, € 66,00 pagina 11 di 12 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase decisionale, per un totale di € 232,00 oltre a rimborso forfettario spese generali
(15% su compenso totale), ad accessori di legge ed eventuali anticipazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, – Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2560/2024 del Tribunale di Brescia;
2) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater
T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012;
3) condanna alla rifusione in favore dell'appellata delle Parte_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 232,00, oltre a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale), ad accessori di legge ed eventuali anticipazioni.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15.07.2025.
IL CONSIGLIERE EST.
RIluisa EZ IL PRESIDENTE
RI IA IC
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Cron. N.
Dott. RI IA IC Presidente
Rep. N.
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
R. Gen. N. 31 /2025
Dott. RIluisa EZ Consigliere rel.
Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 31/2025 promossa con atto di citazione notificato in data 10.01.2025 e posta in decisione all'udienza collegiale del 15.07.2025
d a rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Sironi, Parte_1
OGGETTO: giusta procura in calce all'atto di appello
Opp. all'ord. di
APPELLANTE
c o n t r o ingiunzione ex artt. 22 e
, in Controparte_1 ss. L.689/81 (escluse persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. sanzioni per em Giulia Pedretti, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n. 2560/2024 in data
12.06.2024, nel procedimento R.G. n. 11594/2021.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 Dell'appellante
In via principale, nel merito
- Accogliere il ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione ATS Brescia n. 479 del
7 settembre 2021 e per l'effetto annullare il provvedimento impugnato;
In ogni caso
Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si chiede ammettersi prova per testi sul seguente capitolo:
1) vero che la prima pagina del menu del Ristorante Holland riporta l'indicazione degli allergeni?
Si indica a teste il Dott. di Puegnago del Garda (BS). Testimone_1
Si formula istanza di proposizione di querela di falso avverso il verbale di illecito amministrativo Legione Carabinieri Lombardia, Compagnia di Salò,
N.O.R. – Aliquota Radiomobile n. 85/10-6 del 13 agosto 2017, notificato il 24 agosto 2017 (doc. 6 fasc, primo grado). A sostegno della stessa potranno essere utilizzati i documenti prodotti sub doc.18 fascicolo primo grado nonché sentito il teste Dott. sul capitolo 1) sopra formulato. Tes_1
Dell'appellata reietta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, anche formulata in via istruttoria, rigettare l'appello promosso dal Sig. ivi compresa Parte_1 la proposizione della querela di falso avverso il verbale n. 85/10-6 del
13.8.2017, per tutte le ragioni qui esposte e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Brescia, condannando il Sig.
[...]
a pagare in favore di l'importo portato dall'ordinanza Parte_1 CP_1 ingiunzione n. 479 del 7.9.2021.
In ogni caso con vittoria di spese, onorari di causa e successive occorrende.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 6 D.Lgs. 150/2011, depositato in data 18.10.2021, il sig. proponeva opposizione avverso l'ordinanza – Parte_1
pagina 2 di 12 ingiunzione emessa dall di n. Controparte_2 CP_1
479 del 07.09.2021, notificata in data 18.09.2021, con la quale veniva ingiunto allo stesso di pagare la somma di € 600,00 oltre ad € 10,00 per spese di procedimento, per la violazione dell'art. 21 del Reg. UE 1169/2011 in quanto
“nel locale ristorante non vi era il cartello allergeni né esposta né in qualsiasi altra forma prescritta dalla legge (sul menù, su appositi registri, cartelli, sistemi tecnologici, etc.)”. L'opponente deduceva che in data 24 agosto 2017 alle ore 11,15 - 11,45 in Idro, Via Provinciale n. 1, presso la Stazione dei
Carabinieri di Idro, venivano notificati allo stesso sei verbali di illecito amministrativo (doc. 2 – 7 fasc. primo grado) tutti emessi il 13.08.2017 dalla
Legione Carabinieri “Lombardia”, Compagnia di Salò, N.O.R. – Aliquota
Radiomobile, con riferimento al sopralluogo effettuato il 01.08.2017 presso il ristorante denominato “HOLLAND” di . Tra questi, in Parte_1 particolare, vi era il verbale di illecito amministrativo (l. 689/81) prot. n.
85/10-6 del 13.08.2017 (doc. 7 fasc. primo grado) con il quale veniva contestata la seguente violazione: “* nel locale ristorante non vi era il cartello allergeni né esposta né in qualsiasi altra forma prescritta dalla legge (sul menù, su appositi registri, cartelli, sistemi tecnologici, ecc. ecc.); in violazione del Reg. 1169/2011 articolo 21 ed allegato II (richiamando l'art. 44) ed abbiamo contestato l'infrazione allo stesso in qualità di Parte_1 titolare dell'autorizzazione amministrativa”. Nel verbale veniva riportato che Parte l'infrazione era contestata immediatamente al il quale dichiarava: “Ero in buona fede al 100% convinto di essere in regola”. In data 01.08.2017 il sig. Parte veniva altresì accusato di aver commesso il reato di cui agli artt. 56 e 515
c.p. perché “quale titolare dell'esercizio di ristorazione “Holland” detenendo per la somministrazione e vendita ai clienti nr. 88 bottiglie di vino riportanti etichettatura diversa dal vino effettivamente contenuto, compiva atti idonei diretti in 3 modo non equivoco a consegnare all'acquirente una cosa mobile per qualità diversa da quella dichiarata” nonché il reato di cui agli art. 5 lett. pagina 3 di 12 b) e 6 L. 30.04.1962 n. 283 per aver, nella sua qualità di titolare dell'esercizio di ristorazione “Holland”” detenuto per la vendita all'interno di un freezer, kg. 6,350 di carni varie in cattivo stato di conservazione” (doc. 8 fasc. primo grado). Deduceva che con sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione II
Penale, n. 888 del 29.05-09.06.2020 veniva assolto perché il fatto non sussiste.
Quanto agli illeciti amministrativi, a seguito degli scritti difensivi in data Contr 25.09.2017 e dell'audizione in data 10.11.2020, notificava provvedimento di archiviazione per cinque dei sei illeciti amministrativi asseritamente commessi. Per quanto qui rileva, negli scritti difensivi l'opponente, in relazione al verbale di n. 85/10-6, deduceva che quanto emerso nel processo penale dimostrava il rispetto della normativa;
che ai Carabinieri veniva prontamente mostrata la prima pagina del menù contenente la lista Contr Parte degli allergeni. non accoglieva le contestazioni del sig. e notificava – in relazione a detto verbale - l'ordinanza di ingiunzione n. 479 del 07.09.2021, oggetto di opposizione. In detta ordinanza ATS rilevava che la vicenda penale era irrilevante nel procedimento amministrativo: quanto riportato nella relativa sentenza era corollario di un'attività istruttoria che forniva un quadro di insieme della situazione del ristorante gestito dal ricorrente e non menzionava formalmente che l'elenco degli allergeni fosse presente nel menù. Richiamava, inoltre, la fede privilegiata del verbale di contestazione circa i fatti ivi riportati.
Nell'opposizione, l'opponente deduceva che il processo penale aveva dimostrato il rispetto da parte del ristoratore della normativa, giacché “applica
(va) all'interno della propria attività un piano di autocontrollo aziendale... prevedendone ad esempio... l'inserimento nel menù del ristorante delle informative degli allergeni” (perizia di parte redatta nel processo penale indicata dall'organo giudicante). Richiamava, inoltre, gli scritti difensivi ed i documenti ad essi allegati (doc. 8 allegato agli scritti difensivi, prodotto sub doc. 18 fasc. primo grado) ed, in particolare, la dichiarazione del Dott.
[...]
iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi, che confermava che il Tes_1
pagina 4 di 12 ristorante adottava un Piano di Autocontrollo Aziendale in base alle regole
Haccp, in linea con la vigente legislazione;
deduceva che, proprio per quanto emerso nel processo penale e dedotto negli scritti difensivi, cinque dei sei verbali erano stati annullati dall'ATS; che il giudice penale aveva accertato l'applicazione, da parte del ricorrente, “del piano di autocontrollo aziendale in Contr base alle regole “HACCP”; che era perfettamente a conoscenza dell'inserimento dell'elenco degli allergeni nel menu in quanto:
- la prima pagina del menù (doc. 9 allegato agli scritti difensivi, nuovamente prodotto sub doc. 19 fasc. primo grado) contenente la lista degli allergeni, era stata prontamente mostrata ai Carabinieri,
- il verbale di infrazione non poteva godere della fede privilegiata ex art. 2700
c.c. in quanto conteneva una valutazione da parte degli agenti accertatori Contr 2. si costituiva a mezzo dei propri funzionari chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Il Tribunale di Brescia con sent. n. 2560/2024 in data 12.06.2024 rigettava il ricorso, condannando l'opponente alle spese di lite.
In sintesi, rilevava quanto segue:
i. Sulla valenza dell'accertamento compiuto in sede penale nel giudizio civile: riteneva non sussistere i presupposti per l'applicazione dell'art. 654 c.p.p. evidenziando che l'efficacia del giudicato penale nel processo civile è sottoposta a precise condizioni:
a) deve riguardare solo l'accertamento dei "fatti materiali", escludendo elementi soggettivi e valutazioni,
b) i fatti devono essere stati oggetto dell'imputazione penale e costituire il tema centrale, non una mera premessa,
c) deve esserci identità tra i fatti accertati in sede penale e quelli rilevanti per la decisione civile.
Nel caso specifico, il Tribunale rilevava una "macroscopica distanza" e
“differenza ontologica” tra i fatti oggetto del giudizio penale (relativi a pagina 5 di 12 etichettatura del vino e conservazione carni) e quelli dell'ordinanza- ingiunzione (mancanza cartello allergeni).
Precisava che il riferimento agli allergeni nella sentenza penale non provava la loro presenza nel menù al 01.08.2017, data della contestazione, trattandosi di accertamenti avvenuti in momenti diversi, il primo, anteriore nel tempo, compiuto dagli agenti accertatori, l'altro, posteriore nel tempo, compiuto dal perito (di parte) nominato nel processo penale.
ii. Sul difetto di fede privilegiata del verbale di contestazione:
Il Tribunale respingeva la contestazione che il verbale contenesse mere valutazioni degli agenti in quanto
- riteneva che l'archiviazione delle altre infrazioni non incidesse sulla fede privilegiata del verbale ex art. 2700 c.c., Parte
- valorizzava la dichiarazione resa dal sig. ("ero in buona fede al 100% convinto di essere in regola") come elemento tale da contraddire la tesi della consegna dell'elenco allergeni agli agenti accertatori,
- osservava che se l'elenco fosse stato mostrato, questo fatto sarebbe stato attestato nel verbale come gli altri fatti avvenuti in presenza dei pubblici ufficiali.
4. ha proposto appello. Parte_1
5. Si è costituita , contestando integralmente le argomentazioni CP_1 dell'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello.
6. All'udienza del 20.05.2025, su richiesta delle parti, la Corte ha rinviato al
15.07.2025 (udienza con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.) assegnando termine per memorie.
7. Le parti hanno depositato (rispettivamente l'appellante in data 16.06.2025 e l'appellata in data 01.07.2025) le memorie autorizzate nelle quali insistono nelle rispettive argomentazioni e conclusioni.
8. All'udienza del 15.07.2025 fissata per la discussione ex art. 127 ter c.p.c., la
Corte ha pronunciato sentenza con lettura in udienza del dispositivo. pagina 6 di 12 MOTIVI
Con il primo motivo, l'appellante si duole dell'erronea applicazione dell'art. 654 c.p.p. in relazione alla “valenza dell'accertamento compiuto in sede penale”, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante quanto statuito nella sentenza penale n. 888/2020. Deduce che non vi sarebbe alcuna distanza tra i fatti oggetto del giudizio penale e quelli contestati nell'ordinanza ingiunzione;
tutti i fatti (etichettatura vino, conservazione carni, predisposizione elenco allergeni) sarebbero collegati all'applicazione, da parte Parte del sig. “del piano di autocontrollo aziendale in base alle regole
“HACCP”, in linea con la vigente legislazione, prevedendo, ad esempio
l'utilizzo di abbattitori, la corretta apposizione di etichette sui prodotti,
l'inserimento nel menu del ristorante dell'informativa sugli allergeni potenzialmente presenti nelle varie portate” (cfr. pag. 5 della sentenza penale).
Richiama la relazione del Dott. del 20.09.2017, prodotta sia nel Tes_1
giudizio penale che in primo grado, alla quale è allegato il verbale di riesame sistema autocontrollo e rintracciabilità mod. R1 del 13.07.2017 nel quale lo stesso afferma quanto segue: “Consegnata distinta allergeni per informare i clienti dei potenziali rischi. Comunicato l'obbligo di asteriscare i prodotti congelati nel menu” (come da lista allergeni anch'essa allegata al doc. 18 fasc. primo grado): da ciò emergerebbe che circa 20 giorni prima degli accertamenti era stato verificato il sistema di autocontrollo con consegna della distinta allergeni. Nel giudizio penale vi sarebbe, dunque, stata, secondo l'appellante, una ampia ed approfondita istruttoria, sia orale, sia documentale, che avrebbe dimostrato il rispetto delle regole HACCP e l'inserimento nel menu del ristorante dell'informativa sugli allergeni potenzialmente presenti nelle varie portate. Aggiunge che la medesima lista allergeni era riportata sulla prima pagina del menù ed era stata mostrata agli agenti.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, nel caso di specie non sussistono i pagina 7 di 12 presupposti per l'applicazione dell'art. 6541 c.p.p.. L'efficacia del giudicato penale nel processo civile è sottoposta a precise condizioni, tra cui la necessità che le circostanze specifiche costituenti oggetto dell'imputazione e, dunque, i fatti materiali accertati in sede penale siano gli stessi sui quali verte il giudizio civile e, pertanto, costituiscano il thema decidendum, e non una mera premessa. Nel caso in esame, il procedimento penale aveva ad oggetto reati di resistenza a pubblico ufficiale2 nonché correlati alla cattiva conservazione degli alimenti3 e all'erronea etichettatura del vino4, mentre l'odierno giudizio riguarda esclusivamente la mancata comunicazione alla clientela dell'elenco degli allergeni. Il passaggio della sentenza penale invocato dall'appellante
(pag. 55), relativo all'applicazione del piano di autocontrollo aziendale, si limita a riportare quanto affermato dal consulente di parte, senza alcun accertamento specifico sulla presenza o meno dell'elenco allergeni nel menù alla data della contestazione. 1 Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi:
“Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa 2 art. 337 c.p. perché, al fine di opporsi ad un controllo di polizia effettuato all'interno del ristorante "Holland", usava violenza nei confronti degli appuntati e Parte_2 Parte_3 consistita nell'ostacolare l'entrata dei militari all'interno della cucina cercando di spintonarli e strappando dalle mani dei militari gli alimenti sottoposti a controllo Fatti accertati in Idro l'1.8.2017. 3 artt. 5 lett. b) e 6 .L 30.04.1962 nr. 283 per aver, nella sua qualità di titolare dell'esercizio di ristorazione "Holland", detenuto per la vendita, all'interno di un freezer, kg 6,350 di carni varie in cattivo stato di conservazione. 4 art. 56, 515 c.p. perché, quale titolare dell'esercizio di ristorazione "Holland", detenendo per la somministrazione e vendita ai clienti nr. 88 bottiglie di vino riportanti etichettatura diversa dal vino effettivamente contenuto, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare all'acquirente una cosa mobile per qualità diversa da quella dichiarata. 5 “Infine, occorre dar conto della valutazione operata dal consulente difensivo dott. , Testimone_1Par di professione biologo, secondo la quale la ditta "Ristorante Holland" dell'imputato applica all'interno della propria attività un piano di autocontrollo aziendale in base alle regole "HACCP", in linea con la vigente legislazione, prevedendo ad esempio l'utilizzo di abbattitori, la corretta apposizione di etichette sui prodotti (anche sulle carni poi sequestrate), l'inserimento nel menu del ristorante dell'informativa sugli allergeni potenzialmente presenti nelle varie portate”. pagina 8 di 12 Né, peraltro, quanto riportato6 nell'allegato in data 13.07.2017 alla relazione del Dott. del 20.09.2017 (doc. 18 ric.) può costituire prova della Tes_1
presenza, alla data del 01.08.2017, nel menù della lista allergeni.
Nessun rilievo parimenti può avere (attesa l'oggettiva diversità dei fatti) quanto riportato a pag. 6 della sentenza penale: “la contestazione di cui al capo C) supporrebbe un accertamento circa lo stato di conservazione delle carni, che viceversa è del tutto carente: le carni oggetto di sequestro venivano ritenute tali dagli agenti del tutto apoditticamente, sebbene abbattute, congelate e racchiuse in confezioni di plastica, con etichette recanti la data della procedura di abbattimento”.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erronea attribuzione di fede privilegiata al verbale di contestazione n. 85/10-6 del 13.8.2017: il verbale conterebbe “una mera valutazione degli agenti accertatori, i quali hanno ritenuto che le sole informazioni contenute nella prima pagina del menù esibito in occasione dell'accesso fossero insufficienti, ritenendo di conseguenza sussistente la violazione contestata”; le statuizioni dei verbali sarebbero apodittiche e smentite dal quadro probatorio come dimostrerebbe la documentazione prodotta sub. doc. 18 fasc. primo grado, con particolare riferimento all'inserimento della lista degli allergeni sin dal luglio 2017, nonché la sentenza penale che, all'esito dell'istruttoria, ha condiviso quanto affermato dal Dott. consulente nonché preposto alla verifica del Tes_1
rispetto delle regole HACCP. Quanto alla dichiarazione resa ("ero in buona fede al 100% convinto di essere in regola") sarebbe comprensibile nel contesto di plurime contestazioni ricevute (sei illeciti amministrativi e tre fattispecie di reato), risultate poi infondate. Aggiunge deducendo che non vi sarebbe, inoltre, motivo per dubitare che la lista allergeni non fosse stata inserita dato che solo venti giorni prima il ristorante era stato oggetto 6 “Proposte e decisioni per il futuro: Consegnata distinta allergeni per informare i clienti dei potenziali rischi. Comunicato l'obbligo di asteriscare i prodotti congelati nel menu” pagina 9 di 12 dell'ispezione del Dott. e che la sentenza penale aveva accertato che Tes_1 il ristorante rispettava pienamente le regole HACCP, incluso l'inserimento degli allergeni nel menu.
Il motivo è infondato.
Come stabilito dalla consolidata giurisprudenza, il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e descritti senza alcun margine di apprezzamento. Nel caso di specie, la presenza o meno dell'elenco allergeni costituisce un fatto materiale oggettivo direttamente percepito dagli agenti accertatori e non una mera valutazione (““nel locale ristorante non vi era il cartello allergeni né esposto né in qualsiasi altra forma prescritta dalla legge
(sul menù, su appositi registri, cartelli, sistemi tecnologici …”.).
La circostanza che altri verbali siano stati archiviati non incide sulla fede privilegiata del verbale in questione, in quanto l'archiviazione è avvenuta per ragioni diverse dall'attendibilità dell'accertamento.
Quanto all'ispezione del Dott. la stessa dimostra come alla data del Tes_1
13.07.2017 la lista allergeni non era inserita nel menù; la successiva relazione reca la data del 20.09.2017 e, pertanto, nulla prova circa i fatti alla data del
01.08.2017 né, tantomeno, dimostra che lo stesso fosse presente sui luoghi il giorno dell'avvenuto accertamento;
inoltre, quanto ivi riportato non è assistito da fede privilegiata trattandosi di dichiarazioni di un tecnico di parte. Parte La dichiarazione resa dal sig. al momento della contestazione ("ero in buona fede al 100%, convinto di essere in regola") appare, inoltre, incompatibile con l'asserita esibizione dell'elenco allergeni agli agenti accertatori.
Con il terzo motivo, proposto in subordine, l'appellante formula istanza di proposizione di querela di falso avverso il verbale, chiedendo che a “sostegno della stessa potranno essere utilizzati i documenti prodotti sub 18 fasc. primo grado nonché sentito il Dott. sul capitolo di prova per teste contenuto Tes_1
pagina 10 di 12 nelle conclusioni del ricorso promosso avanti al Tribunale” -“1) vero che la prima pagina del menu del Ristorante Holland riporta l'indicazione degli allergeni? Si indica a teste il Dott. di Puegnago del Garda Testimone_1
(BS).
L'istanza di proposizione di querela di falso formulata dall'appellante non può essere accolta, in quanto non sono stati dedotti elementi concreti a sostegno della falsità del verbale: in tale senso non depongono, invero, né il richiamo alla relazione del dott. né il capitolo di prova formulato in modo del Tes_1 tutto generico. L'odierno appellante non indica alcun testimone che – in quanto presente – possa dichiarare che alla data del 01.08.2017 la lista degli allergeni fosse effettivamente presente ed inserita nel menù. L'unico teste citato, il Dott. risulta non essere stato presente al momento Tes_1
dell'accertamento; il fatto che alla data del 13.07.2017 lo stesso avesse confermato che l'elenco degli allergeni non era presente nel menù, tanto da consegnarne una bozza al Vos, nulla prova circa quanto accertato dagli agenti il 01.08.2017.La relazione del dott. in data 20.09.2017 attesta la Tes_1
presenza della lista allergeni quando ormai erano trascorsi quasi due mesi dall'avvenuto accertamento della violazione.
Non risulta, dunque, allegato alcun elemento specifico e concreto idoneo a comprovare, neppure in via presuntiva, la falsità di quanto riportato nel verbale redatto dai due agenti accertatori, siccome richiesto dall'art. 221 c.p.c., finendo detta istanza nel caso con il “dilatare i tempi di decisione del processo principale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost.” (Cass. n. 6220/2018).
L'appello va, dunque, rigettato con condanna dell'odierno appellante, soccombente, al pagamento delle spese di lite alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014 siccome integrato con DM nn. 37/2018 e 147/2022 (valore € 600,00) applicando i minimi, attesa la scarsa complessità della lite, e, pertanto, € 66,00 pagina 11 di 12 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase decisionale, per un totale di € 232,00 oltre a rimborso forfettario spese generali
(15% su compenso totale), ad accessori di legge ed eventuali anticipazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, – Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2560/2024 del Tribunale di Brescia;
2) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater
T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012;
3) condanna alla rifusione in favore dell'appellata delle Parte_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 232,00, oltre a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale), ad accessori di legge ed eventuali anticipazioni.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15.07.2025.
IL CONSIGLIERE EST.
RIluisa EZ IL PRESIDENTE
RI IA IC
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