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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 9116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9116 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. SENT
N. AC
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 6910 Ruolo Generale dell'anno 2022 e trattenuta in decisione all'udienza del 27 novembre 2024, vertente
TRA
(c.f. e p. IVA;
con sede legale a Roma, in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 via Lucrezia Romana nn. 41-47), in persona del procuratore speciale dott.ssa Parte_2 elettivamente domiciliata a Roma, in via Lorenzo Respighi n. 13, presso lo studio dell'avv.to
LI EL e dell'avv.to Andrea Pissagroia, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale allegata all'originario ricorso,
RICORRENTE
E
LA già (c.f. e p. IVA;
Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_3 con sede legale a Cologno ZE (MI), in via Toscana n. 44/46), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Cologno ZE, in piazza Castello n. 8, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Di Bari del Foro di Monza, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di risposta,
CONVENUTA
E
(p.IVA ; con sede legale a Sassari, in via Predda Niedda Controparte_3 P.IVA_4 str. 11 n. 14), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Sassari, in via Predda Niedda str. 11 n. 14, presso lo studio dell'avv.to Maria Paola Demuru, da cui era già rappresentata e difesa in forza di procura speciale allegata alla comparsa di risposta, ER HI
OGGETTO: contratto di leasing.
CONCLUSIONI: per la ricorrente (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Vacca si riporta alle conclusioni come modificate nella prima memoria ex art. 183/6 c.p.c.; si oppone alle istanze istruttorie avversarie …”; per la convenuta (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Coletti si riporta alle conclusioni di merito e istruttorie formulate nel foglio di p.c. …('voglia l'Ill.mo Tribunale di
Roma, contrariis reiectis: Nel merito: In via principale: Respingere le domande tutte formulate da parte della in quanto infondate in fatto ed in diritto Controparte_4 per tutti i motivi sopra esposti. In via subordinata: accertare e dichiarare l'inadempimento Co della ET alla proposta di commissione n.100/234 per totale inidoneità Parte_3 tecnica / qualitativa dei beni oggetto del suddetto contratto;
accertare e dichiarare
l'inadempimento della ET al contratto di leasing n. 100C71 / 6066 del Parte_1
17.02.2021 per assoluta inottemperanza al criterio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto e, nello specifico, nella parte in cui dopo essere stata attenzionata dall'utilizzatrice dell'inidoneità dei beni alla medesima consegnati ometteva e/o comunque non si attivava per risolvere il contratto di acquisto collegato, stipulato con la fornitrice e, per l'effetto: dichiarare la risoluzione del contratto di leasing n. 100C71/6066 stipulato in data 17.02.2021 tra la (già Controparte_5 Controparte_6
e la ET condannare la ET alla
[...] Parte_1 Parte_1 restituzione dei canoni corrisposti da parte della ET (già Controparte_5
per un importo complessivo pari ad € 684,44. In Via ulteriormente Controparte_2 subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accolta la domanda della
ET si chiede di accertare l'inadempimento contrattuale della ET Parte_1
– per i motivi sopra esposti – e, per l'effetto, dichiararla tenuta e Parte_4 condannarla al pagamento delle somme che verranno accertate come dovute, da parte della
ET (già nei confronti della ET Controparte_5 Controparte_2 concedente oltre alla condanna della medesima ET Parte_1 Parte_4 al risarcimento del danno patito da parte della ET (già Controparte_5
, a seguito dell'arbitraria condotta dalla medesima mantenuta. In via Controparte_2 istruttoria: Prova per interrogatorio formale della (C.F. CP_4 Parte_1
/ P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede P.IVA_1 P.IVA_2 legale in Roma (RM) alla Via Lucrezia Romana n.41/47, sui seguenti capitoli di prova: …; Prova per interrogatorio formale della (C.F. / P.IVA ), in Controparte_7 P.IVA_4 persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Sassari (SS) alla Via Predda
Niedda str. 11 n.14, sui seguenti capitoli di prova: … . Il tutto con vittoria di spese di lite')…, depositato telematicamente in data 25/11/2024 ...”; per la terza chiamata (comparsa di risposta): “… chiede che l'Ill.mo Giudice adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, produzione e conclusione, Voglia: In via preliminare accertare e dichiarare per tutte le ragioni di cui all'espositiva che precede l'inammissibilità, illegittimità, improcedibilità, infondatezza, nullità dell'azione de qu(a) per intervenuta decadenza e prescrizione. In via principale: accertare e dichiarare per tutte le motivazioni di cui all'espositiva che precede la nullità, inammissibilità, illegittimità, improcedibilità, infondatezza della chiamata in causa della in persona del Controparte_8
l.r.p.t. e per l'effetto rigettare la domanda spiegata in ordine alla declaratoria di inadempimento contrattuale, nonché la domanda di risarcimento del danno, poiché tutte infondate in fatto e in diritto;
tenuto conto del contegno processuale dell'attore, condannare la società in persona del l.r.p.t. Sig. corrente in Cologno Controparte_5 Controparte_9
ZE (MI) per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c. oltreché al risarcimento dei danni in misura equitativa o nella misura che il Giudice riterrà di giustizia;
con vittoria di spese e competenze come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con originario ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la ricorrente (già Controparte_10 [...]
, premesso che acquistava su tutto il territorio nazionale, presso vari fornitori, beni CP_11 strumentali visionati e scelti direttamente da società o imprese individuali per lo svolgimento della loro attività di impresa, al solo fine di concederli in locazione a queste ultime per un periodo di tempo determinato dietro il pagamento di un corrispettivo per la locazione, suddiviso in canoni da versarsi mensilmente per tutta la durata del contratto, allegava che aveva acquistato, presso la in ordine al contratto n.ro 206050 rif. Controparte_8
100C71/6066, i seguenti beni: n. 3 , n. 3 Controparte_12 CodiceFiscale_1 CP_13
n. 3 n. 3 n. 3 completi di accessori,
[...] C.F._2 C.F._3 CP_14 espressamente richiesti dalla convenuta, per concederli in locazione a quest'ultima; che in particolare, il suddetto contratto di locazione operativa di beni mobili n.ro 206050 rif.
100C71/6066, stipulato tra le parti in data 17/2/2021, prevedeva: una durata della locazione pari a 36 mesi;
un corrispettivo fissato in € 8.604,36 oltre IVA, suddiviso in 36 canoni mensili di € 239,01 oltre IVA ciascuno, da versarsi mediante Rimessa Interbancaria Diretta (RID) sul conto corrente intestato ad essa ricorrente, e un interesse moratorio per ritardato o mancato pagamento pari “… al tasso convenzionalmente fissato nell'Euribor di tempo in tempo + 6 punti …” (art. 4 del citato contratto), salva la facoltà di essa concedente di risolvere il contratto ai sensi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art.15 del contratto in oggetto;
che la convenuta non aveva pagato i canoni di locazione dovuti, Controparte_2 rendendosi così inadempiente al pagamento di tutti i canoni scaduti in data 1/6/2021 in poi;
che pertanto con lettera via pec del 27/10/2021 essa ricorrente aveva inviato formale risoluzione del contratto in parola, diffidando l'utilizzatrice al pagamento di quanto maturato a titolo di canoni di locazione rimasti insoluti e di interessi di mora e di quanto dovuto a titolo di penale ex art. 15 delle condizioni generali di contratto nonché alla restituzione dei beni locati;
che il debito complessivo maturato dalla convenuta in relazione al contratto in questione ammontava ad € 8.460,23, di cui € 1.778,82 a titolo di canoni di locazione maturati e scaduti sino alla risoluzione del contratto;
€ 19,27 per interessi di mora alla data della risoluzione;
€ 6.662,14 a titolo di penale ex art. 15, parametrata sul c.d. “debito residuo”, oltre agli ulteriori interessi convenzionali di mora decorrenti dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;
che la convenuta non aveva provveduto a restituire i beni, continuandone l'uso invito domino. Tanto premesso e ricorrendo i presupposti di cui all'art. 702 bis c.p.c., erano rassegnate in ricorso le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione n.ro 206050 rif. 100C71/6066, ai sensi e per gli effetti di cui alla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 15 delle condizioni contrattuali, condannare p.iva/c.f , in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_2 P.IVA_3 corrente in via Giordano, 18 Cologno ZE – 20093 - (MI) pec: A) Email_1 al pagamento della somma di Euro 8.460,23 per le causali di cui in premessa, oltre gli interessi convenzionali di mora previsti in contratto, dalle singole scadenze dei canoni fino all'effettivo soddisfo, nonché le spese, competenze ed onorari della procedura monitoria oltre
IVA e CPA: B) alla restituzione dei seguenti n. 3 , n. Parte_5
3 , n. 3 n. 3 n. 3 completi di CP_13 C.F._2 C.F._3 CP_14 accessori”.
Con decreto del 23/2/2022 era fissata al 31/5/2022 l'udienza di comparizione delle parti, con termine al 31/3/2022 per la notificazione alla controparte del ricorso e del predetto decreto.
In dara 16/5/2022 si costituiva in giudizio la convenuta (già Controparte_5
, la quale, contestata la domanda di parte ricorrente e presentata istanza Controparte_2 per la chiamata in causa della instava per l'accoglimento delle conclusioni Controparte_3 rassegnate in comparsa di risposta nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In rito: in via preliminare: Rilevate le difese svolte da parte della CP_4 [...]
(già e ritenuta l'evidente necessità affinché si Controparte_5 Controparte_2 disponga un'istruttoria di natura non sommaria, si chiede venga disposta, ai sensi dell'art. 702
Bis co.3 c.p.c. il mutamento del presente rito a cognizione sommaria in quello di tipo ordinario e, per l'effetto, concedere alle parti i termini di cui all'art.183 co.6 c.p.c. per espletare le proprie difese. In via ulteriormente preliminare: Differirsi l'udienza di comparizione delle parti onde consentire, per le causali di cui in narrativa, la chiamata in causa della (C.F. / P.IVA ), con sede legale in Sassari Controparte_15 P.IVA_4
(SS) alla Z.I. Predda Niedda Sud Str.37, nel rispetto dei termini ex lege previsti. Nel merito: in via principale: Respingere le domande tutte formulate da parte della Controparte_4 in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi sopra esposti. In via
[...] subordinata: accertare e dichiarare l'inadempimento della ET alla Controparte_3 proposta di commissione n.100/234 per totale inidoneità tecnica / qualitativa dei beni oggetto del suddetto contratto;
accertare e dichiarare l'inadempimento della ET Parte_1 al contratto di leasing n. 100C71 / 6066 del 17.02.2021 per assoluta inottemperanza al
[...] criterio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto e, nello specifico, nella parte in cui dopo essere stata attenzionata dall'utilizzatrice dell'inidoneità dei beni alla medesima consegnati ometteva e/o comunque non si attivava per risolvere il contratto di acquisto collegato, stipulato con la fornitrice e, per l'effetto: dichiarare la risoluzione del contratto di leasing n. 100C71 / 6066 stipulato in data 17.02.2021 tra la Controparte_5
(già e la ET condannare la ET Controparte_6 Parte_1 alla restituzione dei canoni corrisposti da parte della ET Parte_1 Controparte_16
(già , per un importo complessivo pari ad € 684,44. In via
[...] Controparte_2 ulteriormente subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accolta la domanda della ET si chiede di accertare e dichiarare l'inadempimento Parte_1 contrattuale della ET – per i motivi sopra esposti – e, per l'effetto, CP_15 dichiararla tenuta e condannarla al pagamento delle somme che verranno accertate, come dovute, da parte della ET (già nei Controparte_5 Controparte_2 confronti della ET concedente oltre alla condanna della medesima Parte_1 al risarcimento del danno patito da parte della ET Controparte_15 [...]
(già a seguito dell'arbitraria condotta dalla medesima Controparte_5 Controparte_2 mantenuta. Il tutto con vittoria di spese di lite”. Al riguardo la convenuta, richiamato il contratto di locazione operativa datato 17/2/2021 n.100C71 / 6066, con cui la ricorrente le aveva concesso in locazione i predetti macchinari (n. 3 RP-JH-Autolift3000- Controparte_12
B, n. 3 , n. 3 RD-JH-0003, n. 3 n. 3 CP_13 C.F._3 CP_14 completi di accessori) a seguito di proposta di commissione n.100/234 datata 4/2/2021, allegava che i tre sollevatori auto completi di accessori, fatti specifico oggetto della proposta di commissione n.100/234 e del successivo contratto di leasing n.100C71 / 6066 ad esso collegato, prima della consegna non erano stati mai visionati da parte di essa convenuta, ma erano stati semplicemente “osservati” su catalogo e su un video dimostrativo, che era stato offerto in consultazione da parte della fornitrice;
che, nonostante la produzione in giudizio di un verbale di consegna datato 17/2/2021, quindi contestuale alla stipula del contratto di leasing, la consegna dei beni era avvenuta soltanto in data 9/3/2021 e la fornitrice Parte_4 aveva omesso di redigere il relativo verbale di consegna di cui all'art. 2 delle
[...] condizioni generali del contratto;
che, solo a seguito della consegna dei beni di cui al contratto di leasing, essa convenuta si era avveduta che i predetti beni non erano assolutamente idonei, per specifiche tecniche/qualitative, all'utilizzo per i quali i medesimi erano stati scelti e, successivamente, commissionati alla predetta che per tale motivo essa Controparte_15 convenuta fin da subito telefonicamente e poi con comunicazione datata 15/3/2021, come previsto dall'art. 6 delle condizioni generali di contratto, aveva comunicato formalmente, nei confronti della fornitrice, la propria volontà di risolvere il contratto per assoluta inidoneità tecnico-qualitativa dei beni rispetto all'uso cui erano destinati;
che, nonostante detta comunicazione, si era avveduta che in data 1/4/2021 la ricorrente le aveva addebitato la prima rata del canone di cui al contratto di leasing, per un importo pari ad € 387,97 (e nello specifico
€ 291,58 + spese); che, nel prendere atto che il fornitore non aveva comunicato alla concedente la manifestata inidoneità dei beni consegnatile, essa convenuta con missiva datata
16/4/2021, notificata in pari data, aveva comunicato formalmente, per mezzo del proprio legale, nei confronti tanto della società concedente ( quanto nei confronti Parte_1 della società fornitrice ( , la volontà di risolvere il contratto di leasing n. Parte_4
100C71 / 6066 “per mancata rispondenza qualitativa della merce consegnata”, diffidando la società concedente alla restituzione della somma prelevata e la società fornitrice al ritiro dei beni;
che invece in data 3/5/2021 la ricorrente le aveva addebitato l'ulteriore rata dell'importo pari ad € 296,47; che con missiva datata 5/5/2021 la fornitrice aveva Parte_4 riscontrato la predetta missiva, contestando la pretesa, ma nel contempo confermando che la merce non era mai stata effettivamente visionata da parte di essa convenuta;
che con missiva del 10/10/2021, in riscontro alla richiamata missiva, l'odierna ricorrente aveva evidenziato che essa convenuta, quale utilizzatrice, aveva preventivamente certificato l'avvenuta consegna di un bene funzionante e idoneo;
che detta circostanza andava contestata, in quanto alcun verbale era stato redatto a seguito della consegna della merce di cui al contratto di leasing e, conseguentemente, alcuna preventiva idoneità dei beni, visti sino a quel momento esclusivamente su catalogo, era stata manifestata;
che senza esito erano state le successive interlocuzioni;
che alla luce della pronta attivazione e contestazione, la domanda della ricorrente era da rigettare;
che in ogni caso andava rilavata la responsabilità della società fornitrice, terza chiamata in causa, il tutto come meglio dedotto in comparsa di risposta.
Con decreto del 19/5/2022 era disposto il differimento dell'udienza di prima comparizione per consentire la citazione in giudizio della predetta terza chiamata;
era pertanto disposto differimento all'udienza dell'11/10/2022 con termine fino al 20/6/2022 per la notificazione della citazione alla terza chiamata.
In data 30/9/2022 si costitutiva in giudizio la terza chiamata la quale Controparte_3 instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta e riportate in epigrafe. Al riguardo la terza chiamata, premesso che era titolare di un contratto di partnership con il con sede a Milano, in forza del quale proponeva in Parte_6 vendita i propri prodotti agli affiliati del predetto consorzio, allegava che in data 4/2/2021 il proprio responsabile commerciale, si era recato, unitamente ad Controparte_17 CP_18
dipendente del , presso la affiliata , al
[...] Parte_7 Controparte_2 Pt_7 fine di proporre in vendita i propri macchinari;
che nell'occasione il legale rappresentante della predetta società, , aveva visionato sia sul catalogo generale sia sul video Controparte_9 il macchinario denominato kit AUTOLIFT3000 e JH0003 e accessori;
che pertanto il predetto
, dopo essere stato reso ampiamente edotto dal in maniera puntuale e CP_9 CP_17 analitica sulle caratteristiche tecniche del macchinario e sulle modalità di funzionamento dello stesso e dopo averlo visionato nella presentazione video, aveva deciso, assolutamente certo della corrispondenza delle qualità del bene all'utilizzo finale nella propria attività, di acquistare tre kit AUTOLIFT3000 e JH0003 e accessori, sottoscrivendo la proposta di commissione n. 100/234 del 4/2/2021; che pertanto non corrispondeva al vero quanto asserito dalla convenuta sul fatto non sarebbero stati effettivamente visionati i macchinari prima della consegna, circostanza incompatibile con la decisione della società di procedere all'acquisto addirittura di tre kit AUTOLIFT3000 e JH0003; che era stato dato seguito alla pratica e la società ricorrente, dopo aver concluso l'istruttoria, in data 8/2/2021 aveva comunicato alla e ad essa fornitrice che la richiesta n. 100C71/6066 era stata accolta, Controparte_2 allegando sia il contratto sia il modulo riacquisto;
che in data 17/2/2021 il predetto recatosi nuovamente a Milano presso la citata carrozzeria con il medesimo CP_17 dietro espressa richiesta del predetto , attesa la presenza del fratello, CP_18 CP_9 unitamente al quale asseriva di essere in procinto di aprire una nuova sede con necessità di acquistare altri macchinari- compressori e carrelli-, aveva proceduto a far nuovamente vedere agli stessi sia su catalogo sia su video le attrezzature oggetto del contratto, illustrandone ancora una volta le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento;
che in quella occasione il , dopo aver ricevuto per la seconda volta tutte le delucidazioni del caso, CP_9 aveva sottoscritto la proposta di contratto di locazione operativa di beni mobili rif.
100C71/6066, che in pari data era stata trasmessa da essa chiamata all'odierna ricorrente;
che irrilevante e privo di pregio era quanto asserito dalla convenuta circa la sottoscrizione in data
17/2/2021 anche del verbale di consegna e della dichiarazione di conformità RIF.
100C71/6066, atteso che il predetto documento per mero errore era stato sottoscritto unitamente al contratto di locazione operativa nella predetta data;
che successivamente alla consegna degli stessi la convenuta aveva omesso di far pervenire qualsivoglia denuncia in ordine alla mancanza delle qualità promesse nei termini previsti ex lege; che si era in presenza di ripensamento non consentito, non vertendosi in materia consumeristica, trattandosi di acquisti di beni per finalità legate all'esercizio di attività imprenditoriale.
All'udienza dell'11/10/2022, presenti i procuratori delle parti, che insistevano nelle rispettive difese e conclusioni, era disposto rinvio all'udienza del 21/12/2022, assegnando alle parti termini per deposito di memorie e repliche;
era disposto che la predetta udienza si svolgesse in via cartolare, con assegnazione anche del termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note di trattazione cartolare.
Le parti depositavano note di trattazione cartolare.
All'udienza del 21/12/2022, svolta appunto in modalità cartolare e con redazione di apposito verbale, nel dare atto che le parti avevano depositato note di trattazione cartolare, la causa era assunta a riserva.
Con ordinanza riservata del 27-30/1/2023 era disposto il mutamento di rito, con rinvio all'udienza del 9/5/2023 per l'udienza di trattazione, da svolgere in modalità cartolare, e con assegnazione del termine di legge per il deposito delle note di trattazione cartolare.
Le parti depositavano note scritte.
All'udienza del 9/5/2023, svolta appunto in modalità cartolare e con redazione di apposito verbale, erano assegnati i richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c., con rinvio all'udienza del 24/1/2024 e con assegnazione del termine di legge per il deposito di note di trattazione cartolare in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.. In data 4/7/2023 risulta il deposito, da parte della ricorrente, della memoria ex art. 183/6
n. 1 c.p.c., le cui conclusioni sono state richiamate all'udienza di p.c.: “Per l'effetto di quanto sopra, la nel rispetto di quanto previsto ex art. 183 n.1 VI comma cpc, precisa Parte_1
e modifica le conclusioni come segue: accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione n.ro 206050 rif. 100C71/6066, ai sensi e per gli effetti di cui alla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 15 delle condizioni contrattuali, condannare
.f , in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_2 Pt_8 P.IVA_3 corrente in Via Giordano, 18 Cologno ZE – 20093 - (MI) pec: Email_1
A) al pagamento della somma di Euro 8.460,23 per le causali di cui in premessa, oltre gli interessi convenzionali di mora previsti in contratto, dalle singole scadenze dei canoni fino all'effettivo soddisfo, nonché le spese, competenze ed onorari della procedura monitoria oltre
IVA e CPA;
B) alla restituzione dei seguenti n. 3 , Parte_5
n.3 , n.3 n.3 n.3 completi di CP_13 C.F._2 C.F._3 CP_14 accessori. In subordine, nella denegata non creduta ipotesi dovesse darsi rilievo alle avversarie deduzioni relativamente alla non utilizzabilità da parte delle opposte del bene oggetto del contratto n. 206050 Rif.100C71/6066 nonostante le dichiarazioni rese dalla conduttrice in seno al verbale di consegna, a causa della presunta inidoneità dei macchinari, la ricorrente insta acchè sia accertata e dichiarata la risoluzione del sottostante contratto di compravendita per inadempimento della società fornitrice agli obblighi contrattuali assunti dal nell'ordine di acquisto (che emergerebbe dalla non veridicità di quanto Controparte_3 dichiarato nel verbale di consegna e nei documenti contrattuali sottoscritti conformemente ed unitamente al contratto n. 206050 Rif.100C71/6066) anche in considerazione del collegamento negoziale tra il contratto di noleggio oggetto del presente giudizio e l'ordine di acquisto del 15.3.2021 sottoscritto dal Locatore, dal Fornitore con conseguente rifusione del prezzo a questi versato pari ad euro 9.200,87 (cfr. fattura di acquisto: doc. 3 ricorso ex art. 702bis cpc); in ogni caso rilevata la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o extracontrattuale di quest'ultima si insta per la rifusione di tutti i danni subiti e subendi da Parte
ad opera della terza chiamata”. Parte_1
Si dà atto che in data 20/12/2023 risulta depositata dichiarazione di rinuncia al mandato da parte dell'avv.to Demuro per la terza chiamata;
non risulta la costituzione di nuovo procuratore per la terza chiamata.
Con ordinanza del 9-12/2/2024, provvedendo a seguito di trattazione cartolare della predetta udienza del 24/1/2024, nel dare atto che erano state lette le memorie ex art. 183/6
c.p.c. e le note di trattazione cartolare, in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti (ricorrente e convenuta) e nel prendere atto della rinuncia al mandato da parte del procuratore della terza chiamata, la causa era rinviata all'udienza del 27/11/2024 per la precisazione delle conclusioni.
Si dà atto che la predetta ordinanza è stata comunicata a tutte le parti in data 14/2/2024.
All'udienza del 27/11/2024 comparivano i procuratori della parte ricorrente e della parte convenuta e, dato atto che nessuno era invece comparso per la terza chiamata, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe: per la terza chiamata sono state richiamate le conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta, richiamata nella nota di trattazione cartolare per l'udienza del 9/5/2023; erano assegnati i richiesti termini di legge ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c., termini scaduti in data 17/2/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La rinuncia al mandato da parte del procuratore della terza chiamata non è causa di interruzione del processo (art. 301, comma 3, c.p.c.).
2. La domanda della ricorrente è in parte fondata e va accolta nei limiti che seguono, mentre va rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta nei confronti della ricorrente e la domanda proposta dalla stessa nei confronti della terza chiamata;
risulta invece assorbita la domanda subordinata della ricorrente nei confronti della terza chiamata.
3. Richiamato quanto esposto in ordine al contratto di locazione operativa dei tre macchinari e relativi accessori, oggetto del contratto n. 100C71/6066 (206050) del 17/2/2021, si osserva che tanto la ricorrente (concedente) quanto la convenuta Parte_1 [...]
(utilizzatrice) hanno instato per la risoluzione del predetto contratto, la prima Controparte_5 invocando l'art. 15 delle condizioni generali di contratto (“clausola risolutiva espressa e penale di risoluzione”) e la seconda invocando di fatto la mancanza di qualità essenziali nei beni consegnati (art. 1497 c.c.).
4. Dunque, in presenza di contrapposte domande di risoluzione, il contratto deve ritenersi in ogni caso risolto.
4.1 Invero nel caso di contestati inadempimenti reciproci, posti a fondamento delle contrapposte domande di risoluzione contrattuale, deve comunque procedersi alla risoluzione del contratto, “… atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, sono tuttavia, in considerazione delle premesse contrastanti, dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale” (cfr. Cass.
19706/2020; Cass. 26907/2014; Cass. 16317/2011).
4.2 Si deve in tal caso procedere ad una valutazione comparativa del comportamento complessivo delle parti, per stabilire quale delle due, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale (cfr. Cass. 13827/2019).
5. Si tratta pertanto di verificare l'imputabilità della risoluzione e cioè quale inadempimento abbia determinato la risoluzione, con tutte le conseguenze di legge in termini risarcitori.
6. Va ricordato al riguardo, come discorso di carattere generale, che gli effetti liberatori e restitutori, conseguenti al venir meno della causa del contratto e a favore di entrambe le parti, si distinguono dagli effetti risarcitori, che invero conseguono esclusivamente a favore della parte adempiente e gravano sul contraente inadempiente, trovando titolo nella responsabilità (contrattuale) di quest'ultimo.
7. Tornando alla controversia che qui ci occupa, si osserva che in base all'art. 15 delle
CGC (cfr. doc. 1 di parte ricorrente) è previsto, per quanto di interesse, che “ai sensi dell'art. 1456 c.c. il Locatore ha facoltà di risolvere di diritto il presente contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio di una lettera raccomandata a.r. contenente la dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola, nei seguenti casi di inadempimento del Conduttore: mancato pagamento alla scadenza di due o più canoni periodici;
... . La risoluzione decorrerà dal primo del mese successivo all'invio della raccomandata a.r. da parte del Locatore” (comma 1); che “A seguito della intervenuta risoluzione del contratto, il
Conduttore dovrà restituire immediatamente il bene nel luogo indicato dal Locatore e pagare i corrispettivi periodici maturati fino alla data di risoluzione maggiorati dei relativi interessi di mora al tasso indicato nell'art. 4 nonché di ogni spesa, onere o tributo che il Locatore abbia sopportato in ragione di detta risoluzione o che sia questa dovuta in forza del presente contratto. Il Locatore ha inoltre facoltà di pretendere, in aggiunta al risarcimento dovuto in forza del precedente art. 13 per l'eccessivo deterioramento del bene e per l'ulteriore uso, il risarcimento del danno subito a seguito dell'anticipata risoluzione del contratto, che viene preventivamente quantificato nell'importo della somma di tutti i canoni con scadenza successiva alla data di risoluzione del contratto attualizzati all'Euribor 3 mesi vigente al momento della risoluzione, oltre al valore residuo. …” (comma 2).
7.1 Il precedente art. 4 della CGC 'interessi di mora' prevede appunto che “In caso di ritardo o di mancato pagamento anche di un solo canone o di altro importo comunque dovuto ai sensi del presente contratto, incluse le spese e gli oneri relativi al recupero dei crediti insoluti, il conduttore, senza necessità di costituzione in mora e ferma restando la facoltà del locatore di risolvere il contratto ai sensi della clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 15, dovrà corrispondere interessi di mora al tasso convenzionalmente fissato nell'Euribor
3 mesi tempo in tempo vigente + 6 punti. Il Locatore potrà imputare i pagamenti al debito più antico e, nell'ordine, prima agli interessi di mora, poi alle spese e al capitale, anche in presenza di indicazioni diverse da parte del conduttore”.
8. In pratica, oltre a dover pagare i canoni dovuti fino alla risoluzione, canoni che quindi, una volta risolto il contratto a seguito della dichiarazione della concedente di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., restano acquisiti dalla stessa concedente, così come previsto dall'art. 1458 c.c. nel caso appunto di contratti ad esecuzione continuata o periodica, le parti avevano concordato una penale (artt. 1382 e ss. c.c.), predeterminata nella misura di tutti i canoni a scadere e attualizzata al tasso Euribor tre mesi vigente al momento della risoluzione;
inoltre era previsto l'obbligo per l'utilizzatore di restituire i beni, oggetto del contratto.
9. Sempre in base al predetto art. 15 era previsto, per quanto atteneva alla dichiarazione di volersi avvalere della concordata clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., che una delle fattispecie previste era appunto il mancato pagamento alla scadenza di due o più canoni periodici.
10. Tanto premesso, va ricordato, come discorso di inquadramento, che la clausola risolutiva espressa deve essere redatta con specifico riferimento a determinate obbligazioni in ipotesi inadempiute (cfr. Cass. 32681/2019; Cass. 4796/2016) ed è pur sempre necessario l'esame della colpa in capo al contraente inadempiente;
infatti la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza, già pattiziamente prevista dalle parti (cfr. Cass. 29301/2019; Cass. 17603/2018;
Cass. 23065/2016), ma è pur sempre necessario un inadempimento colpevole da parte del debitore (cfr. Cass. 2553/2007).
10.1 Inoltre è necessario che la parte, nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto, dichiari di volersi avvalere di detta clausola (cfr. Cass. 16993/2007); la suddetta dichiarazione può avvenire sia in sede stragiudiziale sia in sede giudiziale con lo stesso atto introduttivo del giudizio (cfr. Cass. 9275/2005).
11. Per quanto qui di specifico interesse l'art. 15 è redatto e concordato correttamente, in quanto è stata indicata la fattispecie legittimamente la risoluzione di diritto e la società ricorrente ha ritualmente comunicato alla convenuta di volersi avvalere della predetta clausola. 12. Nel caso di specie, in base al contratto del 17/2/2021 (cfr. doc. 1 di parte ricorrente: contratto 206050) era previsto il pagamento della complessiva somma di € 8.604,36 mediante il pagamento di 36 canoni di € 239,01 ciascuno, “… scadenti il 1° giorno di ciascun mese a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di decorrenza ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello del ricevimento da parte di della dichiarazione Parte_1 di accettazione del bene attestante l'avvenuta consegna. …”; il pagamento era previsto con addebito sul conto corrente dell'utilizzatrice.
13. La ricorrente, prodotto il verbale di consegna dei beni oggetto del contratto, datato
17/2/2021, ha eccepito l'inadempimento da parte della società utilizzatrice, che non aveva provveduto al pagamento di sei canoni di locazione, e ha prodotto la lettera del 27/10/2021 di comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al citato art. 15 delle CGC (cfr. doc. 4 di parte ricorrente: lettera di risoluzione, trasmessa a mezzo pec in data 27/10/2021 alla convenuta).
14. Da parte sua la convenuta (utilizzatrice) ha eccepito che i beni, visionati in sede di trattative solo su dépliant e in un video, non rispondevano a quanto richiesto e che, accortasi di tanto al momento della consegna in data 9/3/2021, non accompagnata dalla redazione del verbale di consegna, fin da subito avevano contestato detta circostanza.
15. La ricorrente ha prodotto, come proprio doc. 2, il verbale di consegna e dichiarazione di conformità, datato 17/2/2021, in cui risulta che il legale rappresentante della convenuta (conduttore), “… dopo aver esaminato, provato e collaudato il bene, dichiara di accettarne la consegna, di averlo trovato conforme a quanto pattuito con il Fornitore e richiesto e acquistato dal Locatore;
che lo stesso è provvisto di marcatura CE nonché della dichiarazione di conformità CE del fabbricante e del certificato di omologazione. Dichiara inoltre di aver ricevuto originale del manuale di istruzioni per l'uso redatto in italiano e di una copia dichiarata conforme della certificazione antinfortunistica;
che il bene è stato collaudato e risulta perfettamente funzionante e proto ad essere utilizzato, all'interno dei propri luoghi di lavoro e non sono stati riscontrati vizi o difetti o mancanze di qualità rispetto a quanto richiesto nell'ordine di acquisto;
che i dispositivi di sicurezza sono funzionanti …”.
15.1 Il predetto verbale, datato 17/2/2021, risulta firmato anche dal conduttore, ossia dalla con timbro e firma del legale rappresentante, ma la convenuta ha Controparte_2 eccepito che al momento della consegna dei beni (9/3/2021) non era stato redatto alcun verbale e che il verbale prodotto recava la precedente data del 17/2/2021.
16. Orbene, pacifica la consegna dei macchinari in data 9/3/2021, osserva il Giudice che non si è in presenza di un mero errore nella redazione del verbale di consegna e cioè che, al momento della consegna dei n. 3 , n.3 Parte_5 CP_13
n.3 n.3 n.3 completi di accessori, vi sia
[...] C.F._2 C.F._3 CP_14 stata una mera errata datazione del verbale, con l'indicazione del 17/2/2021 anziché del
9/3/2021.
17. Al riguardo, processualmente emersa la consegna dei beni in data 9/3/2021, come ammesso anche dalla terza chiamata, va evidenziato che al predetto verbale non può essere attribuito, come dedotto dalla ricorrente, il valore di dichiarazione confessoria ex art. 2735
c.c. resa alla parte -in un caso simile una tale natura era stata riconosciuta al verbale di consegna (cfr. Cass. 6512/1996)-, in quanto il verbale di consegna di n. 3
[...]
, n. 3 , n. 3 n. 3 n. 3 Parte_5 CP_13 C.F._2 C.F._3
completi di accessori, non reca la mera indicazione errata della data (17/2/2021 CP_14 anziché 9/3/2021), ma si riferisce ad un fatto (redazione del verbale) che non è avvenuto in occasione della consegna dei beni, comunque appunto avvenuta il 9/3/2021.
17.1 In altri termini la consegna dei beni è sicuramente avvenuta in data 9/3/2021, ma la stessa non è stata accompagnata dalla contestuale redazione del verbale di consegna, invero redatto, per stessa ammissione della fornitrice, al momento della conclusione del contratto.
17.2 Sul punto nella comparsa di risposta della terza chiamata (fornitrice) è dato leggere che “… Del tutto irrilevante e privo di pregio è quanto asserito da parte avversa circa la sottoscrizione in data 17.02.2021 anche del verbale di consegna e della dichiarazione di conformità RIF. 100C71/6066, atteso che semplicemente il predetto documento è stato sottoscritto unitamente al contratto di locazione operativa nella predetta data per mero errore
…”.
18. Dunque non era stata indicata una data errata a margine di un verbale, effettivamente redatto al momento della consegna dei beni, ma per errore il verbale era stato redatto ben prima della consegna dei beni e precisamente al momento della stipula del contratto.
19. In conclusione, pacificamente i beni sono stati consegnati e ricevuti dalla ricorrente, ma non è utilizzabile, come dichiarazione confessoria, il verbale di consegna, in quanto lo stesso risulta sottoscritto ben prima (17/2/2021) della materiale consegna dei beni stessi
(9/3/2021).
20. Al riguardo, pur apparendo strano che il legale rappresentante della convenuta possa aver sottoscritto il verbale di consegna dei beni in prevenzione ossia prima dell'effettiva consegna degli stessi, si deve prendere atto di quanto dichiarato dalla terza chiamata. 21. Dunque il verbale di consegna non può essere preso in considerazione come dichiarazione confessoria stragiudiziale (art. 2735 c.c.), in quanto appunto lo stesso non è contestuale, ma è antecedente, alla pur pacificamente avvenuta consegna dei beni.
22. A nulla peraltro vale, a sostegno dell'ipotizzato recesso, il preteso ripensamento della convenuta o l'allegata non idoneità dei beni, anche in considerazione del fatto che a norma dell'art. 6 ('vizi del bene e inopponibilità al locatore'), pur richiamato dalla convenuta,
l'utilizzatore non poteva sospendere il pagamento dei canoni neanche lamentando il mancato funzionamento dei beni.
23. In ogni caso, in base alle allegazioni di parte convenuta, si osserva che la contestazione non riguarda il mancato funzionamento dei tre sistemi di sollevamento auto, completi di accessori, o la presenza di vizi emersi al momento della consegna, ma riguarda l'asserita inidoneità degli stessi, per le relative specifiche tecniche/qualitative, all'utilizzo per i quali i medesimi erano stati scelti.
24. Si tratta di motivazione che -come detto- non può essere fatta valere nei confronti della concedente, anche in considerazione del fatto che non si trattava di pretesi vizi o di pretesi malfunzionamenti dei beni, ma solo appunto di un ripensamento per l'asserita, ma peraltro non dimostrata, inidoneità tecnica dei beni all'uso per i quali erano stati scelti.
24.1 Nella comunicazione pec del 15/3/2021 dalla convenuta alla terza chiamata (doc. 4 di parte convenuta) era semplicemente allegato, peraltro dalla convenuta e quindi senza che detta comunicazione possa fornire prova a favore della parte che l'ha compilata, che “… con la presente, come da colloqui intercorsi, vi informiamo che diversamente da quanto descritto dal rivenditore, i ponti che abbiamo ricevuto in data 9/3/2021 non rispecchiano assolutamente le nostre necessità. Pertanto, in base alle condizioni generali di vendita, recediamo da contratto/proposta di commissione n. 100/234 del 4/2/2021 per materiale non conforme alle aspettative”.
24.1.1 Dunque, al di là dell'assoluto difetto di prova non fornita neanche nel corso del giudizio, nella predetta pec si faceva riferimento alla semplice allegazione che i beni ricevuti non rispecchiavano le necessità della convenuta, senza alcuna specifica indicazione, non emergente neanche negli atti di causa, di quale fosse in concreto detta divergenza e di quali fossero le necessità della convenuta nella specie asseritamente non soddisfatte.
24.2 Peraltro, vista la natura della società convenuta e dell'acquisto dei beni per l'esercizio della propria attività di impresa, non è neanche possibile l'applicazione della disciplina consumeristica in tema di recesso per ripensamento. 25. La convenuta ha richiamato, come passaggio necessario ai fini della conclusione del contratto, l'art. 2 delle CGC del contratto del 17/2/2021, rilevando che, in mancanza di rituale sottoscrizione di apposito verbale contestualmente alla consegna dei beni e completo di tutti i dati previsti nel medesimo art. 2, non si poteva considerare concluso il contratto di leasing, risultando lo stesso trasferimento della proprietà dei beni e la decorrenza del contratto ricollegati proprio alla ricezione del predetto verbale di consegna da parte del locatore.
26. Peraltro non va dimenticato che nell'ultimo inciso dell'ultimo comma del citato art. 2 è previsto che “Indipendentemente dal ricevimento di tale dichiarazione, il locatore ha comunque la facoltà di accertare anche autonomamente l'avvenuta messa a disposizione dei beni e di dare conseguentemente avvio alla decorrenza della locazione”.
27. Dunque la trasmissione del verbale di consegna e della relativa documentazione e/o la trasmissione di verbale o di documentazione non corretta o incompleta non impedisce in ogni caso la decorrenza del rapporto contrattuale, come avvenuto nel caso di specie con l'inizio degli operati addebiti dei canoni mensili da parte della ricorrente, che pertanto ha in ogni caso ritenuto concluso il contratto, atteso che comunque i beni pacificamente erano stati consegnati.
28. Sotto altro angolo visuale sono irrilevanti nei confronti della ricorrente le deduzioni di parte convenuta sul fatto che la presentazione dei prodotti, nella fase della trattativa, fosse avvenuta solo su dépliant e con la visione di un video.
29. La convenuta in comparsa di risposta, richiamata la nota del 5/5/2021 inviata via pec dal legale della fornitrice, ha rilevato che la stessa fornitrice aveva ammesso che la presentazione dei prodotti era avvenuta tramite catalogo e video.
30. Peraltro detta circostanza, ammessa anche dalla stessa terza chiamata, non revoca in dubbio che la convenuta ben aveva potuto esaminare e controllare nonché valutare il sistema presentato e ben aveva potuto ritenerlo adeguato alle proprie esigenze al momento dell'ordine.
30.1 Del resto non va dimenticato, a riprova che comunque detta modalità di presentazione del prodotto era stata adeguata e ritenuta soddisfacente e che i beni erano stati ritenuti corrispondenti alla proprie esigenze, che la convenuta aveva ordinato e poi ricevuto non un solo macchinario, ma addirittura tre macchinari di sollevamento auto e precisamente n. 3 RP-JH-Autolift3000-B, n. 3 , n. 3 n. 3 Controparte_12 CP_13 C.F._2
n. 3 completi di accessori. C.F._3 CP_14
31. In conclusione il contratto è stato correttamente adempiuto, avendo la ricorrente
(concedente) consegnato alla convenuta (utilizzatrice) per il tramite della terza chiamata
(fornitrice) i beni voluti, richiesti e concordati. 32. Alla luce delle risultanze di causa, va accolta la domanda della ricorrente di risoluzione del contratto di leasing per avere la stessa validamente ed efficacemente dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 15 delle CGC, stante il mancato pagamento dei canoni concordati.
33. Alla risoluzione del contratto consegue, come da formale domanda della ricorrente, la condanna della convenuta alla restituzione dei beni su indicati, pacificamente consegnati alla stessa.
34. In ricorso è stato allegato, al punto 3), che non ha pagato Controparte_19
i canoni di locazione dovuti, rendendosi così inadempiente al pagamento di tutti i canoni scaduti in data 1.6.2021 in poi, sicché la con lettera comunicazione a Parte_1 mezzo racc. via pec del 27.10.2021 si vedeva costretta ad inviare formale risoluzione dei contratti in parola …”.
35. Richiamato quanto esposto in precedenza, è qui sufficiente rilevare, applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, che nell'azione di risoluzione -lo stesso discorso varrebbe nel caso di domanda di adempimento o di risarcimento dei danni per inadempimento, in quanto hanno tutte in comune l'elemento costitutivo fondamentale del mancato adempimento- il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario, in base all'oggetto di causa, fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto, a provare l'avvenuto adempimento o in generale l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. fin da Cass.
SU 13533/2001, con orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: cfr. Cass. 9439/2008;
Cass. 15677/2009; Cass. 3373/2010; Cass. 15659/2011; Cass. 7530/2012; Cass. 8901/2013;
Cass. 826/2015; Cass. 13685/2019).
36. Dall'estratto conto, allegato come doc. 5 di parte ricorrente, risultano impagati sei canoni da giugno 2021 a novembre 2021, ma, tenuto conto del dato contrattuale (art. 15) e della lettera di risoluzione del 27/10/2021, si possono prendere in considerazione solo i cinque canoni insoluti da giugno 2021 ad ottobre 2021, atteso che “la risoluzione decorrerà dal primo del mese successivo all'invio della raccomandata a/r da parte del locatore”; quindi il canone di novembre è successivo alla data di risoluzione del 27/10/2021, pervenuta via pec alla convenuta in pari data. 37. Nell'estratto conto il canone mensile è indicato in € 296,47, ma nel contratto (cfr. citato doc. 1 di parte ricorrente) si faceva riferimento a 36 canoni mensili di € 239,01 ciascuno, per cui si prende in considerazione quest'ultimo importo, correttamente al netto di
IVA.
37.1 Al riguardo, trattandosi sostanzialmente di somme dovute non per la prestazione del servizio, ma a titolo di risarcimento del danno forfettariamente concordato, non è possibile riconoscere l'IVA, così come non è possibile riconoscere anche il rimborso delle spese di incasso.
37.1.1 Sul punto va ricordato che ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.P.R. 633/1972,
“non concorrono a formare la base imponibile: 1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;
2) …”.
38. La convenuta va pertanto condannata al pagamento della somma di € 1.195,05 (€
239,01 x 5), a titolo di canoni di locazione maturati e scaduti (cinque canoni) da giugno 2021 sino alla risoluzione del contratto (lettera del 27/10/2021), oltre agli interessi convenzionali
(art. 15 e art. 4 delle CGC) dalle date di scadenza dei singoli canoni fino all'effettivo soddisfo.
39. La convenuta, sempre in base al dato contrattuale, va condannata al pagamento, a titolo di penale, della complessiva somma di € 6.931,29 (€ 239,01 x 29 canoni residui): la penale è stata parametrata, come concordato dalle parti nel richiamato art. 15, sul “debito residuo” e cioè sull'ammontare di tutti i canoni con scadenza successiva alla data di risoluzione del contratto.
39.1. Anche in questo caso non è possibile riconoscere anche l'IVA.
40. Sempre in base al citato art. 15 c.p.c., è previsto che detti canoni andavano attualizzati al tasso Euribor 3 mesi, vigente al momento della risoluzione del contratto
(ottobre 2021).
41. Sul relativo importo sono dovuti gli interessi convenzionali dalla data di risoluzione fino al saldo effettivo.
42. Alla luce delle risultanze di causa, va conseguentemente rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta nei confronti della ricorrente.
43. Va altresì rigettata qualsiasi domanda della convenuta nei confronti della terza chiamata, in quanto non emergono profili di responsabilità di alcun tipo a carico della stessa.
44. La circostanza che la presentazione dei beni sia avvenuta su catalogo e a seguito di presentazione video non fa venir meno la constatazione che in ogni caso la convenuta, società che operava nel settore e che aveva intenzione di acquistare, come poi ha acquistato, beni per l'esercizio della propria attività imprenditoriale, ha ritenuto -da un lato- che la presentazione era adeguata e idonea a soddisfare ogni richiesta di informazione sui dati tecnici dei beni e - dall'altro- che i beni così presentati e poi scelti erano pienamente adeguati alle proprie esigenze, tanto da avere ordinato non uno, ma addirittura tre identici sistemi, compresi di accessori.
44.1 Dunque la stessa aveva ritenuto adeguatamente rappresentate le caratteristiche tecniche dei sistemi poi ordinati, come risultano riportate nei dépliant prodotti dalla terza chiamata.
45. Lo stesso discorso vale per l'errata redazione del verbale non contestualmente alla consegna, anche in considerazione del fatto che -come detto- la locatrice poteva dar corso al contratto anche indipendentemente da detta trasmissione.
46. Le prove costituende richieste dalla convenuta sono superflue alla luce della documentazione prodotta, delle allegazioni e deduzioni delle parti, di cui si è dato conto.
46.1 Già si è altresì dato conto al precedente paragrafo 24.1.1 della mera e generica nonché comunque irrilevante allegazione sulla non corrispondenza dei beni alle esigenze della convenuta e le prove articolate non erano neanche utili a tal fine, anche a voler prescindere dal fatto che si può provare o chiedere di provare solo ciò che è stato oggetto di conferente allegazione.
47. In conclusione va rigettata ogni domanda della convenuta nei confronti della terza chiamata.
48. Risulta assorbita la domanda subordinata di parte ricorrente nei confronti della terza chiamata.
49. A prescindere da ogni altra questione va rigettata la domanda risarcitoria ex art. 96, comma 1, c.p.c., proposta dalla terza chiamata nei confronti della convenuta chiamante per mancata allegazione e prova della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi legittimanti una tale condanna (cfr. Cass. 9080/2013; Cass. 27383/2005; Cass. 18169/2004).
50. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta anche le spese per la chiamata in causa della Controparte_3
50.1 Si è proceduto, alla luce del DM 147/2022, alla somma degli importi fra il minimo e il medio relativi alle quattro fasi dei 'giudizi di cognizione innanzi il tribunale' e allo scaglione '5.201-26.000', tenuto conto della natura e del valore (accertato) della controversia della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori della parte attrice e della terza chiamata nonché dell'istruttoria solo documentale. 50.2 Non rileva, in senso ostativo al riconoscimento del compenso anche per la fase decisionale, la circostanza che non siano stati depositati gli scritti conclusionali da parte della terza chiamata (cfr. Cass. 5289/2023).
50.3 Dando continuità alla propria giurisprudenza, il rigetto della domanda ex art. 96
c.p.c., mera domanda accessoria, non giustifica alcuna forma di compensazione delle spese di lite (arg. ex Cass. 9532/2017; Cass. 18036/2022 in appello, ma il principio è ugualmente valido;
contra, peraltro, Cass. 20838/2016).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• dichiara risolto il contratto di leasing n.ro 206050 (rif. 100C71/6066) del 17/2/2021 ex art. 15 delle condizioni generali di contratto;
• condanna la convenuta (già alla Controparte_5 Controparte_2 restituzione in favore della ricorrente dei beni oggetto del contratto di Parte_1 leasing n. 206050 del 17/2/2021 e precisamente: n. 3 Controparte_20
, n. 3 , n. 3 n. 3 n. 3
[...] CP_13 C.F._2 C.F._3
, completi di accessori;
CP_14
• condanna inoltre la convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 8.126,34, per i titoli e con gli accessori meglio indicati in motivazione;
• rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta nei confronti della ricorrente;
• rigetta qualsiasi domanda svolta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata
[...]
Controparte_3
• dichiara assorbita la domanda subordinata svolta dalla ricorrente nei confronti della terza chiamata;
• rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. della terza chiamata nei confronti della convenuta chiamante;
• condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore della ricorrente e della terza chiamata, in € 2.600,00 per ciascuna, a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.
Così deciso a Roma, il 14/6/2025
il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
N. AC
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 6910 Ruolo Generale dell'anno 2022 e trattenuta in decisione all'udienza del 27 novembre 2024, vertente
TRA
(c.f. e p. IVA;
con sede legale a Roma, in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 via Lucrezia Romana nn. 41-47), in persona del procuratore speciale dott.ssa Parte_2 elettivamente domiciliata a Roma, in via Lorenzo Respighi n. 13, presso lo studio dell'avv.to
LI EL e dell'avv.to Andrea Pissagroia, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale allegata all'originario ricorso,
RICORRENTE
E
LA già (c.f. e p. IVA;
Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_3 con sede legale a Cologno ZE (MI), in via Toscana n. 44/46), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Cologno ZE, in piazza Castello n. 8, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Di Bari del Foro di Monza, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di risposta,
CONVENUTA
E
(p.IVA ; con sede legale a Sassari, in via Predda Niedda Controparte_3 P.IVA_4 str. 11 n. 14), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Sassari, in via Predda Niedda str. 11 n. 14, presso lo studio dell'avv.to Maria Paola Demuru, da cui era già rappresentata e difesa in forza di procura speciale allegata alla comparsa di risposta, ER HI
OGGETTO: contratto di leasing.
CONCLUSIONI: per la ricorrente (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Vacca si riporta alle conclusioni come modificate nella prima memoria ex art. 183/6 c.p.c.; si oppone alle istanze istruttorie avversarie …”; per la convenuta (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Coletti si riporta alle conclusioni di merito e istruttorie formulate nel foglio di p.c. …('voglia l'Ill.mo Tribunale di
Roma, contrariis reiectis: Nel merito: In via principale: Respingere le domande tutte formulate da parte della in quanto infondate in fatto ed in diritto Controparte_4 per tutti i motivi sopra esposti. In via subordinata: accertare e dichiarare l'inadempimento Co della ET alla proposta di commissione n.100/234 per totale inidoneità Parte_3 tecnica / qualitativa dei beni oggetto del suddetto contratto;
accertare e dichiarare
l'inadempimento della ET al contratto di leasing n. 100C71 / 6066 del Parte_1
17.02.2021 per assoluta inottemperanza al criterio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto e, nello specifico, nella parte in cui dopo essere stata attenzionata dall'utilizzatrice dell'inidoneità dei beni alla medesima consegnati ometteva e/o comunque non si attivava per risolvere il contratto di acquisto collegato, stipulato con la fornitrice e, per l'effetto: dichiarare la risoluzione del contratto di leasing n. 100C71/6066 stipulato in data 17.02.2021 tra la (già Controparte_5 Controparte_6
e la ET condannare la ET alla
[...] Parte_1 Parte_1 restituzione dei canoni corrisposti da parte della ET (già Controparte_5
per un importo complessivo pari ad € 684,44. In Via ulteriormente Controparte_2 subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accolta la domanda della
ET si chiede di accertare l'inadempimento contrattuale della ET Parte_1
– per i motivi sopra esposti – e, per l'effetto, dichiararla tenuta e Parte_4 condannarla al pagamento delle somme che verranno accertate come dovute, da parte della
ET (già nei confronti della ET Controparte_5 Controparte_2 concedente oltre alla condanna della medesima ET Parte_1 Parte_4 al risarcimento del danno patito da parte della ET (già Controparte_5
, a seguito dell'arbitraria condotta dalla medesima mantenuta. In via Controparte_2 istruttoria: Prova per interrogatorio formale della (C.F. CP_4 Parte_1
/ P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede P.IVA_1 P.IVA_2 legale in Roma (RM) alla Via Lucrezia Romana n.41/47, sui seguenti capitoli di prova: …; Prova per interrogatorio formale della (C.F. / P.IVA ), in Controparte_7 P.IVA_4 persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Sassari (SS) alla Via Predda
Niedda str. 11 n.14, sui seguenti capitoli di prova: … . Il tutto con vittoria di spese di lite')…, depositato telematicamente in data 25/11/2024 ...”; per la terza chiamata (comparsa di risposta): “… chiede che l'Ill.mo Giudice adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, produzione e conclusione, Voglia: In via preliminare accertare e dichiarare per tutte le ragioni di cui all'espositiva che precede l'inammissibilità, illegittimità, improcedibilità, infondatezza, nullità dell'azione de qu(a) per intervenuta decadenza e prescrizione. In via principale: accertare e dichiarare per tutte le motivazioni di cui all'espositiva che precede la nullità, inammissibilità, illegittimità, improcedibilità, infondatezza della chiamata in causa della in persona del Controparte_8
l.r.p.t. e per l'effetto rigettare la domanda spiegata in ordine alla declaratoria di inadempimento contrattuale, nonché la domanda di risarcimento del danno, poiché tutte infondate in fatto e in diritto;
tenuto conto del contegno processuale dell'attore, condannare la società in persona del l.r.p.t. Sig. corrente in Cologno Controparte_5 Controparte_9
ZE (MI) per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c. oltreché al risarcimento dei danni in misura equitativa o nella misura che il Giudice riterrà di giustizia;
con vittoria di spese e competenze come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con originario ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la ricorrente (già Controparte_10 [...]
, premesso che acquistava su tutto il territorio nazionale, presso vari fornitori, beni CP_11 strumentali visionati e scelti direttamente da società o imprese individuali per lo svolgimento della loro attività di impresa, al solo fine di concederli in locazione a queste ultime per un periodo di tempo determinato dietro il pagamento di un corrispettivo per la locazione, suddiviso in canoni da versarsi mensilmente per tutta la durata del contratto, allegava che aveva acquistato, presso la in ordine al contratto n.ro 206050 rif. Controparte_8
100C71/6066, i seguenti beni: n. 3 , n. 3 Controparte_12 CodiceFiscale_1 CP_13
n. 3 n. 3 n. 3 completi di accessori,
[...] C.F._2 C.F._3 CP_14 espressamente richiesti dalla convenuta, per concederli in locazione a quest'ultima; che in particolare, il suddetto contratto di locazione operativa di beni mobili n.ro 206050 rif.
100C71/6066, stipulato tra le parti in data 17/2/2021, prevedeva: una durata della locazione pari a 36 mesi;
un corrispettivo fissato in € 8.604,36 oltre IVA, suddiviso in 36 canoni mensili di € 239,01 oltre IVA ciascuno, da versarsi mediante Rimessa Interbancaria Diretta (RID) sul conto corrente intestato ad essa ricorrente, e un interesse moratorio per ritardato o mancato pagamento pari “… al tasso convenzionalmente fissato nell'Euribor di tempo in tempo + 6 punti …” (art. 4 del citato contratto), salva la facoltà di essa concedente di risolvere il contratto ai sensi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art.15 del contratto in oggetto;
che la convenuta non aveva pagato i canoni di locazione dovuti, Controparte_2 rendendosi così inadempiente al pagamento di tutti i canoni scaduti in data 1/6/2021 in poi;
che pertanto con lettera via pec del 27/10/2021 essa ricorrente aveva inviato formale risoluzione del contratto in parola, diffidando l'utilizzatrice al pagamento di quanto maturato a titolo di canoni di locazione rimasti insoluti e di interessi di mora e di quanto dovuto a titolo di penale ex art. 15 delle condizioni generali di contratto nonché alla restituzione dei beni locati;
che il debito complessivo maturato dalla convenuta in relazione al contratto in questione ammontava ad € 8.460,23, di cui € 1.778,82 a titolo di canoni di locazione maturati e scaduti sino alla risoluzione del contratto;
€ 19,27 per interessi di mora alla data della risoluzione;
€ 6.662,14 a titolo di penale ex art. 15, parametrata sul c.d. “debito residuo”, oltre agli ulteriori interessi convenzionali di mora decorrenti dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;
che la convenuta non aveva provveduto a restituire i beni, continuandone l'uso invito domino. Tanto premesso e ricorrendo i presupposti di cui all'art. 702 bis c.p.c., erano rassegnate in ricorso le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione n.ro 206050 rif. 100C71/6066, ai sensi e per gli effetti di cui alla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 15 delle condizioni contrattuali, condannare p.iva/c.f , in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_2 P.IVA_3 corrente in via Giordano, 18 Cologno ZE – 20093 - (MI) pec: A) Email_1 al pagamento della somma di Euro 8.460,23 per le causali di cui in premessa, oltre gli interessi convenzionali di mora previsti in contratto, dalle singole scadenze dei canoni fino all'effettivo soddisfo, nonché le spese, competenze ed onorari della procedura monitoria oltre
IVA e CPA: B) alla restituzione dei seguenti n. 3 , n. Parte_5
3 , n. 3 n. 3 n. 3 completi di CP_13 C.F._2 C.F._3 CP_14 accessori”.
Con decreto del 23/2/2022 era fissata al 31/5/2022 l'udienza di comparizione delle parti, con termine al 31/3/2022 per la notificazione alla controparte del ricorso e del predetto decreto.
In dara 16/5/2022 si costituiva in giudizio la convenuta (già Controparte_5
, la quale, contestata la domanda di parte ricorrente e presentata istanza Controparte_2 per la chiamata in causa della instava per l'accoglimento delle conclusioni Controparte_3 rassegnate in comparsa di risposta nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In rito: in via preliminare: Rilevate le difese svolte da parte della CP_4 [...]
(già e ritenuta l'evidente necessità affinché si Controparte_5 Controparte_2 disponga un'istruttoria di natura non sommaria, si chiede venga disposta, ai sensi dell'art. 702
Bis co.3 c.p.c. il mutamento del presente rito a cognizione sommaria in quello di tipo ordinario e, per l'effetto, concedere alle parti i termini di cui all'art.183 co.6 c.p.c. per espletare le proprie difese. In via ulteriormente preliminare: Differirsi l'udienza di comparizione delle parti onde consentire, per le causali di cui in narrativa, la chiamata in causa della (C.F. / P.IVA ), con sede legale in Sassari Controparte_15 P.IVA_4
(SS) alla Z.I. Predda Niedda Sud Str.37, nel rispetto dei termini ex lege previsti. Nel merito: in via principale: Respingere le domande tutte formulate da parte della Controparte_4 in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi sopra esposti. In via
[...] subordinata: accertare e dichiarare l'inadempimento della ET alla Controparte_3 proposta di commissione n.100/234 per totale inidoneità tecnica / qualitativa dei beni oggetto del suddetto contratto;
accertare e dichiarare l'inadempimento della ET Parte_1 al contratto di leasing n. 100C71 / 6066 del 17.02.2021 per assoluta inottemperanza al
[...] criterio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto e, nello specifico, nella parte in cui dopo essere stata attenzionata dall'utilizzatrice dell'inidoneità dei beni alla medesima consegnati ometteva e/o comunque non si attivava per risolvere il contratto di acquisto collegato, stipulato con la fornitrice e, per l'effetto: dichiarare la risoluzione del contratto di leasing n. 100C71 / 6066 stipulato in data 17.02.2021 tra la Controparte_5
(già e la ET condannare la ET Controparte_6 Parte_1 alla restituzione dei canoni corrisposti da parte della ET Parte_1 Controparte_16
(già , per un importo complessivo pari ad € 684,44. In via
[...] Controparte_2 ulteriormente subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accolta la domanda della ET si chiede di accertare e dichiarare l'inadempimento Parte_1 contrattuale della ET – per i motivi sopra esposti – e, per l'effetto, CP_15 dichiararla tenuta e condannarla al pagamento delle somme che verranno accertate, come dovute, da parte della ET (già nei Controparte_5 Controparte_2 confronti della ET concedente oltre alla condanna della medesima Parte_1 al risarcimento del danno patito da parte della ET Controparte_15 [...]
(già a seguito dell'arbitraria condotta dalla medesima Controparte_5 Controparte_2 mantenuta. Il tutto con vittoria di spese di lite”. Al riguardo la convenuta, richiamato il contratto di locazione operativa datato 17/2/2021 n.100C71 / 6066, con cui la ricorrente le aveva concesso in locazione i predetti macchinari (n. 3 RP-JH-Autolift3000- Controparte_12
B, n. 3 , n. 3 RD-JH-0003, n. 3 n. 3 CP_13 C.F._3 CP_14 completi di accessori) a seguito di proposta di commissione n.100/234 datata 4/2/2021, allegava che i tre sollevatori auto completi di accessori, fatti specifico oggetto della proposta di commissione n.100/234 e del successivo contratto di leasing n.100C71 / 6066 ad esso collegato, prima della consegna non erano stati mai visionati da parte di essa convenuta, ma erano stati semplicemente “osservati” su catalogo e su un video dimostrativo, che era stato offerto in consultazione da parte della fornitrice;
che, nonostante la produzione in giudizio di un verbale di consegna datato 17/2/2021, quindi contestuale alla stipula del contratto di leasing, la consegna dei beni era avvenuta soltanto in data 9/3/2021 e la fornitrice Parte_4 aveva omesso di redigere il relativo verbale di consegna di cui all'art. 2 delle
[...] condizioni generali del contratto;
che, solo a seguito della consegna dei beni di cui al contratto di leasing, essa convenuta si era avveduta che i predetti beni non erano assolutamente idonei, per specifiche tecniche/qualitative, all'utilizzo per i quali i medesimi erano stati scelti e, successivamente, commissionati alla predetta che per tale motivo essa Controparte_15 convenuta fin da subito telefonicamente e poi con comunicazione datata 15/3/2021, come previsto dall'art. 6 delle condizioni generali di contratto, aveva comunicato formalmente, nei confronti della fornitrice, la propria volontà di risolvere il contratto per assoluta inidoneità tecnico-qualitativa dei beni rispetto all'uso cui erano destinati;
che, nonostante detta comunicazione, si era avveduta che in data 1/4/2021 la ricorrente le aveva addebitato la prima rata del canone di cui al contratto di leasing, per un importo pari ad € 387,97 (e nello specifico
€ 291,58 + spese); che, nel prendere atto che il fornitore non aveva comunicato alla concedente la manifestata inidoneità dei beni consegnatile, essa convenuta con missiva datata
16/4/2021, notificata in pari data, aveva comunicato formalmente, per mezzo del proprio legale, nei confronti tanto della società concedente ( quanto nei confronti Parte_1 della società fornitrice ( , la volontà di risolvere il contratto di leasing n. Parte_4
100C71 / 6066 “per mancata rispondenza qualitativa della merce consegnata”, diffidando la società concedente alla restituzione della somma prelevata e la società fornitrice al ritiro dei beni;
che invece in data 3/5/2021 la ricorrente le aveva addebitato l'ulteriore rata dell'importo pari ad € 296,47; che con missiva datata 5/5/2021 la fornitrice aveva Parte_4 riscontrato la predetta missiva, contestando la pretesa, ma nel contempo confermando che la merce non era mai stata effettivamente visionata da parte di essa convenuta;
che con missiva del 10/10/2021, in riscontro alla richiamata missiva, l'odierna ricorrente aveva evidenziato che essa convenuta, quale utilizzatrice, aveva preventivamente certificato l'avvenuta consegna di un bene funzionante e idoneo;
che detta circostanza andava contestata, in quanto alcun verbale era stato redatto a seguito della consegna della merce di cui al contratto di leasing e, conseguentemente, alcuna preventiva idoneità dei beni, visti sino a quel momento esclusivamente su catalogo, era stata manifestata;
che senza esito erano state le successive interlocuzioni;
che alla luce della pronta attivazione e contestazione, la domanda della ricorrente era da rigettare;
che in ogni caso andava rilavata la responsabilità della società fornitrice, terza chiamata in causa, il tutto come meglio dedotto in comparsa di risposta.
Con decreto del 19/5/2022 era disposto il differimento dell'udienza di prima comparizione per consentire la citazione in giudizio della predetta terza chiamata;
era pertanto disposto differimento all'udienza dell'11/10/2022 con termine fino al 20/6/2022 per la notificazione della citazione alla terza chiamata.
In data 30/9/2022 si costitutiva in giudizio la terza chiamata la quale Controparte_3 instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta e riportate in epigrafe. Al riguardo la terza chiamata, premesso che era titolare di un contratto di partnership con il con sede a Milano, in forza del quale proponeva in Parte_6 vendita i propri prodotti agli affiliati del predetto consorzio, allegava che in data 4/2/2021 il proprio responsabile commerciale, si era recato, unitamente ad Controparte_17 CP_18
dipendente del , presso la affiliata , al
[...] Parte_7 Controparte_2 Pt_7 fine di proporre in vendita i propri macchinari;
che nell'occasione il legale rappresentante della predetta società, , aveva visionato sia sul catalogo generale sia sul video Controparte_9 il macchinario denominato kit AUTOLIFT3000 e JH0003 e accessori;
che pertanto il predetto
, dopo essere stato reso ampiamente edotto dal in maniera puntuale e CP_9 CP_17 analitica sulle caratteristiche tecniche del macchinario e sulle modalità di funzionamento dello stesso e dopo averlo visionato nella presentazione video, aveva deciso, assolutamente certo della corrispondenza delle qualità del bene all'utilizzo finale nella propria attività, di acquistare tre kit AUTOLIFT3000 e JH0003 e accessori, sottoscrivendo la proposta di commissione n. 100/234 del 4/2/2021; che pertanto non corrispondeva al vero quanto asserito dalla convenuta sul fatto non sarebbero stati effettivamente visionati i macchinari prima della consegna, circostanza incompatibile con la decisione della società di procedere all'acquisto addirittura di tre kit AUTOLIFT3000 e JH0003; che era stato dato seguito alla pratica e la società ricorrente, dopo aver concluso l'istruttoria, in data 8/2/2021 aveva comunicato alla e ad essa fornitrice che la richiesta n. 100C71/6066 era stata accolta, Controparte_2 allegando sia il contratto sia il modulo riacquisto;
che in data 17/2/2021 il predetto recatosi nuovamente a Milano presso la citata carrozzeria con il medesimo CP_17 dietro espressa richiesta del predetto , attesa la presenza del fratello, CP_18 CP_9 unitamente al quale asseriva di essere in procinto di aprire una nuova sede con necessità di acquistare altri macchinari- compressori e carrelli-, aveva proceduto a far nuovamente vedere agli stessi sia su catalogo sia su video le attrezzature oggetto del contratto, illustrandone ancora una volta le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento;
che in quella occasione il , dopo aver ricevuto per la seconda volta tutte le delucidazioni del caso, CP_9 aveva sottoscritto la proposta di contratto di locazione operativa di beni mobili rif.
100C71/6066, che in pari data era stata trasmessa da essa chiamata all'odierna ricorrente;
che irrilevante e privo di pregio era quanto asserito dalla convenuta circa la sottoscrizione in data
17/2/2021 anche del verbale di consegna e della dichiarazione di conformità RIF.
100C71/6066, atteso che il predetto documento per mero errore era stato sottoscritto unitamente al contratto di locazione operativa nella predetta data;
che successivamente alla consegna degli stessi la convenuta aveva omesso di far pervenire qualsivoglia denuncia in ordine alla mancanza delle qualità promesse nei termini previsti ex lege; che si era in presenza di ripensamento non consentito, non vertendosi in materia consumeristica, trattandosi di acquisti di beni per finalità legate all'esercizio di attività imprenditoriale.
All'udienza dell'11/10/2022, presenti i procuratori delle parti, che insistevano nelle rispettive difese e conclusioni, era disposto rinvio all'udienza del 21/12/2022, assegnando alle parti termini per deposito di memorie e repliche;
era disposto che la predetta udienza si svolgesse in via cartolare, con assegnazione anche del termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note di trattazione cartolare.
Le parti depositavano note di trattazione cartolare.
All'udienza del 21/12/2022, svolta appunto in modalità cartolare e con redazione di apposito verbale, nel dare atto che le parti avevano depositato note di trattazione cartolare, la causa era assunta a riserva.
Con ordinanza riservata del 27-30/1/2023 era disposto il mutamento di rito, con rinvio all'udienza del 9/5/2023 per l'udienza di trattazione, da svolgere in modalità cartolare, e con assegnazione del termine di legge per il deposito delle note di trattazione cartolare.
Le parti depositavano note scritte.
All'udienza del 9/5/2023, svolta appunto in modalità cartolare e con redazione di apposito verbale, erano assegnati i richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c., con rinvio all'udienza del 24/1/2024 e con assegnazione del termine di legge per il deposito di note di trattazione cartolare in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.. In data 4/7/2023 risulta il deposito, da parte della ricorrente, della memoria ex art. 183/6
n. 1 c.p.c., le cui conclusioni sono state richiamate all'udienza di p.c.: “Per l'effetto di quanto sopra, la nel rispetto di quanto previsto ex art. 183 n.1 VI comma cpc, precisa Parte_1
e modifica le conclusioni come segue: accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione n.ro 206050 rif. 100C71/6066, ai sensi e per gli effetti di cui alla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 15 delle condizioni contrattuali, condannare
.f , in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_2 Pt_8 P.IVA_3 corrente in Via Giordano, 18 Cologno ZE – 20093 - (MI) pec: Email_1
A) al pagamento della somma di Euro 8.460,23 per le causali di cui in premessa, oltre gli interessi convenzionali di mora previsti in contratto, dalle singole scadenze dei canoni fino all'effettivo soddisfo, nonché le spese, competenze ed onorari della procedura monitoria oltre
IVA e CPA;
B) alla restituzione dei seguenti n. 3 , Parte_5
n.3 , n.3 n.3 n.3 completi di CP_13 C.F._2 C.F._3 CP_14 accessori. In subordine, nella denegata non creduta ipotesi dovesse darsi rilievo alle avversarie deduzioni relativamente alla non utilizzabilità da parte delle opposte del bene oggetto del contratto n. 206050 Rif.100C71/6066 nonostante le dichiarazioni rese dalla conduttrice in seno al verbale di consegna, a causa della presunta inidoneità dei macchinari, la ricorrente insta acchè sia accertata e dichiarata la risoluzione del sottostante contratto di compravendita per inadempimento della società fornitrice agli obblighi contrattuali assunti dal nell'ordine di acquisto (che emergerebbe dalla non veridicità di quanto Controparte_3 dichiarato nel verbale di consegna e nei documenti contrattuali sottoscritti conformemente ed unitamente al contratto n. 206050 Rif.100C71/6066) anche in considerazione del collegamento negoziale tra il contratto di noleggio oggetto del presente giudizio e l'ordine di acquisto del 15.3.2021 sottoscritto dal Locatore, dal Fornitore con conseguente rifusione del prezzo a questi versato pari ad euro 9.200,87 (cfr. fattura di acquisto: doc. 3 ricorso ex art. 702bis cpc); in ogni caso rilevata la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o extracontrattuale di quest'ultima si insta per la rifusione di tutti i danni subiti e subendi da Parte
ad opera della terza chiamata”. Parte_1
Si dà atto che in data 20/12/2023 risulta depositata dichiarazione di rinuncia al mandato da parte dell'avv.to Demuro per la terza chiamata;
non risulta la costituzione di nuovo procuratore per la terza chiamata.
Con ordinanza del 9-12/2/2024, provvedendo a seguito di trattazione cartolare della predetta udienza del 24/1/2024, nel dare atto che erano state lette le memorie ex art. 183/6
c.p.c. e le note di trattazione cartolare, in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti (ricorrente e convenuta) e nel prendere atto della rinuncia al mandato da parte del procuratore della terza chiamata, la causa era rinviata all'udienza del 27/11/2024 per la precisazione delle conclusioni.
Si dà atto che la predetta ordinanza è stata comunicata a tutte le parti in data 14/2/2024.
All'udienza del 27/11/2024 comparivano i procuratori della parte ricorrente e della parte convenuta e, dato atto che nessuno era invece comparso per la terza chiamata, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe: per la terza chiamata sono state richiamate le conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta, richiamata nella nota di trattazione cartolare per l'udienza del 9/5/2023; erano assegnati i richiesti termini di legge ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c., termini scaduti in data 17/2/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La rinuncia al mandato da parte del procuratore della terza chiamata non è causa di interruzione del processo (art. 301, comma 3, c.p.c.).
2. La domanda della ricorrente è in parte fondata e va accolta nei limiti che seguono, mentre va rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta nei confronti della ricorrente e la domanda proposta dalla stessa nei confronti della terza chiamata;
risulta invece assorbita la domanda subordinata della ricorrente nei confronti della terza chiamata.
3. Richiamato quanto esposto in ordine al contratto di locazione operativa dei tre macchinari e relativi accessori, oggetto del contratto n. 100C71/6066 (206050) del 17/2/2021, si osserva che tanto la ricorrente (concedente) quanto la convenuta Parte_1 [...]
(utilizzatrice) hanno instato per la risoluzione del predetto contratto, la prima Controparte_5 invocando l'art. 15 delle condizioni generali di contratto (“clausola risolutiva espressa e penale di risoluzione”) e la seconda invocando di fatto la mancanza di qualità essenziali nei beni consegnati (art. 1497 c.c.).
4. Dunque, in presenza di contrapposte domande di risoluzione, il contratto deve ritenersi in ogni caso risolto.
4.1 Invero nel caso di contestati inadempimenti reciproci, posti a fondamento delle contrapposte domande di risoluzione contrattuale, deve comunque procedersi alla risoluzione del contratto, “… atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, sono tuttavia, in considerazione delle premesse contrastanti, dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale” (cfr. Cass.
19706/2020; Cass. 26907/2014; Cass. 16317/2011).
4.2 Si deve in tal caso procedere ad una valutazione comparativa del comportamento complessivo delle parti, per stabilire quale delle due, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale (cfr. Cass. 13827/2019).
5. Si tratta pertanto di verificare l'imputabilità della risoluzione e cioè quale inadempimento abbia determinato la risoluzione, con tutte le conseguenze di legge in termini risarcitori.
6. Va ricordato al riguardo, come discorso di carattere generale, che gli effetti liberatori e restitutori, conseguenti al venir meno della causa del contratto e a favore di entrambe le parti, si distinguono dagli effetti risarcitori, che invero conseguono esclusivamente a favore della parte adempiente e gravano sul contraente inadempiente, trovando titolo nella responsabilità (contrattuale) di quest'ultimo.
7. Tornando alla controversia che qui ci occupa, si osserva che in base all'art. 15 delle
CGC (cfr. doc. 1 di parte ricorrente) è previsto, per quanto di interesse, che “ai sensi dell'art. 1456 c.c. il Locatore ha facoltà di risolvere di diritto il presente contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio di una lettera raccomandata a.r. contenente la dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola, nei seguenti casi di inadempimento del Conduttore: mancato pagamento alla scadenza di due o più canoni periodici;
... . La risoluzione decorrerà dal primo del mese successivo all'invio della raccomandata a.r. da parte del Locatore” (comma 1); che “A seguito della intervenuta risoluzione del contratto, il
Conduttore dovrà restituire immediatamente il bene nel luogo indicato dal Locatore e pagare i corrispettivi periodici maturati fino alla data di risoluzione maggiorati dei relativi interessi di mora al tasso indicato nell'art. 4 nonché di ogni spesa, onere o tributo che il Locatore abbia sopportato in ragione di detta risoluzione o che sia questa dovuta in forza del presente contratto. Il Locatore ha inoltre facoltà di pretendere, in aggiunta al risarcimento dovuto in forza del precedente art. 13 per l'eccessivo deterioramento del bene e per l'ulteriore uso, il risarcimento del danno subito a seguito dell'anticipata risoluzione del contratto, che viene preventivamente quantificato nell'importo della somma di tutti i canoni con scadenza successiva alla data di risoluzione del contratto attualizzati all'Euribor 3 mesi vigente al momento della risoluzione, oltre al valore residuo. …” (comma 2).
7.1 Il precedente art. 4 della CGC 'interessi di mora' prevede appunto che “In caso di ritardo o di mancato pagamento anche di un solo canone o di altro importo comunque dovuto ai sensi del presente contratto, incluse le spese e gli oneri relativi al recupero dei crediti insoluti, il conduttore, senza necessità di costituzione in mora e ferma restando la facoltà del locatore di risolvere il contratto ai sensi della clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 15, dovrà corrispondere interessi di mora al tasso convenzionalmente fissato nell'Euribor
3 mesi tempo in tempo vigente + 6 punti. Il Locatore potrà imputare i pagamenti al debito più antico e, nell'ordine, prima agli interessi di mora, poi alle spese e al capitale, anche in presenza di indicazioni diverse da parte del conduttore”.
8. In pratica, oltre a dover pagare i canoni dovuti fino alla risoluzione, canoni che quindi, una volta risolto il contratto a seguito della dichiarazione della concedente di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., restano acquisiti dalla stessa concedente, così come previsto dall'art. 1458 c.c. nel caso appunto di contratti ad esecuzione continuata o periodica, le parti avevano concordato una penale (artt. 1382 e ss. c.c.), predeterminata nella misura di tutti i canoni a scadere e attualizzata al tasso Euribor tre mesi vigente al momento della risoluzione;
inoltre era previsto l'obbligo per l'utilizzatore di restituire i beni, oggetto del contratto.
9. Sempre in base al predetto art. 15 era previsto, per quanto atteneva alla dichiarazione di volersi avvalere della concordata clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., che una delle fattispecie previste era appunto il mancato pagamento alla scadenza di due o più canoni periodici.
10. Tanto premesso, va ricordato, come discorso di inquadramento, che la clausola risolutiva espressa deve essere redatta con specifico riferimento a determinate obbligazioni in ipotesi inadempiute (cfr. Cass. 32681/2019; Cass. 4796/2016) ed è pur sempre necessario l'esame della colpa in capo al contraente inadempiente;
infatti la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza, già pattiziamente prevista dalle parti (cfr. Cass. 29301/2019; Cass. 17603/2018;
Cass. 23065/2016), ma è pur sempre necessario un inadempimento colpevole da parte del debitore (cfr. Cass. 2553/2007).
10.1 Inoltre è necessario che la parte, nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto, dichiari di volersi avvalere di detta clausola (cfr. Cass. 16993/2007); la suddetta dichiarazione può avvenire sia in sede stragiudiziale sia in sede giudiziale con lo stesso atto introduttivo del giudizio (cfr. Cass. 9275/2005).
11. Per quanto qui di specifico interesse l'art. 15 è redatto e concordato correttamente, in quanto è stata indicata la fattispecie legittimamente la risoluzione di diritto e la società ricorrente ha ritualmente comunicato alla convenuta di volersi avvalere della predetta clausola. 12. Nel caso di specie, in base al contratto del 17/2/2021 (cfr. doc. 1 di parte ricorrente: contratto 206050) era previsto il pagamento della complessiva somma di € 8.604,36 mediante il pagamento di 36 canoni di € 239,01 ciascuno, “… scadenti il 1° giorno di ciascun mese a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di decorrenza ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello del ricevimento da parte di della dichiarazione Parte_1 di accettazione del bene attestante l'avvenuta consegna. …”; il pagamento era previsto con addebito sul conto corrente dell'utilizzatrice.
13. La ricorrente, prodotto il verbale di consegna dei beni oggetto del contratto, datato
17/2/2021, ha eccepito l'inadempimento da parte della società utilizzatrice, che non aveva provveduto al pagamento di sei canoni di locazione, e ha prodotto la lettera del 27/10/2021 di comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al citato art. 15 delle CGC (cfr. doc. 4 di parte ricorrente: lettera di risoluzione, trasmessa a mezzo pec in data 27/10/2021 alla convenuta).
14. Da parte sua la convenuta (utilizzatrice) ha eccepito che i beni, visionati in sede di trattative solo su dépliant e in un video, non rispondevano a quanto richiesto e che, accortasi di tanto al momento della consegna in data 9/3/2021, non accompagnata dalla redazione del verbale di consegna, fin da subito avevano contestato detta circostanza.
15. La ricorrente ha prodotto, come proprio doc. 2, il verbale di consegna e dichiarazione di conformità, datato 17/2/2021, in cui risulta che il legale rappresentante della convenuta (conduttore), “… dopo aver esaminato, provato e collaudato il bene, dichiara di accettarne la consegna, di averlo trovato conforme a quanto pattuito con il Fornitore e richiesto e acquistato dal Locatore;
che lo stesso è provvisto di marcatura CE nonché della dichiarazione di conformità CE del fabbricante e del certificato di omologazione. Dichiara inoltre di aver ricevuto originale del manuale di istruzioni per l'uso redatto in italiano e di una copia dichiarata conforme della certificazione antinfortunistica;
che il bene è stato collaudato e risulta perfettamente funzionante e proto ad essere utilizzato, all'interno dei propri luoghi di lavoro e non sono stati riscontrati vizi o difetti o mancanze di qualità rispetto a quanto richiesto nell'ordine di acquisto;
che i dispositivi di sicurezza sono funzionanti …”.
15.1 Il predetto verbale, datato 17/2/2021, risulta firmato anche dal conduttore, ossia dalla con timbro e firma del legale rappresentante, ma la convenuta ha Controparte_2 eccepito che al momento della consegna dei beni (9/3/2021) non era stato redatto alcun verbale e che il verbale prodotto recava la precedente data del 17/2/2021.
16. Orbene, pacifica la consegna dei macchinari in data 9/3/2021, osserva il Giudice che non si è in presenza di un mero errore nella redazione del verbale di consegna e cioè che, al momento della consegna dei n. 3 , n.3 Parte_5 CP_13
n.3 n.3 n.3 completi di accessori, vi sia
[...] C.F._2 C.F._3 CP_14 stata una mera errata datazione del verbale, con l'indicazione del 17/2/2021 anziché del
9/3/2021.
17. Al riguardo, processualmente emersa la consegna dei beni in data 9/3/2021, come ammesso anche dalla terza chiamata, va evidenziato che al predetto verbale non può essere attribuito, come dedotto dalla ricorrente, il valore di dichiarazione confessoria ex art. 2735
c.c. resa alla parte -in un caso simile una tale natura era stata riconosciuta al verbale di consegna (cfr. Cass. 6512/1996)-, in quanto il verbale di consegna di n. 3
[...]
, n. 3 , n. 3 n. 3 n. 3 Parte_5 CP_13 C.F._2 C.F._3
completi di accessori, non reca la mera indicazione errata della data (17/2/2021 CP_14 anziché 9/3/2021), ma si riferisce ad un fatto (redazione del verbale) che non è avvenuto in occasione della consegna dei beni, comunque appunto avvenuta il 9/3/2021.
17.1 In altri termini la consegna dei beni è sicuramente avvenuta in data 9/3/2021, ma la stessa non è stata accompagnata dalla contestuale redazione del verbale di consegna, invero redatto, per stessa ammissione della fornitrice, al momento della conclusione del contratto.
17.2 Sul punto nella comparsa di risposta della terza chiamata (fornitrice) è dato leggere che “… Del tutto irrilevante e privo di pregio è quanto asserito da parte avversa circa la sottoscrizione in data 17.02.2021 anche del verbale di consegna e della dichiarazione di conformità RIF. 100C71/6066, atteso che semplicemente il predetto documento è stato sottoscritto unitamente al contratto di locazione operativa nella predetta data per mero errore
…”.
18. Dunque non era stata indicata una data errata a margine di un verbale, effettivamente redatto al momento della consegna dei beni, ma per errore il verbale era stato redatto ben prima della consegna dei beni e precisamente al momento della stipula del contratto.
19. In conclusione, pacificamente i beni sono stati consegnati e ricevuti dalla ricorrente, ma non è utilizzabile, come dichiarazione confessoria, il verbale di consegna, in quanto lo stesso risulta sottoscritto ben prima (17/2/2021) della materiale consegna dei beni stessi
(9/3/2021).
20. Al riguardo, pur apparendo strano che il legale rappresentante della convenuta possa aver sottoscritto il verbale di consegna dei beni in prevenzione ossia prima dell'effettiva consegna degli stessi, si deve prendere atto di quanto dichiarato dalla terza chiamata. 21. Dunque il verbale di consegna non può essere preso in considerazione come dichiarazione confessoria stragiudiziale (art. 2735 c.c.), in quanto appunto lo stesso non è contestuale, ma è antecedente, alla pur pacificamente avvenuta consegna dei beni.
22. A nulla peraltro vale, a sostegno dell'ipotizzato recesso, il preteso ripensamento della convenuta o l'allegata non idoneità dei beni, anche in considerazione del fatto che a norma dell'art. 6 ('vizi del bene e inopponibilità al locatore'), pur richiamato dalla convenuta,
l'utilizzatore non poteva sospendere il pagamento dei canoni neanche lamentando il mancato funzionamento dei beni.
23. In ogni caso, in base alle allegazioni di parte convenuta, si osserva che la contestazione non riguarda il mancato funzionamento dei tre sistemi di sollevamento auto, completi di accessori, o la presenza di vizi emersi al momento della consegna, ma riguarda l'asserita inidoneità degli stessi, per le relative specifiche tecniche/qualitative, all'utilizzo per i quali i medesimi erano stati scelti.
24. Si tratta di motivazione che -come detto- non può essere fatta valere nei confronti della concedente, anche in considerazione del fatto che non si trattava di pretesi vizi o di pretesi malfunzionamenti dei beni, ma solo appunto di un ripensamento per l'asserita, ma peraltro non dimostrata, inidoneità tecnica dei beni all'uso per i quali erano stati scelti.
24.1 Nella comunicazione pec del 15/3/2021 dalla convenuta alla terza chiamata (doc. 4 di parte convenuta) era semplicemente allegato, peraltro dalla convenuta e quindi senza che detta comunicazione possa fornire prova a favore della parte che l'ha compilata, che “… con la presente, come da colloqui intercorsi, vi informiamo che diversamente da quanto descritto dal rivenditore, i ponti che abbiamo ricevuto in data 9/3/2021 non rispecchiano assolutamente le nostre necessità. Pertanto, in base alle condizioni generali di vendita, recediamo da contratto/proposta di commissione n. 100/234 del 4/2/2021 per materiale non conforme alle aspettative”.
24.1.1 Dunque, al di là dell'assoluto difetto di prova non fornita neanche nel corso del giudizio, nella predetta pec si faceva riferimento alla semplice allegazione che i beni ricevuti non rispecchiavano le necessità della convenuta, senza alcuna specifica indicazione, non emergente neanche negli atti di causa, di quale fosse in concreto detta divergenza e di quali fossero le necessità della convenuta nella specie asseritamente non soddisfatte.
24.2 Peraltro, vista la natura della società convenuta e dell'acquisto dei beni per l'esercizio della propria attività di impresa, non è neanche possibile l'applicazione della disciplina consumeristica in tema di recesso per ripensamento. 25. La convenuta ha richiamato, come passaggio necessario ai fini della conclusione del contratto, l'art. 2 delle CGC del contratto del 17/2/2021, rilevando che, in mancanza di rituale sottoscrizione di apposito verbale contestualmente alla consegna dei beni e completo di tutti i dati previsti nel medesimo art. 2, non si poteva considerare concluso il contratto di leasing, risultando lo stesso trasferimento della proprietà dei beni e la decorrenza del contratto ricollegati proprio alla ricezione del predetto verbale di consegna da parte del locatore.
26. Peraltro non va dimenticato che nell'ultimo inciso dell'ultimo comma del citato art. 2 è previsto che “Indipendentemente dal ricevimento di tale dichiarazione, il locatore ha comunque la facoltà di accertare anche autonomamente l'avvenuta messa a disposizione dei beni e di dare conseguentemente avvio alla decorrenza della locazione”.
27. Dunque la trasmissione del verbale di consegna e della relativa documentazione e/o la trasmissione di verbale o di documentazione non corretta o incompleta non impedisce in ogni caso la decorrenza del rapporto contrattuale, come avvenuto nel caso di specie con l'inizio degli operati addebiti dei canoni mensili da parte della ricorrente, che pertanto ha in ogni caso ritenuto concluso il contratto, atteso che comunque i beni pacificamente erano stati consegnati.
28. Sotto altro angolo visuale sono irrilevanti nei confronti della ricorrente le deduzioni di parte convenuta sul fatto che la presentazione dei prodotti, nella fase della trattativa, fosse avvenuta solo su dépliant e con la visione di un video.
29. La convenuta in comparsa di risposta, richiamata la nota del 5/5/2021 inviata via pec dal legale della fornitrice, ha rilevato che la stessa fornitrice aveva ammesso che la presentazione dei prodotti era avvenuta tramite catalogo e video.
30. Peraltro detta circostanza, ammessa anche dalla stessa terza chiamata, non revoca in dubbio che la convenuta ben aveva potuto esaminare e controllare nonché valutare il sistema presentato e ben aveva potuto ritenerlo adeguato alle proprie esigenze al momento dell'ordine.
30.1 Del resto non va dimenticato, a riprova che comunque detta modalità di presentazione del prodotto era stata adeguata e ritenuta soddisfacente e che i beni erano stati ritenuti corrispondenti alla proprie esigenze, che la convenuta aveva ordinato e poi ricevuto non un solo macchinario, ma addirittura tre macchinari di sollevamento auto e precisamente n. 3 RP-JH-Autolift3000-B, n. 3 , n. 3 n. 3 Controparte_12 CP_13 C.F._2
n. 3 completi di accessori. C.F._3 CP_14
31. In conclusione il contratto è stato correttamente adempiuto, avendo la ricorrente
(concedente) consegnato alla convenuta (utilizzatrice) per il tramite della terza chiamata
(fornitrice) i beni voluti, richiesti e concordati. 32. Alla luce delle risultanze di causa, va accolta la domanda della ricorrente di risoluzione del contratto di leasing per avere la stessa validamente ed efficacemente dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 15 delle CGC, stante il mancato pagamento dei canoni concordati.
33. Alla risoluzione del contratto consegue, come da formale domanda della ricorrente, la condanna della convenuta alla restituzione dei beni su indicati, pacificamente consegnati alla stessa.
34. In ricorso è stato allegato, al punto 3), che non ha pagato Controparte_19
i canoni di locazione dovuti, rendendosi così inadempiente al pagamento di tutti i canoni scaduti in data 1.6.2021 in poi, sicché la con lettera comunicazione a Parte_1 mezzo racc. via pec del 27.10.2021 si vedeva costretta ad inviare formale risoluzione dei contratti in parola …”.
35. Richiamato quanto esposto in precedenza, è qui sufficiente rilevare, applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, che nell'azione di risoluzione -lo stesso discorso varrebbe nel caso di domanda di adempimento o di risarcimento dei danni per inadempimento, in quanto hanno tutte in comune l'elemento costitutivo fondamentale del mancato adempimento- il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario, in base all'oggetto di causa, fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto, a provare l'avvenuto adempimento o in generale l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. fin da Cass.
SU 13533/2001, con orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: cfr. Cass. 9439/2008;
Cass. 15677/2009; Cass. 3373/2010; Cass. 15659/2011; Cass. 7530/2012; Cass. 8901/2013;
Cass. 826/2015; Cass. 13685/2019).
36. Dall'estratto conto, allegato come doc. 5 di parte ricorrente, risultano impagati sei canoni da giugno 2021 a novembre 2021, ma, tenuto conto del dato contrattuale (art. 15) e della lettera di risoluzione del 27/10/2021, si possono prendere in considerazione solo i cinque canoni insoluti da giugno 2021 ad ottobre 2021, atteso che “la risoluzione decorrerà dal primo del mese successivo all'invio della raccomandata a/r da parte del locatore”; quindi il canone di novembre è successivo alla data di risoluzione del 27/10/2021, pervenuta via pec alla convenuta in pari data. 37. Nell'estratto conto il canone mensile è indicato in € 296,47, ma nel contratto (cfr. citato doc. 1 di parte ricorrente) si faceva riferimento a 36 canoni mensili di € 239,01 ciascuno, per cui si prende in considerazione quest'ultimo importo, correttamente al netto di
IVA.
37.1 Al riguardo, trattandosi sostanzialmente di somme dovute non per la prestazione del servizio, ma a titolo di risarcimento del danno forfettariamente concordato, non è possibile riconoscere l'IVA, così come non è possibile riconoscere anche il rimborso delle spese di incasso.
37.1.1 Sul punto va ricordato che ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.P.R. 633/1972,
“non concorrono a formare la base imponibile: 1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;
2) …”.
38. La convenuta va pertanto condannata al pagamento della somma di € 1.195,05 (€
239,01 x 5), a titolo di canoni di locazione maturati e scaduti (cinque canoni) da giugno 2021 sino alla risoluzione del contratto (lettera del 27/10/2021), oltre agli interessi convenzionali
(art. 15 e art. 4 delle CGC) dalle date di scadenza dei singoli canoni fino all'effettivo soddisfo.
39. La convenuta, sempre in base al dato contrattuale, va condannata al pagamento, a titolo di penale, della complessiva somma di € 6.931,29 (€ 239,01 x 29 canoni residui): la penale è stata parametrata, come concordato dalle parti nel richiamato art. 15, sul “debito residuo” e cioè sull'ammontare di tutti i canoni con scadenza successiva alla data di risoluzione del contratto.
39.1. Anche in questo caso non è possibile riconoscere anche l'IVA.
40. Sempre in base al citato art. 15 c.p.c., è previsto che detti canoni andavano attualizzati al tasso Euribor 3 mesi, vigente al momento della risoluzione del contratto
(ottobre 2021).
41. Sul relativo importo sono dovuti gli interessi convenzionali dalla data di risoluzione fino al saldo effettivo.
42. Alla luce delle risultanze di causa, va conseguentemente rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta nei confronti della ricorrente.
43. Va altresì rigettata qualsiasi domanda della convenuta nei confronti della terza chiamata, in quanto non emergono profili di responsabilità di alcun tipo a carico della stessa.
44. La circostanza che la presentazione dei beni sia avvenuta su catalogo e a seguito di presentazione video non fa venir meno la constatazione che in ogni caso la convenuta, società che operava nel settore e che aveva intenzione di acquistare, come poi ha acquistato, beni per l'esercizio della propria attività imprenditoriale, ha ritenuto -da un lato- che la presentazione era adeguata e idonea a soddisfare ogni richiesta di informazione sui dati tecnici dei beni e - dall'altro- che i beni così presentati e poi scelti erano pienamente adeguati alle proprie esigenze, tanto da avere ordinato non uno, ma addirittura tre identici sistemi, compresi di accessori.
44.1 Dunque la stessa aveva ritenuto adeguatamente rappresentate le caratteristiche tecniche dei sistemi poi ordinati, come risultano riportate nei dépliant prodotti dalla terza chiamata.
45. Lo stesso discorso vale per l'errata redazione del verbale non contestualmente alla consegna, anche in considerazione del fatto che -come detto- la locatrice poteva dar corso al contratto anche indipendentemente da detta trasmissione.
46. Le prove costituende richieste dalla convenuta sono superflue alla luce della documentazione prodotta, delle allegazioni e deduzioni delle parti, di cui si è dato conto.
46.1 Già si è altresì dato conto al precedente paragrafo 24.1.1 della mera e generica nonché comunque irrilevante allegazione sulla non corrispondenza dei beni alle esigenze della convenuta e le prove articolate non erano neanche utili a tal fine, anche a voler prescindere dal fatto che si può provare o chiedere di provare solo ciò che è stato oggetto di conferente allegazione.
47. In conclusione va rigettata ogni domanda della convenuta nei confronti della terza chiamata.
48. Risulta assorbita la domanda subordinata di parte ricorrente nei confronti della terza chiamata.
49. A prescindere da ogni altra questione va rigettata la domanda risarcitoria ex art. 96, comma 1, c.p.c., proposta dalla terza chiamata nei confronti della convenuta chiamante per mancata allegazione e prova della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi legittimanti una tale condanna (cfr. Cass. 9080/2013; Cass. 27383/2005; Cass. 18169/2004).
50. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta anche le spese per la chiamata in causa della Controparte_3
50.1 Si è proceduto, alla luce del DM 147/2022, alla somma degli importi fra il minimo e il medio relativi alle quattro fasi dei 'giudizi di cognizione innanzi il tribunale' e allo scaglione '5.201-26.000', tenuto conto della natura e del valore (accertato) della controversia della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori della parte attrice e della terza chiamata nonché dell'istruttoria solo documentale. 50.2 Non rileva, in senso ostativo al riconoscimento del compenso anche per la fase decisionale, la circostanza che non siano stati depositati gli scritti conclusionali da parte della terza chiamata (cfr. Cass. 5289/2023).
50.3 Dando continuità alla propria giurisprudenza, il rigetto della domanda ex art. 96
c.p.c., mera domanda accessoria, non giustifica alcuna forma di compensazione delle spese di lite (arg. ex Cass. 9532/2017; Cass. 18036/2022 in appello, ma il principio è ugualmente valido;
contra, peraltro, Cass. 20838/2016).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• dichiara risolto il contratto di leasing n.ro 206050 (rif. 100C71/6066) del 17/2/2021 ex art. 15 delle condizioni generali di contratto;
• condanna la convenuta (già alla Controparte_5 Controparte_2 restituzione in favore della ricorrente dei beni oggetto del contratto di Parte_1 leasing n. 206050 del 17/2/2021 e precisamente: n. 3 Controparte_20
, n. 3 , n. 3 n. 3 n. 3
[...] CP_13 C.F._2 C.F._3
, completi di accessori;
CP_14
• condanna inoltre la convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 8.126,34, per i titoli e con gli accessori meglio indicati in motivazione;
• rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta nei confronti della ricorrente;
• rigetta qualsiasi domanda svolta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata
[...]
Controparte_3
• dichiara assorbita la domanda subordinata svolta dalla ricorrente nei confronti della terza chiamata;
• rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. della terza chiamata nei confronti della convenuta chiamante;
• condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore della ricorrente e della terza chiamata, in € 2.600,00 per ciascuna, a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.
Così deciso a Roma, il 14/6/2025
il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato