Decreto cautelare 5 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 7 marzo 2024
Ordinanza collegiale 10 giugno 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Decreto collegiale 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 2084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2084 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02084/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00162/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 162 del 2024, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Santino Piccoli, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lamezia Terme, via Scaramuzzino, 70;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Catanzaro, Questura di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
di -OMISSIS- non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del silenzio rigetto del Prefetto di Catanzaro a seguito di ricorso gerarchico presentato avverso l’ammonimento del Questore di Catanzaro del-OMISSIS-;
- dell’ammonimento del Questore di Catanzaro del-OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura e della Questura di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. AR VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- impugna il silenzio rigetto formatosi sul ricorso gerarchico avverso il provvedimento di ammonimento prot. n. -OMISSIS- del-OMISSIS- emesso nei suoi confronti, poiché ritenuto responsabile di atti persecutori dal Questore di Catanzaro.
Ne prospetta la nullità per mancata sottoscrizione, violazione delle garanzie procedimentali e del diritto di difesa, violazione dell’art. 8 D.L. n. 11/2009 e vizio di eccesso di potere.
2. Resiste l’intimata amministrazione, che confuta le avverse censure, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Con ordinanza n. 145/2024, inoppugnata, è stata respinta la richiesta di tutela cautelare per carenza di fumus boni iuris .
4. All’udienza pubblica del 5 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
5.1. Va disattesa la prima censura, con cui l’esponente denuncia la nullità dell’atto impugnato, poiché sottoscritto non dal Questore ma dal Vicario del Questore e poiché privo di attestazione di conformità.
Invero, per un verso, la funzione svolta dal Vicario e la relativa sottoscrizione, il cui potere discende dalla legge, non implica alcun obbligo di delega ovvero impedimento del titolare dell’ufficio (Corte di Cassazione, Sez. Civile, n. 2085/2025).
Sotto distinto profilo, poi, la mancata attestazione di conformità all'originale di una sua eventuale copia costituisce solo una mera irregolarità formale, che attiene alla fase di integrazione dell’efficacia dell’atto e che quindi non incide sulla validità di quest’ultimo (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, n. 973/2022).
5.2. Circa, poi, la lamentata violazione delle garanzie procedimentali, rileva il Collegio che l’omessa attivazione del contraddittorio risulta giustificata da ragioni d’urgenza, in correlazione alla condotta persecutoria tenuta dall’esponente nei confronti dell’allora Sindaco di-OMISSIS--OMISSIS- poi deceduto.
Nello specifico, l’ammonimento questorile, di cui all’art. 8 L. n. 38/2009, ha una finalità spiccatamente cautelare, volta a far desistere da condotte persecutorie, rappresentando inoltre una misura di prevenzione, in quanto applicabile a soggetti considerati a vario titolo socialmente pericolosi e preordinata a limitarne la minaccia, in modo da prevenire la commissione dei reati.
Alla luce della ratio ad esso sottesa, l’ammonimento può pertanto essere adottato, sulla scorta di un apprezzamento del Questore, anche in difetto delle garanzie partecipative dell’ammonito, poiché “ il Questore, nell’ambito dei suoi poteri discrezionali, può valutare il se ed il quando emanare il provvedimento di ammonizione: oltre ad essere titolare del potere di emettere o meno la misura, egli può decidere se procedere senza indugio, oppure se le circostanze consentano di avvisare il possibile destinatario dell’atto, con l’inoltro della comunicazione di avvio del procedimento, previsto dall’ art. 7, l. n. 241 del 1990 ” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 10 giugno 2024, n. 914).
Parimenti, la mancata ostensione ad opera dell’amministrazione degli atti richiesti dal deducente non può integrare in sé un profilo di illegittimità del provvedimento impugnato, potendo di contro la stessa essere contestata mediante tempestiva proposizione di ricorso in materia di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a.
5.2. Con una serie di ulteriori censure, suscettibili di trattazione congiunta, il ricorrente sostiene che l’attività istruttoria dell’amministrazione risulterebbe viziata, contestando le dichiarazioni testimoniali acquisite e la ricostruzione degli eventi.
L’assunto va disatteso.
In coerenza con la descritta finalità e la natura spiccatamente preventiva dell’ammonimento, il legislatore all’art. 8, comma 2, D.L. n. 11/2009 ha previsto che esso sia adottato sulla base di un’istruttoria alleggerita, finalizzata a valutare solo il fumus in relazione al prospettato rischio all’incolumità della persona offesa, cosicché « il Questore può valutare se sia “necessario” l’effettuare ulteriori indagini, ben potendo comunque ritenere sufficienti gli elementi a sua conoscenza per provvedere immediatamente, onde evitare la reiterazione dei comportamenti denunciati ovvero il loro potenziale sfociare in situazioni più drammatiche, in un’ottica di non ritardabile protezione della persona offesa, connotata in quanto tale dalla sommarietà della delibazione originaria » (Consiglio di Stato, Sez. III, 6 settembre 2018, n. 5259).
Nella medesima prospettiva, pertanto, i provvedimenti di ammonimento non postulano la piena prova della commissione dei reati a cui si fa riferimento, essendo sufficiente l'acquisizione di un quadro indiziario che renda verosimile l'esistenza di condotte indirizzate alla lesione dei valori di cui la fattispecie penale è espressione, nell'ambito del quale il Questore interviene esercitando un potere valutativo ampiamente discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo solo nei casi di manifesta carenza dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento, irragionevolezza e sproporzione, nel caso di specie insussistenti (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 18 agosto 2022, n. 1488).
Non è pertanto ravvisabile nella vicenda in esame il lamentato difetto d’istruttoria, attesa la sufficienza degli elementi a disposizione del Questore ai fini dell’adozione della misura. Invero, le condotte poste in essere per circa quattro anni dal ricorrente, la cui descrizione e collocazione temporale è dettagliata, assumono caratteristiche persecutorie, poiché in esse si riscontrano numerose ingiurie, dileggi e minacce esplicitamente indirizzate al controinteressato.
6. Il ricorso è pertanto respinto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rifondere all’amministrazione resistente le spese di giudizio nella misura di euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE EA, Presidente
AR VA, Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR VA | GE EA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.