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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/11/2025, n. 2239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2239 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circola- zione dei cittadini dell'Unione europea
in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d.
"Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in sostituzio- ne dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consultazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui inte- gralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla
contro
- parte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previ- sto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento ri- sulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sicché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022, come modifi- cato dalla Legge n. 197/2022) il rito applicabile richiamato dal predet- to art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, di- sciplinato agli artt. 281-decies e ss. c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in que- sta sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati
Pag. 1 di 12 artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a segui- to del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, for- mulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. R.G. 1845 / 2023 promosso da:
1. , nata il [...] in [...]; Parte_1
2. , nato il [...] in [...]- Persona_1 nezuela, in proprio e – unitamente ad Controparte_1
, nata l'[...] in [...] – in qualità di le-
[...] gale rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale dei figli minori:
3. , nato in data [...] in Controparte_2
Venezuela;
4. , nato il [...] in [...]- Parte_2 zuela;
5. , nato il [...] in [...]- Controparte_3 zuela;
6. , nato il [...] in [...]- Controparte_4 zuela;
7. , nata il [...] in [...]; Controparte_5
8. , nata il [...] in [...]- Controparte_6 zuela, in proprio e – unitamente a Controparte_7
, nato in [...] in data [...] – in qualità di
[...] legale rappresentante ed esercente la responsabilità genitoria- le dei figli minori:
9. , nato il [...] in [...]- Parte_3 zuela;
Pag. 2 di 12 10. , nata il [...] in [...]- Persona_2 gna;
11. , nata il [...] in [...]- Controparte_8 Per_3 nezuela, in proprio e – unitamente a Controparte_9
nato in [...] in data [...] – in qualità di
[...] legale rappresentante ed esercente la responsabilità genitoria- le dei figli minori:
12. , nata il [...] in [...]- Controparte_10 la;
13. , nata il [...] in [...]- Parte_4 zuela;
14. , nata il [...] in [...]- Persona_4 zuela, in proprio e – unitamente a Controparte_11
, nato in [...] in data [...] –
[...] in qualità di legale rappresentante ed esercente la responsabi- lità genitoriale dei figli minori:
15. , nato il [...] in Parte_5
Venezuela;
16. , nata il [...] in [...]- Parte_6 zuela;
17. , nato il [...] in [...]- Parte_7 nezuela;
tutti rappresentati, difesi ed assistiti dall'Avv. Eduardo Dromi del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma (00197), Via Antonio Gramsci n.7, giuste procure speciali versate in atti;
- parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona del Controparte_12
Ministro p.t.
- parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Pag. 3 di 12 FATTO E DIRITTO
1. - I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadi- CP_12 nanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta di Persona_5
(anche noto come
[...] Persona_6
o o , nato a [...]-
[...] Persona_7 Persona_7 la (SA), in data 10.6.1833, il quale emigrava in Venezuela senza mai naturalizzarsi cittadino venezuelano, come attestato da
Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Direzio- ne Generale dell'ufficio del Ministero del Potere Popolare degli
Affari Esteri della Repubblica Bolivariana del Venezuela in data
10 Febbraio 2021 per ciascun alias.
A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto do- cumenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_12 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costi- tuiva nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
2. - Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma
5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di rife- rimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigra- zione, si osserva inoltre che decreto-legge del
17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di
Pag. 4 di 12 immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cit- tadini dell'Unione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e la legge di conversio- ne del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che il loro avo è nato nel territorio di un
Comune che rientra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il
Tribunale Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3. - In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ot- tenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della de- cisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obbiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedi- mento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dalla necessità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cit- tadinanza italiana), altrimenti non ottenibile attraverso una domanda amministrativa, stante l'esistenza, nella linea di discen- denza dei ricorrenti, di passaggi generazionali per linea femmini- le avvenuti in epoca precostituzionale, circostanza che, com'è no- to, impedisce il riconoscimento per via amministrativa del pos- sesso della cittadinanza italiana iure sanguinis.
E di fatti, dalla documentazione versata in atti emerge che dal ma- trimonio contratto in data 05.10.1928 da Parte_8
(cittadina italiana quale figlia di
[...] Persona_8
a sua volta cittadino italiano quale figlio dell'avo cittadino
[...] italiano), con il cittadino straniero AM CO RA (ve-
Pag. 5 di 12 nezuelano), nascevano a IE (Venezuela): in data 26.9.1935,
; in data 09.10.1939 Persona_9 Persona_10
, dalle quali discendono gli odierni ricorrenti.
[...]
In questa sede, pertanto, si ritiene doveroso offrire continuità appli- cativa all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta, in sede giudiziaria, a tutti coloro che - potenziali cittadini italiani - non hanno acquisito quello status esclusivamente per effetto di una legge incostituzionale. Co- storo, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadi- nanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo, in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza
(cfr. Cass. Sezioni Unite 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014).
Si ritiene dunque sussistente l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4. - Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consi- ste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita del- lo status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992 E' cittadino per na- scita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel terri- torio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ov- vero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono). La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vi- gore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine ius sanguinis, ponendo così in primo pia- no il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello
Pag. 6 di 12 status civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e 25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di diritto: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispe- cie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi ri- chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che l'avo degli odierni ricorrenti, il cittadino italiano Persona_5
(o o
[...] Parte_9
o , non ha mai rinunciato alla Persona_7 Persona_7 cittadinanza italiana in favore di quella venezuelana, come si evince dal da Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilascia- to dal Direzione Generale dell'ufficio del del Potere Po- CP_12 polare degli Affari Esteri della Repubblica Bolivariana del Vene- zuela in data 10 Febbraio 2021 per ciascun alias (cifr. documenti depositati in data 01.07.2025), sicché ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana ai suoi discendenti.
Al riguardo, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esat- to riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Da tale documentazione emerge, come so- pra anticipato, un evento interruttivo della linea di trasmissione della cittadinanza italiana, in ragione del matrimonio contratto in data 05.10.1928 da (cittadina ita- Parte_8 liana per discendenza dall'avo cittadino italiano, per il tramite del di lei padre, a sua volta cittadino italiano), con il cittadino straniero
AM CO RA (venezuelano), dalla cui unione nasce- vano a IE (Venezuela): in data 26.9.1935, Persona_9
Pag. 7 di 12 ; in data 09.10.1939 , dalle Persona_9 Persona_10 quali discendono gli odierni ricorrenti.
Il matrimonio di con un citta- Parte_8 dino straniero, avvenuto anteriormente al 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione Italiana, sulla base della legge al tempo vigente, difatti aveva determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, non solo in ragione del fatto che la trasmissione, era al tempo prevista dall'art. 1 della l. n. 555/1912, salvi casi marginali, unicamente per via paterna, ma perché l'art. 10 della predetta legge stabiliva la perdita della citta- dinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero (Art. 10. l. n. 555/1912 “La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esi- sta separazione personale fra coniugi La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché' il marito possie- da una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi.”).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa muta- va a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sul- la cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà del- la donna che si sposava con cittadino straniero, poiché in con- trasto con l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola au- tomaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadi- no italiano. Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costitu- zione parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Le suddette pronunce, tuttavia, furono inizialmente interpreta- te dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declarato- rie di incostituzionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il caso di figli nati da madre cittadina italiana a partire
Pag. 8 di 12 dal 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzio- ne, ma non anche in caso di figli nati da madre cittadina italia- na dopo quella data, in quanto situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegittima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cittadina italiana nati anteriormente al
1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italia- na nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pro- nunciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 feb- braio 2009, ha stabilito che liana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla di- chiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita sen- za la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, do- po la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio riac- quista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discri- minatoria>>.
L'interpretazione del Suprema Collegio consente, così di ricono- scere lo status civitatis di tutti coloro che potenziali cittadini italiani non hanno acquisito quello status esclusivamente per ef- fetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegit- timamente compresso, possono farlo valere incondizionatamen- te in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento le- gislativo ed in considerazione della natura permanente ed impre- scrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza (cfr.
Pag. 9 di 12 Cass. s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014). Ne consegue che il ma- trimonio della donna cittadina italiana con un cittadino stra- niero non è valso a privare la prima della cittadinanza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza e, pertanto, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche gli odierni ricorren- ti, non emergendo dagli atti fattispecie interruttive.
In conclusione, in forza della efficacia delle pronunce di inco- stituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italia- na deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti, sicché, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che il ricor- rente è cittadino italiano e disporsi l'adozione, da parte del
, dei provvedimenti conseguenti. Controparte_12
5. – Quanto alle spese di lite, in ragione della peculiarità della materia, della circostanza che la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale e tenuto anche conto della mancata costituzione di parte resi- stente, si ritengono sussistenti i presupposti per compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente
[...]
; CP_12
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. , nata il [...] in [...]; Parte_1
2. , nato il [...] in [...]- Persona_1 nezuela;
3. , nato in data [...] in Controparte_2
Venezuela;
Pag. 10 di 12 4. , nato il [...] in [...]- Parte_2 zuela;
5. , nato il [...] in [...]- Controparte_3 zuela;
6. , nato il [...] in [...]- Controparte_4 zuela;
7. , nata il [...] in [...]; Controparte_5
8. , nata il [...] in [...]- CP_6 Controparte_6 zuela;
9. , nato il [...] in [...]- Parte_3 zuela;
10. , nata il [...] in [...]- Persona_2 gna;
11. , nata il [...] in [...]- Parte_10 nezuela;
12. , nata il [...] in [...]- Controparte_10 la;
13. , nata il [...] in [...]- Parte_4 zuela;
14. , nata il [...] in [...]- Persona_4 zuela;
15. , nato il [...] in Parte_5
Venezuela;
16. , nata il [...] in [...]- Parte_6 zuela;
17. , nato il [...] in [...]- Parte_7 nezuela;
sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- e per esso, Parte_11 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Padula (SA), ov- vero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, tra- scrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
Pag. 11 di 12 - MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competen- za.
Così deciso il 13.11.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circola- zione dei cittadini dell'Unione europea
in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d.
"Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in sostituzio- ne dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consultazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui inte- gralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla
contro
- parte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previ- sto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento ri- sulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sicché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022, come modifi- cato dalla Legge n. 197/2022) il rito applicabile richiamato dal predet- to art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, di- sciplinato agli artt. 281-decies e ss. c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in que- sta sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati
Pag. 1 di 12 artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a segui- to del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, for- mulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. R.G. 1845 / 2023 promosso da:
1. , nata il [...] in [...]; Parte_1
2. , nato il [...] in [...]- Persona_1 nezuela, in proprio e – unitamente ad Controparte_1
, nata l'[...] in [...] – in qualità di le-
[...] gale rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale dei figli minori:
3. , nato in data [...] in Controparte_2
Venezuela;
4. , nato il [...] in [...]- Parte_2 zuela;
5. , nato il [...] in [...]- Controparte_3 zuela;
6. , nato il [...] in [...]- Controparte_4 zuela;
7. , nata il [...] in [...]; Controparte_5
8. , nata il [...] in [...]- Controparte_6 zuela, in proprio e – unitamente a Controparte_7
, nato in [...] in data [...] – in qualità di
[...] legale rappresentante ed esercente la responsabilità genitoria- le dei figli minori:
9. , nato il [...] in [...]- Parte_3 zuela;
Pag. 2 di 12 10. , nata il [...] in [...]- Persona_2 gna;
11. , nata il [...] in [...]- Controparte_8 Per_3 nezuela, in proprio e – unitamente a Controparte_9
nato in [...] in data [...] – in qualità di
[...] legale rappresentante ed esercente la responsabilità genitoria- le dei figli minori:
12. , nata il [...] in [...]- Controparte_10 la;
13. , nata il [...] in [...]- Parte_4 zuela;
14. , nata il [...] in [...]- Persona_4 zuela, in proprio e – unitamente a Controparte_11
, nato in [...] in data [...] –
[...] in qualità di legale rappresentante ed esercente la responsabi- lità genitoriale dei figli minori:
15. , nato il [...] in Parte_5
Venezuela;
16. , nata il [...] in [...]- Parte_6 zuela;
17. , nato il [...] in [...]- Parte_7 nezuela;
tutti rappresentati, difesi ed assistiti dall'Avv. Eduardo Dromi del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma (00197), Via Antonio Gramsci n.7, giuste procure speciali versate in atti;
- parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona del Controparte_12
Ministro p.t.
- parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Pag. 3 di 12 FATTO E DIRITTO
1. - I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadi- CP_12 nanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta di Persona_5
(anche noto come
[...] Persona_6
o o , nato a [...]-
[...] Persona_7 Persona_7 la (SA), in data 10.6.1833, il quale emigrava in Venezuela senza mai naturalizzarsi cittadino venezuelano, come attestato da
Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Direzio- ne Generale dell'ufficio del Ministero del Potere Popolare degli
Affari Esteri della Repubblica Bolivariana del Venezuela in data
10 Febbraio 2021 per ciascun alias.
A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto do- cumenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_12 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costi- tuiva nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
2. - Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma
5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di rife- rimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigra- zione, si osserva inoltre che decreto-legge del
17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di
Pag. 4 di 12 immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cit- tadini dell'Unione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e la legge di conversio- ne del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che il loro avo è nato nel territorio di un
Comune che rientra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il
Tribunale Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3. - In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ot- tenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della de- cisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obbiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedi- mento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dalla necessità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cit- tadinanza italiana), altrimenti non ottenibile attraverso una domanda amministrativa, stante l'esistenza, nella linea di discen- denza dei ricorrenti, di passaggi generazionali per linea femmini- le avvenuti in epoca precostituzionale, circostanza che, com'è no- to, impedisce il riconoscimento per via amministrativa del pos- sesso della cittadinanza italiana iure sanguinis.
E di fatti, dalla documentazione versata in atti emerge che dal ma- trimonio contratto in data 05.10.1928 da Parte_8
(cittadina italiana quale figlia di
[...] Persona_8
a sua volta cittadino italiano quale figlio dell'avo cittadino
[...] italiano), con il cittadino straniero AM CO RA (ve-
Pag. 5 di 12 nezuelano), nascevano a IE (Venezuela): in data 26.9.1935,
; in data 09.10.1939 Persona_9 Persona_10
, dalle quali discendono gli odierni ricorrenti.
[...]
In questa sede, pertanto, si ritiene doveroso offrire continuità appli- cativa all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta, in sede giudiziaria, a tutti coloro che - potenziali cittadini italiani - non hanno acquisito quello status esclusivamente per effetto di una legge incostituzionale. Co- storo, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadi- nanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo, in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza
(cfr. Cass. Sezioni Unite 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014).
Si ritiene dunque sussistente l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4. - Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consi- ste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita del- lo status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992 E' cittadino per na- scita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel terri- torio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ov- vero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono). La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vi- gore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine ius sanguinis, ponendo così in primo pia- no il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello
Pag. 6 di 12 status civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e 25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di diritto: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispe- cie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi ri- chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che l'avo degli odierni ricorrenti, il cittadino italiano Persona_5
(o o
[...] Parte_9
o , non ha mai rinunciato alla Persona_7 Persona_7 cittadinanza italiana in favore di quella venezuelana, come si evince dal da Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilascia- to dal Direzione Generale dell'ufficio del del Potere Po- CP_12 polare degli Affari Esteri della Repubblica Bolivariana del Vene- zuela in data 10 Febbraio 2021 per ciascun alias (cifr. documenti depositati in data 01.07.2025), sicché ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana ai suoi discendenti.
Al riguardo, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esat- to riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Da tale documentazione emerge, come so- pra anticipato, un evento interruttivo della linea di trasmissione della cittadinanza italiana, in ragione del matrimonio contratto in data 05.10.1928 da (cittadina ita- Parte_8 liana per discendenza dall'avo cittadino italiano, per il tramite del di lei padre, a sua volta cittadino italiano), con il cittadino straniero
AM CO RA (venezuelano), dalla cui unione nasce- vano a IE (Venezuela): in data 26.9.1935, Persona_9
Pag. 7 di 12 ; in data 09.10.1939 , dalle Persona_9 Persona_10 quali discendono gli odierni ricorrenti.
Il matrimonio di con un citta- Parte_8 dino straniero, avvenuto anteriormente al 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione Italiana, sulla base della legge al tempo vigente, difatti aveva determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, non solo in ragione del fatto che la trasmissione, era al tempo prevista dall'art. 1 della l. n. 555/1912, salvi casi marginali, unicamente per via paterna, ma perché l'art. 10 della predetta legge stabiliva la perdita della citta- dinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero (Art. 10. l. n. 555/1912 “La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esi- sta separazione personale fra coniugi La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché' il marito possie- da una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi.”).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa muta- va a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sul- la cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà del- la donna che si sposava con cittadino straniero, poiché in con- trasto con l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola au- tomaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadi- no italiano. Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costitu- zione parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Le suddette pronunce, tuttavia, furono inizialmente interpreta- te dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declarato- rie di incostituzionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il caso di figli nati da madre cittadina italiana a partire
Pag. 8 di 12 dal 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzio- ne, ma non anche in caso di figli nati da madre cittadina italia- na dopo quella data, in quanto situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegittima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cittadina italiana nati anteriormente al
1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italia- na nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pro- nunciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 feb- braio 2009, ha stabilito che liana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla di- chiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita sen- za la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, do- po la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio riac- quista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discri- minatoria>>.
L'interpretazione del Suprema Collegio consente, così di ricono- scere lo status civitatis di tutti coloro che potenziali cittadini italiani non hanno acquisito quello status esclusivamente per ef- fetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegit- timamente compresso, possono farlo valere incondizionatamen- te in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento le- gislativo ed in considerazione della natura permanente ed impre- scrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza (cfr.
Pag. 9 di 12 Cass. s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014). Ne consegue che il ma- trimonio della donna cittadina italiana con un cittadino stra- niero non è valso a privare la prima della cittadinanza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza e, pertanto, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche gli odierni ricorren- ti, non emergendo dagli atti fattispecie interruttive.
In conclusione, in forza della efficacia delle pronunce di inco- stituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italia- na deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti, sicché, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che il ricor- rente è cittadino italiano e disporsi l'adozione, da parte del
, dei provvedimenti conseguenti. Controparte_12
5. – Quanto alle spese di lite, in ragione della peculiarità della materia, della circostanza che la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale e tenuto anche conto della mancata costituzione di parte resi- stente, si ritengono sussistenti i presupposti per compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente
[...]
; CP_12
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. , nata il [...] in [...]; Parte_1
2. , nato il [...] in [...]- Persona_1 nezuela;
3. , nato in data [...] in Controparte_2
Venezuela;
Pag. 10 di 12 4. , nato il [...] in [...]- Parte_2 zuela;
5. , nato il [...] in [...]- Controparte_3 zuela;
6. , nato il [...] in [...]- Controparte_4 zuela;
7. , nata il [...] in [...]; Controparte_5
8. , nata il [...] in [...]- CP_6 Controparte_6 zuela;
9. , nato il [...] in [...]- Parte_3 zuela;
10. , nata il [...] in [...]- Persona_2 gna;
11. , nata il [...] in [...]- Parte_10 nezuela;
12. , nata il [...] in [...]- Controparte_10 la;
13. , nata il [...] in [...]- Parte_4 zuela;
14. , nata il [...] in [...]- Persona_4 zuela;
15. , nato il [...] in Parte_5
Venezuela;
16. , nata il [...] in [...]- Parte_6 zuela;
17. , nato il [...] in [...]- Parte_7 nezuela;
sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- e per esso, Parte_11 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Padula (SA), ov- vero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, tra- scrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
Pag. 11 di 12 - MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competen- za.
Così deciso il 13.11.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
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