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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2926/2023
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2926/2023
Oggi 14 gennaio 2025 innanzi al dott. Andrea Francesco Fabbri, sono comparsi mediante deposito di note di trattazione scritta, l'Avv. Lina Andolfo, per parte ricorrente e l'Avv. Luigi Tuorto per parte resistente.
L'avv. di parte ricorrente nel riportarsi ai propri scritti difensivi, impugna e contesta tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito e chiede pronunciarsi sentenza.
L'avv. di parte resistente insta per la declaratoria di inammissibilità della domanda, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite da distrarsi in suo favore.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2926/2023
TRA
(c.f. ); (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); (c.f. ); C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(c.f. ; (c.f. );
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(c.f. ; (c.f. Parte_6 C.F._6 Parte_7
); (c.f. ; C.F._7 Parte_8 C.F._8 Parte_9
(c.f. ); (c.f. ;
[...] C.F._9 Parte_10 C.F._10
(c.f. ), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, Parte_11 C.F._11
dagli Avv.ti Lina Andolfo, Davide Iervolino e Pasquale Di Perna, unitamente ai quali elettivamente domiciliano presso lo studio sito dell'Avv. Di Perna sito in SAAS (NA), alla via D'Auria n.
189;
Ricorrenti
E
in S. AS (NA) (c.f.: ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amm.re in carica pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Luigi
Tuorto, unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo studio sito in Somma Vesuviana (NA) alla via San Pietro n.51;
Resistente
pagina 2 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per la partecipazione alla presente udienza tenutasi con modalità cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è inammissibile.
Invero la delibera impugnata non ha alcun effetto innovativo rispetto alla situazione giuridica antecedente alla sua adozione.
Il potere di rappresentanza sostanziale dell'amministratore, infatti, deriva ex lege dal combinato disposto degli art. 1130 co I n.1) e 1131 c.c., di modo che la delibera non è idonea a conferire un potere rappresentativo nuovo, di cui l'amministratore non era investito prima della delibera.
Ne consegue che se anche la delibera venisse annullata il potere di rappresentanza sostanziale non verrebbe meno ed i ricorrenti non potrebbero ricevere alcun vantaggio utile e concreto;
di qui l'evidente carenza di interesse all'azione.
Il , infatti, intende agire per far rispettare il regolamento condominiale, in particolar modo CP_1
l'art 30 dello stesso, il quale vieta determinati interventi sui lastrici solari di proprietà esclusiva.
L'art 1130 comma I n.1), dal canto suo, elenca tra le attribuzioni dell'amministratore quella di curare l'osservanza del regolamento di condominio;
coerentemente il successivo art. 1131, per rendere effettiva tale attribuzione, ed esercitabile il connesso potere-dovere, stabilisce che l'amministratore, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'art 1130 c.c. o dei maggiori poteri conferiti dal regolamento o dall'assemblea, ha la rappresentanza dei partecipanti e può stare in giudizio e può agire sia contro i condomini che contro i terzi. pagina 3 di 5 In altre parole, siccome l'art 1131 definisce l'ambito della rappresentanza processuale in relazione alle attribuzioni dell'amministratore e siccome tra queste vi è la cura dell'osservanza del regolamento condominiale, ne deriva che la rappresentanza processuale, nel caso di specie e per i fini indicati dalla delibera impugnata, deriva direttamente dalla legge, senza che si possa ravvisare l'ipotesi del maggior potere conferito dall'assemblea cui fa riferimento l'art 1131 c.c., circostanza, quest'ultima, che avrebbe radicato l'interesse giuridicamente rilevante dei ricorrenti.
Nei limiti dei poteri conferiti dal primo comma dell'articolo 1131, l'amministratore può agire in giudizio indipendentemente da una delibera assembleare ad hoc e solo quando la questione che interessa il condominio esorbiti tali poteri la rappresentanza non può che essergli conferita con una delibera assembleare dei condomini.
L'amministratore, poi, per conferire procura al difensore al fine di costituirsi in giudizio nelle cause che rientrano nell'ambito delle proprie attribuzioni, non necessita di autorizzazione assembleare che, ove anche intervenga, ha il significato di mero assenso alla scelta già validamente compiuta dall'amministratore medesimo (Cassazione, 10.865 del 2016). Con la conseguenza che non incide ai fini della validità della procura stessa, il fatto che la delibera sia stata adottata senza la prescritta maggioranza dei condomini (Cassazione, 13013 del 2000 e Cassazione 13504 del 99).
Applicando i su esposti principi al caso di specie va osservato che la delibera impugnata autorizza l'amministratore ad agire in giudizio ed alla nomina di un legale al fine di far osservare il regolamento condominiale, in particolar modo l'art 30, per cui la delibera riproduce meramente un effetto legale tipizzato: non è in grado di innovare la sfera giuridica delle parti in causa.
In altri termini, anche volendo ipotizzare l'inefficacia della delibera, il potere di agire in giudizio per far rispettare l'art 30 del regolamento condominiale ed il connesso potere di nominare un legale deriverebbero in ogni caso dalla legge (ed anzi derivano).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014, assumendo quale valore della causa quello indeterminabile di complessità bassa.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile la domanda
2) Condanna in solido i sigg.ri: , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
pagina 4 di 5 , , , , Pt_3 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, e al pagamento, in favore del
[...] Parte_10 Parte_11 [...]
S. AS Via Aldo Moro n°8 al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Parte_12
euro 7616,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge, con attribuzione all'avv. Luigi Tuorto dichiaratosi antistatario
3) Manda alla cancelleria per la regolarizzazione del contributo unificato;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
14/01/2025
Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2926/2023
Oggi 14 gennaio 2025 innanzi al dott. Andrea Francesco Fabbri, sono comparsi mediante deposito di note di trattazione scritta, l'Avv. Lina Andolfo, per parte ricorrente e l'Avv. Luigi Tuorto per parte resistente.
L'avv. di parte ricorrente nel riportarsi ai propri scritti difensivi, impugna e contesta tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito e chiede pronunciarsi sentenza.
L'avv. di parte resistente insta per la declaratoria di inammissibilità della domanda, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite da distrarsi in suo favore.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2926/2023
TRA
(c.f. ); (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); (c.f. ); C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(c.f. ; (c.f. );
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(c.f. ; (c.f. Parte_6 C.F._6 Parte_7
); (c.f. ; C.F._7 Parte_8 C.F._8 Parte_9
(c.f. ); (c.f. ;
[...] C.F._9 Parte_10 C.F._10
(c.f. ), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, Parte_11 C.F._11
dagli Avv.ti Lina Andolfo, Davide Iervolino e Pasquale Di Perna, unitamente ai quali elettivamente domiciliano presso lo studio sito dell'Avv. Di Perna sito in SAAS (NA), alla via D'Auria n.
189;
Ricorrenti
E
in S. AS (NA) (c.f.: ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amm.re in carica pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Luigi
Tuorto, unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo studio sito in Somma Vesuviana (NA) alla via San Pietro n.51;
Resistente
pagina 2 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per la partecipazione alla presente udienza tenutasi con modalità cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è inammissibile.
Invero la delibera impugnata non ha alcun effetto innovativo rispetto alla situazione giuridica antecedente alla sua adozione.
Il potere di rappresentanza sostanziale dell'amministratore, infatti, deriva ex lege dal combinato disposto degli art. 1130 co I n.1) e 1131 c.c., di modo che la delibera non è idonea a conferire un potere rappresentativo nuovo, di cui l'amministratore non era investito prima della delibera.
Ne consegue che se anche la delibera venisse annullata il potere di rappresentanza sostanziale non verrebbe meno ed i ricorrenti non potrebbero ricevere alcun vantaggio utile e concreto;
di qui l'evidente carenza di interesse all'azione.
Il , infatti, intende agire per far rispettare il regolamento condominiale, in particolar modo CP_1
l'art 30 dello stesso, il quale vieta determinati interventi sui lastrici solari di proprietà esclusiva.
L'art 1130 comma I n.1), dal canto suo, elenca tra le attribuzioni dell'amministratore quella di curare l'osservanza del regolamento di condominio;
coerentemente il successivo art. 1131, per rendere effettiva tale attribuzione, ed esercitabile il connesso potere-dovere, stabilisce che l'amministratore, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'art 1130 c.c. o dei maggiori poteri conferiti dal regolamento o dall'assemblea, ha la rappresentanza dei partecipanti e può stare in giudizio e può agire sia contro i condomini che contro i terzi. pagina 3 di 5 In altre parole, siccome l'art 1131 definisce l'ambito della rappresentanza processuale in relazione alle attribuzioni dell'amministratore e siccome tra queste vi è la cura dell'osservanza del regolamento condominiale, ne deriva che la rappresentanza processuale, nel caso di specie e per i fini indicati dalla delibera impugnata, deriva direttamente dalla legge, senza che si possa ravvisare l'ipotesi del maggior potere conferito dall'assemblea cui fa riferimento l'art 1131 c.c., circostanza, quest'ultima, che avrebbe radicato l'interesse giuridicamente rilevante dei ricorrenti.
Nei limiti dei poteri conferiti dal primo comma dell'articolo 1131, l'amministratore può agire in giudizio indipendentemente da una delibera assembleare ad hoc e solo quando la questione che interessa il condominio esorbiti tali poteri la rappresentanza non può che essergli conferita con una delibera assembleare dei condomini.
L'amministratore, poi, per conferire procura al difensore al fine di costituirsi in giudizio nelle cause che rientrano nell'ambito delle proprie attribuzioni, non necessita di autorizzazione assembleare che, ove anche intervenga, ha il significato di mero assenso alla scelta già validamente compiuta dall'amministratore medesimo (Cassazione, 10.865 del 2016). Con la conseguenza che non incide ai fini della validità della procura stessa, il fatto che la delibera sia stata adottata senza la prescritta maggioranza dei condomini (Cassazione, 13013 del 2000 e Cassazione 13504 del 99).
Applicando i su esposti principi al caso di specie va osservato che la delibera impugnata autorizza l'amministratore ad agire in giudizio ed alla nomina di un legale al fine di far osservare il regolamento condominiale, in particolar modo l'art 30, per cui la delibera riproduce meramente un effetto legale tipizzato: non è in grado di innovare la sfera giuridica delle parti in causa.
In altri termini, anche volendo ipotizzare l'inefficacia della delibera, il potere di agire in giudizio per far rispettare l'art 30 del regolamento condominiale ed il connesso potere di nominare un legale deriverebbero in ogni caso dalla legge (ed anzi derivano).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014, assumendo quale valore della causa quello indeterminabile di complessità bassa.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile la domanda
2) Condanna in solido i sigg.ri: , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
pagina 4 di 5 , , , , Pt_3 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, e al pagamento, in favore del
[...] Parte_10 Parte_11 [...]
S. AS Via Aldo Moro n°8 al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Parte_12
euro 7616,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge, con attribuzione all'avv. Luigi Tuorto dichiaratosi antistatario
3) Manda alla cancelleria per la regolarizzazione del contributo unificato;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
14/01/2025
Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
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