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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 153/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 171/2024 depositato il 26/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720200009169950000 2015 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220012772248000 QUOTA CONSORTIL 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 29/09/2023 e depositato in data 26/01/2024 Ricorrente_1, Data_nascita_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, propone ricorso con istanza di reclamo
- mediazione ex art. 17 bis del D.lgs. 546/1992 nei confronti del Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa e di
Agenzia delle Entrate SC, avverso le seguenti cartelle di pagamento notificate il 02/08/2023:
- n. 29720200009169950000, recante la somma di € 1.777,42 a titolo di quota consortile anno 2015;
- n. 29720220012772248000, recante la somma di € 667,88 a titolo di quota consortile anno 2017.
Parte ricorrente eccepisce:
● il difetto di motivazione, in violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 e dell'art. 3 della L. 241/90, poiché
l'opponente non è messo in grado di comprendere come sia stato liquidato l'ammontare del contributo preteso, non solo in relazione ai presupposti legali ma anche, e soprattutto, in relazione al concreto sviluppo del calcolo;
● la mancata prova del beneficio addotto, in quanto non risultano approvati i perimetri di contribuenza da parte del Consorzio n. 8 di Ragusa, quindi incombe all'ente l'onere di provare per ogni immobile il concreto beneficio procurato all'immobile dall'attività del Consorzio;
peraltro il Consorzio versa in uno stato di inattività da diversi anni, e non vengono effettuate le dovute manutenzioni;
inoltre l'imposizione consortile è cresciuta negli anni, senza che vi sia un corrispondente e proporzionato beneficio per i terreni;
● la carenza del potere impositivo per assenza insanabile del beneficio, in quanto tutte le opere eseguite e/
o manutenute nel sito ove ricadono gli immobili del ricorrente sono state finanziate totalmente con contributi dello Stato, dell'U.E. e della Regione, mentre la normativa prevede la sussistenza del beneficio solo per la quota parte di spesa concorrente a carico della proprietà consorziata, qui pari a zero;
● la presenza di precedenti specifici;
● l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione.
Conclude perché la Corte voglia in via principale, previa verifica del mancato perfezionamento della motivazione e dell'analitica determinazione a cura del Consorzio di Bonifica della contribuzione addebitata, dichiarare nulla la cartella di pagamento oggetto di impugnazione e l'addebito del contributo di bonifica per carenza e difetto di motivazione ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 7 della legge 212/2000 e dei criteri generali che soprassiedono alla motivazione ed all'accertamento in materia tributaria;
in via gradata, senza pregiudizio per la domanda principale, dichiarare la carenza del potere impositivo del consorzio di bonifica e per l'effetto annullare con qualsiasi statuizione il contributo di bonifica addebitato con la cartella impugnata, per violazione degli artt. 10, 11, 17 e 59 del R.D. 215/33, coordinato disposto con gli artt. 8 e 9 del D.P.R.
947/62, e, comunque, dichiararne l'illegittimità per i motivi di cui in ricorso;
con vittoria di spese e compensi di difesa.
Con controdeduzioni depositate in data 04/03/2024 si costituisce l'Agenzia delle Entrate SC, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, rilevando:
● la mancanza di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate SC per le eccezioni che attengono al merito della imposizione, ed a quelle che fanno riferimento ad attività compiute o che avrebbero dovuto compiersi prima della consegna del ruolo;
● la regolarità della notifica delle cartelle pagamento impugnate;
● la predisposizione delle cartelle in conformità al modello ministeriale approvato.
Conclude perché la Corte voglia in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio dell'Agente della SC per tutte le ragioni che attengono al merito;
nel merito dichiarare legittimo l'operato di Agenzia delle Entrate SC ritenendo infondato il ricorso per tutte le motivazioni esposte;
in subordine condannare l'Ente Impositore (nell'ipotesi del mancato presupposto per procedere alla riscossione a mezzo ruoli) a rimborsare la somma di cui Agenzia delle Entrate SC già
SC Sicilia spa potrebbe essere gravata in dipendenza del presente giudizio;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Non si costituisce, pur se regolarmente citato in giudizio, il Consorzio di bonifica, di cui va dichiarata al contumacia.
In data 27/01/2026 la controversia viene trattata in camera di consiglio e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva.
■ Va accolta la doglianza – da esaminarsi prioritariamente per ragioni di economia processuale – relativa al difetto di motivazione delle cartelle impugnate.
Invero le informazioni sulla pretesa creditoria di cui all'atto impositivo mirano ad assicurare al contribuente il consapevole esercizio del diritto di difesa, garantendogli la possibilità di conoscere il credito richiesto nei suoi elementi essenziali per potere efficacemente contestarne l'an ed il quantum.
Nel caso di specie, tenuto conto che le cartelle impugnate non sono state precedute da un formale ed autonomo avviso di liquidazione, l'iscrizione a ruolo racchiude anche la fase conclusiva della liquidazione.
Mancando un autonomo atto di liquidazione, l'importo richiesto è portato a conoscenza del contribuente o consorziato, per la prima volta, con la notificazione della cartella di pagamento, la quale deve contenere la specifica motivazione della pretesa ex art. 7 legge 212/2000, nonché art. 3 della Legge 241/1990. Quando, dunque, la cartella esattoriale non segue uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma rappresenta il primo ed unico atto con cui l'Ente impositore esercita la pretesa tributaria, questa deve essere motivata alla stregua di un atto impositivo e contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della imposizione.
Le cartelle impugnate riportano, nel “Dettaglio degli addebiti” e nella “Comunicazione per il contribuente”,
l'anno di riferimento della quota consortile, gli estremi catastali dei terreni, la tipologia di tributo, la base di calcolo (superficie del terreno), l'aliquota applicata ed il conseguente importo dovuto.
Tanto tuttavia non costituisce compiuta esplicitazione dei presupposti di fatto e di diritto (ex art. 7 L. 212/2000) che devono fondare la pretesa dell'ente.
In particolare, pur essendo presenti i dati catastali relativi agli immobili di proprietà di parte ricorrente oggetto della pretesa tributaria, è totalmente assente il metodo di calcolo adottato per pervenire alla determinazione dell'importo preteso sulla base di precisi criteri di carattere oggettivo, dal momento che difetta qualsivoglia indicazione sulle modalità di determinazione delle aliquote applicate ai singoli immobili ai fini della quantificazione del tributo, anche attraverso il necessario richiamo al Piano di classifica ed al Perimetro di contribuenza.
Difatti, se è pur vero che la motivazione potrebbe essere adottata dall'Ente impositore riportandosi per relationem ad un diverso atto (conosciuto o conoscibile dal contribuente) che compiutamente chiarisca i presupposti ed i criteri posti a base della determinazione del contributo, occorre tuttavia che tale atto ed i relativi estremi siano comunque indicati nell'atto che a quello rinvia, mentre nella cartella impugnata nulla viene riportato in proposito (così Cass. SS.UU. 14.5.2010 n. 11722), risultando del tutto insufficiente al tal fine l'eventuale pubblicazione del Piano di classifica sul sito dell'ente.
Ha precisato al riguardo la Suprema Corte che “Gli atti tributari […] non possono essere generici e devono, in ogni caso consentire al contribuente di comprendere come sia stato determinato l'importo e mettere lo stesso in grado di conoscere come sia stato determinato l'importo richiesto in pagamento. […] .
7. Tale motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge”
(Cass. n. 3917/2025).
Pertanto “La mancata indicazione del piano di classifica e delle delibere di approvazione del bilancio consortile, sulla base dei quali il Consorzio avanzava la propria pretesa, costituisce, tuttavia, di per sé un grave vizio del relativo atto impositivo in quanto al consorziato non viene fornito alcun elemento per valutare la correttezza della liquidazione dell'imposta. Non potrebbe assumere rilievo neppure la circostanza che sia la delibera commissariale che la delibera di approvazione del perimetro di contribuenza siano stati prodotti nel giudizio di merito ovvero che il contribuente abbia comunque potuto difendersi efficacemente in giudizio, non potendo operarsi una lettura riduttiva del ruolo della motivazione che, pur letta in funzione del diritto di difesa, finisce per legittimare un inammissibile giudizio ex post sulla sufficienza della stessa” (Cass. n.
15570/2025).
Difetta in conclusione, in assenza di ogni riferimento al piano di classifica ed al perimetro di contribuenza
(con relative delibere di approvazione), la specifica, obbligatoria, indicazione dei presupposti che devono fondare la richiesta di contribuzione da parte del Consorzio, la cui pretesa risulta in tal modo del tutto arbitraria, con conseguente illegittimità degli atti impugnati, assorbimento delle ulteriori doglianze ed accoglimento del ricorso.
■ Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Ente impositore che ha emesso il ruolo.
Va invece disposta la compensazione delle spese tra parte ricorrente ed Agenzia delle Entrate SC, in quanto:
- il difetto di motivazione attiene al contenuto del ruolo (ex art. 12 c. 3 del D.P.R. 602/73) trasmesso dall'ente impositore;
tale vizio dunque, “essendo la cartella riproduttiva del ruolo, è imputabile all'ente impositore e non al concessionario” (Cass. Sez. U. - Sentenza n. 11722 del 2010);
- la responsabilità dell'Agente della riscossione è espressamente esclusa dall'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999,
a norma del quale “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”, tenuto conto che nel caso di specie non era necessaria nessuna chiamata in causa del Consorzio, già evocato in giudizio dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 923,00, oltre contributo unificato (€ 60,00) ed accessori di legge, in favore di parte ricorrente.
Così deciso in Ragusa in data 27 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 171/2024 depositato il 26/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720200009169950000 2015 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220012772248000 QUOTA CONSORTIL 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 29/09/2023 e depositato in data 26/01/2024 Ricorrente_1, Data_nascita_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, propone ricorso con istanza di reclamo
- mediazione ex art. 17 bis del D.lgs. 546/1992 nei confronti del Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa e di
Agenzia delle Entrate SC, avverso le seguenti cartelle di pagamento notificate il 02/08/2023:
- n. 29720200009169950000, recante la somma di € 1.777,42 a titolo di quota consortile anno 2015;
- n. 29720220012772248000, recante la somma di € 667,88 a titolo di quota consortile anno 2017.
Parte ricorrente eccepisce:
● il difetto di motivazione, in violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 e dell'art. 3 della L. 241/90, poiché
l'opponente non è messo in grado di comprendere come sia stato liquidato l'ammontare del contributo preteso, non solo in relazione ai presupposti legali ma anche, e soprattutto, in relazione al concreto sviluppo del calcolo;
● la mancata prova del beneficio addotto, in quanto non risultano approvati i perimetri di contribuenza da parte del Consorzio n. 8 di Ragusa, quindi incombe all'ente l'onere di provare per ogni immobile il concreto beneficio procurato all'immobile dall'attività del Consorzio;
peraltro il Consorzio versa in uno stato di inattività da diversi anni, e non vengono effettuate le dovute manutenzioni;
inoltre l'imposizione consortile è cresciuta negli anni, senza che vi sia un corrispondente e proporzionato beneficio per i terreni;
● la carenza del potere impositivo per assenza insanabile del beneficio, in quanto tutte le opere eseguite e/
o manutenute nel sito ove ricadono gli immobili del ricorrente sono state finanziate totalmente con contributi dello Stato, dell'U.E. e della Regione, mentre la normativa prevede la sussistenza del beneficio solo per la quota parte di spesa concorrente a carico della proprietà consorziata, qui pari a zero;
● la presenza di precedenti specifici;
● l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione.
Conclude perché la Corte voglia in via principale, previa verifica del mancato perfezionamento della motivazione e dell'analitica determinazione a cura del Consorzio di Bonifica della contribuzione addebitata, dichiarare nulla la cartella di pagamento oggetto di impugnazione e l'addebito del contributo di bonifica per carenza e difetto di motivazione ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 7 della legge 212/2000 e dei criteri generali che soprassiedono alla motivazione ed all'accertamento in materia tributaria;
in via gradata, senza pregiudizio per la domanda principale, dichiarare la carenza del potere impositivo del consorzio di bonifica e per l'effetto annullare con qualsiasi statuizione il contributo di bonifica addebitato con la cartella impugnata, per violazione degli artt. 10, 11, 17 e 59 del R.D. 215/33, coordinato disposto con gli artt. 8 e 9 del D.P.R.
947/62, e, comunque, dichiararne l'illegittimità per i motivi di cui in ricorso;
con vittoria di spese e compensi di difesa.
Con controdeduzioni depositate in data 04/03/2024 si costituisce l'Agenzia delle Entrate SC, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, rilevando:
● la mancanza di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate SC per le eccezioni che attengono al merito della imposizione, ed a quelle che fanno riferimento ad attività compiute o che avrebbero dovuto compiersi prima della consegna del ruolo;
● la regolarità della notifica delle cartelle pagamento impugnate;
● la predisposizione delle cartelle in conformità al modello ministeriale approvato.
Conclude perché la Corte voglia in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio dell'Agente della SC per tutte le ragioni che attengono al merito;
nel merito dichiarare legittimo l'operato di Agenzia delle Entrate SC ritenendo infondato il ricorso per tutte le motivazioni esposte;
in subordine condannare l'Ente Impositore (nell'ipotesi del mancato presupposto per procedere alla riscossione a mezzo ruoli) a rimborsare la somma di cui Agenzia delle Entrate SC già
SC Sicilia spa potrebbe essere gravata in dipendenza del presente giudizio;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Non si costituisce, pur se regolarmente citato in giudizio, il Consorzio di bonifica, di cui va dichiarata al contumacia.
In data 27/01/2026 la controversia viene trattata in camera di consiglio e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva.
■ Va accolta la doglianza – da esaminarsi prioritariamente per ragioni di economia processuale – relativa al difetto di motivazione delle cartelle impugnate.
Invero le informazioni sulla pretesa creditoria di cui all'atto impositivo mirano ad assicurare al contribuente il consapevole esercizio del diritto di difesa, garantendogli la possibilità di conoscere il credito richiesto nei suoi elementi essenziali per potere efficacemente contestarne l'an ed il quantum.
Nel caso di specie, tenuto conto che le cartelle impugnate non sono state precedute da un formale ed autonomo avviso di liquidazione, l'iscrizione a ruolo racchiude anche la fase conclusiva della liquidazione.
Mancando un autonomo atto di liquidazione, l'importo richiesto è portato a conoscenza del contribuente o consorziato, per la prima volta, con la notificazione della cartella di pagamento, la quale deve contenere la specifica motivazione della pretesa ex art. 7 legge 212/2000, nonché art. 3 della Legge 241/1990. Quando, dunque, la cartella esattoriale non segue uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma rappresenta il primo ed unico atto con cui l'Ente impositore esercita la pretesa tributaria, questa deve essere motivata alla stregua di un atto impositivo e contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della imposizione.
Le cartelle impugnate riportano, nel “Dettaglio degli addebiti” e nella “Comunicazione per il contribuente”,
l'anno di riferimento della quota consortile, gli estremi catastali dei terreni, la tipologia di tributo, la base di calcolo (superficie del terreno), l'aliquota applicata ed il conseguente importo dovuto.
Tanto tuttavia non costituisce compiuta esplicitazione dei presupposti di fatto e di diritto (ex art. 7 L. 212/2000) che devono fondare la pretesa dell'ente.
In particolare, pur essendo presenti i dati catastali relativi agli immobili di proprietà di parte ricorrente oggetto della pretesa tributaria, è totalmente assente il metodo di calcolo adottato per pervenire alla determinazione dell'importo preteso sulla base di precisi criteri di carattere oggettivo, dal momento che difetta qualsivoglia indicazione sulle modalità di determinazione delle aliquote applicate ai singoli immobili ai fini della quantificazione del tributo, anche attraverso il necessario richiamo al Piano di classifica ed al Perimetro di contribuenza.
Difatti, se è pur vero che la motivazione potrebbe essere adottata dall'Ente impositore riportandosi per relationem ad un diverso atto (conosciuto o conoscibile dal contribuente) che compiutamente chiarisca i presupposti ed i criteri posti a base della determinazione del contributo, occorre tuttavia che tale atto ed i relativi estremi siano comunque indicati nell'atto che a quello rinvia, mentre nella cartella impugnata nulla viene riportato in proposito (così Cass. SS.UU. 14.5.2010 n. 11722), risultando del tutto insufficiente al tal fine l'eventuale pubblicazione del Piano di classifica sul sito dell'ente.
Ha precisato al riguardo la Suprema Corte che “Gli atti tributari […] non possono essere generici e devono, in ogni caso consentire al contribuente di comprendere come sia stato determinato l'importo e mettere lo stesso in grado di conoscere come sia stato determinato l'importo richiesto in pagamento. […] .
7. Tale motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge”
(Cass. n. 3917/2025).
Pertanto “La mancata indicazione del piano di classifica e delle delibere di approvazione del bilancio consortile, sulla base dei quali il Consorzio avanzava la propria pretesa, costituisce, tuttavia, di per sé un grave vizio del relativo atto impositivo in quanto al consorziato non viene fornito alcun elemento per valutare la correttezza della liquidazione dell'imposta. Non potrebbe assumere rilievo neppure la circostanza che sia la delibera commissariale che la delibera di approvazione del perimetro di contribuenza siano stati prodotti nel giudizio di merito ovvero che il contribuente abbia comunque potuto difendersi efficacemente in giudizio, non potendo operarsi una lettura riduttiva del ruolo della motivazione che, pur letta in funzione del diritto di difesa, finisce per legittimare un inammissibile giudizio ex post sulla sufficienza della stessa” (Cass. n.
15570/2025).
Difetta in conclusione, in assenza di ogni riferimento al piano di classifica ed al perimetro di contribuenza
(con relative delibere di approvazione), la specifica, obbligatoria, indicazione dei presupposti che devono fondare la richiesta di contribuzione da parte del Consorzio, la cui pretesa risulta in tal modo del tutto arbitraria, con conseguente illegittimità degli atti impugnati, assorbimento delle ulteriori doglianze ed accoglimento del ricorso.
■ Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Ente impositore che ha emesso il ruolo.
Va invece disposta la compensazione delle spese tra parte ricorrente ed Agenzia delle Entrate SC, in quanto:
- il difetto di motivazione attiene al contenuto del ruolo (ex art. 12 c. 3 del D.P.R. 602/73) trasmesso dall'ente impositore;
tale vizio dunque, “essendo la cartella riproduttiva del ruolo, è imputabile all'ente impositore e non al concessionario” (Cass. Sez. U. - Sentenza n. 11722 del 2010);
- la responsabilità dell'Agente della riscossione è espressamente esclusa dall'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999,
a norma del quale “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”, tenuto conto che nel caso di specie non era necessaria nessuna chiamata in causa del Consorzio, già evocato in giudizio dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 923,00, oltre contributo unificato (€ 60,00) ed accessori di legge, in favore di parte ricorrente.
Così deciso in Ragusa in data 27 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico