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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 20/05/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da:
dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Stefano Greco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a numero 221 del ruolo generale affari contenziosi per l'anno 2023
promossa da
( ) e ( Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), residenti in [...]ed elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio
[...]
dell'avv. Stefano Martis, che li rappresenta e difende,
appellanti contro
( ) e ( CP_1 CodiceFiscale_3 CP_2 C.F._4
), residenti in [...]ed ivi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.
[...]
Giuseppina Lorenzoni, che li rappresenta e difende,
( ) e ( ), CP_4 CodiceFiscale_5 CP_5 CodiceFiscale_6
appellati la causa è stata trattenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di e voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Parte_1 Parte_2
Cagliari, contrariis reiectis, in riforma dell'ordinanza impugnata del Tribunale di Cagliari, per l'effetto,
1) previa dichiarazione di inammissibilità e/o infondatezza e/o illegittimità, rigettare il ricorso proposto nei confronti dei convenuti e per difetto di Parte_1 Parte_2
legittimazione passiva degli stessi, per i motivi di cui in parte espositiva e/o per ogni e qualsivoglia principio di fatto e diritto emergendo in corso di causa e/o individuando;
2) condannare gli appellati e a pagare le spese e competenze CP_2 CP_1
di lite di primo grado e del presente grado d'appello in favore degli appellanti Pt_1
e ;
[...] Parte_2
3) condannare gli appellati e ex art. 96 c.p.c. nella misura CP_2 CP_1
ritenuta dall'ecc.ma corte d'appello di Cagliari;
nell'interesse di e : si chiede la conferma della ordinanza CP_1 CP_2
impugnata, con conseguente rigetto dell'odierno appello, e nel caso venga accolta a seguito della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, mai contestata dagli appellanti, in ipotesi in cui si valuti la soccombenza virtuale o non virtuale venga rigettata la richiesta di condanna alle spese ex art.96 c.p.c. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio anche a norma dell'art. 96 c.p.c.
nella misura che la Corte di Appello di Cagliari riterrà di diritto di doversi prevedere a carico della parte appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso depositato il 27 settembre 2022, e , CP_1 Parte_3
condomini dello stabile sito al numero civico 17 della in Iglesias, avevano CP_3
chiesto al Tribunale di Cagliari, previa sospensione inaudita altera parte di tutte le delibere che sono state approvate durante la assemblea del 14.07.2022 dal condominio sito in Iglesias
nella (Angolo via Carbonia) … di dichiarare nulla, o comunque annullabile, Controparte_3
la riunione della Assemblea di condominio tutte le deliberazione assembleare deliberate in tale riunione oggi impugnata e per l'effetto condannare il convenuto al CP_3
pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
I ricorrenti, in particolare, avevano, innanzi tutto, avere premesso che in data 04.07.2022
alcuni dei condomini convocavano per il 14.07.2022 ore 18,00 (in prima convocazione) e per il 15.07.2022 ore 18,00 (in seconda convocazione) l'assemblea del condominio … con la finalità di discutere il seguente ordine del giorno: “ 1) Presentazione nominativi e preventivi per nomina amministratore per incarico annuale;
2) immediata votazione per la nomina di amministratore;
3) presentazione nominativi imprese e preventivi basati su Relazione CTU
ing- in proc.n. procedimento per ATP n.7773/2014 presso Tribunale Cagliari e su Per_1
Prescrizioni VVFF Iglesias;
4) immediata votazione ed approvazione preventivi delle imprese e fissazione termine all'amministrazione per la stipulazione del contratto con impresa prescelta;
5) presentazione nominativi professionisti tecnici e preventivi per l'espletamento delle pratiche amministrative volte all'ottenimento dei necessari permessi edilizi, per la direzione dei lavori e contabilità e per l'eventuale piano di sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione;
6) immediata votazione ed approvazione preventivi tecnici e fissazione termine all'amministratore per la stipulazione del contratto con il professionista prescelto;
7) varie ed eventuali.
e avevano poi evidenziato che l'assemblea si era, quindi, CP_1 Parte_3
riunita in prima convocazione il giorno 14 luglio 2022 con la presenza di condomini, o delegati, possessori di soli 504,460 millesimi, con la conseguenza che tutte le delibere ivi assunte dovevano essere considerate annullabili. Gli stessi ricorrenti, inoltre, avevano sostenuto che le deleghe rilasciate da alcuni condomini dovevano essere considerate
“tamquam non esset” non essendo allegate né presenti al verbale relativo a tale riunione ed avevano contestato anche nel merito le decisioni vi assunte.
Il Tribunale, con decreto depositato il 30 settembre 2022, aveva fissato l'udienza per la comparizione delle parti e gli attori avevano notificato il loro ricorso introduttivo e tale decreto sia all'amministratore del sia ai condomini , CP_3 CP_4 CP_5
e Parte_1 Parte_2
Il con comparsa depositata il 18 gennaio 2023, si era costituito in giudizi ed CP_3
aveva evidenziato che come ben si evidenzia dalle produzioni qui allegate (prodd. 1-21), il aveva reso noto sia agli attori che al loro legale (anche con PEC) che la CP_3
delibera era stata ratificata e, per quanto superfluo, era stata sostituita da apposita Delibera
30/10/22; pertanto, quanto meno dovrebbe esser dichiarata, impregiudicata ogni altra eccezione e deduzione, la cessazione della materia del contendere, aggiungendo poi che appare al che la presente causa sia solo l'ultimo atto di una plurima e CP_3 pretestuosa condotta dilatoria nell'esecuzione di lavori urgenti da anni.
Nel giudizio, peraltro, si erano costituiti anche , CP_4 CP_5 Pt_1
[...] Parte_2
I primi due, dopo avere eccepito il difetto di legittimazione passiva dei coniugi convenuti in proprio, avevano comunque confermato che la deliberazione impugnata è stata sostituita in data 31.10.2022 con altra deliberazione in sanatoria non impugnata. E' quindi cessata la materia del contendere.
e dal canto loro, avevano eccepito il difetto di Parte_1 Parte_2
legittimazione passiva degli odierni convenuti e infatti, il solo legittimato nel Pt_1 Pt_2
presente giudizio è il , in quanto soggetto giuridicamente autonomo e portatore CP_3
di interessi collettivi ed unico spetta all'amministratore del Condominio, precisando, altresì,
che i convenuti e si costituiscono al solo fine di eccepire tale difetto di Pt_1 Pt_2
legittimazione passiva, senza alcuna implicita ed esplicita accettazione del contraddittorio,
dichiarando formalmente che detta costituzione non debba in alcun modo esser intesa come implicito o esplicito intervento autonomo in causa, neanche adesivo alle eventuali tesi del convenuto;
tale eccezione appare tanto più fondata sol guardando al fatto che gli CP_3
attori e abbiano adito sia la procedura di mediazione (con cadenza e modalità CP_1 CP_1
singolari che saranno esaminate approfonditamente in eventuali memorie ex art. 183, VI c.
c.p.c.) e sia il presente procedimento n. 6001/2022 Rac nei confronti del
[...]
in persona dell'amministratore, suo legale rapp.te pro-tempore; ciò, Controparte_6
di per sé giustifica la richiesta di rigetto della domanda attorea nei confronti dei convenuti anche con condanna ex art. 96 c.p.c.. Pt_1 Pt_2
Il Tribunale, alla prima udienza, vista la delibera adottata dall'assemblea dei condomini in data 31.10.2022 e ritenendo che nel giudizio di impugnazione contro le delibere delle assemblee condominiali, l'adozione di una nuova delibera dal contenuto incompatibile con quella impugnata determini la cessazione della materia del contendere, in applicazione analogica dell'art. 2377, comma VIII, c.c., aveva formulato la seguente proposta conciliativa: “abbandono del giudizio a spese compensate”.
Alla successiva udienza, i ricorrenti ed il avevano dichiarato di volere CP_3
accettare la proposta conciliativa formulata dal magistrato.
e invece, avevano dichiarato di essere disponibili ad Parte_1 Parte_2
abbandonare la causa solo a fronte della rifusione della somma di euro 750,00,
omnicomprensiva, in favore di ciascuno di essi. Identica disponibilità era stata manifestata da e CP_4 CP_5
Il Giudice, quindi, poiché i ricorrenti avevano dichiarato di non poter accogliere la proposta formulata in udienza del giorno 07/03/2023 dai sigg.ri e Parte_1 [...]
ed altresì dai sigg.ri e , in quanto eccessivamente Parte_2 CP_4 CP_5
onerosa, fatte precisare le conclusioni, con ordinanza ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.
depositata il 12 maggio 2023, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere e compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio. A sostegno di tale decisione aveva, innanzi tutto, osservato che devono confermarsi, anche ai fini della decisione, le motivazioni come sopra addotte in relazione alla proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis cpc a verbale d'udienza del 30.01.2023, sopra trascritta. Ciò determina la necessaria pronuncia di intervenuta cessazione della materia del contendere. Con
riferimento, invece, alla compensazione delle spese, il Tribunale aveva sostenuto che si sia determinata reciproca soccombenza virtuale tra le parti, atteso che, da un lato, i convenuti hanno ratificato la delibera per cui è causa solo all'esito del procedimento di mediazione intrapreso dagli attori quale con dizione di procedibilità del successivo giudizio di impugnazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, del D. Lgs. 28/2010 e, dall'altro, i ricorrenti hanno ritenuto di dover dare seguito alla lite nonostante l'intervenuta ratifica della delibera impugnata e ciò già al tempo in cui è stata richiesta la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio e del relativo decreto di fissazione udienza.
Avverso tale ordinanza e hanno proposto appello, Parte_1 Parte_2
affidato a quattro motivi.
Con il primo motivo, gli appellanti hanno, innanzi tutto, sostenuto che il Tribunale avrebbe dovuto disporre l'estromissione immediata degli odierni appellanti, come dagli stessi richiesto in comparsa di costituzione e risposte e come reiterato in udienza, e ciò avrebbe dovuto, invece, condurre all'affermazione della totale responsabilità degli odierni appellati in ordine alle spese e competenze di causa. La necessaria pronuncia di intervenuta cessazione della materia del contendere sussiste solo tra le parti ed appellati e solo tra CP_3
queste parti può applicarsi la compensazione. Il giudice è tenuto a liquidare le spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale. (Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n.
10847/2020) ma non tutte le parti evocate in giudizio (tra cui gli odierni appellanti) hanno adottato (e potevano adottare) i comportamenti atti a provocare “l'intervenuta cessazione della materia del contendere”; solo il poteva ratificare la delibera oggetto di CP_3
causa giudiziale (cosa fatta in documentale ben antecedenza alla sua evocazione in giudizio di prime cure); gli odierni appellanti sono stati erroneamente evocati in giudizio e per solo essa errata evocazione si sono costituiti in giudizio, eccependo e chiedendo dalle prime difese, sempre reiterate: “la previa dichiarazione di inammissibilità e/o infondatezza e/o illegittimità, il rigetto del ricorso proposto nei confronti dei convenuti e Parte_1
per difetto di legittimazione passiva degli stessi… , la condanna dei Parte_2
ricorrenti nelle spese e competenze di lite, la condanna dei ricorrenti e CP_2 [...]
ex art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta dal Tribunale”. Per tutti questi motivi non CP_1
sembra condivisibile il convincimento del Tribunale che ha ritenuto nella vicenda la reciproca soccombenza.
Con il secondo motivo, gli stessi appellanti hanno poi osservato come il Giudice di prime cure abbia errato nel ritenere sovrapponibili (e, quindi, esistente il soddisfacimento della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1bis, D. Lgs. 28/2010, giusto verbale negativo di mediazione del 14.11.2022) gli oggetti della mediazione citata con l'oggetto indicato dall'atto introduttivo del procedimento giudiziale;
dal verbale negativo di mediazione del 14.11.2022, in atti, emerge che i convenuti, pur ritualmente convocati in detto procedimento deflattivo, non vi hanno partecipato perché consci che l'unico soggetto legittimato passivamente a dover esser convocato, in mediazione prima ed in giudizio poi, era ed è solo il Condominio, non i singoli condomini.
Con il terzo motivo, hanno ribadito che appare scorretto ritenere massivamente determinata in prime cure, per tutti e sei i soggetti presenti in giudizio, la reciproca soccombenza virtuale tra le parti;
essa doveva esser decisa e dichiarata solo tra le due parti che hanno accettato la proposta transattiva (il e gli odierni appellati ), CP_3 CP_1
atteso che gli odierni appellanti e non hanno sollevato questioni né fatto Pt_1 Pt_2
domande in ordine alle delibere ma hanno sempre e costantemente eccepito SOLO il difetto di legittimazione passiva. In realtà, il Giudice di prime cure doveva scindere le posizioni dei singoli convenuti da quella del , doveva dichiarare/disporre l'estromissione dal CP_3 giudizio per difetto di legittimazione passiva e per l'effetto doveva emettere pronuncia
(parziale interlocutoria o finale) sulla soccombenza a carico dei ricorrenti . CP_1
Con l'ultimo motivo, infine, e hanno affermato che il Parte_1 Parte_2
Giudice di prime cure erra laddove motiva, sulle spese del giudizio che nessuna delle parti abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave di cui all'art. 96 c.p.c., e quindi deve disporsi l'integrale compensazione delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 92, comma II,
c.p.c., per reciproca soccombenza. I ricorrenti hanno inizialmente quanto meno agito CP_1
erroneamente evocando in giudizio quattro soggetti estranei contestualmente al , CP_3
unico legittimato passivo;
in realtà, la vicenda ed i rapporti condominiali sottesi relativi all'ostruzionismo nel realizzare opere urgentissime si ricollega, pur rimanendo sullo sfondo di questa causa, induce a ritenere l'aver agito con colpa grave. Ciò, laddove, nonostante l'eccezione del palese difetto di legittimazione sollevato tempestivamente dagli appellanti e gli appellati hanno insistito nella domanda nei loro confronti, insistendo Pt_1 Pt_2
sulla cessazione della materia del contendere e sulla compensazione delle spese ANCHE nei confronti di soggetti estranei al giudizio di prime cure.
e hanno resistito. CP_1 CP_7
Cont Il Condominio ed i condomini e i quali pure sono stati chiamati in giudizio, CP_4
sono rimasti, invece, contumaci.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte.
2.1 Ebbene, i motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente e risultano infondati.
2.2 In verità, nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di deliberazioni della assemblea condominiale unico legittimato passivo è l'amministratore di condominio,
trattandosi di controversie aventi ad oggetto non i diritti su di un bene o un servizio comune,
bensì la gestione di esso, e, dunque, intese a soddisfare esigenze soltanto collettive della comunità condominiale.
La Suprema Corte, infatti, ha reiteratamente sottolineato che spetta in via esclusiva all'amministratore del condominio la legittimazione passiva a resistere nei giudizi promossi dai condomini per l'annullamento delle delibere assembleari, ove queste non attengono a diritti sulle cose comuni (Cass. 4 febbraio 2021, n. 2636 e Cass. 12 dicembre 2017, n. 29748).
2.3 Nel caso in esame, peraltro, si deve sottolineare che e CP_1 Parte_3
, pur avendo notificato il ricorso introduttivo ed il successivo decreto di fissazione
[...]
dell'udienza, oltre che all'amministratore del Condominio, anche ad e Parte_1
(oltre che a ed , non avevano proposto alcuna Parte_2 CP_4 CP_5
domanda nei confronti dei singoli condomini, neppure in relazione alla regolamentazione delle spese di lite.
Come si è accennato, infatti, gli odierni appellati, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, avevano chiesto al Tribunale di dichiarare nulla, o comunque annullabile, la riunione della Assemblea di condominio tutte le deliberazione assembleare deliberate in tale riunione oggi impugnata e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento CP_3
delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, richiedendo, quindi, una pronuncia esclusivamente nei confronti del CP_3
2.4 e dunque, non possono fondatamente sostenere che Parte_1 Parte_2
il Tribunale, oltre alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere nei confronti del avrebbe dovuto disporre l'estromissione immediata degli odierni appellanti, CP_3 come dagli stessi richiesto in comparsa di costituzione e risposte e come reiterato in udienza,
poiché, come si è detto, nessuna domanda era stata proposta nei loro confronti.
2.5 Gli stessi appellanti, per la medesima ragione, non possono neppure dolersi della regolamentazione delle spese di lite compiuta dal Tribunale.
L'obbligo del rimborso delle spese processuali, in vero, risponde all'esigenza di ristorare la parte vittoriosa degli oneri inerenti al dispendio di attività processuale cui è stata costretta dall'iniziativa dell'avversario, ovvero del soggetto che abbia causato la lite.
In proposito la giurisprudenza è solita affermare che al fine di individuare la parte alla quale siano imputabili in misura prevalente gli oneri processuali, il giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale, sebbene non arbitraria ma fondata sul criterio costituito dal principio di causalità, il quale si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per avere resistito a pretese fondate ovvero per avere avanzato pretese infondate.
Ebbene, come si è detto, nel caso in esame il soggetto destinatario della domanda era solo il e gli odierni appellanti non avevano, quindi, alcun interesse a costituirsi in CP_3
giudizio personalmente.
2.6 Tale conclusione, del resto, trova ulteriore giustificazione sia nel fatto che al momento della loro costituzione in giudizio la delibera condominiale impugnata era già stata sostituita da quella assunta nel corso dell'assemblea del 31 ottobre 2022 sia nel fatto che gli stessi appellanti erano ben consci, avendo partecipato all'assemblea del 10 gennaio 2023 (nel corso della quale l'assemblea decide all'unanimità di costituirsi in giudizio assegnando fin d'ora l'incarico all'amministratore di procedere alla costituzione in giudizio), che nella medesima causa si sarebbe costituito l'amministratore del . CP_3 2.6 e d'altra parte, non possono dolersi delle altre Parte_1 Parte_2
statuizioni rese dal Tribunale nella causa promossa nei confronti del ed, in CP_3
particolare, del fatto che il Giudice di prime cure abbia errato nel ritenere sovrapponibili (e,
quindi, esistente il soddisfacimento della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma
1bis, D. Lgs. 28/2010, giusto verbale negativo di mediazione del 14.11.2022) gli oggetti della mediazione citata con l'oggetto indicato dall'atto introduttivo del procedimento giudiziale,
sia in quanto essi stessi avevano chiaramente precisato che la loro costituzione non doveva in alcun modo esser intesa come implicito o esplicito intervento autonomo in causa, neanche adesivo alle eventuali tesi del convenuto, sia perché comunque il loro intervento CP_3
avrebbe potuto essere qualificato esclusivamente come adesivo dipendente e, dunque, limitato allo svolgimento di attività accessoria e subordinata a quella della parte adiuvata, esclusa la possibilità di proporre gravame (Cass. 4 febbraio 2021, n. 2636).
2.7 In definitiva, dunque, l'appello deve essere rigettato.
Considerata la peculiarità della vicenda, alla quale gli appellati avevano certamente contribuito, le spese di questo giudizio devono essere integralmente compensate
Deve, peraltro, darsi atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30
maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello;
2) dichiara interamente compensate le spese del giudizio;
3) dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione
Così deciso in Cagliari in data 14 maggio 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. Stefano Greco