TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/11/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1454/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1454 /2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, rimessa al
Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 29.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
nato ad [...] il [...], e nata a Parte_1 Parte_2
SO (FR) il 26.09.1972, entrambi elettivamente domiciliati in SO (FR) via Marsicana 29, presso lo studio dell'Avv. Fabio Quadrini che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 29.10.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 2.07.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 31.08.1997 ad LV (FR) e che dalla loro unione nascevano i figli: Per_1
(il 15.10.2002) ed (il 25.08.1999), hanno chiesto dichiararsi la separazione consensuale dei Per_2 coniugi prevedendo, tra le altre cose, l'obbligo di mantenimento a carico del a favore della Parte_1 moglie di euro mensili 100,00, oltre rivalutazione ISTAT.
All'udienza del 29.10.2025, le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
2. il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla si dispone per le spese di lite trattandosi di separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1454/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) omologa la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti e alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 29.10.2025;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definitivo, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Picinisco (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 (matrimonio contratto in LV (FR) il 31.08.1997, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Picinisco (FR) dell'anno 1997, al n.7, parte 2, Serie B);
3) nulla dispone per le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Di Giorno) (dott. Glauco Zaccardi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1454 /2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, rimessa al
Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 29.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
nato ad [...] il [...], e nata a Parte_1 Parte_2
SO (FR) il 26.09.1972, entrambi elettivamente domiciliati in SO (FR) via Marsicana 29, presso lo studio dell'Avv. Fabio Quadrini che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 29.10.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 2.07.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 31.08.1997 ad LV (FR) e che dalla loro unione nascevano i figli: Per_1
(il 15.10.2002) ed (il 25.08.1999), hanno chiesto dichiararsi la separazione consensuale dei Per_2 coniugi prevedendo, tra le altre cose, l'obbligo di mantenimento a carico del a favore della Parte_1 moglie di euro mensili 100,00, oltre rivalutazione ISTAT.
All'udienza del 29.10.2025, le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
2. il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla si dispone per le spese di lite trattandosi di separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1454/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) omologa la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti e alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 29.10.2025;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definitivo, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Picinisco (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 (matrimonio contratto in LV (FR) il 31.08.1997, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Picinisco (FR) dell'anno 1997, al n.7, parte 2, Serie B);
3) nulla dispone per le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Di Giorno) (dott. Glauco Zaccardi)