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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 26/02/2026, n. 3374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3374 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3374/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA ETTORE, Presidente
DA MM, LA
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8600/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - 00884060526
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022001SC0000083570002 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1231/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato Banca_1 Ricorrente_1 S.p.A., in persona del lrpt, rappresentato e difeso come in atti, impugna l'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni in epigrafe indicato emesso da Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II di Napoli / Ufficio
Territoriale di Napoli e notificato a mezzo PEC in data 07.03.2025 chiedendone l'annullamento, vinte le spese;
eccepisce in breve il ricorrente l'illegittimità della liquidazione nella parte in cui determina l'imposta nella somma di € 6.046,00, ai sensi dell'art. 8 lett. b) Tariffa Parte I del D.P.R. 131/86, per applicazione dell'aliquota del 3%, sulla base imponibile determinata dalla somma di cui alla condanna n. 8357/2022 emessa dal Tribunale di Napoli che accertava e dichiarava la nullità dei rapporti di conto corrente nn. Conto_Corrente_1.56 e Conto_Corrente_2.67 condannando la banca a pagare alla società correntista la somma di € 197.488,16 oltre interessi richiamando sul punto numerose sentenze di merito e di legittimità favorevoli ai contribuenti.
L'Agenzia Delle Entrate Dp II di Napoli, regolarmente costituitasi, ha rivendicato la correttezza del suo operato chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.
La Corte, in composizione collegiale, all'udienza odierna, all'esito della discussione in pubblica udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei propri critti difensivi, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
Giova preliminarmente rilevare che è incontestato che con la sentenza n. 8357/2022, cui afferisce l'imposta oggetto di ricorso, il Tribunale di Napoli accertava e dichiarava la nullità dei rapporti di conto corrente nn.
16924.56 e 27440.67 e condannava la banca a pagare alla società correntista la somma di € 197.488,16 oltre interessi.
L'Agenzia delle Entrate provvedeva alla registrazione del provvedimento, determinando l'imposta nella somma di € 6.046,00, ai sensi dell'art. 8 lett. b) Tariffa Parte I del D.P.R. 131/86, per applicazione dell'aliquota del 3%, sulla base imponibile determinata dalla somma di cui alla condanna e dagli interessi quantificati in
€ 4.031,7.
La società ricorrente contesta la legittimità dell'applicazione dell'aliquota proporzionale in luogo di quella ffssa richiamando il principio ripetutamente affermato dalla Suprema Corte con le pronunce nn. 25610/22 e
26185/22 con il quale ha confermato l'imposta fissa di registro per atti giudiziari aventi ad oggetto restituzione di somme, derivanti da un indebito arricchimento, non ai sensi del principio di alternatività IVA/Registro, bensì per applicazione dell'art. 8, lett. e) Tariffa parte Prima del D.P.R. 131/86.
La tesi va condivisa.
Ed invero, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “i provvedimenti giudiziari che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché di condanna alla restituzione di denaro o beni, o di risoluzione di un contratto, anche quando la dichiarazione di nullità riguardi singole clausole ex art. 1419, comma 2, c.c., e non l'intero contratto che sopravvive tra le parti con la sostituzione della disciplina legale alle clausole nulle (nella specie, clausole di capitalizzazione trimestrale di interessi debitori relativi a contratti bancari con condanna della banca alla restituzione di somme indebitamente riscosse), sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima - allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, essendo irrilevante che essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, non trovando applicazione alla ripetizione di indebito oggettivo il principio di alternatività di cui all'art. 40 del d.P.R. citato, né l'art. 8, comma 1, lett. b), della suddetta tariffa, il quale postula la fisiologica validità ("in toto et in qualibet parte") del contratto originante le obbligazioni per le quali si chiede al giudice di pronunciare la condanna al pagamento o alla consegna” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25610 del 31/08/2022 ed ancor più di recente Cass. Sez.
5. ordinanza n. 32137 del 10 dicembre 2025). Sulla scorta di tali principi ai quali questa Corte intende dare continuità va ribadito che l'applicazione della disciplina richiamata non può dirsi circoscritta alla sola ipotesi di nullità totale del contratto (ex art. 1418 c.
c.) ma ricomprende necessariamente anche quella di nullità parziale (ex art. 1419 c.c.), quando la ripetizione delle prestazioni eseguite contra legem postula l'ulteriore sopravvivenza del contratto adeguato tramite la sostituzione automatica delle clausole nulle con la disciplina legale.
Vi è infatti un'assoluta identità di ratio che renderebbe illogica una regolamentazione difforme delle due fattispecie, non essendovi alcuna differenza tra le due azioni di nullità, accomunate dalla funzione di conformare secondo legge la regolamentazione dei rapporti fra le parti mediante la reciproca restituzione delle prestazioni o delle attribuzioni sine titulo.
Muovendo da tali considerazioni, atteso il contenuto della pronuncia del Tribunale di Napoli oggetto di tassazione è dunque evidente l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, come previsto dall'art. 8, comma 1, lett. e), della parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, proprio in ragione dell'assenza di un trasferimento di ricchezza che connota l'effetto restitutorio dell'indebito conseguente alla declaratoria di nullità del contratto (o della sua parziale nullità) o annullamento o risoluzione. In tali casi la decisione non fa altro che ripristinare lo status quo ante dei rispettivi patrimoni delle parti, in quanto le prestazioni adempiute sono private ab origine di titolo giustificativo, ciò legittimando di per sé la ripetizione di quanto corrisposto.
Deve, pertanto, trovare applicazione la tassazione in misura fissa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in E. 600,00 oltre spese generali ed oneri accessori se dovuti nonchè la restituzione del CUT
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA ETTORE, Presidente
DA MM, LA
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8600/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - 00884060526
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022001SC0000083570002 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1231/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato Banca_1 Ricorrente_1 S.p.A., in persona del lrpt, rappresentato e difeso come in atti, impugna l'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni in epigrafe indicato emesso da Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II di Napoli / Ufficio
Territoriale di Napoli e notificato a mezzo PEC in data 07.03.2025 chiedendone l'annullamento, vinte le spese;
eccepisce in breve il ricorrente l'illegittimità della liquidazione nella parte in cui determina l'imposta nella somma di € 6.046,00, ai sensi dell'art. 8 lett. b) Tariffa Parte I del D.P.R. 131/86, per applicazione dell'aliquota del 3%, sulla base imponibile determinata dalla somma di cui alla condanna n. 8357/2022 emessa dal Tribunale di Napoli che accertava e dichiarava la nullità dei rapporti di conto corrente nn. Conto_Corrente_1.56 e Conto_Corrente_2.67 condannando la banca a pagare alla società correntista la somma di € 197.488,16 oltre interessi richiamando sul punto numerose sentenze di merito e di legittimità favorevoli ai contribuenti.
L'Agenzia Delle Entrate Dp II di Napoli, regolarmente costituitasi, ha rivendicato la correttezza del suo operato chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.
La Corte, in composizione collegiale, all'udienza odierna, all'esito della discussione in pubblica udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei propri critti difensivi, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
Giova preliminarmente rilevare che è incontestato che con la sentenza n. 8357/2022, cui afferisce l'imposta oggetto di ricorso, il Tribunale di Napoli accertava e dichiarava la nullità dei rapporti di conto corrente nn.
16924.56 e 27440.67 e condannava la banca a pagare alla società correntista la somma di € 197.488,16 oltre interessi.
L'Agenzia delle Entrate provvedeva alla registrazione del provvedimento, determinando l'imposta nella somma di € 6.046,00, ai sensi dell'art. 8 lett. b) Tariffa Parte I del D.P.R. 131/86, per applicazione dell'aliquota del 3%, sulla base imponibile determinata dalla somma di cui alla condanna e dagli interessi quantificati in
€ 4.031,7.
La società ricorrente contesta la legittimità dell'applicazione dell'aliquota proporzionale in luogo di quella ffssa richiamando il principio ripetutamente affermato dalla Suprema Corte con le pronunce nn. 25610/22 e
26185/22 con il quale ha confermato l'imposta fissa di registro per atti giudiziari aventi ad oggetto restituzione di somme, derivanti da un indebito arricchimento, non ai sensi del principio di alternatività IVA/Registro, bensì per applicazione dell'art. 8, lett. e) Tariffa parte Prima del D.P.R. 131/86.
La tesi va condivisa.
Ed invero, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “i provvedimenti giudiziari che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché di condanna alla restituzione di denaro o beni, o di risoluzione di un contratto, anche quando la dichiarazione di nullità riguardi singole clausole ex art. 1419, comma 2, c.c., e non l'intero contratto che sopravvive tra le parti con la sostituzione della disciplina legale alle clausole nulle (nella specie, clausole di capitalizzazione trimestrale di interessi debitori relativi a contratti bancari con condanna della banca alla restituzione di somme indebitamente riscosse), sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima - allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, essendo irrilevante che essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, non trovando applicazione alla ripetizione di indebito oggettivo il principio di alternatività di cui all'art. 40 del d.P.R. citato, né l'art. 8, comma 1, lett. b), della suddetta tariffa, il quale postula la fisiologica validità ("in toto et in qualibet parte") del contratto originante le obbligazioni per le quali si chiede al giudice di pronunciare la condanna al pagamento o alla consegna” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25610 del 31/08/2022 ed ancor più di recente Cass. Sez.
5. ordinanza n. 32137 del 10 dicembre 2025). Sulla scorta di tali principi ai quali questa Corte intende dare continuità va ribadito che l'applicazione della disciplina richiamata non può dirsi circoscritta alla sola ipotesi di nullità totale del contratto (ex art. 1418 c.
c.) ma ricomprende necessariamente anche quella di nullità parziale (ex art. 1419 c.c.), quando la ripetizione delle prestazioni eseguite contra legem postula l'ulteriore sopravvivenza del contratto adeguato tramite la sostituzione automatica delle clausole nulle con la disciplina legale.
Vi è infatti un'assoluta identità di ratio che renderebbe illogica una regolamentazione difforme delle due fattispecie, non essendovi alcuna differenza tra le due azioni di nullità, accomunate dalla funzione di conformare secondo legge la regolamentazione dei rapporti fra le parti mediante la reciproca restituzione delle prestazioni o delle attribuzioni sine titulo.
Muovendo da tali considerazioni, atteso il contenuto della pronuncia del Tribunale di Napoli oggetto di tassazione è dunque evidente l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, come previsto dall'art. 8, comma 1, lett. e), della parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, proprio in ragione dell'assenza di un trasferimento di ricchezza che connota l'effetto restitutorio dell'indebito conseguente alla declaratoria di nullità del contratto (o della sua parziale nullità) o annullamento o risoluzione. In tali casi la decisione non fa altro che ripristinare lo status quo ante dei rispettivi patrimoni delle parti, in quanto le prestazioni adempiute sono private ab origine di titolo giustificativo, ciò legittimando di per sé la ripetizione di quanto corrisposto.
Deve, pertanto, trovare applicazione la tassazione in misura fissa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in E. 600,00 oltre spese generali ed oneri accessori se dovuti nonchè la restituzione del CUT