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Sentenza 1 febbraio 2026
Sentenza 1 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 01/02/2026, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1150/2026
Depositata il 01/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
RI GEREMIA, EL
CANANZI FRANCESCO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3978/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
ER S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4459/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 31/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4212240000000691 TASI 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7442/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte tributaria di I grado di Caserta, con la sentenza n. 4459\24, ha accolto il ricorso di Resistente_1 s.r.l. avverso l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, notificato il 18\3\24, relativo all'omesso pagamento della Tasi per l'anno 2018 (euro 37.542,26, oltre sanzioni, per l'importo totale di euro 57.83,00).
I primi giudici, dopo aver disatteso le difese in rito della parte ricorrente (vizi di sottoscrizione dell'atto, omesso svolgimento del contraddittorio preventivo) hanno nondimeno rimarcato che l'avviso è viziato, per “l'assoluta approssimazione della ER , sia sotto il profilo della mancata descrizione dei cespiti onde poterne rilevare le caratteristiche…sia con riferimento ai criteri di determinazione del tributo dovuto”. Inoltre, continua la sentenza, l'Ufficio non aveva considerato la condizione di sostanziale inutilizzabilità delle aree in parola, per effetto del continuo sversamento di rifiuti, con inquinamento del terreno e delle falde acquifere. Ne segue che l'accertamento (pur potendo “attingere” dai precedenti giudiziari inter partes) non aveva precisato i criteri di stima applicati (facendo oltretutto riferimento al valore catastale dell'area), anche con riferimento alla assoggettibilità del terreno al tributo, in quanto produttivo di rifiuti.
ER ha proposto appello, deducendo che il contribuente avrebbe dovuto procedere in autoliquidazione, e che le aree in oggetto erano già stato oggetto di valutazione definitiva (di cui a Cass.
16776\17), senza poi che la contribuente indicasse un valore diverso dell'immobile, e che anche la questione della idoneità del terreno ad essere assoggettato al tributo era stato affrontato e risolto dai precedenti giurisprudenziali richiamati.
La società contribuente ha resistito, chiedendo disattendersi l'appello principale, e ha anche proposto appello incidentale, quanto ai motivi originari di ricorso rigettati o non esaminati dal primo giudice.
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza del 3 dicembre 2025, provvedendo come da dispositivo, all'esito di riserva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Sussiste però la legittimazione dell'ADER, anche con riferimento alle cartelle sottese alla intimazione, atteso che l'originaria
L'appello di ER si presenta, invero, ai limiti della inammissibilità, ex art. 53 d.lgs 546\92, in quanto non articolato in motivi , e soprattutto perché non si confronta specificamente, contestandole in diritto e in fatto, con le argomentazioni di prime cure. Va premesso che occorre fare riferimento alla situazione fattuale quale cristalizzata nell'accertamento, e non a integrazioni o specificazioni successive, e tantomeno ad altri atti o provvedimenti, neppure richiamati nell'accertamento stesso, solo perché (nell'impostazione dell'appellante) “conosciuti” dall'appellato contribuente.
Nel merito, in primo luogo, e contrariamente da quanto dedotto dall'appellante, effettivamente l'accertamento
è estremamente generico (rectius, apodittico) nella determinazione del valore da attribuire all'area in questione, e quindi nella determinazione della base imponibile, non essendo indicati, neppure per approssimazione o per relationem, i criteri cui si è attenuto;
l'onere probatorio, oltretutto a fronte di specifiche contestazioni in fatto e in diritto del contribuente (che ha rimarcato, sin dal primo grado, che da un lato neppure è fatto riferimento al valore venale, dall'altro che, per le aree quali quelle per cui è causa, non è corretto il riferimento al valore castale).
Nessuna rilevanza può avere nella specie, contrariamente da quanto dedotto dall'appellante, Cass. 7 luglio
2017 n. 16776, relativa all'ici (tributo “antecedente” alla tasi, ma non con questa coincidente) per l'anno
2012; la S.C. , peraltro, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'odierno appellato avverso la sentenza della
CTR della Campania che aveva (parzialmente) accolto l'appello della stessa Resistente_1, limitando al 50% la base imponibile dell'intera superficie del terreno antistante il capannone industriale posseduto dalla contribuente.
Tale pronuncia (come detto essenzialmente in rito), però, non determina nessun “giudicato” favorevole all'Ufficio , quanto all'esatta individuazione della base imponibile, sia perché altro è il tributo di riferimento, sia perché- come dedotto dall'appellato in primo grado, e ritenuto dal primo giudice- almeno nell'anno di riferimento, il 2018, l'area in questione era sostanzialmente inutilizzabile, per lo sversamento (da parte di terzi) di tributi, con conseguente inquinamento anche della falda acquifera (situazione ben più grave di quella sottesa alle pronunce di merito del procedimento definito da Cass. 16776\17).
Va rimarcato che tale profilo è stato ritenuto dirimente, come accennato, dalla sentenza appellata (nella prospettiva della indeterminatezza dell'accertamento) e, sul punto, l'appello è del tutto generico, sicchè può effettivamente ritenersi formato il giudicato, come eccepito dall'appellato.
Ogni altra questione è assorbita, compreso l'appello incidentale che- nonostante il “nomer” utilizzato, si risolve nella riproposizione delle difese già svolte in primo grado e disattese o non esaminate, sicchè rientra nell'alveo di cui all'art. 56 d.lgs 546\92 .
Ricorrono gravi motivi, considerate le ragioni della decisione, per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
respinge l'appello. spese e competenze del grado compensate
Depositata il 01/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
RI GEREMIA, EL
CANANZI FRANCESCO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3978/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
ER S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4459/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 31/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4212240000000691 TASI 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7442/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte tributaria di I grado di Caserta, con la sentenza n. 4459\24, ha accolto il ricorso di Resistente_1 s.r.l. avverso l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, notificato il 18\3\24, relativo all'omesso pagamento della Tasi per l'anno 2018 (euro 37.542,26, oltre sanzioni, per l'importo totale di euro 57.83,00).
I primi giudici, dopo aver disatteso le difese in rito della parte ricorrente (vizi di sottoscrizione dell'atto, omesso svolgimento del contraddittorio preventivo) hanno nondimeno rimarcato che l'avviso è viziato, per “l'assoluta approssimazione della ER , sia sotto il profilo della mancata descrizione dei cespiti onde poterne rilevare le caratteristiche…sia con riferimento ai criteri di determinazione del tributo dovuto”. Inoltre, continua la sentenza, l'Ufficio non aveva considerato la condizione di sostanziale inutilizzabilità delle aree in parola, per effetto del continuo sversamento di rifiuti, con inquinamento del terreno e delle falde acquifere. Ne segue che l'accertamento (pur potendo “attingere” dai precedenti giudiziari inter partes) non aveva precisato i criteri di stima applicati (facendo oltretutto riferimento al valore catastale dell'area), anche con riferimento alla assoggettibilità del terreno al tributo, in quanto produttivo di rifiuti.
ER ha proposto appello, deducendo che il contribuente avrebbe dovuto procedere in autoliquidazione, e che le aree in oggetto erano già stato oggetto di valutazione definitiva (di cui a Cass.
16776\17), senza poi che la contribuente indicasse un valore diverso dell'immobile, e che anche la questione della idoneità del terreno ad essere assoggettato al tributo era stato affrontato e risolto dai precedenti giurisprudenziali richiamati.
La società contribuente ha resistito, chiedendo disattendersi l'appello principale, e ha anche proposto appello incidentale, quanto ai motivi originari di ricorso rigettati o non esaminati dal primo giudice.
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza del 3 dicembre 2025, provvedendo come da dispositivo, all'esito di riserva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Sussiste però la legittimazione dell'ADER, anche con riferimento alle cartelle sottese alla intimazione, atteso che l'originaria
L'appello di ER si presenta, invero, ai limiti della inammissibilità, ex art. 53 d.lgs 546\92, in quanto non articolato in motivi , e soprattutto perché non si confronta specificamente, contestandole in diritto e in fatto, con le argomentazioni di prime cure. Va premesso che occorre fare riferimento alla situazione fattuale quale cristalizzata nell'accertamento, e non a integrazioni o specificazioni successive, e tantomeno ad altri atti o provvedimenti, neppure richiamati nell'accertamento stesso, solo perché (nell'impostazione dell'appellante) “conosciuti” dall'appellato contribuente.
Nel merito, in primo luogo, e contrariamente da quanto dedotto dall'appellante, effettivamente l'accertamento
è estremamente generico (rectius, apodittico) nella determinazione del valore da attribuire all'area in questione, e quindi nella determinazione della base imponibile, non essendo indicati, neppure per approssimazione o per relationem, i criteri cui si è attenuto;
l'onere probatorio, oltretutto a fronte di specifiche contestazioni in fatto e in diritto del contribuente (che ha rimarcato, sin dal primo grado, che da un lato neppure è fatto riferimento al valore venale, dall'altro che, per le aree quali quelle per cui è causa, non è corretto il riferimento al valore castale).
Nessuna rilevanza può avere nella specie, contrariamente da quanto dedotto dall'appellante, Cass. 7 luglio
2017 n. 16776, relativa all'ici (tributo “antecedente” alla tasi, ma non con questa coincidente) per l'anno
2012; la S.C. , peraltro, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'odierno appellato avverso la sentenza della
CTR della Campania che aveva (parzialmente) accolto l'appello della stessa Resistente_1, limitando al 50% la base imponibile dell'intera superficie del terreno antistante il capannone industriale posseduto dalla contribuente.
Tale pronuncia (come detto essenzialmente in rito), però, non determina nessun “giudicato” favorevole all'Ufficio , quanto all'esatta individuazione della base imponibile, sia perché altro è il tributo di riferimento, sia perché- come dedotto dall'appellato in primo grado, e ritenuto dal primo giudice- almeno nell'anno di riferimento, il 2018, l'area in questione era sostanzialmente inutilizzabile, per lo sversamento (da parte di terzi) di tributi, con conseguente inquinamento anche della falda acquifera (situazione ben più grave di quella sottesa alle pronunce di merito del procedimento definito da Cass. 16776\17).
Va rimarcato che tale profilo è stato ritenuto dirimente, come accennato, dalla sentenza appellata (nella prospettiva della indeterminatezza dell'accertamento) e, sul punto, l'appello è del tutto generico, sicchè può effettivamente ritenersi formato il giudicato, come eccepito dall'appellato.
Ogni altra questione è assorbita, compreso l'appello incidentale che- nonostante il “nomer” utilizzato, si risolve nella riproposizione delle difese già svolte in primo grado e disattese o non esaminate, sicchè rientra nell'alveo di cui all'art. 56 d.lgs 546\92 .
Ricorrono gravi motivi, considerate le ragioni della decisione, per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
respinge l'appello. spese e competenze del grado compensate