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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/10/2025, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa PA AT, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 6.10.2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al R.G. n. 1121 dell'anno 2021
TRA
nata il [...], C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Massimiliano Moscariello ed elettivamente domiciliata in Montella (Av) alla via S.
Simeone;
ATTRICE
E nata in [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Dragone ed elettivamente domiciliata in Montella (Av) alla via M. Cianciulli n. 14;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 16.03.2021, ha chiesto al Tribunale di Avellino di Parte_1
accertare l'illiceità del comportamento e della condotta di tenuta il 4.03.2020, Controparte_1
consistente in ingiurie, minacce e violenza privata ai sensi degli artt. 594, 612 e 610 c.p. e, per l'effetto, di condannarla al risarcimento dei danni in suo favore per la somma di € 10.000,00 per ogni illecito accertato o per la diversa somma determinata in corso di causa, da liquidare ai sensi degli artt. 185 c.p. 2059 c.c. e 2043 c.c., oltre interessi. In punto di fatto, l'attrice, dopo aver premesso che in data 4.03.2020 alle ore 9:30 circa e in compagnia di stava Parte_2
uscendo dal “Ristorante 12”, sito in Montella (Av), ha esposto di essere stata raggiunta dalla convenuta la quale, posizionandosi sulla soglia d'ingresso della porta Controparte_1
d'ingresso del ristorante, le proferiva alcune parole con tono minaccioso e la offendeva,
1/5 impedendole di uscire. La parte ha, poi, precisato che sopraggiungevano sul posto anche i propri genitori, e , e che la convenuta, posizionatasi nei CP_1 Persona_1 Persona_2
pressi del cancello di accesso delle auto al ristorante, iniziava ad inveire anche contro sua madre, continuando a insultarla e attirando l'attenzione dei vicini, senza spostarsi per consentire la chiusura del cancello. Infine, la parte ha esposto che tale situazione era proseguita sino all'arrivo di e dei carabinieri. Controparte_2
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.06.2021 si è costituita in giudizio
[...]
eccependo la nullità dell'atto introduttivo per violazione degli artt. 163 nn. 3 e 4 CP_1
e 164 c.p.c. per genericità e lacunosità sulla tipologia e l'ammontare dei danni patrimoniali e non patrimoniali e sul criterio di determinazione di ciascuna voce di risarcimento e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda. La parte, dopo aver evidenziato che il procedimento penale, iscritto a proprio carico, era stato definito con ordinanza di archiviazione del 21.10.2020, ha contestato la rappresentazione dei fatti di causa, negando di aver commesso azioni penalmente rilevanti a danno dell'attrice. La convenuta ha, inoltre, precisato che la madre dell'attrice,
[...]
risulta debitrice nei confronti di sua madre, OR AL, della somma Controparte_3 di € 7.000,00, in forza della scrittura privata del 15.03.2016, non rispettata e dell'ordinanza n.
508/2021, emessa dal Tribunale di Avellino a definizione della causa civile iscritta al n.
2288/2020 R.G.A.C.
Terminata l'istruttoria la causa è stata rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Con le rispettive note conclusionali, le parti si sono riportate alle difese e alle conclusioni rassegnate in atti.
La domanda risulta infondata alla luce della seguente motivazione.
In via preliminare, si richiama l'art. 185, co. 2, c.p., a mente del quale “ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”. Sul punto, va precisato che il danno da reato, patrimoniale e non patrimoniale, risarcibile ex art. 185 c.p., non può essere identificato nel mero fatto dell'integrazione dell'illecito previsto dalla fattispecie incriminatrice (cfr. Cass. pen n.
33001/2015). Sempre in via preliminare e in punto di diritto, vale anzitutto ricordare che l'ingiuria, pur non essendo più considerata reato a seguito dell'abrogazione dell'art. 594 c.p., costituisce, comunque, un illecito civile che può dar luogo a risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c. La Corte di Cassazione si è soffermata più volte sulla
2/5 questione evidenziando che l'offesa all'onore e alla reputazione di una persona può integrare un danno non patrimoniale risarcibile, anche in assenza di un reato e, in particolar modo, ha stabilito che il risarcimento può scattare quando l'offesa lede diritti inviolabili della persona, quali l'onore e la reputazione, tutelati dall'art. 2 della Costituzione (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. sent. n.
26972/2008) e che la liquidazione del danno morale conseguente alle lesioni dei diritti suddetti
è rimessa alla valutazione equitativa del giudice (cfr. Cass. Civ. sent. n. 25157/2014). Tuttavia, vale soggiungere che il diritto alla reputazione e all'onore si configura come un diritto soggettivo perfetto, la cui lesione ricorre ogni qualvolta l'offesa di una persona supera i limiti costituzionali della libertà di espressione e di critica ovvero quando si configura un attacco diretto all'altrui moralità o professionalità che abbia il provato intento di screditare la vittima e danneggiare la sua reputazione Pertanto, il danno risarcibile non è "in re ipsa" e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato
(cfr. Cass. Civ. sez. III, n. 31537 del 6.12.2018). Analogo discorso vale, in generale, per tutte le fattispecie incriminatrici, stante il disposto dell'art. 185 c.p. come dianzi interpretato. In applicazione dei suddetti principi la Cassazione (cfr. Cassazione n. 11072 del 2025) ha ritenuto errata la liquidazione del risarcimento del danno in un caso in cui non era stato rispettato "il principio giuridico dell'allegazione e della prova del danno conseguenza", per aver il giudice affermato che,
"pur essendo stata parte appellante alquanto generica nell'allegazione e prova delle poste di danno, è da ritenersi sussistente, secondo l'id quod plerumque accidit, un minimo di conseguenze dannose non patrimoniali derivanti dall'accertata lesione della reputazione dell'appellante stesso".
Ciò premesso, deve essere rilevato che dalla lettura della richiesta di archiviazione del P.M. del 22.01.2021, relativa alla procedura recante R.G.N.R. 3956/2020, emerge che “la condotta ascritta alla indagata, sia che la si voglia ritenere come violenza privata sia come esercizio arbitrario delle proprie ragioni sub 393 c.p.c, per modalità, esiguità del danno, particolare tenuità dell'offesa e non abitualità (la Parte_1
riferisce che non vi sono state ulteriori episodi) ben può rientrare nell'ipotesi di cui all'art. 131 bis c.p. che ne esclude la punibilità”.
Con riferimento alla testimonianza resa dalla dipendente dell'attrice, vale, invece, rilevare che la stessa non ha confermato il capitolo relativo alla presenza di altre persone all'interno del
3/5 ristorante, riferendo che erano presenti solo lei e l'attrice; non ha confermato la circostanza riportata al numero 11, relativa al blocco dell'uscita del ristorante a causa dell'autovettura della parte convenuta ed ha riferito di essersi allontanata, ad un certo punto della discussione, per andare a prendere la madre della convenuta, che non rispondeva al telefono. La dipendente ha, poi, confermato il capitolo n. 7 relativo alle offese pronunciate dalla convenuta e quello relativo alla minaccia. La seconda testimone, madre dell'attrice, invece, ha riferito di essere giunta al ristorante insieme al marito dopo essere stata contattata dalla figlia e ha confermato il capitolo
9, relativo all'offesa.
Orbene, ritiene il Tribunale che, con riferimento ai reati di minaccia e di violenza privata, non è possibile acquisire alcun elemento dal procedimento penale, che risulta archiviato, nè nel presente giudizio non avendo la parte allegato e dimostrato di aver patito un pregiudizio.
In ordine all'ingiuria, invece, rispetto alla quale l'attrice, anche nelle memorie conclusive, ha concentrato la sua difesa, deve essere osservato quanto segue.
In primo luogo si evidenzia che dall'esame delle testimonianze rese dalla dipendente dell'attrice e dalla di lei madre emerge qualche punto di contraddizione, in quanto la dipendente ha dichiarato di essersi allontanata dal locale per recarsi a prendere la madre dell'attrice che non rispondeva a telefono, mentre la madre ha dichiarato di essere stata contattata dalla figlia alle
9:45 e di essere sopraggiunta al ristorante insieme al marito. È pur vero che non si può escludere che l'attrice sia riuscita a contattare la madre e che la dipendente non sia più andata a prenderla.
Tuttavia e indipendentemente da tale circostanza, ritiene il Tribunale che la domanda non possa essere accolta in applicazione dei principi sopra indicati.
In particolare si osserva che le due espressioni offensive non sono state pronunciate dalla convenuta alla presenza di più persone, non avendo il teste confermato il relativo capitolo, ma unicamente alla presenza della madre e della dipendente e in momenti differenti né risulta dimostrato che è stata attirata l'attenzione dei vicini.
Ciò chiarito, la parte attrice non ha in alcun modo allegato né dimostrato di aver patito il danno di cui chiede ristoro, neppure in forma presuntiva, limitandosi ad allegare la lesione in sé della sua reputazione, senza, quindi, consentire al giudicante di accertare il pregiudizio concreto presumibilmente patito. In altri termini, nel caso in esame, in difetto di allegazioni e prove del pregiudizio patito (nemmeno un cenno negli atti si ritrova al danno conseguenza subito ossia al turbamento patito in virtù delle offese ricevute), l'accoglimento della domanda si baserebbe
4/5 unicamente sull'astratta affermazione che le offese in sé hanno pregiudicato la stima e la reputazione di cui l'attrice godeva nei rapporti con la madre e con la dipendente. Risulta, poi, dirimente osservare che i testi hanno riscontrato i capitoli di prova con l'affermazione “sì è vero”; che la stessa parte attrice ha ammesso che la convenuta si era recata presso il locale per ricevere la restituzione di somme di denaro che la madre dell'attrice era stata condannata a corrispondere a sua madre;
che tra le famiglie delle parti sussistono indiscutibili ed aspri contrasti che hanno reso necessario attivare un procedimento nei confronti del padre dell'attrice su istanza della madre della convenuta, poi definito con una condanna anche al risarcimento del danno nei confronti di quest'ultima.
Per le ragioni suindicate la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in base al valore della controversia, tenuto conto dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022, in ragione del grado di complessità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, liquidate in €
3.808,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario Marco Dragone.
Così deciso il 22.10.2025 all'esito dell'udienza del 6.10.2025
Il giudice dott.ssa PA AT
5/5