Sentenza 2 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/05/2018, n. 18837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18837 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2018 |
Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL UA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 10/07/2017 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
ANGELO CAPOZZI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO ANIELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Campobasso, a seguito di gravame interposto dall'imputata LI EL avverso la sentenza emessa il 28.7.2015 dal Tribunale di Isernia, in riforma della decisione ha rideterminato la pena inflitta alla predetta imputata in relazione alla ritenuta responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 368 cod. pen.. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che, con atto a mezzo del difensore, deduce con unico motivo violazione degli artt. 161 e 179 cod. proc. pen. per l'omessa citazione in primo grado dell'imputata alla quale il decreto di citazione a giudizio era stato notificato non al domicilio eletto o dichiarato ma ad altro indirizzo, ove era risultata irreperibile, essendo successivamente disposta la notifica al difensore. Errano i Giudici di merito che hanno respinto la pertinente eccezione difensiva sulla base della sua intempestività, aggiungendo incongruamente la Corte di appello che la imputata aveva comunque appreso della udienza dibattimentale del 8.10.2013 attraverso la missiva con la quale il difensore rinunciava al mandato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve essere preliminarmente rigettata l'istanza di rinvio dell'udienza formulata dal difensore non solo per la sua irrituale trasmissione a mezzo posta elettronica certificata - Sez. 1, n. 18235 del 28/01/2015 Rv. 263189 - ma anche per l'assenza di qualsiasi giustificazione che sorregga un legittimo impedimento.
2. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
3. La notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell' imputato (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771).
4. Ne consegue che detta nullità è sanata se non eccepita nei termini di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., immediatamente dopo il suo prodursi.
5. Pertanto, ineccepibile è il rigetto della eccezione difensiva sul rilievo della sua tardività, posto che la stessa era stata formulata dopo alcune udienze tenutesi successivamente alla notifica del decreto al difensore.
6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro duemila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.3.2018. Il Componente estensore residen Angelo Capozzi fano