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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 17/07/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MARCHITELLI MARIA GABRIELLA, Giudice monocratico in data 17/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1354/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Piazza Municipio 1 74123 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 71569 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1254/2025 depositato il
18/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da atti Resistente/Appellato: Come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato per via telematica in data 09/05/2024 al Comune di Taranto e depositato in data
03/06/2024 presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Taranto (contrassegnato con il n. 1354/2024 R.G.R.), Ricorrente_1 come in atti epigrafata, impugnava l' avviso di accertamento n. 71569 del 05.03.2024 , emesso dal Comune di Taranto per maggiore imposta IMU anno d'imposta 2018 per €.1.574,00 oltre interessi, e oneri accessori relativo alle unità immobiliari come analiticamente descritte nell' allegata scheda.
Parte ricorrente , nei motivi di ricorso, impugnava il suddetto avviso sulla base delle seguenti censure:
- nullità assoluta e insindacabile della notifica e dell'avviso d'accertamento;
- erroneità ed illegittimità' del tributo;
violazione degli art.2 e 5 del D.l. 504/1992 e dell'art. 1 commi 741
e 746 della legge 160/2019;
- errato elenco degli immobili posseduti;
- errato periodo di possesso.
Chiedeva, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese.
Il Comune di Taranto si costituiva in giudizio in data 24/05/2025 con argomentate e analitiche controdeduzioni;
chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
Con ordinanza n. 370/2025 pronunciata in data 22/05/2025, la Corte in composizione monocratica rigettava l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
Convocate le parti per la trattazione del merito, la Corte, riunita on Camera di Consiglio , pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la prima censura la ricorrente lamenta la nullità assoluta e insindacabile della notifica e dell'avviso d'accertamento in quanto effettata esclusivamente alla ricorrente senza considerare la presenza di altri eredi come comunicato al Comune d Taranto a seguito di decesso del de cuius coniuge Nominativo_1
.
La Corte rileva l'infondatezza della suddetta censura in quanto, 1) dalla lettura del suddetto avviso d'accertamento, si rileva - dal periodo di possesso dei beni e dalla data del decesso del coniuge indicato
-che in parte è relativo a IMU per cespiti di proprietà della ricorrente ed in parte per cespiti di proprietà del coniuge;
2) la ricorrente non prova l'avvenuta comunicazione ex art. 65 DPR 600/73 al Comune di
Taranto delle generalità degli eredi mediante deposito della stessa;
3) In tema di tributi locali non trova applicazione l'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che prevede la responsabilità solidale dei coeredi soltanto relativamente ai debiti del de cuius per il mancato pagamento delle imposte sui redditi, dell'art. 36 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, che stabilisce la solidarietà dei coeredi con riferimento alla sola imposta di successione, nonché dell'art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; per tutti gli altri casi, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 cod. civ., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie (Cass., sez. 6, ord. 27-12-2017 n. 30966; sez. 5, 22-10-2014 n. 22426 , ordinanza n.
11097/2025).
2. Con la seconda censura la ricorrente eccepisce l'errata valutazione dei terreni riportati ai n. 233762,
237739, 270119, 270120 nonché la non assoggettabilità degli stessi in quanto, se pur qualificati dal
Comune di Taranto destinati a verde pubblico attrezzato, strutture sportive pubbliche , vincolo idrogeologico viabilità e parcheggio distanza fasce di rispetto in realtà terreni non utilizzabili a tale scopo a causa delle caratteristiche concrete limitanti del tutto l'edificabilità concreta.
A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
La nozione di area edificabile delineata dal legislatore è, ampia ed ispirata alla mera potenzialità edificatoria né può essere esclusa dalla presenza di vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino, in concreto, l'edificabilità del suolo, giacché tali limiti, incidendo sulle facoltà dominicali connesse alla possibilità di trasformazione urbanistico-edilizia del suolo medesimo, ne presuppongono la vocazione edificatoria.
La presenza dei suddetti vincoli non sottrae le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili ma incide soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, sulla determinazione della base imponibile.
Sotto altro aspetto, ai sensi dell'art.59 D.Lgs 446/97, i comuni possono determinare periodicamente e per aree omogenee i valori delle aree fabbricabili al fine della limitazione del potere di accertamento.
La valutazione delle aree edificabili, in tanto considerate tali in quanto così catalogate in base al P.R.
G. – è stata effettuata dal Comune di Tarano in relazione al valore venale di cui alla deliberazione n. 74 del 29.4.2010 con la quale la Giunta Comunale di Taranto ha individuato i valori di riferimento ai fini Ici
(ma lo stesso vale per l'Imu) delle aree edificabili e per zone omogenee;
Detto valore è stato rideterminato con delibera n.60/2023 aggiornando i valori delle aree in funzione e dell'andamento del mercato immobiliare, dell'incidenza sul valore (venale) dei beni in esame della localizzazione delle aree e della loro eventuale destinazione ad attrezzature e servizi rispetto al centro cittadino nonché dell'individuazione ed applicazione di specifici coefficienti di riduzione, per effetto del perimetro della Città
Consolidata, dei vincoli degli strumenti sovraordinati al PRG..
E' ovvio che nella determinazione del valore delle aree il Comune proceda alla fissazione dei valori immobiliari per categorie analitiche di massima ed eventuali riduzioni;
, non potendo procedere ad una stima analitica del valore preciso di mercato dei singoli cespiti.
Ritiene, pertanto, la Corte che, nel caso in specie, le censure della ricorrente relative alla errata valutazione del valore venale dei terreni - come da accertamento- in quanto terreni per i quali mancano gli strumenti attuativi necessari per renderli effettivamente edificabili siano state recepite dai valori indicati dalla delibera n.60/2023.
Tuttavia la Corte, rilevato che il piano urbanistico generale risale a decenni precedenti, mentre quello attuativo in zona non è stato né predisposto né attuato, ritiene di poter rideterminare, in via equitativa, il valore attribuibile ai terreni, riducendo del 30% i valori al mq, assunti dal Comune nell'avviso in oggetto nello specifico € 39,62 per l'area fabbricabile riportata al n. 233762 e 142,39 per le aree fabbricabili riportate ai n. 237339, 270119 ,270120 così fissandoli pertanto in euro 27,73 al mq per l'area riportata al n. 233762 di accertamento e per € 99,67 per le aree fabbricabili riportate ai n. 237339, 270119 ,270120. ;valori che, al momento, appaiono dotati di maggiore realismo, rispetto a quelli contrapposti.
La censura è parzialmente accolta .
3.4. Ritiene la Corte non accoglibili la terza e quarta censura proposta dalla ricorrente relative ad aree fabbricabili non nella proprietà anche come periodo in quanto fattispecie non provata da documenti ufficiali quali le note di trascrizione o dichiarazione di successione.
La Corte ritiene per tutto quanto detto, di accogliere parzialmente il proposto ricorso.
Il comportamento delle parti e l'iter del procedimento consentono di ritenere equa la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte in composizione monocratica, accoglie il ricorso per quanto di ragione, Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 17/07/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MARCHITELLI MARIA GABRIELLA, Giudice monocratico in data 17/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1354/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Piazza Municipio 1 74123 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 71569 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1254/2025 depositato il
18/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da atti Resistente/Appellato: Come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato per via telematica in data 09/05/2024 al Comune di Taranto e depositato in data
03/06/2024 presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Taranto (contrassegnato con il n. 1354/2024 R.G.R.), Ricorrente_1 come in atti epigrafata, impugnava l' avviso di accertamento n. 71569 del 05.03.2024 , emesso dal Comune di Taranto per maggiore imposta IMU anno d'imposta 2018 per €.1.574,00 oltre interessi, e oneri accessori relativo alle unità immobiliari come analiticamente descritte nell' allegata scheda.
Parte ricorrente , nei motivi di ricorso, impugnava il suddetto avviso sulla base delle seguenti censure:
- nullità assoluta e insindacabile della notifica e dell'avviso d'accertamento;
- erroneità ed illegittimità' del tributo;
violazione degli art.2 e 5 del D.l. 504/1992 e dell'art. 1 commi 741
e 746 della legge 160/2019;
- errato elenco degli immobili posseduti;
- errato periodo di possesso.
Chiedeva, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese.
Il Comune di Taranto si costituiva in giudizio in data 24/05/2025 con argomentate e analitiche controdeduzioni;
chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
Con ordinanza n. 370/2025 pronunciata in data 22/05/2025, la Corte in composizione monocratica rigettava l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
Convocate le parti per la trattazione del merito, la Corte, riunita on Camera di Consiglio , pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la prima censura la ricorrente lamenta la nullità assoluta e insindacabile della notifica e dell'avviso d'accertamento in quanto effettata esclusivamente alla ricorrente senza considerare la presenza di altri eredi come comunicato al Comune d Taranto a seguito di decesso del de cuius coniuge Nominativo_1
.
La Corte rileva l'infondatezza della suddetta censura in quanto, 1) dalla lettura del suddetto avviso d'accertamento, si rileva - dal periodo di possesso dei beni e dalla data del decesso del coniuge indicato
-che in parte è relativo a IMU per cespiti di proprietà della ricorrente ed in parte per cespiti di proprietà del coniuge;
2) la ricorrente non prova l'avvenuta comunicazione ex art. 65 DPR 600/73 al Comune di
Taranto delle generalità degli eredi mediante deposito della stessa;
3) In tema di tributi locali non trova applicazione l'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che prevede la responsabilità solidale dei coeredi soltanto relativamente ai debiti del de cuius per il mancato pagamento delle imposte sui redditi, dell'art. 36 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, che stabilisce la solidarietà dei coeredi con riferimento alla sola imposta di successione, nonché dell'art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; per tutti gli altri casi, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 cod. civ., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie (Cass., sez. 6, ord. 27-12-2017 n. 30966; sez. 5, 22-10-2014 n. 22426 , ordinanza n.
11097/2025).
2. Con la seconda censura la ricorrente eccepisce l'errata valutazione dei terreni riportati ai n. 233762,
237739, 270119, 270120 nonché la non assoggettabilità degli stessi in quanto, se pur qualificati dal
Comune di Taranto destinati a verde pubblico attrezzato, strutture sportive pubbliche , vincolo idrogeologico viabilità e parcheggio distanza fasce di rispetto in realtà terreni non utilizzabili a tale scopo a causa delle caratteristiche concrete limitanti del tutto l'edificabilità concreta.
A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
La nozione di area edificabile delineata dal legislatore è, ampia ed ispirata alla mera potenzialità edificatoria né può essere esclusa dalla presenza di vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino, in concreto, l'edificabilità del suolo, giacché tali limiti, incidendo sulle facoltà dominicali connesse alla possibilità di trasformazione urbanistico-edilizia del suolo medesimo, ne presuppongono la vocazione edificatoria.
La presenza dei suddetti vincoli non sottrae le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili ma incide soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, sulla determinazione della base imponibile.
Sotto altro aspetto, ai sensi dell'art.59 D.Lgs 446/97, i comuni possono determinare periodicamente e per aree omogenee i valori delle aree fabbricabili al fine della limitazione del potere di accertamento.
La valutazione delle aree edificabili, in tanto considerate tali in quanto così catalogate in base al P.R.
G. – è stata effettuata dal Comune di Tarano in relazione al valore venale di cui alla deliberazione n. 74 del 29.4.2010 con la quale la Giunta Comunale di Taranto ha individuato i valori di riferimento ai fini Ici
(ma lo stesso vale per l'Imu) delle aree edificabili e per zone omogenee;
Detto valore è stato rideterminato con delibera n.60/2023 aggiornando i valori delle aree in funzione e dell'andamento del mercato immobiliare, dell'incidenza sul valore (venale) dei beni in esame della localizzazione delle aree e della loro eventuale destinazione ad attrezzature e servizi rispetto al centro cittadino nonché dell'individuazione ed applicazione di specifici coefficienti di riduzione, per effetto del perimetro della Città
Consolidata, dei vincoli degli strumenti sovraordinati al PRG..
E' ovvio che nella determinazione del valore delle aree il Comune proceda alla fissazione dei valori immobiliari per categorie analitiche di massima ed eventuali riduzioni;
, non potendo procedere ad una stima analitica del valore preciso di mercato dei singoli cespiti.
Ritiene, pertanto, la Corte che, nel caso in specie, le censure della ricorrente relative alla errata valutazione del valore venale dei terreni - come da accertamento- in quanto terreni per i quali mancano gli strumenti attuativi necessari per renderli effettivamente edificabili siano state recepite dai valori indicati dalla delibera n.60/2023.
Tuttavia la Corte, rilevato che il piano urbanistico generale risale a decenni precedenti, mentre quello attuativo in zona non è stato né predisposto né attuato, ritiene di poter rideterminare, in via equitativa, il valore attribuibile ai terreni, riducendo del 30% i valori al mq, assunti dal Comune nell'avviso in oggetto nello specifico € 39,62 per l'area fabbricabile riportata al n. 233762 e 142,39 per le aree fabbricabili riportate ai n. 237339, 270119 ,270120 così fissandoli pertanto in euro 27,73 al mq per l'area riportata al n. 233762 di accertamento e per € 99,67 per le aree fabbricabili riportate ai n. 237339, 270119 ,270120. ;valori che, al momento, appaiono dotati di maggiore realismo, rispetto a quelli contrapposti.
La censura è parzialmente accolta .
3.4. Ritiene la Corte non accoglibili la terza e quarta censura proposta dalla ricorrente relative ad aree fabbricabili non nella proprietà anche come periodo in quanto fattispecie non provata da documenti ufficiali quali le note di trascrizione o dichiarazione di successione.
La Corte ritiene per tutto quanto detto, di accogliere parzialmente il proposto ricorso.
Il comportamento delle parti e l'iter del procedimento consentono di ritenere equa la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte in composizione monocratica, accoglie il ricorso per quanto di ragione, Spese compensate.