Art. 118.
I residui risultanti al 1 luglio 1964 sui capitoli aggi unti ai diversi stati di previsione della spesa per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, soppressi in seguito alla istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento gia' emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.
I residui risultanti al 1 luglio 1964 sui capitoli aggi unti ai diversi stati di previsione della spesa per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, soppressi in seguito alla istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento gia' emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.