Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G.26568/2023 T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata all'udienza del 14/1/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G.26568/2023 RG
tra
(C.F. ), (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F. ), (C.F. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. , (C.F. ), Parte_5 C.F._5 Parte_6 C.F._6
( ), (C.F. ), Parte_7 C.F._7 Parte_8 C.F._8 Parte_9
(C.F. ), (C.F. ), tutti residenti in
[...] C.F._9 Parte_10 C.F._10
Quarto (NA) alla Via Cicori n. 107, rappresentati e difesi giusta procura alle liti, su foglio separato depositato in atti, dall'Avv. Mario Guetta (C.F. ), presso il cui studio in 80127 C.F._11
Napoli alla Via Santa Maria della Libera 13 sono elettivamente domiciliati
Attori
E
(cf. ), in Quarto (NA) alla Via Cicori n.107, Controparte_1 P.IVA_1
in persona dell'Amministratore dr. (cf. , elet.te domiciliato CP_2 C.F._12
in Napoli, alla via M.Cervantes n.55/14 presso lo studio dell'avv. Raffaele Petrone (cf.
Convenuto
oggetto: impugnativa delibere condominiali conclusioni per le parti costituite: come da rispettivi atti e come da note successive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c..
Parte attrice, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Controparte_3
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , , ,
[...] Parte_6 Controparte_4 Parte_9 Parte_10
proprietari di appartamenti siti nel Condominio di Via Cicori 107 – Quarto, Edificio E5 Vanvitelli ed
E6 Bernini, e degli stalli dei posti auto scoperti, insistenti nel Supercondominio denominato “
[...]
” costituito dal Condominio Edificio E1, Condominio edificio E2, Condominio Controparte_1
edificio E3, Condominio edificio E4, E5 ed E6, Condominio dell'autorimessa Controparte_5
interrata ubicata sotto la piazza pedonale (non ancora completati) e dai proprietari degli stalli dei parcheggi privati scoperti, con atto di citazione ritualmente notificato hanno impugnato le delibere del 18/10/2023, del 20/10/2023 e del 23/10/2023 emesse dall'assemblea del supercondominio, deducendo, tra l'altro, la loro invalidità in quanto le convocazioni venivano effettuate solo ai rappresentanti degli edifici costituiti in condominio e non venivano eseguite nei confronti dei proprietari degli stalli dei parcheggi privati;
nel corso del processo si è costituito il supercondominio deducendo l'infondatezza delle avverse pretese e la cessazione della materia del contendere sulla base della delibera del 12/4/2024 che aveva ratificato le delibere impugnate previa convocazione anche dei proprietari dei parcheggi privati. La domanda attorea è stata validamente proposta sia con riferimento alla causa petendi,
specificamente individuata, che al petitum formale e sostanziale;
quanto alla titolarità attiva, la stessa non è oggetto di contestazione ( sent Cass SU n. 2951/2016) e comprovata dalla copia dei titoli di acquisti da cui emerge, la circostanza è tra l'altro incontestata, che i posti auto scoperti costituiscono un'entità a sé rispetto ai singoli condominii e fanno parte solo del supercondominio.
Di poi va rilevato che non può emettersi una declaratoria di cessazione della materia del contendere alla luce della delibera del 12/4/2024 con cui sono state ratificate le delibere impugnate previa convocazione di tutti i legittimati, in quanto, è vero che in tema la S.C. con ord.
n. 10847/2020, ord. n. 20071/2017, sent. n. 10445/98 , sent n.12439/97, tra le tante, ha statuito :
“La disposizione dell'art. 2377 comma ultimo cod. civ., secondo la quale l'annullamento della
deliberazione dell'assemblea della società per azioni non può avere luogo se la deliberazione sia
stata sostituita con altra presa in conformità della legge o dell'atto costitutivo, ha carattere
generale ed è perciò applicabile anche alle assemblee dei condomini degli edifici. Pertanto si
verifica la cessazione della materia del contendere, quando l'assemblea condominiale
regolarmente riconvocata abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto
dell'impugnazione, ponendo in essere pur in assenza di forme particolari un atto sostanzialmente
sostitutivo di quello invalido” , ma è altresì vero che: “In caso di impugnazione della delibera
condominiale, la cessazione della materia del contendere può ravvisarsi soltanto quando il secondo
deliberato modifichi le decisioni del primo in senso conforme a quanto richiesto dal che CP_5
impugna e non anche quando reiteri o comunque adotti una decisione nello stesso senso della
precedente, presupponendo la stessa il sopravvenire di una situazione che consenta di ritenere
risolta o superata lite insorta tra le parti, sì da comportare il venir meno dell'interesse a una
decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio” (ord. Cass. n.5997/2022) come nel caso de quo ove gli istanti si lamentano anche del debito del supercondominio verso la società ; non CP_6
solo, ma tale principio opera solamente se la delibera successiva è incontestata, non sospesa né
impugnata atteso che in tal caso la sua invalidazione farebbe rivivere le delibere impugnate : nel caso in esame è pacifico tra i procuratori, e ribadito anche all'udienza del 18/10/2024, che la delibera di ratifica, del 12/4/2024 è stata impugnata ed è sub iudice. Nel merito la domanda è fondata in quanto , come risulta dall'esame del regolamento condominiale in atti , i posti auto scoperti , di cui sono proprietari gli attori, costituiscono un'entità a sé rispetto ai singoli condominii , non vi è prova che rientrino nella tabella generale dei singoli edifici e fanno pertanto parte solo del supercondominio che di conseguenza, nel convocare tutti i soggetti legittimati, non poteva limitarsi a convocare i rappresentanti dei singoli condominii ex art. 67 disp att cc, ma era tenuto alla convocazione anche dei soggetti titolari di autonomi diritti sui posti auto , i quali non sono rappresentanti dai soggetti nominati ex art. 67 disp att cc poichè questi ultimi agiscono per conto dei soli condomini dei stabili e non anche dei proprietari dei posti auto anche nel caso in cui le persone fisiche coincidessero ( ma gli interessi rappresentati sono diversi).
Per questo motivo assorbente, in difetto di corretta convocazione ex art. 66 disp att c.c, le delibere del 18/10/2023 , del 20/10/2023 e del 23/10/2023 emesse dal Supercondominio Parco Francesco
Rispo in Quarto, vanno annullate;
le spese di lite, vanno poste a carico del supercondominio e liquidate in base al DM 55/2014 valore medio dello scaglione fino ad € 52.000,00 ridotto per la semplicità delle questioni e la esiguità della fase istruttoria, senza alcun aumento, e con attribuzione in favore dell'avv.to Mario Guetta ma stante l'obiettiva controvertibilità della lite vanno compensate per la metà.
P.Q.M
.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Annulla le delibere del 18/10/2023 , del 20/10/2023 e del 23/10/2023 emesse dal
. Controparte_7
Compensa per 1/2 le spese di lite e per il resto condanna il convenuto a pagare Controparte_1
€1.905,00 per compenso ed €300,00 per spese oltre IVA e CPA se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv.to Mario Guetta.
Napoli 15/1/2025 Il Giudice