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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2024, n. 27417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27417 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TU IO nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari del 15/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. nriodd., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LU ER, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 27417 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 14/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a ON US la pena di anni uno e mesi due di reclusione con la sospensione condizionale della pena, per i reati di cui agli artt. 4 e 71.895/67, 18, 30 comma 1, lett. a), 1.157/92, 337 e 339 cod. pen. commessi il giorno 11 settembre 2021 in Maracalagonis;
con provvedimento di correzione del 18 novembre 2022 lo stesso giudice ha disposto anche la confisca e distruzione delle armi e delle munizioni in sequestro, tramite la competente direzione dell'artiglieria. 2. Avverso la predetta sentenza ON US, per mezzo dell'avv. Michele Viola, ha proposto ricorso per cassazione (qualificato come tale, ai sensi dell'art.585, comma 5 cod. proc. pen., dalla Corte di appello di appello con ordinanza del 28 marzo 2024, trattandosi di sentenza di applicazione della pena) affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento di detta sentenza rispetto alla disposta confisca (ordinata, a suo dire, senza motivazione) di tutte le armi e munizioni in sequestro e chiedendone, in via subordinata, l'annullamento almeno rispetto alle armi (due fucili e relative munizioni) non utilizzate per la commissione dei reati oggetto di imputazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Preliminarmente si osserva che il ricorso - sebbene proposto avverso sentenza di patteggiamento - deve ritenersi ammissibile anche alla luce della disposizione limitativa di cui al comma 2-bis nell'art. 448, ad opera dell'art. 1, comma 50, L. 23 giugno 2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, che restringe l'ambito oggettivo dei motivi deducibili nei confronti della sentenza di patteggiamento a quelli riferiti "all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza". In particolare, l'applicazione della misura di sicurezza della confisca, secondo il ricorrente, sarebbe stata disposta senza motivazione e nonostante essa non fosse oggetto dell'accordo tra le parti;
al riguardo questa Corte ha già affermato che quando il ricorso deduca questioni inerenti aspetti della sentenza di patteggiamento non coinvolti dal concordato di pena come delineato dalle parti, lo stesso è ammissibile, nonostante la limitazione prescritta dall'art. 448 cod. proc. pen. nel testo vigente (Sez. 3, n. 30064 del 23/05/2018, Lika e altri, Rv. 273830). L Ciò posto, il ricorso è fondato nei limiti appresso indicati. 2. Anzitutto, dall'esame del verbale di udienza del 15 novembre 2022 (che questa Corte è autorizzata a compulsare in ragione del vizio lamentato) non risulta che l'accordo raggiunto tra le parti riguardasse anche la confisca di tutte le armi e munizioni sequestrate all'odierno ricorrente e, quindi, anche quelle non utilizzate per la commissione dei reati contestati e da lui legalmente detenute. 2.1. Ciò posto deve ricordarsi che, per costante giurisprudenza di questa Corte, la misura di sicurezza della confisca, unitamente al versamento presso i competenti uffici di artiglieria dell'esercito italiano, al fine di evitare il riciclaggio delle armi sequestrate, è imposta per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi ed ogni altro oggetto atto ad offendere, dalla norma dell'art. 6, comma 1, della legge n. 110/75, che rinvia al primo comma dell'art. 240 cod. pen. Si è osservato al riguardo che il richiamo riguarda la sola imposizione dell'obbligatorietà della confisca per tutti i reati aventi ad oggetto le armi e non l'intera previsione normativa contenuta nel predetto comma secondo: ne consegue che tutti i materiali indicati nell'art. 6 cit. devono considerarsi aggiunti all'elenco delle cose confiscabili di cui alla suddetta norma codicistica, a prescindere dalla loro intrinseca criminosità, avendo il legislatore, con la norma speciale posta a tutela dell'ordine pubblico, inteso derogare, limitatamente alle armi, alla disciplina ordinaria in tema di confisca (Sez. 1, n. 5228 del 28/9/1999, Romeo, Rv. 214433). 2.2. La confisca, avente funzione preventiva perché volta ad impedire la circolazione illegale delle armi in ragione delle intrinseche caratteristiche di pericolosità del bene, deve dunque applicarsi a fronte di qualsiasi statuizione che accerti o implichi l'accertamento della sussistenza della fattispecie penale, che ha per oggetto armi, compresa la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione o per oblazione, restando esclusa soltanto in caso di assoluzione nel merito, oppure di accertata appartenenza a persona estranea al reato, se legalmente detenuta (Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Berlich, Rv. 267458; Sez. 1, n. 1806 del 18/12/2012, Scotti, Rv. 254213; Sez. 1, n. 5841 del 17/01/2011, Guarini, Rv. 249393; Sez. 1, n. 38951 del 01/10/2008, P.G. in proc. Cattane, Rv. 241310; sez. 1, n. 11480 del 20/01/2010, Trisolino, Rv. 246310). 2.3. Per le ragioni sopra illustrate, quindi, la sentenza impugnata non doveva motivare rispetto alla disposta confisca dell'arma utilizzata dal US per la commissione del reato e rinvenuta nella sua abitazione all'esterno della cassaforte (vale a dire il fucile da caccia semiautomatico marca Beretta A302 cal.12, matricola bascula E50318E e matricola canna F73710F) essendo la stessa, per tutte le ragioni sopra esposte, obbligatoria. 3 3. Al contrario, con riferimento alle armi ed alle munizioni sequestrate all'imputato che però non erano state da lui utilizzate per la commissione dei reati e che erano state trovate nella sua abitazione all'interno della cassaforte chiusa (il fucile marca Beretta calibro 12 matricola bascula D00614E e matricola canna D894251 e relative munizioni, il fucile marca Breda matricola bascula P04176, matricola canna L006123 e relative munizioni), il giudice di merito avrebbe dovuto esporre le ragioni giustificanti l'applicazione della misura di sicurezza di cui si tratta, motivando sulla circostanza che la libera disponibilità dei beni, per la natura e le modalità del reato, potesse costituire un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa contestata e giudicata (Sez. 2, n. 6618 del 21/1/2014, Fiocco, Rv. 258275; Sez. 4, n. 41560 del 26/10/2010, Rhameni, Rv. 248454; Sez. 4, n. 11982 del 14/2/2007, Indelicato e altri, Rv. 236282). 3.1. In sostanza, incombeva al giudice del "patteggiamento" il dovere motivazionale di indicare gli elementi capaci di dimostrare lo stretto collegamento intercorrente tra la detenzione delle cose sequestrate (poi confiscate) che non erano state utilizzate da ON US per commettere i reati e la possibilità di reiterazione della condotta delittuosa. 3.2. Nel caso in esame, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari non ha assolto siffatto onere, in quanto non ha fornito alcuna motivazione sull'esistenza di un nesso di strumentalità tra le armi e le munizioni non utilizzate per la commissione dei reati (come detto rinvenute all'interno della cassaforte e poi sequestrate) ed i fatti in contestazione e, soprattutto, sulle ragioni in base alle quali la libera disponibilità di quegli specifici oggetti potesse costituire un incentivo, in termini di aiuto concreto o stimolo psicologico, alla reiterazione degli indicati reati. 4. Le esposte considerazioni impongono quindi l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del fucile marca Beretta calibro 12 matricola bascula D00614E e matricola canna D894251 e relative munizioni ed il fucile marca Breda matricola bascula P04176, matricola canna L006123 e relative munizioni, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari che - in piena autonomia decisionale - tenga conto dei rilievi sopra indicati. Il ricorso, invece, deve essere respinto con riferimento alla disposta confisca del fucile da caccia semiautomatico marca Beretta A302 cal.12, matricola bascula E50318E e matricola canna F73710F. 4
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la confisca del fucile marca Beretta calibro 12 matricola bascula D00614E e matricola canna D894251 nonché relative munizioni e del fucile marca Breda e relative munizioni con rinvio per nuovo giudizio al GUP del Tribunale di Cagliari. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. nriodd., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LU ER, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 27417 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 14/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a ON US la pena di anni uno e mesi due di reclusione con la sospensione condizionale della pena, per i reati di cui agli artt. 4 e 71.895/67, 18, 30 comma 1, lett. a), 1.157/92, 337 e 339 cod. pen. commessi il giorno 11 settembre 2021 in Maracalagonis;
con provvedimento di correzione del 18 novembre 2022 lo stesso giudice ha disposto anche la confisca e distruzione delle armi e delle munizioni in sequestro, tramite la competente direzione dell'artiglieria. 2. Avverso la predetta sentenza ON US, per mezzo dell'avv. Michele Viola, ha proposto ricorso per cassazione (qualificato come tale, ai sensi dell'art.585, comma 5 cod. proc. pen., dalla Corte di appello di appello con ordinanza del 28 marzo 2024, trattandosi di sentenza di applicazione della pena) affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento di detta sentenza rispetto alla disposta confisca (ordinata, a suo dire, senza motivazione) di tutte le armi e munizioni in sequestro e chiedendone, in via subordinata, l'annullamento almeno rispetto alle armi (due fucili e relative munizioni) non utilizzate per la commissione dei reati oggetto di imputazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Preliminarmente si osserva che il ricorso - sebbene proposto avverso sentenza di patteggiamento - deve ritenersi ammissibile anche alla luce della disposizione limitativa di cui al comma 2-bis nell'art. 448, ad opera dell'art. 1, comma 50, L. 23 giugno 2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, che restringe l'ambito oggettivo dei motivi deducibili nei confronti della sentenza di patteggiamento a quelli riferiti "all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza". In particolare, l'applicazione della misura di sicurezza della confisca, secondo il ricorrente, sarebbe stata disposta senza motivazione e nonostante essa non fosse oggetto dell'accordo tra le parti;
al riguardo questa Corte ha già affermato che quando il ricorso deduca questioni inerenti aspetti della sentenza di patteggiamento non coinvolti dal concordato di pena come delineato dalle parti, lo stesso è ammissibile, nonostante la limitazione prescritta dall'art. 448 cod. proc. pen. nel testo vigente (Sez. 3, n. 30064 del 23/05/2018, Lika e altri, Rv. 273830). L Ciò posto, il ricorso è fondato nei limiti appresso indicati. 2. Anzitutto, dall'esame del verbale di udienza del 15 novembre 2022 (che questa Corte è autorizzata a compulsare in ragione del vizio lamentato) non risulta che l'accordo raggiunto tra le parti riguardasse anche la confisca di tutte le armi e munizioni sequestrate all'odierno ricorrente e, quindi, anche quelle non utilizzate per la commissione dei reati contestati e da lui legalmente detenute. 2.1. Ciò posto deve ricordarsi che, per costante giurisprudenza di questa Corte, la misura di sicurezza della confisca, unitamente al versamento presso i competenti uffici di artiglieria dell'esercito italiano, al fine di evitare il riciclaggio delle armi sequestrate, è imposta per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi ed ogni altro oggetto atto ad offendere, dalla norma dell'art. 6, comma 1, della legge n. 110/75, che rinvia al primo comma dell'art. 240 cod. pen. Si è osservato al riguardo che il richiamo riguarda la sola imposizione dell'obbligatorietà della confisca per tutti i reati aventi ad oggetto le armi e non l'intera previsione normativa contenuta nel predetto comma secondo: ne consegue che tutti i materiali indicati nell'art. 6 cit. devono considerarsi aggiunti all'elenco delle cose confiscabili di cui alla suddetta norma codicistica, a prescindere dalla loro intrinseca criminosità, avendo il legislatore, con la norma speciale posta a tutela dell'ordine pubblico, inteso derogare, limitatamente alle armi, alla disciplina ordinaria in tema di confisca (Sez. 1, n. 5228 del 28/9/1999, Romeo, Rv. 214433). 2.2. La confisca, avente funzione preventiva perché volta ad impedire la circolazione illegale delle armi in ragione delle intrinseche caratteristiche di pericolosità del bene, deve dunque applicarsi a fronte di qualsiasi statuizione che accerti o implichi l'accertamento della sussistenza della fattispecie penale, che ha per oggetto armi, compresa la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione o per oblazione, restando esclusa soltanto in caso di assoluzione nel merito, oppure di accertata appartenenza a persona estranea al reato, se legalmente detenuta (Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Berlich, Rv. 267458; Sez. 1, n. 1806 del 18/12/2012, Scotti, Rv. 254213; Sez. 1, n. 5841 del 17/01/2011, Guarini, Rv. 249393; Sez. 1, n. 38951 del 01/10/2008, P.G. in proc. Cattane, Rv. 241310; sez. 1, n. 11480 del 20/01/2010, Trisolino, Rv. 246310). 2.3. Per le ragioni sopra illustrate, quindi, la sentenza impugnata non doveva motivare rispetto alla disposta confisca dell'arma utilizzata dal US per la commissione del reato e rinvenuta nella sua abitazione all'esterno della cassaforte (vale a dire il fucile da caccia semiautomatico marca Beretta A302 cal.12, matricola bascula E50318E e matricola canna F73710F) essendo la stessa, per tutte le ragioni sopra esposte, obbligatoria. 3 3. Al contrario, con riferimento alle armi ed alle munizioni sequestrate all'imputato che però non erano state da lui utilizzate per la commissione dei reati e che erano state trovate nella sua abitazione all'interno della cassaforte chiusa (il fucile marca Beretta calibro 12 matricola bascula D00614E e matricola canna D894251 e relative munizioni, il fucile marca Breda matricola bascula P04176, matricola canna L006123 e relative munizioni), il giudice di merito avrebbe dovuto esporre le ragioni giustificanti l'applicazione della misura di sicurezza di cui si tratta, motivando sulla circostanza che la libera disponibilità dei beni, per la natura e le modalità del reato, potesse costituire un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa contestata e giudicata (Sez. 2, n. 6618 del 21/1/2014, Fiocco, Rv. 258275; Sez. 4, n. 41560 del 26/10/2010, Rhameni, Rv. 248454; Sez. 4, n. 11982 del 14/2/2007, Indelicato e altri, Rv. 236282). 3.1. In sostanza, incombeva al giudice del "patteggiamento" il dovere motivazionale di indicare gli elementi capaci di dimostrare lo stretto collegamento intercorrente tra la detenzione delle cose sequestrate (poi confiscate) che non erano state utilizzate da ON US per commettere i reati e la possibilità di reiterazione della condotta delittuosa. 3.2. Nel caso in esame, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari non ha assolto siffatto onere, in quanto non ha fornito alcuna motivazione sull'esistenza di un nesso di strumentalità tra le armi e le munizioni non utilizzate per la commissione dei reati (come detto rinvenute all'interno della cassaforte e poi sequestrate) ed i fatti in contestazione e, soprattutto, sulle ragioni in base alle quali la libera disponibilità di quegli specifici oggetti potesse costituire un incentivo, in termini di aiuto concreto o stimolo psicologico, alla reiterazione degli indicati reati. 4. Le esposte considerazioni impongono quindi l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del fucile marca Beretta calibro 12 matricola bascula D00614E e matricola canna D894251 e relative munizioni ed il fucile marca Breda matricola bascula P04176, matricola canna L006123 e relative munizioni, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari che - in piena autonomia decisionale - tenga conto dei rilievi sopra indicati. Il ricorso, invece, deve essere respinto con riferimento alla disposta confisca del fucile da caccia semiautomatico marca Beretta A302 cal.12, matricola bascula E50318E e matricola canna F73710F. 4
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la confisca del fucile marca Beretta calibro 12 matricola bascula D00614E e matricola canna D894251 nonché relative munizioni e del fucile marca Breda e relative munizioni con rinvio per nuovo giudizio al GUP del Tribunale di Cagliari. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2024.