Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 04/02/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
MA TONOLO Presidente Roberto ANGIONI Consigliere SA BORELLI Primo Referendario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto, iscritto al n. 32577 del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 90257 reso dall’agente contabile ME Enrico, consegnatario di beni addetto alla gestione dei libretti di porto di pistola per difesa personale del Ministero dell’Interno – Prefettura di Padova, per il periodo 01.01.2024 – 23.07.2024, depositato il 04.09.2024.
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
Uditi, all’udienza pubblica del 13 novembre 2025, tenutasi con l’assistenza del segretario dott.ssa Paola Franchini, data per letta la relazione, l’avv.
IA AR per l’agente contabile e il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Cosentino.
SVOLGIMENTO IN FATTO
1. Con relazione n. 299/2025 del 28 maggio 2025, il magistrato istruttore del
conto n. 90257, reso dall’agente contabile ME Enrico, quale consegnatario di beni addetto alla gestione dei libretti di porto di pistola per difesa personale del Ministero dell’Interno – Prefettura di Padova, per il periodo 01.01.2024 – 23.07.2024, depositato il 04.09.2024, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:
a) in sede di controllo, era stato riscontrato un disallineamento tra la rimanenza finale dell’esercizio 2023 (n. 291 mod. 1 privati e n. 264 mod. 9 G.P.G.) e la rimanenza iniziale dell’esercizio 2024 (n. 292 mod. 1 privati e n.
265 mod. 9 G.P.G.), rispetto al quale la Prefettura aveva dichiarato che si trattava di un errore contabile commesso nel fare la sottrazione tra il primo e l’ultimo numero delle rimanenze dei libretti;
b) il verbale di passaggio di consegne allegato al conto risultava redatto in forma sintetica, riportando l’indicazione della consegna all’agente subentrante di n. 464 modelli in bianco di libretti di porto di pistola (n. 270 mod. 1 privati – libretto personale per licenze per porto d’armi e n. 194 mod.
9 G.P.G. – libretto per licenza di porto d’armi per difesa personale rilasciata a guardie particolari giurate).
2. Considerato, altresì, che la concomitante esistenza di un conto di ultima gestione dell’agente contabile e di partite attinenti alle precedenti gestioni del medesimo agente (giacenze di libretti) rendeva obbligatoria l’iscrizione a ruolo del conto, come previsto dall’art. 147, comma 3, lett. b), c.g.c., il magistrato istruttore sottoponeva le questioni sopra evidenziate al giudizio del Collegio ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c..
3. In data 22 ottobre 2025 l’agente contabile depositava una memoria difensiva, con la quale rilevava come la contabilità fosse stata ricostruita con difficoltà a partire dal 2019 per la mancanza di un database per l’incrocio dei dati contabili a genere (i libretti) con le quietanze di pagamento e con i provvedimenti di accoglimento delle richieste di porto di pistola per uso personale e come le pretese irregolarità del conto riguardassero, in realtà, dati minimali e irrilevanti, trattandosi di un mero refuso in ordine alla determinazione delle rimanenze relative all’anno 2020, riverberatosi poi sulle annualità successive (anomalia che risultava, comunque, essere stata regolarizzata in un secondo momento quando era stata riverificata la contabilità 2020, con riferimento al numero dei libretti rilasciati, ed era emersa una differenza, per difetto, di 1 unità per ciascuna partita).
Evidenziava, poi, quanto all’assenza della relazione dell’Organo di controllo interno, come la giurisprudenza, anche contabile, fosse pacifica nel ritenere che tale carenza non impediva il discarico dell’agente contabile, essendo un inadempimento imputabile all’Amministrazione competente.
In ordine al rilievo inerente alla eccessiva sinteticità del verbale di passaggio delle consegne, richiamava l’orientamento di questa Sezione, secondo il quale la mancanza di un formale passaggio di consegne non impedisce l’approvazione del conto e il discarico dell’agente, evidenziando che, comunque, nel caso di specie, il verbale doveva ritenersi correttamente redatto, considerato che si trattava di una contabilità a genere non certo complessa, facilmente ricostruibile da parte del nuovo consegnatario anche mediante l’accesso al conto giudiziale riferito al 2023, essendo stato posto sostanzialmente rimedio alle anomalie del passato.
4. In data 23 ottobre 2025 la Prefettura di Padova depositava una memoria, con la quale rappresentava che l’agente contabile aveva agito in totale buona fede e che la differenza di n. 1 unità di libretti mod. 1 e mod. 9, riscontrata nelle giacenze di inizio e fine anno, era dovuta ad un mero errore contabile
(per non aver considerato sia il primo che l’ultimo numero oggetto della sottrazione) e non era, invece, dipesa da ammanchi o altra grave irregolarità.
Quanto al verbale di passaggio delle consegne, evidenziava che lo stesso, sottoscritto in data 24.07.2024 tra gli agenti contabili, riportava in modo semplice le rimanenze finali al 23.07.2024.
5. All’udienza odierna, l’avv. IA e il Pubblico Ministero hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
6. Il Collegio è chiamato a verificare se il conto relativo alla gestione dei libretti di porto di pistola per difesa personale del dott. Enrico Fameli, agente contabile a materia della Prefettura di Padova, per l’esercizio 2024 (periodo:
01.01.2024-23.07.2024), rechi una rappresentazione veritiera, completa e attendibile dei beni allo stesso affidati, secondo la funzione tipica del giudizio di conto delineata dagli artt. 139 ss. del codice della giustizia contabile.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza contabile, infatti, il giudizio di conto non si limita alla mera verifica formale dello schema contabile, ma implica un più pregnante accertamento circa la regolarità della gestione.
7. Ciò posto, non risulta agli atti alcun provvedimento formale di nomina del dott. Fameli quale agente contabile a materia, circostanza confermata dalla Prefettura di Padova, la quale ha precisato che: “il conto giudiziale risulta essere stato firmato dal dr. Enrico ME, dirigente responsabile dell’Area che curava la gestione dei libretti di porto di pistola in quanto, come già in precedenti conti giudiziali resi da questa Prefettura tramite la locale R.T.S. e di cui codesta Corte ha riconosciuto regolare la gestione e proposto l’approvazione, non era stata ancora formalizzata la figura dell’agente contabile” (nota n. 2892/2025).
Come evidenziato dal magistrato istruttore, quindi, il dott. Fameli, dirigente dell’Area competente, tra l’altro, al rilascio dei libretti di porto di pistola per difesa personale, ha esercitato, in via di fatto, le funzioni di agente contabile, in relazione alla gestione in esame, assumendo rilievo, al riguardo, l’art. 178, lett. c) ed e), del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 che qualifica come agenti contabili non soltanto i consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato, ma anche tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti, ancorché in via di mero fatto e, per ciò solo, divengono destinatari degli obblighi – e delle relative responsabilità - connessi alla funzione.
Ciò premesso, come illustrato dall’agente nella memoria difensiva, l’attività rendicontata consiste nella detenzione di modelli di libretto - forniti dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e contraddistinti da un numero di serie progressivo – e nella successiva consegna degli stessi ai soggetti interessati, a cura dell’addetto al rilascio, identificabile alternativamente in uno dei dipendenti assegnati all’area competente, previa dimostrazione dell’avvenuto versamento alla Tesoreria dello Stato dell’importo dovuto in relazione alla tipologia di libretto (Modello 1 – Porto di pistola per difesa personale, per un costo unitario di euro 1,27, e Modello 9 – Porto d’armi per G.P.G., per un valore di euro 1,14 cadauno).
A tal proposito, il Collegio osserva che la fattispecie descritta rappresenta una gestione plurisoggettiva sussumibile nel modello legale disciplinato dall’art. 192 del R.D. n. 827/1924, in quanto, come emerso nel corso del giudizio, i modelli di libretti di cui è causa erano detenuti dall’area I-bis
“Polizia Amministrativa” competente, tra l’altro, al rilascio dei porti di pistola per difesa personale, alla quale erano addetti più impiegati, tutti coinvolti nella gestione, quantomeno nella fase della distribuzione dei libretti.
Ne consegue che erano tenuti alla resa del conto tutti coloro i quali, all’interno dell’Ufficio, hanno avuto la disponibilità (e, quindi, la custodia)
ed il maneggio dei modelli da distribuire ai soggetti autorizzati al porto di armi, essendo altresì obbligati dalla corretta tenuta dei registri di carico e di scarico, nonché alla rendicontazione della giacenza iniziale e finale, comprensiva delle movimentazioni in entrata e in uscita (nello stesso senso, in fattispecie analoga, Sez. Veneto, n. 221/2024).
Secondo il modello di organizzazione instauratosi presso la Prefettura, quindi, tra il soggetto “responsabile” dell’Ufficio e gli “addetti” alla distribuzione, tutti partecipi, ciascuno sulla base del ruolo rivestito, nella gestione in questione, si delinea uno schema del tipo “agente principale/subagente”, in cui l’agente principale si pone in un rapporto diretto con l’Amministrazione (alla quale, infatti, presenta il conto),
fungendo da intermediario/collettore (in un unico conto) delle gestioni degli agenti secondari che, appunto, confluiscono (“si concentrano”) in quella dell’agente principale.
Nel caso in esame, invece, il documento di rendicontazione è unitario, nonostante l’ingerenza di più soggetti nella gestione: ne deriva un primo profilo di irregolarità del conto, non risultando lo stesso corredato dei conti degli agenti secondari, come previsto dall’art. 192, comma 3, del R.D. n.
827/1924 (“I contabili secondari sono al pari dei principali sottoposti alla vigilanza del ministro delle finanze ed alla giurisdizione della Corte dei conti, e debbono rendere ad essa il loro conto giudiziale da unirsi a corredo di quello del contabile principale”).
È evidente, quindi, che il conto in esame deve essere dichiarato irregolare, in quanto non può ritenersi adeguatamente rappresentativo della gestione, in mancanza della predisposizione e dell’allegazione allo stesso, quale conto
“principale”, dei subconti dei soggetti ingeritisi, in via di fatto
(legittimamente, in ragione dei compiti d’ufficio), nella medesima gestione e ciò in ragione del fatto che la confusione delle gestioni (sia dal punto di vista oggettivo che da quello soggettivo) impedisce la corretta individuazione della responsabilità dei singoli agenti, i quali, di regola, rispondono per la parte che vi hanno avuto (Sez. Veneto, n. 29/2023).
8. Ciò posto, il Collegio prende atto dei chiarimenti pervenuti dall’Amministrazione in ordine alle ragioni della riscontrata difformità tra la rimanenza finale dell’esercizio 2023 (n. 291 Mod. 1 Privati e n. 264 Mod. 9 G.P.G.) e la giacenza iniziale dell’esercizio 2024 (n. 292 Mod. 1 Privati e n.
265 Mod. 9 G.P.G.) e dell’avvenuta compilazione, in forma sintetica, del verbale di passaggio delle consegne all’atto della cessazione della gestione
(in data 24.07.2024).
Deve, tuttavia, rilevare che il verbale, non compilato sul previsto mod. 99 C.G (art. 16 d.P.R. n. 254/2002), non è conforme, sotto il profilo contenutistico, a quanto previsto dall’art. 182 del R.D. n. 827/24 e dall’art.
26 del d.P.R. n. 254/2002, non essendo intervenuto il rappresentante dell’Amministrazione e non essendo stata effettuata la ricognizione della contabilità (in particolare, dei registri mod. 96 e 98 G, previsti dall’art. 16 del d.P.R. n. 254/2002).
A tal proposito, osserva, altresì, che il consegnatario, all’atto dell’assunzione dell’incarico è tenuto ad eseguire la ricognizione della consistenza e dello stato dei materiali nonché dei registri (art. 182 del R.D. n. 827/1924) anche al fine di evitare che si determini, come rilevato da consolidato orientamento giurisprudenziale, una situazione di confusione della gestione “da cui deriva, salvo prova liberatoria, la responsabilità solidale di entrambi gli agenti in relazione ad eventuali ammanchi che dovessero riscontrarsi nelle loro gestioni” (cfr., ex multis, Sez. giur. Veneto, sent. n. 86/2015).
Le ineludibili finalità a cui è sotteso l’adempimento sono connesse, infatti, all’esistenza della gestione e non vengono certo meno per la mancanza di un provvedimento formale di nomina dell’agente.
La ricognizione, all’atto dell’assunzione della gestione da parte del consegnatario subentrante, della consistenza e dello stato dei materiali, nonché delle contabilità e delle scritture contabili in consegna del contabile cessante risponde, infatti, al duplice fine, da un lato, di separare i fatti delle due gestioni ed individuare eventuali ammanchi nella gestione cessata e, dall’altro, di determinare con certezza la consistenza iniziale della nuova gestione.
Nel caso di specie, diversamente dalle fattispecie oggetto di esame nelle pronunce di questa Sezione richiamate dall’agente, il rilievo non può essere superato, anche in considerazione del fatto che la scrittura di apertura del conto non trova corrispondenza in quella di chiusura del rendiconto dell’esercizio 2023 (depositato agli atti della Sezione al n. 85572), tanto da non consentire al consegnatario subentrante, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell’agente, di risalire con certezza al numero delle rimanenze costituenti la base di partenza per il 2024 dal conto giudiziale redatto per l’esercizio precedente (visto che i dati ivi riportati, come dichiarato dall’Ente, sono risultati errati all’esito di una ricognizione materiale dei beni e del superamento delle anomalie riferite alle gestioni precedenti di cui, però, non si dà conto nel verbale in questione).
9. Alla luce dei profili di irregolarità accertati non può dichiararsi la regolarità del conto e l’agente non può essere ammesso a discarico.
10. Quanto alle spese di giudizio, essendo quest’ultimo stato definito in assenza di condanna, non vi è luogo a provvedere.
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32577 del registro di Segreteria dichiara irregolare il conto giudiziale n. 90257 reso dall’agente contabile ME IC, quale consegnatario di beni addetto alla gestione dei libretti di porto di pistola per difesa personale del Ministero dell’Interno –
Prefettura di Padova, per il periodo di gestione 01.01.2024-23.07.2024, depositato in data 4 settembre 2024, e, per l’effetto, non ammette a discarico l’agente.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
SA OR MA ON
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria, il Il Funzionario preposto