Decreto cautelare 4 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
Sentenza 3 aprile 2023
Ordinanza cautelare 1 dicembre 2023
Ordinanza cautelare 19 luglio 2024
Ordinanza collegiale 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 03/04/2023, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/04/2023
N. 00306/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01075/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1075 del 2021, proposto da
Azienda Agricola Galliano Fratelli Bruno e Franco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Botasso e Chiara Ambrosino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ADER - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la stessa domiciliate in Torino, via dell'Arsenale, n. 21;
per l'annullamento
- dell'intimazione di pagamento 037 2021 9000299 29/000 dell'importo di € 3.817.709,74 con riferimento alle annate lattiero casearie 2001/2002, 2002/2003, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 notificata a mezzo pec in data 12.10.2021;
- di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento e, ove occorra, dell'atto di pignoramento presso terzi n. 37/2021/451;
e in ogni caso, per l'accertamento dell'intervenuta prescrizione dell'eventuale debito residuo a titolo di prelievo supplementare in capo all'azienda agricola ricorrente con riferimento alle annate 2001/2002, 2002/2003, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di EA - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2022 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’azienda agricola ricorrente, attiva nel settore della commercializzazione del prodotto lattiero caseario, ha impugnato, invocandone l’annullamento, previa sospensione cautelare, la cartella di pagamento meglio indicata in epigrafe con cui l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER) ha sollecitato il pagamento delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare relativo alle cd. quote latte delle annate casearie 2001/2002, 2002/2003, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, per un importo complessivo di euro 3.817.709,74 inclusivo di capitale, interessi ed oneri di riscossione.
2. A sostegno del gravame è stata eccepita la prescrizione del credito e sono state dedotte, altresì, plurime censure di eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, ingiustizia manifesta, violazione di legge (anche in relazione agli art. 479 e 323 c.p.), nonché violazione dell’art. 13 e dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, contrasto tra normativa interna e comunitaria in relazione all’intero meccanismo di determinazione del prelievo supplementare, nullità dell’intimazione per inesistenza ovvero nullità insanabile della notifica.
3. Si sono costituite in giudizio EA e ADER per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto in quanto infondato
4. Con ordinanza n. 90/2022 l’istanza cautelare è stata respinta e, all’udienza del 13.12.2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente deve essere respinta l’istanza di verificazione e consulenza tecnica d’ufficio proposta da parte ricorrente, essendo sufficienti ai fini del decidere le informazioni e i documenti versati in atti.
6. Evidenzia il Collegio che, con ordinanza cautelare n. 1180/2022, il Consiglio di Stato ha dato atto dell’annullamento del provvedimento impositivo del prelievo per l’annata lattiero casearia 2001/2002, giusta sentenza n. 402/2021; per le altre annualità, invece, l’ordinanza n. 90/2022 di questo Tribunale è stata confermata sul presupposto della “ preliminare questione di litispendenza rispetto ai giudizi tuttora pendenti in appello (R.G. n. 9969/2019, n. 1057/2015, n. 1061/2015, n. 1063/2015, n. 1069/2015) e nei quali non sono state adottate misure cautelari, atteso che le censure formulate nel presente giudizio si risolvono nella reiterazione di quelle già articolate a suo tempo ”.
7. Con riferimento agli appelli pendenti menzionati nell’ordinanza del Consiglio di Stato, risulta quanto segue:
- i giudizi iscritti ai nn. R.g. 1057/2015 e R.g. 1061/2015 sono stati definiti, rispettivamente, con sentenze del Consiglio di Stato n. 3958/2022 e n. 3960/2022, che hanno annullato gli atti impositivi del prelievo supplementare per la campagna lattiero-casearia 2005/2006;
- il giudizio R.g. n. 1063/2015 è stato definito con la sentenza del Consiglio di Stato n. 3957/2022, che ha annullato gli atti impositivi del prelievo supplementare per la campagna lattiero-casearia 2006/2007;
- il giudizio R.g. n. 1069/2015 è stato definito con la sentenza del Consiglio di Stato n. 3959/2022, che ha annullato gli atti impositivi del prelievo supplementare per la campagna lattiero-casearia 2007/2008;
- il giudizio R.g.n. 9969/2019 è stato deciso con sentenza del Consiglio di Stato n. 2024 del 28.02.2023, che ha confermato la pronuncia di questo Tribunale n. 450/2019, con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso collettivo/cumulativo presentato da più aziende produttrici, tra cui l’odierna ricorrente, che ha contestato, in detta sede, la cartella n. 30020180000012648/000, oggetto dell’intimazione di pagamento qui impugnata.
7.1. Ritiene il Collegio che, in applicazione dei principi sanciti in materia da plurime pronunce del Consiglio di Stato, l’annullamento giudiziale degli provvedimenti impositivi del prelievo supplementare per le c.d. quote latte in relazione alle diverse annate lattiero-casearie travolge anche gli atti successivi, incluse le cartelle e le intimazioni di pagamento nelle more notificate, trattandosi di atti meramente esecutivi ed attuativi dell’illegittima pretesa creditoria.
7.2. Conseguentemente, l’intimazione di pagamento sub iudice deve essere annullata con riferimento alle somme relative alle annate 2001/2002, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008. In questo caso, ove ne ricorressero i presupposti, l’amministrazione potrà procedere all’emissione di una nuova cartella di pagamento, previa rivalutazione da parte di EA nell’esercizio delle proprie competenze, sulla base dei criteri enucleati dalla giurisprudenza europea e nazionale.
8. Il ricorso deve essere invece respinto nella parte in cui l’impugnativa si dirige avverso il prelievo supplementare per le campagne lattiero-casearie 2002/2003 e 2008/2009. Non risultano impugnati, infatti, gli atti impositivi del prelievo supplementare relativo a tali annualità e, non operando il meccanismo dell’invalidità derivata caducante descritto in relazione alle precedenti annate, il prelievo risulta esigibile in forza della definitività sia dei provvedimenti presupposti, che della stessa cartella sottesa all’intimazione di pagamento sub iudice , come risulta dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2024/2023.
9. Anche le altre censure articolate nel gravame risultano infondate alla stregua delle seguenti considerazioni:
- non può trovare accoglimento l’eccezione di prescrizione (motivo I), atteso che, come sopra precisato, il credito relativo alle annate lattiero-casearie 2002/2003 e 2008/2009 è portato da una cartella divenuta definitiva; peraltro, poiché nel presente giudizio è impugnata l'intimazione di pagamento, potrebbe qui rilevare solamente la prescrizione successiva alla notifica della cartella presupposta, in quanto, rispetto a periodi antecedenti, tale eccezione può essere dedotta solo in sede di impugnazione della suddetta cartella (cfr. Cassazione civile, Sez. VI, ord. 7.2.2020, n. 3005; Id, 14.02.2020, n. 3743). Considerato che la notifica dell’intimazione di pagamento è del 12.10.2021 e la notifica della cartella è indicata nell’11.12.2018, non risulta maturato il termine di prescrizione del credito di EA a titolo di prelievo supplementare, che la giurisprudenza ormai consolidata ritiene essere decennale;
- quanto al lamentato contrasto tra la normativa interna e il diritto eurounitario (motivo II), trattasi di argomento di merito da dedursi nell’ambito dell’impugnazione avverso la cartella di pagamento, atteso che, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, “ la violazione del diritto comunitario implica soltanto un vizio di legittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo, in quanto l’art. 21 septies l. 241/90 ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento, senza includervi la violazione del diritto comunitario, salva l’ipotesi in cui ad essere in contrasto con il precetto del diritto dell’unione europea sia la norma attributiva del potere, e non – come nel caso in esame – le modalità di applicazione di essa ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 4.03.2022, n. 1560);
- quanto alla contestata falsità dei dati utilizzati da EA ed erroneità dei calcoli effettuati tutt’ora al vaglio dell’autorità giudiziaria penale, (motivo III), anche in questo caso le doglianze attengono alla corretta determinazione del debito e, pertanto, si indirizzano contro la cartella di pagamento quale atto pregresso. A ogni modo, in un recente precedente di questa Sezione, è stato condivisibilmente affermato che “ le risultanze di dette indagini, riguardanti l’attendibilità dei dati utilizzati nel tempo dall’AIMA e poi dall’EA, non sono in grado di scardinare l’intero sistema nazionale delle c.d. quote latte, né sono sufficienti per far ritenere assolto in capo ai produttori l’onere probatorio al punto da spostare sull’amministrazione l’obbligo di provare la bontà e la stessa veridicità dei dati utilizzati. Essa infatti, siccome basata sudati certificati dal produttore e dal primo acquirente, non è stata ancora smentita in via definitiva dalle autorità (giudiziarie) preposte (non essendo sufficiente allo scopo la pronuncia del GIP di Roma; dal che deriva che i dubbi sulla loro attendibilità possono essere considerati indizi non qualificati che, in quanto tali, non consentono di mettere in discussione l’affidabilità dell’intero sistema (da ultimo cfr. Cons. Stato n. 1077/2020) ”. Peraltro, la generica contestazione circa l’inattendibilità dei dati utilizzati da EA non vale a dimostrare l’illegittimità dei provvedimenti relativi alla posizione dell’azienda ricorrente e impugnati in questa sede, gravitando essa “ più che sul terreno del singolo provvedimento, che è l’ambito di esame devoluto al giudice amministrativo, su quello della denuncia generale del meccanismo complesso di riequilibrio della produzione di latte (sul punto cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 14 giugno 2018, n. 3685) ” (cfr. TAR Piemonte, Sez. II, 4.01.2023, n. 10)
- relativamente al contestato difetto di istruttoria prima dell’intimazione di pagamento impugnata e alla mancata considerazione, nella determinazione del prelievo supplementare, dei contributi comunitari (PAC) già oggetto di compensazione (motivo IV), la censura è infondata per più ordini di ragioni. Per un verso, il soggetto preposto alla riscossione si limita, con l’intimazione, ad avvisare dell’esistenza del debito iscritto a ruolo, ma non è tenuto ad effettuare verifiche o controlli sull’esistenza o sull’entità del debito, attività che sono semmai di spettanza dell’ente impositore – in questo caso EA – che ha formato il ruolo e lo ha trasmesso per la riscossione (cfr. TAR Lombardia, Milano, 16.03.2023, n. 677). Per altro verso, la doglianza è del tutto generica e sfornita di prova in ordine all’ an e al quantum della dedotta compensazione, poiché parte ricorrente non ha sviluppato sul punto alcuna specifica allegazione (neppure con riferimento all’ammontare delle presunte trattenute già subite dall’azienda), né ha versato documentazione atta a dimostrare la fondatezza della censura. Peraltro, anche laddove, nel corso degli anni, gli organismi pagatori nazionali avessero operato delle trattenute sugli aiuti comunitari spettanti all’odierna ricorrente, tale circostanza non sarebbe comunque sufficiente a dimostrare che tali trattenute abbiano permesso di recuperare, in tutto o in parte, il prelievo supplementare oggi portato in riscossione. Infatti, stante la molteplicità delle poste reciproche di dare e avere emergenti nell'ambito di un rapporto giuridico pluriennale, le trattenute sugli aiuti agricoli potrebbero essere state effettuare per compensare altri debiti del produttore. Poiché, mediante consultazione del registro nazionale dei debiti di cui all'art. 8 ter del D.L. n. 5/2009, il produttore ha piena contezza della propria posizione debitoria o creditoria verso l'Unione, questi è onerato di dimostrare che le trattenute subite sugli aiuti agricoli (poste di credito) si riferiscano al prelievo supplementare oggetto di giudizio e lo abbiano estinto, in tutto o in parte;
- quanto al difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per procedere alla riscossione a mezzo ruolo (motivo IV), l’intimazione impugnata contiene un chiaro rinvio alla cartella di pagamento con indicazione degli estremi identificativi e della data di notifica, che rende inutile l’allegazione della stessa; inoltre, la presenza delle informazioni essenziali di dettaglio sul debito, quanto alla specifica campagna in esame e al separato ammontare di sorte capitale e interessi, vale a rendere l’intimazione di pagamento idonea a consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa;
- relativamente al profilo di censura con cui si contesta l’indicazione globale degli interessi dovuti con riferimento alle singole imputazioni di prelievo, senza ulteriori specificazioni (motivo V), va innanzitutto evidenziato che le questioni dedotte risultano, a ben vedere, afferenti ai contenuti della cartella di pagamento, in cui è stata effettuata la relativa quantificazione ai fini della determinazione complessiva del credito di EA. Nel merito, questo Tribunale ha già avuto modo di escludere la fondatezza della doglianza con conclusioni dalle quali non vi è ragione di discostarsi, rilevando come la misura degli interessi applicati sia “ predeterminata dalla legge, per cui la liquidazione stessa si risolve in una operazione matematica, che il contribuente può conseguentemente verificare facendo riferimento ai tassi determinati ex lege. Pertanto, laddove sia indicata la sorte capitale e il periodo per il quale sono maturati gli interessi la determinazione degli accessori si risolve in una mera operazione matematica, che consente il raffronto con i tassi legali, per la quale non ricorre l'obbligo di specifica motivazione (cfr. Cass. Civile, Sez. VI, 15.02.2019, n. 4668; Cass., Sez. V, 27.03.2019, n. 8508) ” (cfr. TAR Piemonte, Sez. II, 16.02.2022, n. 130). Nella fattispecie vi è separata menzione dell’ammontare della sorte capitale e degli interessi di mora ripartiti nelle diverse annualità in cui è maturato il debito, l’indicazione delle ragioni della pretesa, cioè “ Prelievo latte sulle consegne ”, della cartella di pagamento cui si riferisce l’intimazione impugnata e degli oneri di riscossione, rendendo quindi conoscibili i presupposti di fatto e di diritto della richiesta di pagamento avanzata dall’amministrazione;
- con riferimento alla lamentata nullità dell’intimazione di pagamento in quanto notificata a mezzo pec da un indirizzo che non figura in nessuno degli elenchi ufficiali, ovvero notifica.acc.piemontevda@pec.agenziariscossione.gov.it, ritiene il Collegio che sia sufficiente ai fini della validità della notifica che nei pubblici elenchi sia presente il dominio dell’indirizzo di trasmissione, chiaramente riconducibile all’amministrazione procedente e, quindi, idoneo a garantire la certezza della provenienza dell’atto (si veda, comunque: Cass. Civ., Sez. VI, 16 gennaio 2023, n. 982).
10. Conclusivamente, alla luce di quanto precede, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nella parte in cui si intima il pagamento delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare delle quote latte relative alle annualità 2001/2002, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, come indicato in motivazione; deve essere respinto in relazione al prelievo supplementare relativo alle annualità lattiero-casearie 2002/2003 e 2008/2009.
11. Infine, non è ammissibile l’estensione della domanda di annullamento “ ove occorra ” all’atto di pignoramento presso terzi n. 37/2021/451; tale formula non riconduce l’atto tra quelli certamente oggetto di impugnazione, limitandosi a prospettare la possibilità di un suo annullamento secondo necessità, cioè laddove sia richiesto per ragioni che attengono agli effetti conformativi della pronuncia o alla sussistenza di un rapporto di presupposizione rispetto al provvedimento amministrativo principale. Nella specie, tuttavia, il pignoramento non costituisce un atto “ antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso ” all’intimazione di pagamento impugnata, né sussiste alcun rapporto di conseguenzialità/presupposizione rilevante sul piano dell’invalidità amministrativa che possa comportare anche la sua caducazione.
12. In ragione delle iniziali difficoltà interpretative della disciplina nazionale e comunitaria, nonché dell’originaria incertezza giurisprudenziale e della iniziale complessità della materia, sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla l’intimazione di pagamento impugnata nei sensi e nei limiti di cui in motivazione; respinge per il resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nelle camere di consiglio dei giorni 13 dicembre 2022, 21 marzo 2023, con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Marcello Faviere, Referendario
Valentina Caccamo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentina Caccamo | Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO