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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 15/12/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 734/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 734/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.10.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f.: ), nata a Praia a [...], il [...], residente in [...] e rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in data 26.06.2025 ed allegata al presente atto, dall'Avv. Maurizio BENVENUTO, del Foro di LA, (c.f.
, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti recapiti: tel - C.F._2 fax 0985 920017 e Pec: e presso il cui studio, sito in Scalea (CS), C.so Email_1 Mediterraneo, n. 373, la parte è elettivamente domiciliata,
e
(c.f.: ), nata a [...] l'[...], ivi residente in [...] e rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in data 26.06.2025 ed allegata al presente atto, costituendone parte integrante, dall'Avv. Angela FUCILE, del Foro di LA (c.f. ), che dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti C.F._4 recapiti: tel - fax: 0985 764041, Pec: e presso il cui studio sito in Email_2 TO (CS) Via Marconi n. 22, la parte è elettivamente domiciliata,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 CP_1 depositato l'1.07.2025, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario contratto in regime di comunione legale in data 13.05.2000 in TO (CS) e trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di TO, atto n. 10, P.2 S, anno 2000, precisando che dalla loro unione sono nate due figlie e precisamente: , nata a Persona_1 ER MO (CS) il 15.04.2004, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, e
, nata a il [...] a [...]. Persona_2 I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che la dimora coniugale è stata fissata a TO (CS) in Via Giovanni XXIII, 52;
- che la signora svolge un lavoro dipendente a tempo determinato ed il suo Parte_1 reddito netto negli ultimi tre anni è stato pari a: € 8.408,00 nell'anno 2022, € 12.698,00 nell'anno 2023, € 16.856,00 nell'anno 2024 ed inoltre è proprietaria della casa, sita in TO (CS), sino ad oggi casa coniugale, nonché di un terreno, sempre sito in TO, e dell'autovettura Opel Corsa Tg FD 002ZG, precedentemente cointestata con il marito;
- che il signor svolge un lavoro autonomo e che il suo reddito netto negli CP_1 ultimi tre anni è stato pari a: € 1.910,00 nell'anno 2022, € 11.966,00 nell'anno 2023; € 17.279,00 nell'anno 2024 ed inoltre è comproprietario insieme alle sorelle di un immobile composto da due appartamenti, in uno dei quali oggi vive, sito in TO (CS), nonché di due terreni e del veicolo Nissan Navara, targato GA834YT, oggi cointestato con la moglie;
- di non avere più da tempo, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, un'unione affettiva e sentimentale e di avere, quindi, deciso di separarsi consensualmente, raggiungendo un accordo sulle condizioni della separazione.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 14.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda. Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1 CP_1
[...] Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto, impegnandosi a mantenere una serena comunicazione tra loro, onde garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di loro e s'impegnano, altresì, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore, della reputazione, della persona, in senso lato, l'uno dell'altro alla presenza delle figlie.
2. Entrambi i coniugi rinunciano, reciprocamente, a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio, prestando consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
3. La sig.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale, di sua proprietà, completa Parte_1 di arredi e suppellettili, sita in TO (CS), Via Giovanni XXIII, n. 52.
4. Il sig. trasferirà la propria residenza presso abitazione diversa da quella della CP_1 casa coniugale.
5. La figlia minorenne è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, ma continuerà a Per_2 vivere con la madre;
la maggiorenne , studentessa universitaria, al rientro R_ dall'università, anch'ella vivrà con la madre, genitore collocatario di entrambe, (difatti la loro residenza resterà presso la stessa). La primogenita avrà facoltà di trascorrere tutto il tempo che vorrà, col padre, trattenendosi presso la sua abitazione, e previo accordo col predetto genitore.
6. Il padre potrà tenere con sé e presso la propria abitazione, la figlia minorenne , Per_2 ogniqualvolta lo riterrà opportuno, previa richiesta con congruo anticipo alla madre e compatibilmente con gli impegni sociali, scolastici e sportivi della minore.
7. Ciascun genitore, alternativamente, terrà con sé la figlia , durante il fine settimana, ove Per_2 la stessa lo acconsenta, e quando sarà col padre, costui la riaccompagnerà dalla madre, domenica sera, dopo aver cenato.
8. Il padre, in ogni caso, andrà a prendere la figlia minorenne all'uscita da scuola. Per_2
9. I figli trascorreranno le festività natalizie, nonché quelle pasquali, ad anni alterni, il giorno 24 dicembre (Vigilia di Natale) con la madre e il giorno di Natale (25 dicembre) col padre. Il giorno di Pasqua con la madre, il giorno di Pasquetta col padre;
ciò a condizione che i medesimi vi acconsentano, e salvo diverso accordo.
10. Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé la figlia minore per un periodo Per_2 consecutivo di quindici giorni, nel mese di luglio o nel mese di agosto, secondo le esigenze di entrambi i coniugi e compatibilmente con gli interessi della minore.
11. I coniugi dichiarano di aver già regolamentato tutte le situazioni patrimoniali tra di loro, come appresso specificato:
- I coniugi rinunciano, reciprocamente, al mantenimento essendo ciascuno di loro economicamente autosufficiente (fermo l'obbligo del contributo di mantenimento delle figlie come appresso specificato e congiuntamente stabilito).
- La sig.ra rinuncia alla propria quota di riscatto della polizza assicurativa Parte_1 sulla vita n. 000724523, stipulata presso GN AS e intestata al marito.
- Il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di contributo per il CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia minorenne la somma mensile di € 300,00 ed Persona_2 uguale somma di € 300,00 alla figlia maggiorenne , fino a quando non Persona_1 avranno raggiunto un'autonomia economica. La totale somma di € 600,00 (seicento/00) mensile (rivalutabile secondo l'indice Istat), verrà versata dal Sig. alla Sig.ra CP_1
entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, mediante accredito da effettuarsi a Parte_1 mezzo bonifico sulla Postepay Evolution, a quest'ultima intestata, avente codice Iban: [...].
- Le spese straordinarie occorrenti per le figlie (mediche non mutuabili, specialistiche, scolastiche, sportive, etc.), previamente concordate dai genitori, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%. Anche le spese universitarie della figlia , R_ (e quindi, oltre le relative tasse universitarie, anche la pigione e le utenze tutte, quali, esemplificativamente, energia elettrica, gas, acqua), saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%.
- La sig.ra trasferirà al marito, sig. la sua quota del Parte_1 CP_1 veicolo Nissan Navara, targato GA834YT. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di LA, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 734/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e in Parte_1 CP_1 relazione al matrimonio concordatario contratto in regime di comunione legale in data 13.05.2000 in TO (CS) e trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di TO (CS), atto n. 10, P.2 S, anno 2000;
- omologa le condizioni relative ai figli minori e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di TO (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di TO (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in LA il 14.10.2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 734/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.10.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f.: ), nata a Praia a [...], il [...], residente in [...] e rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in data 26.06.2025 ed allegata al presente atto, dall'Avv. Maurizio BENVENUTO, del Foro di LA, (c.f.
, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti recapiti: tel - C.F._2 fax 0985 920017 e Pec: e presso il cui studio, sito in Scalea (CS), C.so Email_1 Mediterraneo, n. 373, la parte è elettivamente domiciliata,
e
(c.f.: ), nata a [...] l'[...], ivi residente in [...] e rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in data 26.06.2025 ed allegata al presente atto, costituendone parte integrante, dall'Avv. Angela FUCILE, del Foro di LA (c.f. ), che dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti C.F._4 recapiti: tel - fax: 0985 764041, Pec: e presso il cui studio sito in Email_2 TO (CS) Via Marconi n. 22, la parte è elettivamente domiciliata,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 CP_1 depositato l'1.07.2025, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario contratto in regime di comunione legale in data 13.05.2000 in TO (CS) e trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di TO, atto n. 10, P.2 S, anno 2000, precisando che dalla loro unione sono nate due figlie e precisamente: , nata a Persona_1 ER MO (CS) il 15.04.2004, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, e
, nata a il [...] a [...]. Persona_2 I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che la dimora coniugale è stata fissata a TO (CS) in Via Giovanni XXIII, 52;
- che la signora svolge un lavoro dipendente a tempo determinato ed il suo Parte_1 reddito netto negli ultimi tre anni è stato pari a: € 8.408,00 nell'anno 2022, € 12.698,00 nell'anno 2023, € 16.856,00 nell'anno 2024 ed inoltre è proprietaria della casa, sita in TO (CS), sino ad oggi casa coniugale, nonché di un terreno, sempre sito in TO, e dell'autovettura Opel Corsa Tg FD 002ZG, precedentemente cointestata con il marito;
- che il signor svolge un lavoro autonomo e che il suo reddito netto negli CP_1 ultimi tre anni è stato pari a: € 1.910,00 nell'anno 2022, € 11.966,00 nell'anno 2023; € 17.279,00 nell'anno 2024 ed inoltre è comproprietario insieme alle sorelle di un immobile composto da due appartamenti, in uno dei quali oggi vive, sito in TO (CS), nonché di due terreni e del veicolo Nissan Navara, targato GA834YT, oggi cointestato con la moglie;
- di non avere più da tempo, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, un'unione affettiva e sentimentale e di avere, quindi, deciso di separarsi consensualmente, raggiungendo un accordo sulle condizioni della separazione.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 14.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda. Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1 CP_1
[...] Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto, impegnandosi a mantenere una serena comunicazione tra loro, onde garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di loro e s'impegnano, altresì, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore, della reputazione, della persona, in senso lato, l'uno dell'altro alla presenza delle figlie.
2. Entrambi i coniugi rinunciano, reciprocamente, a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio, prestando consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
3. La sig.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale, di sua proprietà, completa Parte_1 di arredi e suppellettili, sita in TO (CS), Via Giovanni XXIII, n. 52.
4. Il sig. trasferirà la propria residenza presso abitazione diversa da quella della CP_1 casa coniugale.
5. La figlia minorenne è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, ma continuerà a Per_2 vivere con la madre;
la maggiorenne , studentessa universitaria, al rientro R_ dall'università, anch'ella vivrà con la madre, genitore collocatario di entrambe, (difatti la loro residenza resterà presso la stessa). La primogenita avrà facoltà di trascorrere tutto il tempo che vorrà, col padre, trattenendosi presso la sua abitazione, e previo accordo col predetto genitore.
6. Il padre potrà tenere con sé e presso la propria abitazione, la figlia minorenne , Per_2 ogniqualvolta lo riterrà opportuno, previa richiesta con congruo anticipo alla madre e compatibilmente con gli impegni sociali, scolastici e sportivi della minore.
7. Ciascun genitore, alternativamente, terrà con sé la figlia , durante il fine settimana, ove Per_2 la stessa lo acconsenta, e quando sarà col padre, costui la riaccompagnerà dalla madre, domenica sera, dopo aver cenato.
8. Il padre, in ogni caso, andrà a prendere la figlia minorenne all'uscita da scuola. Per_2
9. I figli trascorreranno le festività natalizie, nonché quelle pasquali, ad anni alterni, il giorno 24 dicembre (Vigilia di Natale) con la madre e il giorno di Natale (25 dicembre) col padre. Il giorno di Pasqua con la madre, il giorno di Pasquetta col padre;
ciò a condizione che i medesimi vi acconsentano, e salvo diverso accordo.
10. Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé la figlia minore per un periodo Per_2 consecutivo di quindici giorni, nel mese di luglio o nel mese di agosto, secondo le esigenze di entrambi i coniugi e compatibilmente con gli interessi della minore.
11. I coniugi dichiarano di aver già regolamentato tutte le situazioni patrimoniali tra di loro, come appresso specificato:
- I coniugi rinunciano, reciprocamente, al mantenimento essendo ciascuno di loro economicamente autosufficiente (fermo l'obbligo del contributo di mantenimento delle figlie come appresso specificato e congiuntamente stabilito).
- La sig.ra rinuncia alla propria quota di riscatto della polizza assicurativa Parte_1 sulla vita n. 000724523, stipulata presso GN AS e intestata al marito.
- Il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di contributo per il CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia minorenne la somma mensile di € 300,00 ed Persona_2 uguale somma di € 300,00 alla figlia maggiorenne , fino a quando non Persona_1 avranno raggiunto un'autonomia economica. La totale somma di € 600,00 (seicento/00) mensile (rivalutabile secondo l'indice Istat), verrà versata dal Sig. alla Sig.ra CP_1
entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, mediante accredito da effettuarsi a Parte_1 mezzo bonifico sulla Postepay Evolution, a quest'ultima intestata, avente codice Iban: [...].
- Le spese straordinarie occorrenti per le figlie (mediche non mutuabili, specialistiche, scolastiche, sportive, etc.), previamente concordate dai genitori, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%. Anche le spese universitarie della figlia , R_ (e quindi, oltre le relative tasse universitarie, anche la pigione e le utenze tutte, quali, esemplificativamente, energia elettrica, gas, acqua), saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%.
- La sig.ra trasferirà al marito, sig. la sua quota del Parte_1 CP_1 veicolo Nissan Navara, targato GA834YT. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di LA, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 734/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e in Parte_1 CP_1 relazione al matrimonio concordatario contratto in regime di comunione legale in data 13.05.2000 in TO (CS) e trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di TO (CS), atto n. 10, P.2 S, anno 2000;
- omologa le condizioni relative ai figli minori e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di TO (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di TO (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in LA il 14.10.2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo