CASS
Sentenza 8 ottobre 2020
Sentenza 8 ottobre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2020, n. 28108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28108 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste nel procedimento a carico di: ZI IA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/09/2017 del Tribunale di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente Angelo Costanzo;
udito il Sostituto Procuratore Generale Marco Dall'Olio che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 1118/2017, il Tribunale di Trieste, a conclusione di un giudizio abbreviato, ha condannato IA ZI per il reato ex artt. 81 e 337 cod. pen., concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di quattro mesi di reclusione, sostituita con la libertà controllata per mesi otto. I Penale Sent. Sez. 6 Num. 28108 Anno 2020 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 18/09/2020 2 2. Nel ricorso immediato per cassazione presentato dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge per essere stata applicata una pena inferiore al minimo edittale perché il Tribunale, prima di ridurre la pena ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen. avrebbe dovuto aumentarla ex art. 81, comma 2, cod. pen. sussistendo nella fattispecie una pluralità di reati per effetto della presenza di quattro pubblici ufficiali destinatari delle condotte dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale ha espressamente escluso la contestata continuazione ravvisando un unico reato sulla scorta del principio secondo il quale in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un unico reato e non il concorso formale omogeneo di reati, la violenza o la minaccia nei confronti di più pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, attuata nel medesimo contesto fattuale per impedire il compimento di uno stesso atto di ufficio o di servizio, atteso che il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è il regolare svolgimento dell'attività della Pubblica amministrazione e non l'integrità fisica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio (Sez. 6, n. 52725 del 28/09/2017, Diop, Rv. 271559; Sez. 6, n. 4123 del 14/12/2016, dep. 2017, Mozzi, Rv. 269005; Sez. 6, n. 37727 del 09/05/2014, Pastore, Rv. 260374). Né può trascurarsi l'indirizzo interpretativo di segno contrario, seguito anche dalla Sezioni unite della Corte di cassazione secondo il quale integra un concorso formale di reati, ex artt. 81, comma 1, e 337 cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio sul presupposto che la resistenza o la minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali, non configurano, anche se attuate nello stesso contesto, un unico reato di resistenza ex art. 337 cod. pen., ma tanti reati di resistenza quanti sono i pubblici ufficiali coinvolti, perché l'azione si traduce in altrettante e distinte offese al libero espletamento dell'attività da parte di ogni pubblico ufficiale. Questo orientamento considera che le persone fisiche mediante le quali la pubblica amministrazione agisce, pur operando come suoi organi, conservano le loro distinte identità per cui ogni violenza o minaccia arrecata a ogni singolo pubblico agente costituisce resistenza ex art. 337 cod. pen. per cui non si configura un concorso formale omogeneo di reati ma si presentano tanti distinti reati quanti sono i pubblici ufficiali operanti, giacché la resistenza, pur ledendo unitariamente il pubblico interesse alla tutela del normale funzionamento della pubblica funzione, si risolve in distinte offese al libero espletamento dell'attività funzionale di ciascun 2 3 pubblico ufficiale (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771; Sez. 6, n. 35227 del 25/05/2017, Provenzano, Rv. 270545; Sez. 6, n. 26173 del 5/07/2012, Rv. 253111). 2. Il ricorso è accoglibile per le ragioni che seguono. 2.1. E' necessario puntualizzare che l'azione di chi oppone resistenza, nei termini richiesti dall'art. 337 cod. pen., a più pubblici ufficiali può essere ricondotta alla figura del concorso formale omogeneo ex art. 81, comma 1, (che ricorre quando con un'unica condotta si commettono più violazioni della stessa disposizione di legge) o a quella della continuazione di reati ex art. 81, comma 2, cod. pen. (con un'azione azione esecutiva di un medesimo disegno criminoso commette più violazioni della sessa disposizione di legge), oppure risolversi in un unico reato, ma soltanto sulla scorta di una previa specifica ricostruzione delle articolazioni della condotta concreta e della situazione in cui essa è stata attuata (Sez. 6, n. 39341 del 12/07/2017, Damiani, Rv. 270939). Vale, peraltro, osservare che l'uso della violenza o della minaccia considerato dall'art. 337 cod. pen. per opporsi al compimento di un atto di ufficio o di servizio, sebbene fattualmente nella gran parte dei casi si risolva in una violenza o minaccia anche contro la persona del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio (o di coloro che, richiesti, gli prestano assistenza), non necessariamente vi si identifica perché in sé è costituita da una opposizione al compimento dell'ufficio e del servizio che può esprimersi anche in forme diverse da quelle riconducibili alle previsioni degli artt. 610 o dell'art. 612 cod. pen. - come nel caso, per esempio - della fuga in condizioni tali da scoraggiare l'inseguimento per evitare danni alle persone - mediante una violenza (o minaccia) cosiddetta impropria, che, pur non aggredendo direttamente il pubblico ufficiale, si riverbera negativamente sull'esplicazione della sua funzione, impedendola o ostacolandola (Sez. 4, n. 41936 del 14/07/2006, Rv. 235535; Sez. 6, n. 31716 del 08/04/2003, Rv. 226251; Sez. 6, n. 7061 del 25/05/1996, Rv. 206021). 2.2. Nel caso in esame, la sentenza impugnata si limita a richiamare il principio seguito senza sviluppare una argomentazione che ne spieghi l'applicazione al caso concreto. Il ricorrente si rifà alla posizione delle Sezioni unite di questa Corte e la sua argomentazione fa leva sulla presenza di "quattro persone offese" (i pubblici ufficiali indicati nella imputazione). In realtà, l'analisi delle specifiche articolazioni della condotta concreta e della situazione in cui è stata attuata sulla base dei dati fattuali già enunciati nel capo di imputazione e riscontrati nella ricostruzione della vicenda contenuta nella sentenza impugnata mostra che almeno due (materialmente e temporalmente fra loro distinguibili) sono state nella fattispecie concreta le condotte di ZI, il 3 4 quale in un primo momento cercò di colpire con un coltello il sovrintendente GR e dopo, nuovamente, uscì di casa brandendo un coltello contro gli operatori. Pertanto, la fattispecie storica concreta è sussunnibile sotto la fattispecie normativa astratta delineata dal combinato disposto degli artt. 81, comma 2, cod. pen.. Ne deriva l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, ex art. 569, comma 4, cod. proc. pen. al Giudice di appello per la riconfigurazione della fattispecie quale reato continuato nei termini che riterrà specificamente aderenti ai dati fattuali e per la conseguente rideterminazione della pena sulla base del principio richiamato sub 2.1. e nella linea del principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite nella sentenza n. 40981 del 22/02/2018). 2.3. Disciplinando l'istituto del ricorso immediato per cassazione, che "fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado, la corte di cassazione, quando pronuncia l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata a norma del comma 1, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l'appello". I casi che nel giudizio di appello danno luogo all'annullamento della sentenza di primo grado, con rinvio al primo giudice, sono quelli disciplinati dall'art. 604, commi 1 e 4, cod. proc. pen. e concernono la corrispondenza tra contestato e giudicato ovvero la ritualità del rapporto processuale. Quel che attiene al merito della decisione, invece, deve essere rinnovato dal giudice di appello ex art. 604, comma 5. Ne deriva che nella fattispecie il rinvio va disposto al giudice competente per l'appello (Sez. 6, n. 24059 del 14/05/2014, Rv. 259979; Sez. 6, n. 43973 del 01/10/2013, Rv. 256923).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Trento per il giudizio di secondo grado. Così deciso il 18/09/2020 Il Presidente, estensore
udita la relazione svolta dal Presidente Angelo Costanzo;
udito il Sostituto Procuratore Generale Marco Dall'Olio che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 1118/2017, il Tribunale di Trieste, a conclusione di un giudizio abbreviato, ha condannato IA ZI per il reato ex artt. 81 e 337 cod. pen., concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di quattro mesi di reclusione, sostituita con la libertà controllata per mesi otto. I Penale Sent. Sez. 6 Num. 28108 Anno 2020 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 18/09/2020 2 2. Nel ricorso immediato per cassazione presentato dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge per essere stata applicata una pena inferiore al minimo edittale perché il Tribunale, prima di ridurre la pena ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen. avrebbe dovuto aumentarla ex art. 81, comma 2, cod. pen. sussistendo nella fattispecie una pluralità di reati per effetto della presenza di quattro pubblici ufficiali destinatari delle condotte dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale ha espressamente escluso la contestata continuazione ravvisando un unico reato sulla scorta del principio secondo il quale in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un unico reato e non il concorso formale omogeneo di reati, la violenza o la minaccia nei confronti di più pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, attuata nel medesimo contesto fattuale per impedire il compimento di uno stesso atto di ufficio o di servizio, atteso che il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è il regolare svolgimento dell'attività della Pubblica amministrazione e non l'integrità fisica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio (Sez. 6, n. 52725 del 28/09/2017, Diop, Rv. 271559; Sez. 6, n. 4123 del 14/12/2016, dep. 2017, Mozzi, Rv. 269005; Sez. 6, n. 37727 del 09/05/2014, Pastore, Rv. 260374). Né può trascurarsi l'indirizzo interpretativo di segno contrario, seguito anche dalla Sezioni unite della Corte di cassazione secondo il quale integra un concorso formale di reati, ex artt. 81, comma 1, e 337 cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio sul presupposto che la resistenza o la minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali, non configurano, anche se attuate nello stesso contesto, un unico reato di resistenza ex art. 337 cod. pen., ma tanti reati di resistenza quanti sono i pubblici ufficiali coinvolti, perché l'azione si traduce in altrettante e distinte offese al libero espletamento dell'attività da parte di ogni pubblico ufficiale. Questo orientamento considera che le persone fisiche mediante le quali la pubblica amministrazione agisce, pur operando come suoi organi, conservano le loro distinte identità per cui ogni violenza o minaccia arrecata a ogni singolo pubblico agente costituisce resistenza ex art. 337 cod. pen. per cui non si configura un concorso formale omogeneo di reati ma si presentano tanti distinti reati quanti sono i pubblici ufficiali operanti, giacché la resistenza, pur ledendo unitariamente il pubblico interesse alla tutela del normale funzionamento della pubblica funzione, si risolve in distinte offese al libero espletamento dell'attività funzionale di ciascun 2 3 pubblico ufficiale (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771; Sez. 6, n. 35227 del 25/05/2017, Provenzano, Rv. 270545; Sez. 6, n. 26173 del 5/07/2012, Rv. 253111). 2. Il ricorso è accoglibile per le ragioni che seguono. 2.1. E' necessario puntualizzare che l'azione di chi oppone resistenza, nei termini richiesti dall'art. 337 cod. pen., a più pubblici ufficiali può essere ricondotta alla figura del concorso formale omogeneo ex art. 81, comma 1, (che ricorre quando con un'unica condotta si commettono più violazioni della stessa disposizione di legge) o a quella della continuazione di reati ex art. 81, comma 2, cod. pen. (con un'azione azione esecutiva di un medesimo disegno criminoso commette più violazioni della sessa disposizione di legge), oppure risolversi in un unico reato, ma soltanto sulla scorta di una previa specifica ricostruzione delle articolazioni della condotta concreta e della situazione in cui essa è stata attuata (Sez. 6, n. 39341 del 12/07/2017, Damiani, Rv. 270939). Vale, peraltro, osservare che l'uso della violenza o della minaccia considerato dall'art. 337 cod. pen. per opporsi al compimento di un atto di ufficio o di servizio, sebbene fattualmente nella gran parte dei casi si risolva in una violenza o minaccia anche contro la persona del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio (o di coloro che, richiesti, gli prestano assistenza), non necessariamente vi si identifica perché in sé è costituita da una opposizione al compimento dell'ufficio e del servizio che può esprimersi anche in forme diverse da quelle riconducibili alle previsioni degli artt. 610 o dell'art. 612 cod. pen. - come nel caso, per esempio - della fuga in condizioni tali da scoraggiare l'inseguimento per evitare danni alle persone - mediante una violenza (o minaccia) cosiddetta impropria, che, pur non aggredendo direttamente il pubblico ufficiale, si riverbera negativamente sull'esplicazione della sua funzione, impedendola o ostacolandola (Sez. 4, n. 41936 del 14/07/2006, Rv. 235535; Sez. 6, n. 31716 del 08/04/2003, Rv. 226251; Sez. 6, n. 7061 del 25/05/1996, Rv. 206021). 2.2. Nel caso in esame, la sentenza impugnata si limita a richiamare il principio seguito senza sviluppare una argomentazione che ne spieghi l'applicazione al caso concreto. Il ricorrente si rifà alla posizione delle Sezioni unite di questa Corte e la sua argomentazione fa leva sulla presenza di "quattro persone offese" (i pubblici ufficiali indicati nella imputazione). In realtà, l'analisi delle specifiche articolazioni della condotta concreta e della situazione in cui è stata attuata sulla base dei dati fattuali già enunciati nel capo di imputazione e riscontrati nella ricostruzione della vicenda contenuta nella sentenza impugnata mostra che almeno due (materialmente e temporalmente fra loro distinguibili) sono state nella fattispecie concreta le condotte di ZI, il 3 4 quale in un primo momento cercò di colpire con un coltello il sovrintendente GR e dopo, nuovamente, uscì di casa brandendo un coltello contro gli operatori. Pertanto, la fattispecie storica concreta è sussunnibile sotto la fattispecie normativa astratta delineata dal combinato disposto degli artt. 81, comma 2, cod. pen.. Ne deriva l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, ex art. 569, comma 4, cod. proc. pen. al Giudice di appello per la riconfigurazione della fattispecie quale reato continuato nei termini che riterrà specificamente aderenti ai dati fattuali e per la conseguente rideterminazione della pena sulla base del principio richiamato sub 2.1. e nella linea del principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite nella sentenza n. 40981 del 22/02/2018). 2.3. Disciplinando l'istituto del ricorso immediato per cassazione, che "fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado, la corte di cassazione, quando pronuncia l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata a norma del comma 1, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l'appello". I casi che nel giudizio di appello danno luogo all'annullamento della sentenza di primo grado, con rinvio al primo giudice, sono quelli disciplinati dall'art. 604, commi 1 e 4, cod. proc. pen. e concernono la corrispondenza tra contestato e giudicato ovvero la ritualità del rapporto processuale. Quel che attiene al merito della decisione, invece, deve essere rinnovato dal giudice di appello ex art. 604, comma 5. Ne deriva che nella fattispecie il rinvio va disposto al giudice competente per l'appello (Sez. 6, n. 24059 del 14/05/2014, Rv. 259979; Sez. 6, n. 43973 del 01/10/2013, Rv. 256923).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Trento per il giudizio di secondo grado. Così deciso il 18/09/2020 Il Presidente, estensore