Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVI, sentenza 26/01/2026, n. 733
CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Inesistenza della notifica della cartella di pagamento

    La Corte ritiene che la notifica via PEC in formato PDF sia valida, citando un indirizzo consolidato in dottrina e giurisprudenza.

  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte rileva che la notifica della comunicazione di irregolarità è stata dimostrata dall'Ufficio e che, in ogni caso, la notifica di tale comunicazione non è necessaria per i recuperi scaturenti da imposte dichiarate e non versate, come confermato dalla Cassazione.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 25 del DPR 602/1973

    La Corte rileva che il termine decadenziale per la notifica della cartella di pagamento relativa ai controlli automatizzati è il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Nel caso di specie, la dichiarazione è stata presentata nel 2009, quindi il termine era il 31 dicembre 2012, ampiamente rispettato.

  • Rigettato
    Inesistenza di immobili all'estero

    La Corte constata l'esistenza degli immobili nelle dichiarazioni presentate dal contribuente per anni precedenti e l'inesistenza di atti di alienazione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVI, sentenza 26/01/2026, n. 733
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 733
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo