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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVI, sentenza 26/01/2026, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 733/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
12/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MA LL, Presidente
XERRA NICOLO', LA
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5876/2020 depositato il 21/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 247/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 17/01/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180014699840 IVIE 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: L'Ufficio si riporta e insiste nel rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.Ricorrente_1 ha presentato appello (R.G.A.5876/2020) per la riforma della sentenza n.247/2020 pronunciata il 17/1/2020 dalla sezione settima della Commissione tributaria provinciale di
Messina con la quale quest'ultima ha respinto il ricorso, presentato dalla suddetto contribuente, per l'annullamento della cartella n.29520180014699840, contenente la richiesta di pagamento di euro
6.498,00 per gli anni 2013,2014 e 2015.
Si precisa, in via preliminare, che la suddetta cartella è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate riscossione a seguito di liquidazione, eseguita, per l'art.36 bis del DPR 600 /1973 , dall'Agenzia delle
Entrate.
Il contribuente ha, in primo grado eccepito le seguenti invalidità della suddetta cartella:
inesistenza della notifica in quanto eseguita mezzo pec in formato pdf e non P7M;
omessa notifica degli atti presupposti;
violazione dell'art.25 del DPR 602/1073.
La Corte di primo grado ha respinto il ricorso per mancata allegazione dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente ha in appello eccepito chiedendo la riforma della suddetta sentenza :
mancata notifica dell'atto presupposto (avviso bonario);
violazione dell'art.25 del DPR 602/1973;
inesistenza di immobili siti all'estero, dalla cui proprietà è derivata la contestata cartella.
Per quanto riguarda la prima eccezione, si precisa che ormai esiste un indirizzo consolidato sia in dottrina che in giurisprudenza affermante la non necessaria notifica della comunicazione di irregolarità qualora, come nel presente caso, i recuperi scaturiscono da imposte dichiarate e non versate. La Corte di
Cassazione ha , più volte affermato che la riscossione delle imposte dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente (Corte di Cassazione, sentenza n.7329 del giorno 11 maggio 2012). Im ogni caso l'Ufficio ha dimostrato l'esistenza della comunicazione di irregolarità che, nel presente caso,
è stata notificata;
l'eccezione dell'appellante si è dimostrata infondata anche sotto questo profilo.
Relativamente alla violazione del termine, previsto dall'art.25 del DPR 602/1973, si rileva che il termine decadenziale entro il quale notificare la cartella di pagamento per i controlli automatizzati è il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
nella fattispecie, l'anno di imposta è stato l'anno 2008,la dichiarazione è stata presentata nel 2009 e quindi, il termine decadenziale
è stato il 31 dicembre 2012 che è stato ampiamente rispettato.
Circa l'ultima eccezione ,riguardante beni posseduti all'estero che l'appellante afferma di non possedere, si constata la esistenza degli stessi nelle dichiarazioni presentate per gli anni 2010,2011 e 2012 nonché
l'inesistenza di qualsiasi atto di alienazione degli stessi.
Per quanto detto, questa Corte respinge l'appello del Ricorrente_1 e lo condanna al pagamento, a favore dell'Agenzia delle Entrate, di euro 1.000,oltre accessori per legge, se dovuti.Nulla in favore dell'Agenzia delle Entrate riscossione.
P.Q.M.
Questa Corte respinge l'appello del Ricorrente_1 .
Spese liquidate a favore dell'Agenzia delle Entrate per euro 1.000,00 ,oltre accessori per legge,se dovuti.
Nulla in favore dellìAgenzia delle Entrate riscossione.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
12/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MA LL, Presidente
XERRA NICOLO', LA
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5876/2020 depositato il 21/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 247/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 17/01/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180014699840 IVIE 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: L'Ufficio si riporta e insiste nel rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.Ricorrente_1 ha presentato appello (R.G.A.5876/2020) per la riforma della sentenza n.247/2020 pronunciata il 17/1/2020 dalla sezione settima della Commissione tributaria provinciale di
Messina con la quale quest'ultima ha respinto il ricorso, presentato dalla suddetto contribuente, per l'annullamento della cartella n.29520180014699840, contenente la richiesta di pagamento di euro
6.498,00 per gli anni 2013,2014 e 2015.
Si precisa, in via preliminare, che la suddetta cartella è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate riscossione a seguito di liquidazione, eseguita, per l'art.36 bis del DPR 600 /1973 , dall'Agenzia delle
Entrate.
Il contribuente ha, in primo grado eccepito le seguenti invalidità della suddetta cartella:
inesistenza della notifica in quanto eseguita mezzo pec in formato pdf e non P7M;
omessa notifica degli atti presupposti;
violazione dell'art.25 del DPR 602/1073.
La Corte di primo grado ha respinto il ricorso per mancata allegazione dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente ha in appello eccepito chiedendo la riforma della suddetta sentenza :
mancata notifica dell'atto presupposto (avviso bonario);
violazione dell'art.25 del DPR 602/1973;
inesistenza di immobili siti all'estero, dalla cui proprietà è derivata la contestata cartella.
Per quanto riguarda la prima eccezione, si precisa che ormai esiste un indirizzo consolidato sia in dottrina che in giurisprudenza affermante la non necessaria notifica della comunicazione di irregolarità qualora, come nel presente caso, i recuperi scaturiscono da imposte dichiarate e non versate. La Corte di
Cassazione ha , più volte affermato che la riscossione delle imposte dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente (Corte di Cassazione, sentenza n.7329 del giorno 11 maggio 2012). Im ogni caso l'Ufficio ha dimostrato l'esistenza della comunicazione di irregolarità che, nel presente caso,
è stata notificata;
l'eccezione dell'appellante si è dimostrata infondata anche sotto questo profilo.
Relativamente alla violazione del termine, previsto dall'art.25 del DPR 602/1973, si rileva che il termine decadenziale entro il quale notificare la cartella di pagamento per i controlli automatizzati è il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
nella fattispecie, l'anno di imposta è stato l'anno 2008,la dichiarazione è stata presentata nel 2009 e quindi, il termine decadenziale
è stato il 31 dicembre 2012 che è stato ampiamente rispettato.
Circa l'ultima eccezione ,riguardante beni posseduti all'estero che l'appellante afferma di non possedere, si constata la esistenza degli stessi nelle dichiarazioni presentate per gli anni 2010,2011 e 2012 nonché
l'inesistenza di qualsiasi atto di alienazione degli stessi.
Per quanto detto, questa Corte respinge l'appello del Ricorrente_1 e lo condanna al pagamento, a favore dell'Agenzia delle Entrate, di euro 1.000,oltre accessori per legge, se dovuti.Nulla in favore dell'Agenzia delle Entrate riscossione.
P.Q.M.
Questa Corte respinge l'appello del Ricorrente_1 .
Spese liquidate a favore dell'Agenzia delle Entrate per euro 1.000,00 ,oltre accessori per legge,se dovuti.
Nulla in favore dellìAgenzia delle Entrate riscossione.