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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 03/07/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE PROCEDIMENTO N.393 /2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 393/2020 del Ruolo Generale dell'anno 2020, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
promossa da e rappresentati e difesi Parte_1 C.F._1 Parte_2
dall'avv. CERAGIOLI VALENTINA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore per mandato in atti
Attore contro rappresentato e difeso dall'avv. PAOLICCHI MASSIMILIANO ed CP_1
elettivamente domiciliato presso il difensore per delega in atti _
Convenuto
e difeso dall'avv. De ferrari paola ed Controparte_2
elettivamente domiciliato presso il difensore per delega in atti _
Convenuto
OGGETTO: risarcimento danni
Conclusioni delle parti come precisate all'udienza del 10.1.2025
1
AI SENSI DELL'ART. 45 L.18.6.2009 N. 69 SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata dagli attori è risultata infondata e deve essere respinta.
Aldilà delle eccezioni preliminari svolte dalle parti, in virtù della ragione più liquida appare sufficiente a respingere la domanda la sua infondatezza nel merito.
Risulta pacifico in giursiprudenza che “ L'art. 2054 c.c. prevede, al comma 2, una presunzione di pari responsabilità di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro. Tale
norma non delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità
presunta, da cui il conducente può liberarsi dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Tale presunzione opera anche nel caso di scontro tra vettura e bicicletta: in particolare anche il ciclista deve dimostrare - come l'automobilista - di essersi attenuto al rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale e di aver tenuto una condotta prudente;
in caso contrario sarà anch'esso ritenuto responsabile della propria condotta.” App. Firenze 1876/2023
Appare sufficientemente delineato e provato in atti (dalle testimonianze assunte – in particolare e e dalla consulenza tecnica svolta) che il convenuto Tes_1 Tes_2
stesse effettuando una manovra di svolta occupando la propria carreggiata di CP_1
marcia, poco importa – alla luce di quel che si dirà – se a destra a sinistra (posto che gli attori non hanno dato prova della repentinità, imprevedibilità o insidiosità della stessa,
dovendo apprezzare con particolare cautela le dichiarazioni testimoniali dei componenti il gruppo di ciclisti, per ovvie ragioni di comunanza di interessi e per la intrinseca soggettività di una visione di parte di chi, collettivamente, ha tenuto condotta contraria alle norme della circolazione stradale e che potrebbe assumere rilevanza causale o concausale nella caduta, muovendosi in folto gruppo come hanno apcificamente dichiarato i due testi sopra menzionati che non sono stati in grado di descrievre la dinamica : “Mi trovavo a circa 15/20 metri dietro la vettura mentre davanti a me viaggiavano e Non posso dire se abbiano frenato o cosa sia esattamente Pt_1 Pt_2
2 successo ma improvvisamente li ho visti cadere”, teste – “Al momento della Tes_2
caduta davanti a me vi erano 1 o 2 ciclisti oltre coloro che sono caduti che erano in testa al gruppo. Il gruppo era sgranato e non in fila indiana. Se ben ricordo eravamo in sette ciclisti. ADR ho visto la dinamica della vettura davanti a me. Non sono in grado di dire se siano caduti insieme agganciandosi.” Teste ) Tes_3
Gli attori sopraggiungevano da tergo e facevano parte di un gruppo di diversi ciclisti, si trovavano al centro dello stesso e sono caduti senza alcun urto contro il veicolo, ma a cagione della loro incapacità di porre in essere manovre idonee ad arrestare la marcia o ad evitare l'ostacolo.
Posto che “In tema di sinistri stradali va ribadito che il Codice della Strada d. lgs. n.
285/1992 agli artt. 47 e 50 stabilisce che i velocipedi sono considerati a tutti gli effetti veicoli e sono dunque tenuti al rispetto delle norme indicate dagli artt. 140 e ss “ (Trib.
Torino 8.1.2019 n. 36) non può non rilevarsi che costoro non si attenevano né all'art. 182 c.d.s, che vieta di muoversi in gruppo e impone in determinate circostanza che richiedano prudenza la circolazione in fila indiana e soprattutto “essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie”.
Sia dalle valutazioni del CTU, che dalle osservazioni del CT , oltre che dalla circostanza che il primo ciclista del gruppo sia agevolmente riuscito ad evitare l'ostacolo emerge che gli attori stavano marciando al centro del gruppo (quindi con una condotta vietata ex lege, secondo principi di colpa specifica) tenendo come riferimento unicamente la ruota di coloro che li precedeva e senza avere piena contezza della situazione del percorso davanti a loro, non adeguando la condotta e la velocità alla concreta situazione della viabilità (e non a quella dei compagni che precedevano, che parimenti violavano l'art. 182 cds), integrando quindi profili di colpa generica e specifica con riguardo anche all'art. 142
c.d.s.: ad ulteriore conferma va osservato che se è riuscito ad evitare l'ostacolo l'apritore del gruppo (che plausibilmente guadava davanti a sé e ha avuto tempo e modo di reagire
3 opportunamente alla manovra del conducente dell'auto, quale che fosse, , altrettanto avrebbero dovuto poter fare gli attori che che si trovavano di circa sei metri più arretrati se avessero tenuto condotta conforme a legge e a prudenza (conclusioni deduttive a cui perviene anche, sotto il profilo tecnico, l'ing. nella propria relazione, alle Tes_4
pagine 22 e 23) .
Né si spiega, se gli eventi si fossero effettivamente svolti come riferito dagli attori e in parte confermato dai loro testi, come possa l'autovettura che avrebbe repentinamente svoltato a destra dal centro della carreggiata non falciare tutta la testa del gruppo: in base al principio dell'id plerumque accidit è assai più plausibile che l'auto si trovasse al bordo destro della carreggiata – come riferiscono i due testi estranei al gruppo ciclistico, e abbia compiuto, magari repentinamente, tale svolta, lasciando tuttavia un margine di reazione di reazione per chi sopraggiungeva – in tratto rettilineo e ad ampia visibilità -
tanto che i primi ciclisti l'hanno evitata e chi invece procedeva nel mezzo del gruppo è finito per cadere, plausibilmente più che per l'ostacolo in sé per la condotta scomposta del gruppo dinanzi allo stesso (ulteriore elemento che induce ad attribuire scarsa attendibilità alle dichiarazioni resi dai ciclisti che hanno testimoniato)
Si tratta dunque di evento che appare riconducibile in via causale assorbente alla condotta degli attori, peraltro in assenza di urto non si applica la presunzione di pari reposnabilità (Cass. 19282/2022) così che deve disattendersi la presunzione di cui all'art. 2054 c.c.; poiché “sul soggetto che urta da tergo un veicolo lungo la medesima corsia di marcia grava l'onere di provare che il tamponamento è derivato da causa a lui non imputabile (Cass. n. 3398/2023) e, vieppù ove non vi sia stato urto ma semplice turbativa, deve accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento, la cui prova resta a onere a carico del danneggiato, che in questo caso, per le ragioni anzidette, non è stato assolto.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore
4 dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, vengono liquidate secondo i valori minimi di scaglione ex dm 147/2022, avuto riguardo al petitum
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe
Respinge la domanda avanzata da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
e CP_1 Controparte_3
Condanna e a rifondere a e Parte_1 Parte_2 Parte_1 Pt_2
le spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 2.450,00 per ciascuno
[...]
dei due convenuti oltre accessori di legge.
Pone a definitivo carico degli attori le spese di CTU
Così deciso dal Tribunale di Massa il 02/07/2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 393/2020 del Ruolo Generale dell'anno 2020, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
promossa da e rappresentati e difesi Parte_1 C.F._1 Parte_2
dall'avv. CERAGIOLI VALENTINA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore per mandato in atti
Attore contro rappresentato e difeso dall'avv. PAOLICCHI MASSIMILIANO ed CP_1
elettivamente domiciliato presso il difensore per delega in atti _
Convenuto
e difeso dall'avv. De ferrari paola ed Controparte_2
elettivamente domiciliato presso il difensore per delega in atti _
Convenuto
OGGETTO: risarcimento danni
Conclusioni delle parti come precisate all'udienza del 10.1.2025
1
AI SENSI DELL'ART. 45 L.18.6.2009 N. 69 SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata dagli attori è risultata infondata e deve essere respinta.
Aldilà delle eccezioni preliminari svolte dalle parti, in virtù della ragione più liquida appare sufficiente a respingere la domanda la sua infondatezza nel merito.
Risulta pacifico in giursiprudenza che “ L'art. 2054 c.c. prevede, al comma 2, una presunzione di pari responsabilità di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro. Tale
norma non delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità
presunta, da cui il conducente può liberarsi dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Tale presunzione opera anche nel caso di scontro tra vettura e bicicletta: in particolare anche il ciclista deve dimostrare - come l'automobilista - di essersi attenuto al rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale e di aver tenuto una condotta prudente;
in caso contrario sarà anch'esso ritenuto responsabile della propria condotta.” App. Firenze 1876/2023
Appare sufficientemente delineato e provato in atti (dalle testimonianze assunte – in particolare e e dalla consulenza tecnica svolta) che il convenuto Tes_1 Tes_2
stesse effettuando una manovra di svolta occupando la propria carreggiata di CP_1
marcia, poco importa – alla luce di quel che si dirà – se a destra a sinistra (posto che gli attori non hanno dato prova della repentinità, imprevedibilità o insidiosità della stessa,
dovendo apprezzare con particolare cautela le dichiarazioni testimoniali dei componenti il gruppo di ciclisti, per ovvie ragioni di comunanza di interessi e per la intrinseca soggettività di una visione di parte di chi, collettivamente, ha tenuto condotta contraria alle norme della circolazione stradale e che potrebbe assumere rilevanza causale o concausale nella caduta, muovendosi in folto gruppo come hanno apcificamente dichiarato i due testi sopra menzionati che non sono stati in grado di descrievre la dinamica : “Mi trovavo a circa 15/20 metri dietro la vettura mentre davanti a me viaggiavano e Non posso dire se abbiano frenato o cosa sia esattamente Pt_1 Pt_2
2 successo ma improvvisamente li ho visti cadere”, teste – “Al momento della Tes_2
caduta davanti a me vi erano 1 o 2 ciclisti oltre coloro che sono caduti che erano in testa al gruppo. Il gruppo era sgranato e non in fila indiana. Se ben ricordo eravamo in sette ciclisti. ADR ho visto la dinamica della vettura davanti a me. Non sono in grado di dire se siano caduti insieme agganciandosi.” Teste ) Tes_3
Gli attori sopraggiungevano da tergo e facevano parte di un gruppo di diversi ciclisti, si trovavano al centro dello stesso e sono caduti senza alcun urto contro il veicolo, ma a cagione della loro incapacità di porre in essere manovre idonee ad arrestare la marcia o ad evitare l'ostacolo.
Posto che “In tema di sinistri stradali va ribadito che il Codice della Strada d. lgs. n.
285/1992 agli artt. 47 e 50 stabilisce che i velocipedi sono considerati a tutti gli effetti veicoli e sono dunque tenuti al rispetto delle norme indicate dagli artt. 140 e ss “ (Trib.
Torino 8.1.2019 n. 36) non può non rilevarsi che costoro non si attenevano né all'art. 182 c.d.s, che vieta di muoversi in gruppo e impone in determinate circostanza che richiedano prudenza la circolazione in fila indiana e soprattutto “essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie”.
Sia dalle valutazioni del CTU, che dalle osservazioni del CT , oltre che dalla circostanza che il primo ciclista del gruppo sia agevolmente riuscito ad evitare l'ostacolo emerge che gli attori stavano marciando al centro del gruppo (quindi con una condotta vietata ex lege, secondo principi di colpa specifica) tenendo come riferimento unicamente la ruota di coloro che li precedeva e senza avere piena contezza della situazione del percorso davanti a loro, non adeguando la condotta e la velocità alla concreta situazione della viabilità (e non a quella dei compagni che precedevano, che parimenti violavano l'art. 182 cds), integrando quindi profili di colpa generica e specifica con riguardo anche all'art. 142
c.d.s.: ad ulteriore conferma va osservato che se è riuscito ad evitare l'ostacolo l'apritore del gruppo (che plausibilmente guadava davanti a sé e ha avuto tempo e modo di reagire
3 opportunamente alla manovra del conducente dell'auto, quale che fosse, , altrettanto avrebbero dovuto poter fare gli attori che che si trovavano di circa sei metri più arretrati se avessero tenuto condotta conforme a legge e a prudenza (conclusioni deduttive a cui perviene anche, sotto il profilo tecnico, l'ing. nella propria relazione, alle Tes_4
pagine 22 e 23) .
Né si spiega, se gli eventi si fossero effettivamente svolti come riferito dagli attori e in parte confermato dai loro testi, come possa l'autovettura che avrebbe repentinamente svoltato a destra dal centro della carreggiata non falciare tutta la testa del gruppo: in base al principio dell'id plerumque accidit è assai più plausibile che l'auto si trovasse al bordo destro della carreggiata – come riferiscono i due testi estranei al gruppo ciclistico, e abbia compiuto, magari repentinamente, tale svolta, lasciando tuttavia un margine di reazione di reazione per chi sopraggiungeva – in tratto rettilineo e ad ampia visibilità -
tanto che i primi ciclisti l'hanno evitata e chi invece procedeva nel mezzo del gruppo è finito per cadere, plausibilmente più che per l'ostacolo in sé per la condotta scomposta del gruppo dinanzi allo stesso (ulteriore elemento che induce ad attribuire scarsa attendibilità alle dichiarazioni resi dai ciclisti che hanno testimoniato)
Si tratta dunque di evento che appare riconducibile in via causale assorbente alla condotta degli attori, peraltro in assenza di urto non si applica la presunzione di pari reposnabilità (Cass. 19282/2022) così che deve disattendersi la presunzione di cui all'art. 2054 c.c.; poiché “sul soggetto che urta da tergo un veicolo lungo la medesima corsia di marcia grava l'onere di provare che il tamponamento è derivato da causa a lui non imputabile (Cass. n. 3398/2023) e, vieppù ove non vi sia stato urto ma semplice turbativa, deve accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento, la cui prova resta a onere a carico del danneggiato, che in questo caso, per le ragioni anzidette, non è stato assolto.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore
4 dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, vengono liquidate secondo i valori minimi di scaglione ex dm 147/2022, avuto riguardo al petitum
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe
Respinge la domanda avanzata da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
e CP_1 Controparte_3
Condanna e a rifondere a e Parte_1 Parte_2 Parte_1 Pt_2
le spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 2.450,00 per ciascuno
[...]
dei due convenuti oltre accessori di legge.
Pone a definitivo carico degli attori le spese di CTU
Così deciso dal Tribunale di Massa il 02/07/2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
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