Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00554/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01759/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1759 del 2025, proposto da
IR NC, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Di Pietro, Fabio Ganci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Uff. Scolastico Reg. Sicilia Uff. VII Ambito Territoriale di Catania, Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 668/24 Tribunale di Caltagirone-Sezione Lavoro - emessa nel giudizio n. 853/22 R.G. in data 31.10.2024, passata in giudicato il 30.04.2025 e notificata in forma esecutiva in data 30.11.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Uff. Scolastico Reg. Sicilia Uff. VII Ambito Territoriale di Catania e di Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. PA AR TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 17.8.2025 e depositato in data 20.8.2025 è stato rappresentato che con la sentenza in epigrafe il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ad attribuire alla medesima parte ricorrente la carta elettronica del docente per complessivi € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
All’udienza camerale del 28.1.2026 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che il credito riconosciuto dalla sentenza di cui si chiede l’esecuzione è stato soddisfatto, sicché ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, insistendo sulle spese di giudizio.
Al Collegio, risultando pienamente soddisfatta la pretesa della ricorrente, non rimane che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio vengono poste a carico dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida forfetariamente in complessivi Euro 300,00, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi anticipatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA AR TA, Presidente, Estensore
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Calogero Commandatore, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PA AR TA |
IL SEGRETARIO