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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IX, sentenza 30/01/2026, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 402/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 9, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3098/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 202504301256193043284515 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 262/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
La parte ricorrente insiste sulle spese quantificate in 349 euro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nelle more del processo il Comune ha provveduto all'annullamento della pretesa tributaria e chiede l'estinzione del giudizio. Parte ricorrente insiste per le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte letti gli atti, prende atto della richiesta congiunta di estinzione del giudizio.
Quanto alle spese si ritiene equa la compensazione in quanto richiesta si insiste per l'avviso di liquidazione di cui è causa non può essere ascritto, al momento della sua emissione, a superficialità o negligenza del
Comune. La ricorrente, infatti, non ha presentato la prescritta denuncia di cessazione, necessaria al fine di poter adeguare la pretesa tributaria da parte del Comune, così come stabilito dal Regolamento tari.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 9, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3098/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 202504301256193043284515 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 262/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
La parte ricorrente insiste sulle spese quantificate in 349 euro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nelle more del processo il Comune ha provveduto all'annullamento della pretesa tributaria e chiede l'estinzione del giudizio. Parte ricorrente insiste per le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte letti gli atti, prende atto della richiesta congiunta di estinzione del giudizio.
Quanto alle spese si ritiene equa la compensazione in quanto richiesta si insiste per l'avviso di liquidazione di cui è causa non può essere ascritto, al momento della sua emissione, a superficialità o negligenza del
Comune. La ricorrente, infatti, non ha presentato la prescritta denuncia di cessazione, necessaria al fine di poter adeguare la pretesa tributaria da parte del Comune, così come stabilito dal Regolamento tari.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.